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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 52/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CASTROVINCI DARIO, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 296/2024 depositato il 02/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 Int 5 Neapolis 96100 Siracusa SR
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230013894000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 02.02.2024 Ricorrente_1 ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione avverso la cartella di pagamento n.29820230013894000000 notificata in data 07/08/2023 con ruolo emesso dalla Regione Sicilia per bollo auto anno 2020, per un importo pari ad € 213,11.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità della cartella impugnata per le seguenti motivazioni:1) Perdita della proprietà del veicolo. Difetto di legittimazione passiva;
2) Omessa notifica dell'atto presupposto, avviso di accertamento;
3) Prescrizione triennale. Estinzione del diritto di credito. Chiedeva di annullare l'atto impugnato con la condanna alle spese del giudizio. Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio con controdeduzioni depositate in data 28.10.2025 chiedendo di dichiarare la carenza di responsabilità dell'Agenzia delle Entrate Riscossione nel presente giudizio, relativamente alle eccezioni attinenti alla legittimità dell'iscrizione a ruolo di esclusiva competenza dell'Ente impositore. In via principale:· dichiarare che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha correttamente operato e, conseguentemente, rigettare il ricorso. Condannare la ricorrente alle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Con ordinanza n. 465/2025 questa Corte, ritenuto che non sussistono i presupposti ex art. 47 del D. Lgs. n.
546/1992 per la concessione della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato con particolare riferimento all'assenza della prova sulla sussistenza del pericolo di danno grave e irreparabile, rigettava la richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato. Nulla sulle spese della fase cautelare del giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato e debba essere conseguentemente accolto.
In applicazione del principio della ragione più liquida, va accolta l'eccezione di illegittimità dell'atto impugnato per la mancanza della rituale notifica dell'atto presupposto contenuta nel secondo motivo di ricorso.
Il comma 2bis dell'art. 2 della L.R. 11 agosto 2015 n. 16, introdotto dall'art. 19 comma 1 della l.r. Siciliana
n. 24 del 2016 e successivamente modificato prima dall'art. 34 della l.r. Siciliana n. 16 del 2017 e da ultimo dall'art. 109 della l.r. Siciliana del.15 aprile 2021 n.9, nel testo vigente prevede che: “2-bis. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento. In caso di mancato ravvedimento, la Regione provvede, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori “.
Al riguardo si rileva che l'art. 19, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 24 del 2016 e l'art. 34 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, prevedono, rispettivamente, che in caso di omesso, insufficiente o tardivo pagamento della tassa automobilistica, scaduti i termini per il ravvedimento operoso, l'importo dovuto, comprensivo di interessi e sanzioni, venga immediatamente iscritto a ruolo;
e che l'ambito di operatività del procedimento di accertamento e riscossione suddetto è limitato al solo triennio 2017-2019.
Le precitate disposizioni legislative hanno superato anche il vaglio di legittimità della Corte Costituzionale
(cfr. sentenza n. 152 del 5.06.2018) e consentono nella Regione Siciliana l'immediata iscrizione a ruolo senza la necessità della preventiva emissione e notifica di un avviso di accertamento limitatamente al triennio sopra indicato.
Successivamente l'art. 109 della l.r. Siciliana n.21 del 15 aprile 2021 ha soppresso le parole “nel triennio 2017-2019” ma tale soppressione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 114 comma 2 della medesima l.r. n. 21/2021 (“2. Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2021”), si applica a far data dal 1 gennaio 2021 e dunque non può riguardare l'anno 2020.
Pertanto, per la tassa automobilistica relativa all'anno 2020, è necessaria la preventiva emissione e notifica di un avviso di accertamento.
Nel caso di specie nessuna prova è stata fornita sulla notifica dell'atto presupposto dall'Ente impositore
Regione Sicilia Dipartimento Finanze e Credito, neppure chiamato in causa da parte della resistente AdER, ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. n. 112/99, per essere tenuta indenne.
Pertanto il ricorso va accolto con l'annullamento della cartella di pagamento impugnata.
I restanti motivi di ricorso devono ritenersi assorbiti.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Siracusa – sezione quarta – in composizione monocratica, accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna la resistente a rifondere alla controparte le spese del giudizio, liquidate in € 276,00 per compensi, oltre contributo unificato e accessori di legge ove dovuti.
Così deciso in Siracusa in data 21.11.2025
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CASTROVINCI DARIO, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 296/2024 depositato il 02/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 Int 5 Neapolis 96100 Siracusa SR
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230013894000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 02.02.2024 Ricorrente_1 ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione avverso la cartella di pagamento n.29820230013894000000 notificata in data 07/08/2023 con ruolo emesso dalla Regione Sicilia per bollo auto anno 2020, per un importo pari ad € 213,11.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità della cartella impugnata per le seguenti motivazioni:1) Perdita della proprietà del veicolo. Difetto di legittimazione passiva;
2) Omessa notifica dell'atto presupposto, avviso di accertamento;
3) Prescrizione triennale. Estinzione del diritto di credito. Chiedeva di annullare l'atto impugnato con la condanna alle spese del giudizio. Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio con controdeduzioni depositate in data 28.10.2025 chiedendo di dichiarare la carenza di responsabilità dell'Agenzia delle Entrate Riscossione nel presente giudizio, relativamente alle eccezioni attinenti alla legittimità dell'iscrizione a ruolo di esclusiva competenza dell'Ente impositore. In via principale:· dichiarare che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha correttamente operato e, conseguentemente, rigettare il ricorso. Condannare la ricorrente alle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Con ordinanza n. 465/2025 questa Corte, ritenuto che non sussistono i presupposti ex art. 47 del D. Lgs. n.
546/1992 per la concessione della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato con particolare riferimento all'assenza della prova sulla sussistenza del pericolo di danno grave e irreparabile, rigettava la richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato. Nulla sulle spese della fase cautelare del giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato e debba essere conseguentemente accolto.
In applicazione del principio della ragione più liquida, va accolta l'eccezione di illegittimità dell'atto impugnato per la mancanza della rituale notifica dell'atto presupposto contenuta nel secondo motivo di ricorso.
Il comma 2bis dell'art. 2 della L.R. 11 agosto 2015 n. 16, introdotto dall'art. 19 comma 1 della l.r. Siciliana
n. 24 del 2016 e successivamente modificato prima dall'art. 34 della l.r. Siciliana n. 16 del 2017 e da ultimo dall'art. 109 della l.r. Siciliana del.15 aprile 2021 n.9, nel testo vigente prevede che: “2-bis. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento. In caso di mancato ravvedimento, la Regione provvede, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori “.
Al riguardo si rileva che l'art. 19, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 24 del 2016 e l'art. 34 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, prevedono, rispettivamente, che in caso di omesso, insufficiente o tardivo pagamento della tassa automobilistica, scaduti i termini per il ravvedimento operoso, l'importo dovuto, comprensivo di interessi e sanzioni, venga immediatamente iscritto a ruolo;
e che l'ambito di operatività del procedimento di accertamento e riscossione suddetto è limitato al solo triennio 2017-2019.
Le precitate disposizioni legislative hanno superato anche il vaglio di legittimità della Corte Costituzionale
(cfr. sentenza n. 152 del 5.06.2018) e consentono nella Regione Siciliana l'immediata iscrizione a ruolo senza la necessità della preventiva emissione e notifica di un avviso di accertamento limitatamente al triennio sopra indicato.
Successivamente l'art. 109 della l.r. Siciliana n.21 del 15 aprile 2021 ha soppresso le parole “nel triennio 2017-2019” ma tale soppressione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 114 comma 2 della medesima l.r. n. 21/2021 (“2. Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2021”), si applica a far data dal 1 gennaio 2021 e dunque non può riguardare l'anno 2020.
Pertanto, per la tassa automobilistica relativa all'anno 2020, è necessaria la preventiva emissione e notifica di un avviso di accertamento.
Nel caso di specie nessuna prova è stata fornita sulla notifica dell'atto presupposto dall'Ente impositore
Regione Sicilia Dipartimento Finanze e Credito, neppure chiamato in causa da parte della resistente AdER, ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. n. 112/99, per essere tenuta indenne.
Pertanto il ricorso va accolto con l'annullamento della cartella di pagamento impugnata.
I restanti motivi di ricorso devono ritenersi assorbiti.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Siracusa – sezione quarta – in composizione monocratica, accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna la resistente a rifondere alla controparte le spese del giudizio, liquidate in € 276,00 per compensi, oltre contributo unificato e accessori di legge ove dovuti.
Così deciso in Siracusa in data 21.11.2025