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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 09/05/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 803 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 803 /2025 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. ARTEGIANI IRENE
e
AR AR (C.F. ) rappresento e difeso dall'Avv. LUCERI C.F._2
BARBARA
Comunicati gli atti al PM sede che non è intervenuto
All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8.5.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 06/03/2025, veniva chiesto lo scioglimento del matrimonio celebrato il 21.11.2017 in LIVORNO e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2017 Parte 1 Serie – n° 353.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione. Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi come confermato in udienza.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in LIVORNO il 21.11.2017 tra
[...]
e AR AR, trascritto nei registri dello stato Parte_1 civile del Comune di LIVORNO nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2017 Parte 1 Serie – n° 353.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
- le parti non hanno più nulla a che pretendere a qualunque titolo o ragione l'uno dall'altra in ordine ai pregressi rapporti derivanti dal matrimonio e/o dalla separazione, essendosi dichiarate economicamente indipendenti e di avere regolamentato ogni aspetto economico-patrimoniale tra loro intercorso.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 9.5.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 803 /2025 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. ARTEGIANI IRENE
e
AR AR (C.F. ) rappresento e difeso dall'Avv. LUCERI C.F._2
BARBARA
Comunicati gli atti al PM sede che non è intervenuto
All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8.5.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 06/03/2025, veniva chiesto lo scioglimento del matrimonio celebrato il 21.11.2017 in LIVORNO e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2017 Parte 1 Serie – n° 353.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione. Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi come confermato in udienza.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in LIVORNO il 21.11.2017 tra
[...]
e AR AR, trascritto nei registri dello stato Parte_1 civile del Comune di LIVORNO nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2017 Parte 1 Serie – n° 353.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
- le parti non hanno più nulla a che pretendere a qualunque titolo o ragione l'uno dall'altra in ordine ai pregressi rapporti derivanti dal matrimonio e/o dalla separazione, essendosi dichiarate economicamente indipendenti e di avere regolamentato ogni aspetto economico-patrimoniale tra loro intercorso.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 9.5.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott. Gianmarco Marinai