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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/07/2025, n. 4650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4650 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa Antonella Izzo, presidente rel. dott. Giuseppe Staglianò, consigliere dott. Marco Emilio Luigi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4153/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
( ), Parte_4 CodiceFiscale_4 Parte_5 rappresentati e difesi dagli avv.ti Franco Pastore, Ulisse Corea e Renato Marini, giusta procura in calce all'atto di citazione in revocazione attori in revocazione
e C.F. ) in nome e per conto Controparte_1 P.IVA_1 di (8) (P.IVA ) Controparte_2 Pt_5 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Elio Ludini per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuta
C.F. ) _3 P.IVA_3 contumace convenuta
TE [...]
ON Controparte_6
), ),
[...] Controparte_7 ), Controparte_8 [...]
) Controparte_9 ciascuna di esse in persona dei liquidatori e legali rappresentanti pro tempore, CP_10
e rappresentate e difese, anche in via disgiunta, dall'avvocato
[...] CP_11
Matilde Rota e dall'avvocato Andrea Ricci per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenute
Controparte_12 non costituita convenuta
oggetto: impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di Appello di Roma, n. 3137/2020, pubblicata il 1.07.2020.
FATTO E DIRITTO
§ 1. - , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 hanno impugnato per revocazione ex art.395 n.5 c.p.c. la sentenza della Corte di Appello di Roma n.3137/2020, pubblicata il 1.7.2020 e notificata il 2.7.2020.
La sentenza qui impugnata - riformando parzialmente la sentenza del Tribunale di Roma n.15892/2011, pubblicata il 25.7.2011, che aveva respinto le azioni revocatorie e di accertamento della simulazione assoluta proposte dalla _3
(azione poi coltivata dalla cessionaria dei crediti
[...] Controparte_13
intervenuta in giudizio ex art.111 c.p.c. tramite la mandataria
[...] [...]
, e dalle intervenute e TR ON
) - ha dichiarato inefficaci ex art.2901 c.c. nei Controparte_16 CP_17 confronti di e _3 Controparte_13 quattro atti con cui gli attuali attori in revocazione avevano conferito CP_18 immobili nei capitali delle società DI , TE [...]
e , e altri quattro analoghi atti di ON Controparte_6 conferimento da queste ultime alle altre società citate in giudizio. CP_19
Deducono gli attori che la sentenza impugnata è stata preceduta dalla sentenza n.748/2019 della Corte d'Appello di Roma che, pronunciandosi sull'appello proposto da contro la medesima sentenza di primo grado, aveva dichiarato Parte_6
l'inammissibilità dell'appello per i capi di sentenza che riguardano e lo Parte_5 aveva rigettato nel merito, per i capi riguardanti gli altri attori. Non avendo
[...]
impugnato tale sentenza, si sarebbe formato il giudicato Controparte_20 sul rigetto delle azioni successivamente accolte dalla sentenza impugnata, che sarebbe pertanto in contrasto con tale giudicato.
Quindi, , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5 Parte_ hanno convenuto in giudizio, con atto di citazione in revocazione, e
[...]
, nonché le società DI che furono parte degli atti Controparte_13 revocati dalla sentenza impugnata. § 2. - Alla prima udienza di comparizione delle parti, tenuta il 26.2.2021, gli attori chiedevano un congruo rinvio per produrre la documentazione attestante il perfezionamento delle notifiche eseguite all'estero e la causa veniva rinviata all'udienza del 1.10.2021 per la verifica della regolarità delle notifiche. Dopo numerosi rinvii per lo stesso incombente, la Corte, da ultimo, autorizzò la rinnovazione della citazione delle società DI entro il termine a comparire per l'udienza del 11.10.2024. A questa udienza la Corte, preso atto della costituzione in giudizio di tutte le società DI eccettuata e ritenendo che la società Controparte_12 non costituita non fosse litisconsorte necessario, consentì alle parti di precisare le conclusioni e trattenne la causa in decisione assegnando alle parti i termini per conclusionali e repliche di cui all'art.190 c.p.c.. Con ordinanza in data 21.2.2025 la Corte, avendo accertato la nullità delle notifiche dell'atto di citazione in revocazione eseguite nei confronti della _3
e di ha rimesso la causa sul ruolo per
[...] Controparte_13
l'udienza del 20.6.2025, assegnando agli impugnanti il termine perentorio del 21 marzo 2025 per rinnovare le notifiche dell'atto di citazione per la suddetta udienza a
[...]
e a _3 Controparte_13
Gli attori hanno rinnovato le citazioni di e a _3 in conformità alle disposizioni di cui all'ordinanza Controparte_13 suddetta. non si è costituita. _3
§ 3. - (da ora in poi: si è costituita in Controparte_21 CP_22 giudizio in data 9.6.2025 tramite la mandataria e procuratrice Controparte_1
resistendo alla domanda avversaria.
[...]
In particolare, contesta l'impugnazione osservando che contro la sentenza della CP_22
Corte di Appello di Roma n.748/2019 ha proposto ricorso la al quale CP_18 hanno resistito e con un Parte_4 Parte_1 Parte_2 Parte_3 unico controricorso contenente ricorso incidentale, mentre le altre parti intimate, tra cui non hanno svolto attività difensiva. La Corte di Cassazione, con la sentenza CP_22
n. 30455/2023 ha cassato con rinvio la sentenza n.748/2019 e il giudizio non è mai stato riassunto. Osserva quindi: “La sentenza n. 748/2019 della Corte di Appello di Roma non esiste in quanto gli odierni attori, che avevano interesse alla riassunzione in sede di rinvio, non hanno riassunto la causa dinanzi la Corte di Appello di Roma con conseguente estinzione dell'intero processo. Alla luce di quanto rilevato, la revocazione ex art. 395, n. 5 c.p.c. avanzata dagli odierni attori è del tutto inammissibile ed improcedibile, atteso che non esiste alcuna sentenza contrastante con la n. 3137/2020 emessa da Codesta Corte”. Con ulteriore eccezione osserva che l'oggetto della sentenza impugnata CP_22
n.3137/2020 è più ampio di quello della sentenza n.748/2019, perché investe anche gli atti consequenziali a quelli posti in essere , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, e Pertanto non vi sarebbe tra le due sentenze
[...] Parte_4 Parte_5 quell'identità di oggetto indispensabile ai fini della revocazione della successiva ex art.395 n.5 c.p.c..
§ 4. - All'udienza del 20.6.2025, dichiarata la contumacia della _3
, gli attori in revocazione hanno chiesto termine per replicare per iscritto alle
[...] eccezioni sollevate da con la comparsa di costituzione e Controparte_13 risposta del 09/06/2025. La Corte ha quindi sottoposto alle parti anche la questione dell'interesse degli impugnanti a ottenere la revocazione della sentenza impugnata, limitatamente ai quattro atti dispositivi posti in essere dagli impugnanti stessi, in favore della società DI , e TE ON
. Ha assegnato alle parti termine per note fino Controparte_6 all'11.7.2025 e rinviato per lo stesso incombente all'udienza del 18.7.2025.
§ 5. – Con le note autorizzate gli attori in revocazione hanno dedotto la cessazione della materia del contendere per effetto della sentenza di Cassazione n. 30455/2023, che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 748/2019 senza che il giudizio sia stato riassunto, e la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sulla domanda di revocazione.
ha invece ribadito l'inesistenza dei presupposti per la Controparte_13 revocazione.
§ 6. La causa è stata discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi dell'art.281 sexies terzo comma c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti come segue.
Per , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
“si chiede di voler disporre la cessazione della materia del contendere o comunque dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse ad agire ed alla decisione con estinzione del giudizio a spese compensate anche in ragione della complessità della vicenda”.
Per (in liquidation), (in TE ON liquidation), (in liquidation), Controparte_6 Controparte_7
(in liquidation), (in liquidation), Controparte_8 Controparte_9
(in liquidation):
“aderiscono alle conclusioni di cui all'atto di citazione degli attori Parte_1
e chiedendo la revoca della sentenza n. Parte_2 Parte_3 Parte_4
3137/2020 pubblicata il 1 luglio 2020 emessa da questa Corte d'Appello. Con vittoria di spese e competenze, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%”.
Per in nome e per conto di Controparte_1 Controparte_21
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di ROMA così provvedere: A. Rigettare l'avverso appello in revocazione della sentenza 3137/2020 con conferma del predetto provvedimento;
B. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”. § 7. – Preliminarmente si osserva che “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa” (Cass.n.21757/2021 conforme a n.11962/2005).
Pertanto, non avendo le parti formulato conclusioni conformi al fine di ottenere una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere, occorre valutare l'incidenza sull'interesse ad agire degli attori della sentenza della Corte di Cassazione n.30455/2023, che ha cassato con rinvio la sentenza n.748/2019 e a cui non è seguita la riassunzione del processo, così decidendo anche la prima delle eccezioni di CP_22 secondo cui non si sarebbe formato il giudicato sulla sentenza della Corte di Appello di Roma n.748/2019 perché cassata con rinvio e successiva estinzione del giudizio per mancata riassunzione.
§ 7.1. - Ebbene, la sentenza della Corte di Appello di Roma n.748/2019 ha deciso gli appelli proposti contro la sentenza del Tribunale di Roma n.15892/2011 da CP_18
da e , queste ultime due allora
[...] CP_23 _3 rappresentate da ed è pacifico che sia stata TR impugnata solamente da . CP_17
Considerato che le domande di revoca ex art.2901 c.c. proposte nel giudizio di primo grado da , poi coltivate dalla cessionaria del credito _3 CP_22
e le corrispondenti domande proposte dall'interventore autonomo avevano CP_17 introdotto due cause scindibili nei confronti dei convenuti, l'impugnazione per cassazione della sentenza n.748/2019 proposta da non ha impedito il passaggio CP_17 in giudicato della stessa nei confronti di e Controparte_13 [...]
alla scadenza del termine di sei mesi di cui all'art.327 c.p.c., _3 quindi il 30.7.2019, mentre l'esito del giudizio di cassazione introdotto da , ossia CP_17 la cassazione con rinvio della sentenza n.748/2019, riguarda necessariamente solo i capi di pronuncia impugnati. Di conseguenza, anche l'estinzione dell'intero processo causata dalla mancata riassunzione davanti al giudice del rinvio concerne soltanto l'azione revocatoria proposta da . Ne discende il rigetto dell'eccezione sollevata da e, al CP_17 CP_22 contempo, l'accertamento dell' ininfluenza di tale pronuncia sull'interesse ad agire degli attori in revocazione.
§ 8. – La seconda eccezione di ICR8, che solleva la questione della diversità di oggetto della sentenza impugnata rispetto a quella passata in giudicato, è parzialmente fondata. E' vero, infatti, che per consolidato orientamento della giurisprudenza “In tema di revocazione, il contrasto di giudicati previsto dall'art. 395, n. 5, c.p.c., sussiste qualora tra le due controversie vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che tra le due vicende processuali sussista un'ontologica e strutturale concordanza degli estremi identificativi dei due giudizi, nel senso che la precedente sentenza deve avere ad oggetto il medesimo fatto o un fatto ad essa antitetico, non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico” (Cass.n.33733/2022, conforme a 38230/2021).
Occorre quindi dare atto che, della sentenza della Corte d'Appello di Roma n.748/2019, non sono stati impugnati e sono quindi passati in giudicato, per quanto qui ancora interessa:
1) la dichiarazione di inammissibilità, per mancanza di valida rinnovazione della notifica dell'atto di appello a dell'appello proposto dalla Parte_5 [...] Parte_
in nome e per conto di e di TR CP_22 limitatamente ai capi di domanda nei confronti di di Parte_5 CP_24
[...
e , queste ultime due quali terzi acquirenti da Controparte_25 Pt_5
[...]
2) il rigetto dell'appello proposto dalla in TR Parte_ nome e per conto di e di nei confronti di CP_22 Parte_4 [...]
e avente a oggetto il rigetto delle Pt_2 Parte_1 Parte_3 domande di revoca ex art.2901 c.c. di tutti gli atti diversi dai conferimenti di beni Con a nell'atto costitutivo e nel successivo “verbale assemblea Parte_7 straordinaria e conferimento in esecuzione di aumento di capitale” del 31.1.2002.
Per accertare il contenuto sostanziale del giudicato, occorre quindi aver riguardo alle statuizioni della sentenza di primo grado (Tribunale di Roma n.15892/2011) divenute irrevocabili per effetto della declaratoria di inammissibilità e del rigetto delle relative impugnazioni. Tale sentenza aveva respinto le azioni di accertamento della Parte_ simulazione e di revoca ex art.2901 c.c. proposte da e da CP_14 TR
in nome e per conto di nei confronti di CP_14 CP_22 Parte_4 [...]
e Pt_2 Parte_1 Parte_3 Parte_5 Controparte_27 CP_24
[...
, , Come si evince dalla lettura Controparte_25 Controparte_28 della motivazione del Tribunale, le azioni respinte avevano a oggetto sei atti: 1) l'atto del 24.1.2002 a rogito notaio rep.n.33006 con il quale Per_1 Pt_4
e e costituirono la società Pt_2 Parte_1 Parte_3 Controparte_27 conferendo l'immobile ivi descritto;
2) l'atto del 31.1.2002 a rogito notaio rep.n.33084 con il quale i suddetti Per_1 sig.ri e deliberarono un aumento di capitale di Pt_1 Pt_3 Controparte_27 conferendo l'immobile ivi descritto;
3) atto del notaio in data 10.5.2002 rep.n.4910, trascritto il 21.5.2002 con Per_2 cui e dichiararono di aver conferito alla Pt_2 Parte_1 [...]
gli immobili ivi descritti;
CP_25
4) atto del notaio in data 10.5.2002 rep.n.4911, trascritto il 21.5.2002 con Per_2 cui e e dichiararono di aver Pt_4 Pt_2 Parte_1 Parte_3 conferito alla gli immobili ivi descritti;
Controparte_28
5) atto del notaio in data 21.5.2002 rep.n.4967 trascritto il 25.5.2002 con Per_2 il quale in persona della l.r. dichiarò di aver conferito Parte_5 Parte_3 alla gli immobili ivi descritti;
Controparte_24
6) atto del notaio in data 21.5.2002 rep.n.4968 trascritto il 4.6.2002 con Per_2 il quale in persona della l.r. dichiarò di aver conferito Parte_5 Parte_3 alla gli immobili ivi descritti. Controparte_25
Esclusa la rilevanza attuale dei primi due atti, che non sono oggetto della sentenza qui impugnata, il contrasto il giudicato formatosi sulla sentenza di primo grado rilevante ai fini della revoca ex art.395 n.5 c.p.c. sussiste solamente per i capi della sentenza impugnata che hanno dichiarato inefficaci ex art.2901 c.c. nei confronti di Parte_ Cont e di (8) gli atti sopra elencati ai n.3), 4), 5) e 6). Non sussiste invece, in mancanza di identità di oggetto tra le due pronunce, un contrasto con il giudicato formatosi sulla sentenza di primo grado rilevante ai fini della revoca ex art.395 n.5 c.p.c., per i capi della sentenza impugnata che hanno dichiarato Parte_ Cont inefficaci ex art.2901 c.c. nei confronti di e di (8) gli atti consequenziali agli atti suddetti, ossia quelli successivamente posti in essere dalle società
[...]
, e a favore, rispettivamente, CP_25 Controparte_28 Controparte_24 di e di , di di _30 _31 _32 [...]
CP_33
Ne discende l'infondatezza dell'impugnazione per revocazione limitatamente alle statuizioni della sentenza n. 3137/2020 di questa Corte d'Appello aventi a oggetto gli atti posti in essere dalle società , e Controparte_25 Controparte_28
a favore, rispettivamente, di e di Controparte_24 _30 [...]
, di di .. CP_31 _32 _33
§ 7. – Occorre, allora, rilevare il difetto di interesse degli attori alla revoca solo parziale della sentenza della Corte d'Appello di Roma n.3137/2020, dando atto che, come provato dalla documentazione prodotta da in allegato alla comparsa di risposta, CP_22 il ricorso per cassazione dagli stessi proposto contro detta sentenza è stato respinto con sentenza della Corte di cassazione n.30457/2023, con conseguente formazione del giudicato sulle statuizioni della sentenza della Corte d'Appello n.3137/2020 aventi a oggetto gli atti dispositivi consequenziali a quelli posti in essere dagli stessi attori. Non si vede quale utilità avrebbe per gli attori la revoca delle declaratorie di inefficacia Parte_ Cont ex art.2901 c.c. nei confronti di e di (8) degli atti dispositivi da essi posti in essere a favore di , e Controparte_25 Controparte_28 CP_24
[...
, dato che gli immobili oggetto di tali atti non fanno più parte del patrimonio di tali società, ma sono stati ulteriormente trasferiti a , _30 _31
[...
, e con atti a loro volta revocati ex _32 _33 art.2901 c.c. nei confronti dei medesimi creditori, con statuizione trascorsa in giudicato e non travolta dalla eventuale revoca ex art.395 c.p.c. della declaratoria di inefficacia degli atti presupposti.
§ 8. – Le spese processuali seguono la soccombenza pongono quindi a carico degli attori e delle società DI che hanno aderito all'impugnazione e a favore di , CP_34 qui rappresentata da liquidate per compensi secondo i Controparte_1 valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14 per le cause di valore compreso tra due e quattro milioni di euro (valore del credito a tutela del quale erano state proposte le azioni), salvo il valore minimo per la fase di trattazione che ha avuto minimo svolgimento, riducendo alla metà l'aumento massimo del 30% (€ 20.563) dei valori dell'ultimo scaglione (€ 17.179,00) previsto dall'art.6 D.M. cit., quindi in complessivi € 27.460,00 (17.179 + 10.281).
p.q.m.
La Corte, definitivamente decidendo sull'impugnazione per revocazione ex art.395 n.5 c.p.c. della sentenza della Corte d'Appello di Roma n.3137/2020 pubblicata il 1.7.2020, proposta da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, cui hanno aderito Parte_4 Parte_5 [...]
TE ON
), Controparte_6 [...]
), Controparte_7 Controparte_8
), così
[...] Controparte_9 provvede:
- rigetta l'impugnazione;
- condanna , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Parte_4 Parte_5 TE
[...] ON
), Controparte_6 [...]
), Controparte_7 [...]
), Controparte_8 Controparte_9
), in solido tra loro a rifondere a
[...] Controparte_2
(8) qui rappresentata da
[...] Pt_5 Controparte_1 le spese processuali del presente giudizio, liquidate per compensi in €
[...]
27.460,00 oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e iva come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 18/07/2025
Il presidente est.
Antonella Izzo
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa Antonella Izzo, presidente rel. dott. Giuseppe Staglianò, consigliere dott. Marco Emilio Luigi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4153/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
( ), Parte_4 CodiceFiscale_4 Parte_5 rappresentati e difesi dagli avv.ti Franco Pastore, Ulisse Corea e Renato Marini, giusta procura in calce all'atto di citazione in revocazione attori in revocazione
e C.F. ) in nome e per conto Controparte_1 P.IVA_1 di (8) (P.IVA ) Controparte_2 Pt_5 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Elio Ludini per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuta
C.F. ) _3 P.IVA_3 contumace convenuta
TE [...]
ON Controparte_6
), ),
[...] Controparte_7 ), Controparte_8 [...]
) Controparte_9 ciascuna di esse in persona dei liquidatori e legali rappresentanti pro tempore, CP_10
e rappresentate e difese, anche in via disgiunta, dall'avvocato
[...] CP_11
Matilde Rota e dall'avvocato Andrea Ricci per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenute
Controparte_12 non costituita convenuta
oggetto: impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di Appello di Roma, n. 3137/2020, pubblicata il 1.07.2020.
FATTO E DIRITTO
§ 1. - , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 hanno impugnato per revocazione ex art.395 n.5 c.p.c. la sentenza della Corte di Appello di Roma n.3137/2020, pubblicata il 1.7.2020 e notificata il 2.7.2020.
La sentenza qui impugnata - riformando parzialmente la sentenza del Tribunale di Roma n.15892/2011, pubblicata il 25.7.2011, che aveva respinto le azioni revocatorie e di accertamento della simulazione assoluta proposte dalla _3
(azione poi coltivata dalla cessionaria dei crediti
[...] Controparte_13
intervenuta in giudizio ex art.111 c.p.c. tramite la mandataria
[...] [...]
, e dalle intervenute e TR ON
) - ha dichiarato inefficaci ex art.2901 c.c. nei Controparte_16 CP_17 confronti di e _3 Controparte_13 quattro atti con cui gli attuali attori in revocazione avevano conferito CP_18 immobili nei capitali delle società DI , TE [...]
e , e altri quattro analoghi atti di ON Controparte_6 conferimento da queste ultime alle altre società citate in giudizio. CP_19
Deducono gli attori che la sentenza impugnata è stata preceduta dalla sentenza n.748/2019 della Corte d'Appello di Roma che, pronunciandosi sull'appello proposto da contro la medesima sentenza di primo grado, aveva dichiarato Parte_6
l'inammissibilità dell'appello per i capi di sentenza che riguardano e lo Parte_5 aveva rigettato nel merito, per i capi riguardanti gli altri attori. Non avendo
[...]
impugnato tale sentenza, si sarebbe formato il giudicato Controparte_20 sul rigetto delle azioni successivamente accolte dalla sentenza impugnata, che sarebbe pertanto in contrasto con tale giudicato.
Quindi, , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5 Parte_ hanno convenuto in giudizio, con atto di citazione in revocazione, e
[...]
, nonché le società DI che furono parte degli atti Controparte_13 revocati dalla sentenza impugnata. § 2. - Alla prima udienza di comparizione delle parti, tenuta il 26.2.2021, gli attori chiedevano un congruo rinvio per produrre la documentazione attestante il perfezionamento delle notifiche eseguite all'estero e la causa veniva rinviata all'udienza del 1.10.2021 per la verifica della regolarità delle notifiche. Dopo numerosi rinvii per lo stesso incombente, la Corte, da ultimo, autorizzò la rinnovazione della citazione delle società DI entro il termine a comparire per l'udienza del 11.10.2024. A questa udienza la Corte, preso atto della costituzione in giudizio di tutte le società DI eccettuata e ritenendo che la società Controparte_12 non costituita non fosse litisconsorte necessario, consentì alle parti di precisare le conclusioni e trattenne la causa in decisione assegnando alle parti i termini per conclusionali e repliche di cui all'art.190 c.p.c.. Con ordinanza in data 21.2.2025 la Corte, avendo accertato la nullità delle notifiche dell'atto di citazione in revocazione eseguite nei confronti della _3
e di ha rimesso la causa sul ruolo per
[...] Controparte_13
l'udienza del 20.6.2025, assegnando agli impugnanti il termine perentorio del 21 marzo 2025 per rinnovare le notifiche dell'atto di citazione per la suddetta udienza a
[...]
e a _3 Controparte_13
Gli attori hanno rinnovato le citazioni di e a _3 in conformità alle disposizioni di cui all'ordinanza Controparte_13 suddetta. non si è costituita. _3
§ 3. - (da ora in poi: si è costituita in Controparte_21 CP_22 giudizio in data 9.6.2025 tramite la mandataria e procuratrice Controparte_1
resistendo alla domanda avversaria.
[...]
In particolare, contesta l'impugnazione osservando che contro la sentenza della CP_22
Corte di Appello di Roma n.748/2019 ha proposto ricorso la al quale CP_18 hanno resistito e con un Parte_4 Parte_1 Parte_2 Parte_3 unico controricorso contenente ricorso incidentale, mentre le altre parti intimate, tra cui non hanno svolto attività difensiva. La Corte di Cassazione, con la sentenza CP_22
n. 30455/2023 ha cassato con rinvio la sentenza n.748/2019 e il giudizio non è mai stato riassunto. Osserva quindi: “La sentenza n. 748/2019 della Corte di Appello di Roma non esiste in quanto gli odierni attori, che avevano interesse alla riassunzione in sede di rinvio, non hanno riassunto la causa dinanzi la Corte di Appello di Roma con conseguente estinzione dell'intero processo. Alla luce di quanto rilevato, la revocazione ex art. 395, n. 5 c.p.c. avanzata dagli odierni attori è del tutto inammissibile ed improcedibile, atteso che non esiste alcuna sentenza contrastante con la n. 3137/2020 emessa da Codesta Corte”. Con ulteriore eccezione osserva che l'oggetto della sentenza impugnata CP_22
n.3137/2020 è più ampio di quello della sentenza n.748/2019, perché investe anche gli atti consequenziali a quelli posti in essere , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, e Pertanto non vi sarebbe tra le due sentenze
[...] Parte_4 Parte_5 quell'identità di oggetto indispensabile ai fini della revocazione della successiva ex art.395 n.5 c.p.c..
§ 4. - All'udienza del 20.6.2025, dichiarata la contumacia della _3
, gli attori in revocazione hanno chiesto termine per replicare per iscritto alle
[...] eccezioni sollevate da con la comparsa di costituzione e Controparte_13 risposta del 09/06/2025. La Corte ha quindi sottoposto alle parti anche la questione dell'interesse degli impugnanti a ottenere la revocazione della sentenza impugnata, limitatamente ai quattro atti dispositivi posti in essere dagli impugnanti stessi, in favore della società DI , e TE ON
. Ha assegnato alle parti termine per note fino Controparte_6 all'11.7.2025 e rinviato per lo stesso incombente all'udienza del 18.7.2025.
§ 5. – Con le note autorizzate gli attori in revocazione hanno dedotto la cessazione della materia del contendere per effetto della sentenza di Cassazione n. 30455/2023, che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 748/2019 senza che il giudizio sia stato riassunto, e la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sulla domanda di revocazione.
ha invece ribadito l'inesistenza dei presupposti per la Controparte_13 revocazione.
§ 6. La causa è stata discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi dell'art.281 sexies terzo comma c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti come segue.
Per , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
“si chiede di voler disporre la cessazione della materia del contendere o comunque dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse ad agire ed alla decisione con estinzione del giudizio a spese compensate anche in ragione della complessità della vicenda”.
Per (in liquidation), (in TE ON liquidation), (in liquidation), Controparte_6 Controparte_7
(in liquidation), (in liquidation), Controparte_8 Controparte_9
(in liquidation):
“aderiscono alle conclusioni di cui all'atto di citazione degli attori Parte_1
e chiedendo la revoca della sentenza n. Parte_2 Parte_3 Parte_4
3137/2020 pubblicata il 1 luglio 2020 emessa da questa Corte d'Appello. Con vittoria di spese e competenze, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%”.
Per in nome e per conto di Controparte_1 Controparte_21
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di ROMA così provvedere: A. Rigettare l'avverso appello in revocazione della sentenza 3137/2020 con conferma del predetto provvedimento;
B. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”. § 7. – Preliminarmente si osserva che “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa” (Cass.n.21757/2021 conforme a n.11962/2005).
Pertanto, non avendo le parti formulato conclusioni conformi al fine di ottenere una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere, occorre valutare l'incidenza sull'interesse ad agire degli attori della sentenza della Corte di Cassazione n.30455/2023, che ha cassato con rinvio la sentenza n.748/2019 e a cui non è seguita la riassunzione del processo, così decidendo anche la prima delle eccezioni di CP_22 secondo cui non si sarebbe formato il giudicato sulla sentenza della Corte di Appello di Roma n.748/2019 perché cassata con rinvio e successiva estinzione del giudizio per mancata riassunzione.
§ 7.1. - Ebbene, la sentenza della Corte di Appello di Roma n.748/2019 ha deciso gli appelli proposti contro la sentenza del Tribunale di Roma n.15892/2011 da CP_18
da e , queste ultime due allora
[...] CP_23 _3 rappresentate da ed è pacifico che sia stata TR impugnata solamente da . CP_17
Considerato che le domande di revoca ex art.2901 c.c. proposte nel giudizio di primo grado da , poi coltivate dalla cessionaria del credito _3 CP_22
e le corrispondenti domande proposte dall'interventore autonomo avevano CP_17 introdotto due cause scindibili nei confronti dei convenuti, l'impugnazione per cassazione della sentenza n.748/2019 proposta da non ha impedito il passaggio CP_17 in giudicato della stessa nei confronti di e Controparte_13 [...]
alla scadenza del termine di sei mesi di cui all'art.327 c.p.c., _3 quindi il 30.7.2019, mentre l'esito del giudizio di cassazione introdotto da , ossia CP_17 la cassazione con rinvio della sentenza n.748/2019, riguarda necessariamente solo i capi di pronuncia impugnati. Di conseguenza, anche l'estinzione dell'intero processo causata dalla mancata riassunzione davanti al giudice del rinvio concerne soltanto l'azione revocatoria proposta da . Ne discende il rigetto dell'eccezione sollevata da e, al CP_17 CP_22 contempo, l'accertamento dell' ininfluenza di tale pronuncia sull'interesse ad agire degli attori in revocazione.
§ 8. – La seconda eccezione di ICR8, che solleva la questione della diversità di oggetto della sentenza impugnata rispetto a quella passata in giudicato, è parzialmente fondata. E' vero, infatti, che per consolidato orientamento della giurisprudenza “In tema di revocazione, il contrasto di giudicati previsto dall'art. 395, n. 5, c.p.c., sussiste qualora tra le due controversie vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che tra le due vicende processuali sussista un'ontologica e strutturale concordanza degli estremi identificativi dei due giudizi, nel senso che la precedente sentenza deve avere ad oggetto il medesimo fatto o un fatto ad essa antitetico, non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico” (Cass.n.33733/2022, conforme a 38230/2021).
Occorre quindi dare atto che, della sentenza della Corte d'Appello di Roma n.748/2019, non sono stati impugnati e sono quindi passati in giudicato, per quanto qui ancora interessa:
1) la dichiarazione di inammissibilità, per mancanza di valida rinnovazione della notifica dell'atto di appello a dell'appello proposto dalla Parte_5 [...] Parte_
in nome e per conto di e di TR CP_22 limitatamente ai capi di domanda nei confronti di di Parte_5 CP_24
[...
e , queste ultime due quali terzi acquirenti da Controparte_25 Pt_5
[...]
2) il rigetto dell'appello proposto dalla in TR Parte_ nome e per conto di e di nei confronti di CP_22 Parte_4 [...]
e avente a oggetto il rigetto delle Pt_2 Parte_1 Parte_3 domande di revoca ex art.2901 c.c. di tutti gli atti diversi dai conferimenti di beni Con a nell'atto costitutivo e nel successivo “verbale assemblea Parte_7 straordinaria e conferimento in esecuzione di aumento di capitale” del 31.1.2002.
Per accertare il contenuto sostanziale del giudicato, occorre quindi aver riguardo alle statuizioni della sentenza di primo grado (Tribunale di Roma n.15892/2011) divenute irrevocabili per effetto della declaratoria di inammissibilità e del rigetto delle relative impugnazioni. Tale sentenza aveva respinto le azioni di accertamento della Parte_ simulazione e di revoca ex art.2901 c.c. proposte da e da CP_14 TR
in nome e per conto di nei confronti di CP_14 CP_22 Parte_4 [...]
e Pt_2 Parte_1 Parte_3 Parte_5 Controparte_27 CP_24
[...
, , Come si evince dalla lettura Controparte_25 Controparte_28 della motivazione del Tribunale, le azioni respinte avevano a oggetto sei atti: 1) l'atto del 24.1.2002 a rogito notaio rep.n.33006 con il quale Per_1 Pt_4
e e costituirono la società Pt_2 Parte_1 Parte_3 Controparte_27 conferendo l'immobile ivi descritto;
2) l'atto del 31.1.2002 a rogito notaio rep.n.33084 con il quale i suddetti Per_1 sig.ri e deliberarono un aumento di capitale di Pt_1 Pt_3 Controparte_27 conferendo l'immobile ivi descritto;
3) atto del notaio in data 10.5.2002 rep.n.4910, trascritto il 21.5.2002 con Per_2 cui e dichiararono di aver conferito alla Pt_2 Parte_1 [...]
gli immobili ivi descritti;
CP_25
4) atto del notaio in data 10.5.2002 rep.n.4911, trascritto il 21.5.2002 con Per_2 cui e e dichiararono di aver Pt_4 Pt_2 Parte_1 Parte_3 conferito alla gli immobili ivi descritti;
Controparte_28
5) atto del notaio in data 21.5.2002 rep.n.4967 trascritto il 25.5.2002 con Per_2 il quale in persona della l.r. dichiarò di aver conferito Parte_5 Parte_3 alla gli immobili ivi descritti;
Controparte_24
6) atto del notaio in data 21.5.2002 rep.n.4968 trascritto il 4.6.2002 con Per_2 il quale in persona della l.r. dichiarò di aver conferito Parte_5 Parte_3 alla gli immobili ivi descritti. Controparte_25
Esclusa la rilevanza attuale dei primi due atti, che non sono oggetto della sentenza qui impugnata, il contrasto il giudicato formatosi sulla sentenza di primo grado rilevante ai fini della revoca ex art.395 n.5 c.p.c. sussiste solamente per i capi della sentenza impugnata che hanno dichiarato inefficaci ex art.2901 c.c. nei confronti di Parte_ Cont e di (8) gli atti sopra elencati ai n.3), 4), 5) e 6). Non sussiste invece, in mancanza di identità di oggetto tra le due pronunce, un contrasto con il giudicato formatosi sulla sentenza di primo grado rilevante ai fini della revoca ex art.395 n.5 c.p.c., per i capi della sentenza impugnata che hanno dichiarato Parte_ Cont inefficaci ex art.2901 c.c. nei confronti di e di (8) gli atti consequenziali agli atti suddetti, ossia quelli successivamente posti in essere dalle società
[...]
, e a favore, rispettivamente, CP_25 Controparte_28 Controparte_24 di e di , di di _30 _31 _32 [...]
CP_33
Ne discende l'infondatezza dell'impugnazione per revocazione limitatamente alle statuizioni della sentenza n. 3137/2020 di questa Corte d'Appello aventi a oggetto gli atti posti in essere dalle società , e Controparte_25 Controparte_28
a favore, rispettivamente, di e di Controparte_24 _30 [...]
, di di .. CP_31 _32 _33
§ 7. – Occorre, allora, rilevare il difetto di interesse degli attori alla revoca solo parziale della sentenza della Corte d'Appello di Roma n.3137/2020, dando atto che, come provato dalla documentazione prodotta da in allegato alla comparsa di risposta, CP_22 il ricorso per cassazione dagli stessi proposto contro detta sentenza è stato respinto con sentenza della Corte di cassazione n.30457/2023, con conseguente formazione del giudicato sulle statuizioni della sentenza della Corte d'Appello n.3137/2020 aventi a oggetto gli atti dispositivi consequenziali a quelli posti in essere dagli stessi attori. Non si vede quale utilità avrebbe per gli attori la revoca delle declaratorie di inefficacia Parte_ Cont ex art.2901 c.c. nei confronti di e di (8) degli atti dispositivi da essi posti in essere a favore di , e Controparte_25 Controparte_28 CP_24
[...
, dato che gli immobili oggetto di tali atti non fanno più parte del patrimonio di tali società, ma sono stati ulteriormente trasferiti a , _30 _31
[...
, e con atti a loro volta revocati ex _32 _33 art.2901 c.c. nei confronti dei medesimi creditori, con statuizione trascorsa in giudicato e non travolta dalla eventuale revoca ex art.395 c.p.c. della declaratoria di inefficacia degli atti presupposti.
§ 8. – Le spese processuali seguono la soccombenza pongono quindi a carico degli attori e delle società DI che hanno aderito all'impugnazione e a favore di , CP_34 qui rappresentata da liquidate per compensi secondo i Controparte_1 valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14 per le cause di valore compreso tra due e quattro milioni di euro (valore del credito a tutela del quale erano state proposte le azioni), salvo il valore minimo per la fase di trattazione che ha avuto minimo svolgimento, riducendo alla metà l'aumento massimo del 30% (€ 20.563) dei valori dell'ultimo scaglione (€ 17.179,00) previsto dall'art.6 D.M. cit., quindi in complessivi € 27.460,00 (17.179 + 10.281).
p.q.m.
La Corte, definitivamente decidendo sull'impugnazione per revocazione ex art.395 n.5 c.p.c. della sentenza della Corte d'Appello di Roma n.3137/2020 pubblicata il 1.7.2020, proposta da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, cui hanno aderito Parte_4 Parte_5 [...]
TE ON
), Controparte_6 [...]
), Controparte_7 Controparte_8
), così
[...] Controparte_9 provvede:
- rigetta l'impugnazione;
- condanna , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Parte_4 Parte_5 TE
[...] ON
), Controparte_6 [...]
), Controparte_7 [...]
), Controparte_8 Controparte_9
), in solido tra loro a rifondere a
[...] Controparte_2
(8) qui rappresentata da
[...] Pt_5 Controparte_1 le spese processuali del presente giudizio, liquidate per compensi in €
[...]
27.460,00 oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e iva come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 18/07/2025
Il presidente est.
Antonella Izzo