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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 30/05/2025, n. 1492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1492 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 29 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5059/2023 R.G., instaurata da
, (C.F. nata ad [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Santina Intersimone che la rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
, in persona del Presidente pro-tempore, con Controparte_1
sede in Roma, cod. fisc. , elettivamente domiciliato in Messina presso gli Uffici P.IVA_1 provinciali dell' , rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni del ruolo CP_1
professionale
resistente
Avente ad oggetto: ripetizione d'indebito
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Esami degli atti di causa.
Con ricorso depositato in cancelleria in data 28/09/2023 ha adito il Parte_1
Tribunale di Messina, in funzione di Giudice del lavoro, per sentire dichiarare l'illegittimità del provvedimento di recupero per la somma di € 4.770,87, quale indebito “per la mancata comunicazione dei redditi relativi all'anno 2017 che avrebbero dovuto essere trasmessi improrogabilmente entro il 28 febbraio 2020” (v. all. lettera inps del 29/08/2022), relativamente al periodo dell'anno 2018. La parte procedente è titolare di assegno sociale e del relativo beneficio ed esponeva di aver presentato in data 7/10/2022 domanda di ricostituzione reddituale per sospensione art. 35 comma 10 bis D.L. 207/2008 con comunicazione dei redditi per l'anno 2018.
Chiedeva, pertanto, dichiarare non dovuto l'indebito di € 4.770,87, per assenza di modifiche nelle condizioni reddituali della ricorrente, concludendo per la declaratoria di inesigibilità dell'indebito gravato, con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi.
Costituendosi in giudizio, l'Inps precisava che l'indebito nasceva dall'illegittima riscossione di rate dell'Assegno Sociale in ragione della mancata comunicazione della situazione reddituale, essendo tale prestazione condizionata dai limiti del reddito familiare.
Ritualmente instaurato il contraddittorio e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene deciso come segue.
2. Esami dei presupposti per il diritto.
L'assegno sociale è stato istituito dall'art. 3, co. VI, Legge n. 335/1995, in luogo della pensione sociale. Dispone la norma: “Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale … L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”.
Nel caso in oggetto, l'Inps contesta la violazione da parte della pensionata dell'obbligo di comunicazione dei redditi per l'anno 2018, con comunicazione di preavviso di sospensione della prestazione e contestuale invito a procedere alla comunicazione entro 60gg dal ricevimento. La parte ricorrente provvedeva a quanto richiesto dall'ente nel termine previsto
(all. 2 del ricorso), documentazione dalla quale risultava detentrice della medesima situazione patrimoniale degli anni successivi.
Orbene, posto che l'Ente previdenziale - nell'attribuire il trattamento pensionistico - ha il dovere di svolgere gli opportuni controlli, non può considerarsi sussistente la fondatezza dell'azione di recupero dell'indebito e legittimo il provvedimento di ripetizione adottato dall'Inps; il ricorso è pertanto accolto.
Riguardo alle spese di giudizio, esse seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'Inps, come da dispositivo, secondo i parametri minimi(in ragione della semplicità del contenzioso e della durata infratriennale del giudizio) di cui al d.m. 55/2014, aggiornato al d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, delle fasi espletate e della durata del procedimento
P.Q.M.
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla ricorrente nei confronti dell'Inps, in persona del Legale Rappresentante pro- tempore, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Accoglie il ricorso;
2) Condanna l'Inps al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente complessivamente liquidate in € 1.310,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a.
e rimborso spese generali, da distrarsi.
Così deciso in Messina, il 30/05/2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Roberta Rando