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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 19/09/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3929/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Damiano DAZZI Presidente
Stefano RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 3929/2024 R.G. promossa da
, C.F. , nata a [...] il 5 Parte_1 C.F._1 dicembre 1981;
e
, C.F. , nata a [...] Parte_2 C.F._2 né Monti (RE) il 31 agosto 2004; entrambe rappresentate e difese dall'avv. Valter Pompeo Azzolini come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Reggio Emilia, Via della Previdenza
Sociale n. 8
- attrici - contro
C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._3
(CZ) il 29 giugno 1974;
- convenuto contumace - con l'intervento del
1 di 7 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
CHIEDONO Che l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia, contrariis reiectis, valutate le circostanze di cui sopra ed accertato l'interesse superiore della figlia, Voglia:
DISPORRE che il sig. provveda al versamento alla sig.ra Parte_2 gli arretrati e alla sig.ra dalla data della Parte_1 Parte_2 maggior età, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, della somma mensile di euro 500,00 (cinquecento/00) o la somma minore
o maggiore che l'Ill.mo Giudice riterrà più opportuna, da versarsi a mezzo di bonifico bancario entro il giorno quindici di ogni mese, somma che verrà rivalutata annualmente sulla base degli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che devono essere concordate e documentate, cosi come previste dal Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia in uso presso il Tribunale di
Reggio Emilia.
Con vittoria di spese, competenze e onorari.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso ex artt. 473 bis e ss. c.c., depositato in data 16 dicembre 2024, e la figlia convenivano Parte_1 Parte_2 in giudizio , padre di quest'ultima, chiedendo che Controparte_1 venisse imposto all'uomo di versare alla prima gli arretrati ed alla seconda direttamente un contributo per il mantenimento della figlia in misura pari ad € 500,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 20 dicembre 2024 al Pubblico
2 di 7 Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Alla prima udienza del 20 marzo 2025, stante il mancato perfezionamento del procedimento notificatorio, veniva assegnato a parte attrice un nuovo termine per rinnovare la notifica del ricorso e pedissequo decreto.
Acquisita medio tempore documentazione sulla situazione reddituale del convenuto presso l'Agenzia delle Entrate e l' CP_2 all'udienza in prosecuzione del 18 settembre 2025, sulla dichiarata contumacia di , nei cui confronti la notifica in Controparte_1 rinnovazione veniva ritualmente effettuata ex art. 143 c.p.c., stante la sua accertata irreperibilità, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalla parte attrice, come in epigrafe trascritte, ed a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La figlia , ventunenne, convivente con la madre e non Pt_2 economicamente autosufficiente, in quanto studentessa universitaria iscritta al Corso di studio in Biotecnologie presso l'Università di Parma
(cfr. doc. 5), ha chiesto che il padre le versi Controparte_1 direttamente, ai sensi dell'art. 337 septies c.c., un contributo per il suo mantenimento in misura pari ad € 500,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A riguardo, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 337 ter, comma
4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di
3 di 7 entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice».
Come noto, il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione;
il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle
“rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun genitore, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (Cass. 6197/2005 e Cass.
21273/2013).
Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto
(Cass. 19299/2020 e Cass. 4811/2018).
Dunque, l'assegno da corrispondere per il mantenimento del figlio deve essere commisurato alle risorse e alle capacità reddituali dei genitori nonché alle esigenze di vita estese agli aspetti sopra menzionati, proporzionati all'età del figlio.
Nel caso di specie, la madre , di anni 43, lavora Parte_1 presso Laghetto s.n.c. di Fontanili Siller ed ha percepito una
4 di 7 retribuzione netta pari ad € 11.938,24 nel 2020, ad € 14.265,20 nel
2021, ad € 16.268,05 nel 2022 (cfr. Certificazione Unica 2021, 2022
e 2023 sub doc. 2).
All'udienza del 18 settembre 2025 ha dichiarato di lavorare in un bar con retribuzione di € 1.400/1.500,00 al mese per 12 mensilità e di vivere in un immobile di proprietà dei suoceri.
Di contro, , di anni 51, lavora come Controparte_1 giardiniere.
Dalle informazioni raccolte dall'Agenzia delle Entrate risulta avere percepito redditi pari ad € 16.218,82 nel 2022, ad € 17.506,43 nel
2023, ad € 24.195,37 nel 2024, corrispondenti, in media, ad €
1.600,00 circa al mese.
Orbene, tenuto conto della condizione economico-patrimoniale delle parti, dell'assenza di permanenza della figlia presso il padre
(all'udienza del 18 settembre 2025 la ragazza ha dichiarato di non vedere né sentire il padre da cinque anni) e delle presumibili esigenze della figlia stessa in relazione all'età (21 anni), si stima equo e congruo stabilire in € 500,00 il contributo al mantenimento di Pt_2 da parte dell'odierno convenuto, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le disposizioni sul mantenimento, tenuto conto che al momento della domanda le parti erano già separate di fatto, decorrono dalla domanda stessa.
2. La domanda della madre di condanna del padre Parte_1 al pagamento degli arretrati è in questa sede inammissibile, perché, oltre ad essere del tutto indeterminata sia nel quantum, sia nell'estensione temporale, vale il principio da sempre affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui è esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dei procedimenti di separazione, di divorzio e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio – soggetti, anche a seguito della riforma di cui al d.lgs. 149/2022, al rito
5 di 7 speciale, ora disciplinato dagli artt. 473 bis e ss. c.p.c. – tra la domanda avente a oggetto la regolamentazione della crisi familiare e le altre domande aventi contenuto patrimoniale (diverse da quelle aventi a oggetto il mantenimento dei figli o dei coniugi), in quanto queste non sono legate dal vincolo della connessione ex art. 40 c.p.c. ma devono considerarsi del tutto autonome e distinte dalla domanda principale (cfr. Cass. 18870/2014, Cass. 11828/2009 e Cass.
20638/2004).
3. Stante l'inammissibilità della domanda proposta da Parte_1
[...
, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili nel rapporto processuale tra quest'ultima ed il convenuto, il quale, in applicazione del principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), va invece condannato a rifondere le spese nei confronti dell'altra attrice, , Parte_2 da liquidarsi sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022, secondo i parametri minimi previsti per le fasi di studio (€ 851,00), introduttiva (€ 602,00) e decisionale (€
1.453,00) dello scaglione relativo ad affari contenziosi di valore indeterminabile e bassa complessità, con esclusione, dunque, dei compensi per la fase di trattazione, tenuto conto della natura non particolarmente complessa delle questioni di diritto e di fatto trattate, dell'attività difensiva svolta, della mancata redazione di memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. e di scritti conclusivi, ed altresì che l'attività di discussione orale e di precisazione delle conclusioni è ricompresa nella fase decisionale secondo l'indicazione esemplificativa contenuta all'art. 4, comma 5, lett. d), D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. pone a carico di l'obbligo di versare Controparte_1 direttamente a , a titolo di contributo al Parte_2 mantenimento della stessa, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, con decorrenza dalla domanda, la somma mensile di
6 di 7 € 500,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, e di partecipare, in ragione del 50%, alle spese straordinarie individuate come da protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
2. dichiara l'inammissibilità della domanda, proposta da
, di condanna di al pagamento degli Parte_1 Controparte_1 arretrati per il mantenimento della figlia;
Pt_2
3. dichiara irripetibili le spese di lite nel rapporto processuale tra e;
Parte_1 Controparte_1
4. condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_2 le spese di lite, che liquida in € 27,00 per esborsi ed € 2.906,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed
IVA (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 18 settembre 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Damiano Dazzi
7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Damiano DAZZI Presidente
Stefano RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 3929/2024 R.G. promossa da
, C.F. , nata a [...] il 5 Parte_1 C.F._1 dicembre 1981;
e
, C.F. , nata a [...] Parte_2 C.F._2 né Monti (RE) il 31 agosto 2004; entrambe rappresentate e difese dall'avv. Valter Pompeo Azzolini come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Reggio Emilia, Via della Previdenza
Sociale n. 8
- attrici - contro
C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._3
(CZ) il 29 giugno 1974;
- convenuto contumace - con l'intervento del
1 di 7 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
CHIEDONO Che l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia, contrariis reiectis, valutate le circostanze di cui sopra ed accertato l'interesse superiore della figlia, Voglia:
DISPORRE che il sig. provveda al versamento alla sig.ra Parte_2 gli arretrati e alla sig.ra dalla data della Parte_1 Parte_2 maggior età, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, della somma mensile di euro 500,00 (cinquecento/00) o la somma minore
o maggiore che l'Ill.mo Giudice riterrà più opportuna, da versarsi a mezzo di bonifico bancario entro il giorno quindici di ogni mese, somma che verrà rivalutata annualmente sulla base degli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che devono essere concordate e documentate, cosi come previste dal Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia in uso presso il Tribunale di
Reggio Emilia.
Con vittoria di spese, competenze e onorari.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso ex artt. 473 bis e ss. c.c., depositato in data 16 dicembre 2024, e la figlia convenivano Parte_1 Parte_2 in giudizio , padre di quest'ultima, chiedendo che Controparte_1 venisse imposto all'uomo di versare alla prima gli arretrati ed alla seconda direttamente un contributo per il mantenimento della figlia in misura pari ad € 500,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 20 dicembre 2024 al Pubblico
2 di 7 Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Alla prima udienza del 20 marzo 2025, stante il mancato perfezionamento del procedimento notificatorio, veniva assegnato a parte attrice un nuovo termine per rinnovare la notifica del ricorso e pedissequo decreto.
Acquisita medio tempore documentazione sulla situazione reddituale del convenuto presso l'Agenzia delle Entrate e l' CP_2 all'udienza in prosecuzione del 18 settembre 2025, sulla dichiarata contumacia di , nei cui confronti la notifica in Controparte_1 rinnovazione veniva ritualmente effettuata ex art. 143 c.p.c., stante la sua accertata irreperibilità, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalla parte attrice, come in epigrafe trascritte, ed a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La figlia , ventunenne, convivente con la madre e non Pt_2 economicamente autosufficiente, in quanto studentessa universitaria iscritta al Corso di studio in Biotecnologie presso l'Università di Parma
(cfr. doc. 5), ha chiesto che il padre le versi Controparte_1 direttamente, ai sensi dell'art. 337 septies c.c., un contributo per il suo mantenimento in misura pari ad € 500,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A riguardo, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 337 ter, comma
4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di
3 di 7 entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice».
Come noto, il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione;
il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle
“rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun genitore, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (Cass. 6197/2005 e Cass.
21273/2013).
Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto
(Cass. 19299/2020 e Cass. 4811/2018).
Dunque, l'assegno da corrispondere per il mantenimento del figlio deve essere commisurato alle risorse e alle capacità reddituali dei genitori nonché alle esigenze di vita estese agli aspetti sopra menzionati, proporzionati all'età del figlio.
Nel caso di specie, la madre , di anni 43, lavora Parte_1 presso Laghetto s.n.c. di Fontanili Siller ed ha percepito una
4 di 7 retribuzione netta pari ad € 11.938,24 nel 2020, ad € 14.265,20 nel
2021, ad € 16.268,05 nel 2022 (cfr. Certificazione Unica 2021, 2022
e 2023 sub doc. 2).
All'udienza del 18 settembre 2025 ha dichiarato di lavorare in un bar con retribuzione di € 1.400/1.500,00 al mese per 12 mensilità e di vivere in un immobile di proprietà dei suoceri.
Di contro, , di anni 51, lavora come Controparte_1 giardiniere.
Dalle informazioni raccolte dall'Agenzia delle Entrate risulta avere percepito redditi pari ad € 16.218,82 nel 2022, ad € 17.506,43 nel
2023, ad € 24.195,37 nel 2024, corrispondenti, in media, ad €
1.600,00 circa al mese.
Orbene, tenuto conto della condizione economico-patrimoniale delle parti, dell'assenza di permanenza della figlia presso il padre
(all'udienza del 18 settembre 2025 la ragazza ha dichiarato di non vedere né sentire il padre da cinque anni) e delle presumibili esigenze della figlia stessa in relazione all'età (21 anni), si stima equo e congruo stabilire in € 500,00 il contributo al mantenimento di Pt_2 da parte dell'odierno convenuto, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le disposizioni sul mantenimento, tenuto conto che al momento della domanda le parti erano già separate di fatto, decorrono dalla domanda stessa.
2. La domanda della madre di condanna del padre Parte_1 al pagamento degli arretrati è in questa sede inammissibile, perché, oltre ad essere del tutto indeterminata sia nel quantum, sia nell'estensione temporale, vale il principio da sempre affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui è esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dei procedimenti di separazione, di divorzio e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio – soggetti, anche a seguito della riforma di cui al d.lgs. 149/2022, al rito
5 di 7 speciale, ora disciplinato dagli artt. 473 bis e ss. c.p.c. – tra la domanda avente a oggetto la regolamentazione della crisi familiare e le altre domande aventi contenuto patrimoniale (diverse da quelle aventi a oggetto il mantenimento dei figli o dei coniugi), in quanto queste non sono legate dal vincolo della connessione ex art. 40 c.p.c. ma devono considerarsi del tutto autonome e distinte dalla domanda principale (cfr. Cass. 18870/2014, Cass. 11828/2009 e Cass.
20638/2004).
3. Stante l'inammissibilità della domanda proposta da Parte_1
[...
, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili nel rapporto processuale tra quest'ultima ed il convenuto, il quale, in applicazione del principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), va invece condannato a rifondere le spese nei confronti dell'altra attrice, , Parte_2 da liquidarsi sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022, secondo i parametri minimi previsti per le fasi di studio (€ 851,00), introduttiva (€ 602,00) e decisionale (€
1.453,00) dello scaglione relativo ad affari contenziosi di valore indeterminabile e bassa complessità, con esclusione, dunque, dei compensi per la fase di trattazione, tenuto conto della natura non particolarmente complessa delle questioni di diritto e di fatto trattate, dell'attività difensiva svolta, della mancata redazione di memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. e di scritti conclusivi, ed altresì che l'attività di discussione orale e di precisazione delle conclusioni è ricompresa nella fase decisionale secondo l'indicazione esemplificativa contenuta all'art. 4, comma 5, lett. d), D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. pone a carico di l'obbligo di versare Controparte_1 direttamente a , a titolo di contributo al Parte_2 mantenimento della stessa, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, con decorrenza dalla domanda, la somma mensile di
6 di 7 € 500,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, e di partecipare, in ragione del 50%, alle spese straordinarie individuate come da protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
2. dichiara l'inammissibilità della domanda, proposta da
, di condanna di al pagamento degli Parte_1 Controparte_1 arretrati per il mantenimento della figlia;
Pt_2
3. dichiara irripetibili le spese di lite nel rapporto processuale tra e;
Parte_1 Controparte_1
4. condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_2 le spese di lite, che liquida in € 27,00 per esborsi ed € 2.906,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed
IVA (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 18 settembre 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Damiano Dazzi
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