TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 24/03/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1555/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente Rel dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. RAGGHIANTI Parte_1 C.F._1
SUSY
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
MARZETTI MIRCA
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso).
Sulle conclusioni rassegnate al verbale di udienza del 21.03.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che con provvedimento reso in data 18.10.2024 il Collegio, in via provvisoria ed urgente, aveva disposto l'affido condiviso della minore, di anni 17, ad entrambi i genitori con prevalente collocazione presso la madre, incontri padre-figlia anche in videochiamata, tenuto conto della residenza del padre in Germania, un assegno a carico del padre per il mantenimento della minore di
€150, oltre al 50% delle spese straordinarie, considerando l'accordo tra le parti circa la percezione dell'assegno unico da parte della madre;
rilevato che è stata esperita indagine da parte dei Servizi Sociali di Lucca, i quali hanno evidenziato una situazione di disagio della minore, la cui vita relazionale appare praticamente inesistente, con evidenti segni di sofferenza psichica dovuta al prolungarsi nel tempo della situazione di conflittualità familiare e con conseguenze anche sul suo rendimento scolastico;
ritenuto che
anche all'udienza del 21.3.2025 è emerso il permanere della difficoltà della minore a relazionarsi con il padre ed al recupero di una frequentazione caratterizzata da regolarità; pertanto, è necessario confermare gli strumenti di supporto e sostegno al nucleo familiare ed alla minore, dando mandato al Servizio Sociale di intermediare gli incontri tra la minore ed il padre, nel rispetto della volontà della minore e con modalità compatibili con la residenza del padre in Germania e dando mandato per la presa in carico della minore da parte dell' territorialmente competente, al CP_2 fine di rielaborare le difficoltà psicologiche riscontrate;
ritenuto che
appare altresì necessario invitare i genitori ad intraprendere un percorso di supporto psicologico e di sostegno alla genitorialità, per coadiuvarli nell'esercizio della responsabilità genitoriale ed ai fini di una migliore interazione nell'interesse della minore;
rilevato che vi è accordo sull'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, sulla prevalente collocazione presso la madre e sul contributo al mantenimento della minore, come determinato nei provvedimenti provvisori sopra richiamati, a cui il padre si conforma anche grazie al supporto dei nonni paterni;
pertanto, l'accordo, ivi compreso quello sulla percezione integrale dell'assegno unico da parte della madre, sui punti che precedono può essere recepito e ratificato, in quanto conforme all'interesse della minore;
ritenuto che
le spese di lite debbano essere integralmente compensate, alla luce della natura e degli esiti del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Affida la minore ad entrambi i genitori, con prevalente collocazione presso la madre;
- Manda ai Servizi Sociali (LUCCA), all' (LUCCA) per l'espletamento dei mandati CP_2 di cui in parte motiva, con relazione ex art. 337 c.c. al Giudice Tutelare con cadenza semestrale;
- Invita i genitori ad un percorso di sostegno alla genitorialità;
- Pone a carico del padre per il mantenimento della minore un contributo di €150 mensili, da versarsi alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore presso questo Tribunale;
prende atto dell'accordo sull'attribuzione dell'assegno unico alla madre;
- compensa integralmente le spese di lite.
Lucca, così deciso nella Camera di consiglio del 21/03/2025.
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Anna Martelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente Rel dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. RAGGHIANTI Parte_1 C.F._1
SUSY
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
MARZETTI MIRCA
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso).
Sulle conclusioni rassegnate al verbale di udienza del 21.03.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che con provvedimento reso in data 18.10.2024 il Collegio, in via provvisoria ed urgente, aveva disposto l'affido condiviso della minore, di anni 17, ad entrambi i genitori con prevalente collocazione presso la madre, incontri padre-figlia anche in videochiamata, tenuto conto della residenza del padre in Germania, un assegno a carico del padre per il mantenimento della minore di
€150, oltre al 50% delle spese straordinarie, considerando l'accordo tra le parti circa la percezione dell'assegno unico da parte della madre;
rilevato che è stata esperita indagine da parte dei Servizi Sociali di Lucca, i quali hanno evidenziato una situazione di disagio della minore, la cui vita relazionale appare praticamente inesistente, con evidenti segni di sofferenza psichica dovuta al prolungarsi nel tempo della situazione di conflittualità familiare e con conseguenze anche sul suo rendimento scolastico;
ritenuto che
anche all'udienza del 21.3.2025 è emerso il permanere della difficoltà della minore a relazionarsi con il padre ed al recupero di una frequentazione caratterizzata da regolarità; pertanto, è necessario confermare gli strumenti di supporto e sostegno al nucleo familiare ed alla minore, dando mandato al Servizio Sociale di intermediare gli incontri tra la minore ed il padre, nel rispetto della volontà della minore e con modalità compatibili con la residenza del padre in Germania e dando mandato per la presa in carico della minore da parte dell' territorialmente competente, al CP_2 fine di rielaborare le difficoltà psicologiche riscontrate;
ritenuto che
appare altresì necessario invitare i genitori ad intraprendere un percorso di supporto psicologico e di sostegno alla genitorialità, per coadiuvarli nell'esercizio della responsabilità genitoriale ed ai fini di una migliore interazione nell'interesse della minore;
rilevato che vi è accordo sull'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, sulla prevalente collocazione presso la madre e sul contributo al mantenimento della minore, come determinato nei provvedimenti provvisori sopra richiamati, a cui il padre si conforma anche grazie al supporto dei nonni paterni;
pertanto, l'accordo, ivi compreso quello sulla percezione integrale dell'assegno unico da parte della madre, sui punti che precedono può essere recepito e ratificato, in quanto conforme all'interesse della minore;
ritenuto che
le spese di lite debbano essere integralmente compensate, alla luce della natura e degli esiti del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Affida la minore ad entrambi i genitori, con prevalente collocazione presso la madre;
- Manda ai Servizi Sociali (LUCCA), all' (LUCCA) per l'espletamento dei mandati CP_2 di cui in parte motiva, con relazione ex art. 337 c.c. al Giudice Tutelare con cadenza semestrale;
- Invita i genitori ad un percorso di sostegno alla genitorialità;
- Pone a carico del padre per il mantenimento della minore un contributo di €150 mensili, da versarsi alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore presso questo Tribunale;
prende atto dell'accordo sull'attribuzione dell'assegno unico alla madre;
- compensa integralmente le spese di lite.
Lucca, così deciso nella Camera di consiglio del 21/03/2025.
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Anna Martelli