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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/06/2025, n. 1402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1402 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione seconda civile
Il tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Dott. Stefano Costarella, all'esito della discussione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. (svolta nelle modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3692/2024 R.G.A.C. vertente
TRA
(c.f. ), con l'avv. Francesco Sacchi;
Parte_1 C.F._1
-INTIMANTE-
E
(c.f. ). Controparte_1 C.F._2
-INTIMATO -
Oggetto: intimazione di sfratto per morosità.
Conclusioni delle parti: come note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha intimato sfratto per morosità nei confronti di Parte_1 CP_1
, citandolo contestualmente per la convalida e deducendo: di essere
[...] proprietaria di un appartamento sito in Catanzaro al Vico III Catalano n. 4, concesso in locazione per uso abitativo di natura transitoria all'odierno intimato,
a decorrere dall'1/5/2024 e per la durata di diciotto mesi, giusta contratto registrato in data 20/5/2024 al n. 1890 serie 3T, con previsione di un canone mensile pari ad € 280,00, da corrispondere in rate anticipate entro i primi cinque giorni di ogni mese;
che il conduttore si è reso moroso nel pagamento dei canoni omettendo, specificamente, di pagare le mensilità di maggio e di giugno 2024, per un importo complessivo pari ad € 560,00, nonostante i vari solleciti inviati tra i quali, da ultimo, la diffida stragiudiziale ad adempiere del 10/6/2024.
Sulla scorta di tali deduzioni in fatto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) convalidare l'intimato sfratto per morosità ed ordinare al
Cancelliere di apporre la formula esecutiva in calce all'atto di citazione;
2) emettere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo a carico del convenuto medesimo per la somma di € 580,00 per canoni scaduti oltre quelli a scadere fino all'esecuzione dello sfratto, con interessi, spese e competenze professionali;
3) pronunciare ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. in caso di opposizione;
4) dichiarare, in ogni caso, risolto il contratto di locazione dell'unità abitativa di cui in premessa per il grave inadempimento perpetrato dal conduttore, con condanna del medesimo al rilascio;
5) condannare, infine, il convenuto al pagamento delle spese e competenze per la presente procedura”.
All'udienza di prima comparizione, celebratasi in data 25/7/2024, stante il mancato perfezionamento della notifica dell'intimazione (risultando sconosciuto l'indirizzo dell'intimato), veniva disposto il mutamento del rito e la causa veniva differita alla successiva udienza del 18/10/2024 (poi ulteriormente rinviata al 10/12/2024) per il prosieguo, con assegnazione alla parte ricorrente del termine di legge per la rinotifica dell'intimazione e del verbale d'udienza.
Con note di trattazione scritta in vista dell'udienza del 10/12/2024,
l'intimante produceva la nuova notifica dell'atto introduttivo del giudizio,
Pagina 2 di 7 perfezionatasi nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c., e, dichiarando la persistenza della morosità, chiedeva la convalida dell'intimato sfratto e l'emissione di ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti (€ 2.240,00, ossia € 280,00 x 8 mesi, da maggio a dicembre 2024), nonché dei successivi canoni a scadere, fino alla data di effettivo rilascio.
Con ordinanza del 17/12/2024, il precedente G.I., ritenuto di non poter procedere alla convalida dello sfratto, né all'emissione dell'ordinanza provvisoria di rilascio, visti l'irreperibilità del convenuto reso ed il già disposto mutamento del rito all'udienza del 25/7/2024, assegnava termine per l'instaurazione del procedimento di mediazione e fissava per la verifica dell'incombente e per la discussione l'odierna udienza (celebrata nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c.), concedendo, altresì, termine perentorio sino al
20/6/2025 per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi.
Assolta la condizione di procedibilità (cfr. verbale negativo di mediazione del 10/3/2025), con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'odierna udienza, l'intimante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) dichiarare la contumacia del convenuto;
2) dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto di locazione in-tervenuto tra le parti, relativo all'unità abitativa sita in Catanzaro vico III Catalano n°4; 3) per
l'effetto ordinare al sig. l'immediato rilascio di detto Controparte_1 immobile;
4) condannare il convenuto al pagamento dei canoni scaduti sino al corrente mese di giugno 2025 pari ad € 3.920,00, nonché alle successive mensilità fino al giorno dell'effettiva riconsegna in possesso del bene;
5) condannare il convenuto alle spese e competenze del presente processo nonché della fase di mediazione”.
Nessuno è comparso per l'intimato, nonostante il rituale perfezionamento della notifica dell'intimazione nei suoi confronti, avvenuto il ventesimo giorno successivo al 29/7/2024, data del deposito dell'atto nella Casa Comunale di
Pagina 3 di 7 Catanzaro, luogo di ultima residenza nota, come da certificazione anagrafica in atti (ex art. 143 c.p.c.), sicché ne deve essere dichiarata la contumacia.
Scaduto il termine per il deposito delle note ex art. 127- ter c.p.c., la causa, istruita documentalmente, viene, quindi, decisa mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della presente motivazione.
2. La domanda di risoluzione del contratto per morosità del conduttore proposta da parte attrice – in cui si converte l'intimazione di sfratto per morosità
a seguito dell'ordinanza di mutamento di rito –, è fondata.
È principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Civ., sez. VI-III, 11/02/2021, n. 3587;
Cass. Civ. SS.UU., n. 13533 del 2001).
Orbene, nel caso di specie, la locatrice ha prodotto in giudizio il contratto di locazione, registrato alla competente Agenzia delle Entrate in data 20/5/2024, dal quale risulta la pattuizione dell'obbligazione di pagamento del canone mensile nella misura di € 280,00 mensili, ed ha allegato l'inadempimento del conduttore, dando così prova del fatto costitutivo della pretesa azionata, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Viceversa, l'intimato, non comparendo e rimanendo contumace, non ha provato fatti estintivi o modificativi del diritto azionato dall'intimante e, segnatamente, non ha provato di avere regolarmente adempiuto all'obbligazione di pagamento dei canoni di locazione e degli oneri dovuti sulla base del contratto di locazione stipulato.
Pagina 4 di 7 All'uopo si evidenzia, inoltre, che l'art. 5 della L. 392/1978 opera una valutazione ex lege dell'importanza dell'inadempimento statuendo che il mancato pagamento del canone, decorsi venti giorni dalla prevista scadenza, ovvero il mancato pagamento degli oneri accessori nel termine previsto, quando l'importo di esso superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1455 c.c.
Nel caso di specie, la morosità afferisce al periodo compreso tra maggio e giugno 2024, ed è tuttora perdurante, circostanza che depone a favore di un giudizio di non scarsa importanza dell'inadempimento.
Alla luce di quanto esposto, va pronunciata la risoluzione del contratto di locazione con conseguente condanna del conduttore al rilascio immediato dell'immobile, tenuto conto del fatto che il mancato pagamento dei canoni è iniziato già con la prima mensilità e che l'appartamento, dopo oltre un anno, non risulta essere stato ancora riconsegnato al proprietario.
Deve essere, altresì, accolta la domanda di pagamento dei canoni scaduti e a scadere.
Orbene, sulla scorta dei principi in materia di riparto degli oneri probatori più su richiamati, parte attrice ha provato la fonte del credito azionato (producendo il contratto di locazione in essere tra le parti) ed ha allegato l'inadempimento del convenuto nel pagamento dei canoni di locazione per un importo complessivo, alla data odierna, di € 3.920,00 (€ 280,00 x 14 mesi da maggio 2024 a giugno
2025).
A fronte di siffatta deduzione, il conduttore non ha dimostrato l'esistenza di fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'avversa pretesa.
Ne consegue che il convenuto deve essere condannato a corrispondere, in favore dell'intimante, l'importo di € 3.920,00, a titolo di canoni di locazione scaduti al 27/6/2025, nonché gli ulteriori canoni di locazione a scadere fino all'effettivo rilascio, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Pagina 5 di 7 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con riferimento alle tabelle di cui al D.M. 147/2022, per lo scaglione compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, in base ai valori minimi in ragione del valore e del grado di difficoltà della controversia, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto svolgimento.
P.Q.M.
Il tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa assorbita e respinta,
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- dichiara la risoluzione, per grave inadempimento della parte conduttrice, del contratto di locazione ad uso abitativo stipulato tra le parti e registrato in data 20/5/2024 al n. 1890 serie 3T;
- ordina ad l'immediato rilascio dell'immobile Controparte_1 locato, sito in Catanzaro al Vico III Catalano n. 4, libero e vuoto da persone e cose;
- condanna parte intimata al pagamento, in favore dell'intimante, della somma di € 3.920,00, a titolo di canoni scaduti e non pagati al
27/6/2025, oltre gli ulteriori canoni di locazione a scadere fino all'effettivo rilascio, nonché gli interessi legali dalla singola scadenza sino all'effettivo saldo;
- condanna parte intimata alla rifusione delle spese e competenze di lite, che si liquidano in € 1.700,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché oltre spese vive per contributo unificato e costi di notifica.
Catanzaro, 27/6/2025
Il giudice
Pagina 6 di 7
dott. Stefano Costarella
Pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione seconda civile
Il tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Dott. Stefano Costarella, all'esito della discussione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. (svolta nelle modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3692/2024 R.G.A.C. vertente
TRA
(c.f. ), con l'avv. Francesco Sacchi;
Parte_1 C.F._1
-INTIMANTE-
E
(c.f. ). Controparte_1 C.F._2
-INTIMATO -
Oggetto: intimazione di sfratto per morosità.
Conclusioni delle parti: come note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha intimato sfratto per morosità nei confronti di Parte_1 CP_1
, citandolo contestualmente per la convalida e deducendo: di essere
[...] proprietaria di un appartamento sito in Catanzaro al Vico III Catalano n. 4, concesso in locazione per uso abitativo di natura transitoria all'odierno intimato,
a decorrere dall'1/5/2024 e per la durata di diciotto mesi, giusta contratto registrato in data 20/5/2024 al n. 1890 serie 3T, con previsione di un canone mensile pari ad € 280,00, da corrispondere in rate anticipate entro i primi cinque giorni di ogni mese;
che il conduttore si è reso moroso nel pagamento dei canoni omettendo, specificamente, di pagare le mensilità di maggio e di giugno 2024, per un importo complessivo pari ad € 560,00, nonostante i vari solleciti inviati tra i quali, da ultimo, la diffida stragiudiziale ad adempiere del 10/6/2024.
Sulla scorta di tali deduzioni in fatto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) convalidare l'intimato sfratto per morosità ed ordinare al
Cancelliere di apporre la formula esecutiva in calce all'atto di citazione;
2) emettere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo a carico del convenuto medesimo per la somma di € 580,00 per canoni scaduti oltre quelli a scadere fino all'esecuzione dello sfratto, con interessi, spese e competenze professionali;
3) pronunciare ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. in caso di opposizione;
4) dichiarare, in ogni caso, risolto il contratto di locazione dell'unità abitativa di cui in premessa per il grave inadempimento perpetrato dal conduttore, con condanna del medesimo al rilascio;
5) condannare, infine, il convenuto al pagamento delle spese e competenze per la presente procedura”.
All'udienza di prima comparizione, celebratasi in data 25/7/2024, stante il mancato perfezionamento della notifica dell'intimazione (risultando sconosciuto l'indirizzo dell'intimato), veniva disposto il mutamento del rito e la causa veniva differita alla successiva udienza del 18/10/2024 (poi ulteriormente rinviata al 10/12/2024) per il prosieguo, con assegnazione alla parte ricorrente del termine di legge per la rinotifica dell'intimazione e del verbale d'udienza.
Con note di trattazione scritta in vista dell'udienza del 10/12/2024,
l'intimante produceva la nuova notifica dell'atto introduttivo del giudizio,
Pagina 2 di 7 perfezionatasi nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c., e, dichiarando la persistenza della morosità, chiedeva la convalida dell'intimato sfratto e l'emissione di ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti (€ 2.240,00, ossia € 280,00 x 8 mesi, da maggio a dicembre 2024), nonché dei successivi canoni a scadere, fino alla data di effettivo rilascio.
Con ordinanza del 17/12/2024, il precedente G.I., ritenuto di non poter procedere alla convalida dello sfratto, né all'emissione dell'ordinanza provvisoria di rilascio, visti l'irreperibilità del convenuto reso ed il già disposto mutamento del rito all'udienza del 25/7/2024, assegnava termine per l'instaurazione del procedimento di mediazione e fissava per la verifica dell'incombente e per la discussione l'odierna udienza (celebrata nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c.), concedendo, altresì, termine perentorio sino al
20/6/2025 per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi.
Assolta la condizione di procedibilità (cfr. verbale negativo di mediazione del 10/3/2025), con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'odierna udienza, l'intimante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) dichiarare la contumacia del convenuto;
2) dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto di locazione in-tervenuto tra le parti, relativo all'unità abitativa sita in Catanzaro vico III Catalano n°4; 3) per
l'effetto ordinare al sig. l'immediato rilascio di detto Controparte_1 immobile;
4) condannare il convenuto al pagamento dei canoni scaduti sino al corrente mese di giugno 2025 pari ad € 3.920,00, nonché alle successive mensilità fino al giorno dell'effettiva riconsegna in possesso del bene;
5) condannare il convenuto alle spese e competenze del presente processo nonché della fase di mediazione”.
Nessuno è comparso per l'intimato, nonostante il rituale perfezionamento della notifica dell'intimazione nei suoi confronti, avvenuto il ventesimo giorno successivo al 29/7/2024, data del deposito dell'atto nella Casa Comunale di
Pagina 3 di 7 Catanzaro, luogo di ultima residenza nota, come da certificazione anagrafica in atti (ex art. 143 c.p.c.), sicché ne deve essere dichiarata la contumacia.
Scaduto il termine per il deposito delle note ex art. 127- ter c.p.c., la causa, istruita documentalmente, viene, quindi, decisa mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della presente motivazione.
2. La domanda di risoluzione del contratto per morosità del conduttore proposta da parte attrice – in cui si converte l'intimazione di sfratto per morosità
a seguito dell'ordinanza di mutamento di rito –, è fondata.
È principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Civ., sez. VI-III, 11/02/2021, n. 3587;
Cass. Civ. SS.UU., n. 13533 del 2001).
Orbene, nel caso di specie, la locatrice ha prodotto in giudizio il contratto di locazione, registrato alla competente Agenzia delle Entrate in data 20/5/2024, dal quale risulta la pattuizione dell'obbligazione di pagamento del canone mensile nella misura di € 280,00 mensili, ed ha allegato l'inadempimento del conduttore, dando così prova del fatto costitutivo della pretesa azionata, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Viceversa, l'intimato, non comparendo e rimanendo contumace, non ha provato fatti estintivi o modificativi del diritto azionato dall'intimante e, segnatamente, non ha provato di avere regolarmente adempiuto all'obbligazione di pagamento dei canoni di locazione e degli oneri dovuti sulla base del contratto di locazione stipulato.
Pagina 4 di 7 All'uopo si evidenzia, inoltre, che l'art. 5 della L. 392/1978 opera una valutazione ex lege dell'importanza dell'inadempimento statuendo che il mancato pagamento del canone, decorsi venti giorni dalla prevista scadenza, ovvero il mancato pagamento degli oneri accessori nel termine previsto, quando l'importo di esso superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1455 c.c.
Nel caso di specie, la morosità afferisce al periodo compreso tra maggio e giugno 2024, ed è tuttora perdurante, circostanza che depone a favore di un giudizio di non scarsa importanza dell'inadempimento.
Alla luce di quanto esposto, va pronunciata la risoluzione del contratto di locazione con conseguente condanna del conduttore al rilascio immediato dell'immobile, tenuto conto del fatto che il mancato pagamento dei canoni è iniziato già con la prima mensilità e che l'appartamento, dopo oltre un anno, non risulta essere stato ancora riconsegnato al proprietario.
Deve essere, altresì, accolta la domanda di pagamento dei canoni scaduti e a scadere.
Orbene, sulla scorta dei principi in materia di riparto degli oneri probatori più su richiamati, parte attrice ha provato la fonte del credito azionato (producendo il contratto di locazione in essere tra le parti) ed ha allegato l'inadempimento del convenuto nel pagamento dei canoni di locazione per un importo complessivo, alla data odierna, di € 3.920,00 (€ 280,00 x 14 mesi da maggio 2024 a giugno
2025).
A fronte di siffatta deduzione, il conduttore non ha dimostrato l'esistenza di fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'avversa pretesa.
Ne consegue che il convenuto deve essere condannato a corrispondere, in favore dell'intimante, l'importo di € 3.920,00, a titolo di canoni di locazione scaduti al 27/6/2025, nonché gli ulteriori canoni di locazione a scadere fino all'effettivo rilascio, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Pagina 5 di 7 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con riferimento alle tabelle di cui al D.M. 147/2022, per lo scaglione compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, in base ai valori minimi in ragione del valore e del grado di difficoltà della controversia, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto svolgimento.
P.Q.M.
Il tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa assorbita e respinta,
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- dichiara la risoluzione, per grave inadempimento della parte conduttrice, del contratto di locazione ad uso abitativo stipulato tra le parti e registrato in data 20/5/2024 al n. 1890 serie 3T;
- ordina ad l'immediato rilascio dell'immobile Controparte_1 locato, sito in Catanzaro al Vico III Catalano n. 4, libero e vuoto da persone e cose;
- condanna parte intimata al pagamento, in favore dell'intimante, della somma di € 3.920,00, a titolo di canoni scaduti e non pagati al
27/6/2025, oltre gli ulteriori canoni di locazione a scadere fino all'effettivo rilascio, nonché gli interessi legali dalla singola scadenza sino all'effettivo saldo;
- condanna parte intimata alla rifusione delle spese e competenze di lite, che si liquidano in € 1.700,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché oltre spese vive per contributo unificato e costi di notifica.
Catanzaro, 27/6/2025
Il giudice
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dott. Stefano Costarella
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