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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/11/2025, n. 1823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1823 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dr.ssa Francesca Rosaria Plutino, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 716 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, assegnata a sentenza con ordinanza del 09.07.2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da
(C.F. ) in proprio e n.q. di erede di Parte_1 C.F._1
, (C.F. n.q. di coerede di Persona_1 Parte_2 C.F._2 [...]
, (C.F. ) n.q. di coerede di Per_1 Parte_3 C.F._3 [...]
, elettivamente domiciliati in CORSO SEMPIONE N. 44 – MILANO, presso il Per_1
difensore avv. GIOVANNI FOIS che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
- Attori –
Contro
(C.F. , elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._4
VIA PRATO N. 2 – REGGIO CALABRIA presso lo studio dell'avv. Simona Carlo che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- Convenuta –
e
(P. IVA , in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliata in VIA SANT'ANNA II TRONCO N. 101/B – REGGIO
pagina 1 di 18 CALABRIA, presso lo studio dell'avv. Francesco Azzarà, rappresentata e difesa dall'avv.
GI AT giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- Terza chiamata –
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità professionale
Conclusioni delle parti
Le parti concludevano come da note scritte.
Motivi della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, , e Parte_1 Parte_2
adivano l'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti Parte_3
conclusioni “
1. accertare e dichiarare la responsabilità professionale da inadempimento per
violazione della diligenza professionale dell'avvocato per tutte le Controparte_3
ragioni di cui alle premesse, nei confronti degli attori quale conseguenza immediata e diretta
del suo inadempimento contrattuale;
2. per l'effetto condannare l'avvocato Controparte_3
al risarcimento dei danni sofferti dagli odierni attori, quale conseguenza immediata
[...]
e diretta del dedotto inadempimento, che si quantificano in € 350.000,00 per l'arretramento
della costruzione come statuito in sentenza (demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza
del fabbricato); € 90.000, quale perdita derivante dal recesso anticipato del contratto di
locazione della conduttrice;
€ 75.000, per danni morali e perdita di chances;
3. in via
subordinata, in merito alla richiesta per l'esecuzione della sentenza, condannare la
convenuta al pagamento nei confronti degli attori di quella diversa somma rispetto a quella
richiesta e che il Tribunale dovesse ritenere comunque dovuta ed accertata a titolo
risarcitorio, se del caso anche a mezzo CTU estimativa;
in relazione alla sola richiesta di
risarcimento danni e perdita di chances, condannare la convenuta al pagamento nei confronti
degli attori di quella diversa somma da quantificarsi anche in via equitativa;
4. condannare
pagina 2 di 18 l'avvocato alla refusione delle spese e competenze del giudizio, oltre Controparte_3
accessori come per legge e distrazione ex art, 93 cpc.”.
Rappresentavano di essersi rivolti, nel 2010, all'avv. per Controparte_3
promuovere un'azione civile contro e , al fine di ottenere “la CP_4 CP_5
demolizione di una tettoia con copertura in tegole o l'arretramento di detta nuova costruzione
sino alla distanza di sei metri dal confine con il fondo dell'attrice o di dieci metri dal
fabbricato della proprietà medesima” con vittoria di spese di giudizio.
Il giudizio era stato introdotto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e controparte aveva formulato domanda riconvenzionale del seguente tenore “3) in via riconvenzionale, accertare
e dichiarare, anche in forza della intervenuta concessione edilizia in sanatoria, l'acquisto per
usucapione del diritto a mantenere la costruzione, oggetto dell'attuale domanda a distanze
eventualmente inferiori a quelle previste dal piano regolatore e dalla legge;
4) sempre in via
riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto al rispetto delle distanze nei confronti degli
odierni resistenti da parte della ricorrente, essendo il fabbricato dei sigg. , CP_6
comunque edificato a distanza inferiore a quella prevista, come peraltro accertato dal CTU nel
giudizio concluso con la sentenza n.193/2009, con conseguente diritto ad ottenere la
demolizione, l'arretramento, di tutte le eventuali porzioni che dovessero risultare, (anche in
considerazione della spiegata domanda riconvenzionale) edificate a distanza inferiore”.
A fronte di tale domanda riconvenzionale, l' aveva sollecitato l'avvocato affinché Pt_1
volesse instare per il riconoscimento del diritto a mantenere la propria abitazione nello stato di fatto esistente in virtù del proprio diritto acquisito per usucapione. Rilevavano che l'avvocato aveva formulato tardivamente l'istanza di usucapione del predetto diritto, solo nella prima memoria istruttoria, all'esito del mutamento del rito, e non nella prima difesa utile (a verbale in udienza) successiva alla domanda riconvenzionale.
pagina 3 di 18 A sostegno della domanda di responsabilità professionale, ponevano in evidenza che nel giudizio presupposto era stata disposta una CTU e il consulente aveva riconosciuto esplicitamente in favore dell' l'acquisto per usucapione del diritto a mantenere la Pt_1
propria costruzione a distanza inferiore a quella legale, essendo stata costruita negli anni tra il 1981 e il 1983. Tuttavia, nonostante ciò, tenuto conto della tardività della domanda di usucapione, il Tribunale condannava e Parte_1 Persona_1
all'arretramento della propria costruzione fino alla distanza di 6 metri dal confine.
Elencavano una serie di errori/negligenze/imperizie in cui l'avv. era incorsa CP_3
nell'espletamento del proprio mandato difensivo, precisando che, allo stato attuale, l' Pt_1
e i erano in attesa che il CTU e l'Ufficiale Giudiziario indicassero le modalità di Per_1
esecuzione della sentenza.
Ponevano, altresì, in evidenza che l'immobile oggetto del presupposto giudizio era stato locato ed adibito a casa di riposo per anziani e che, a causa della sentenza emessa nell'ambito di quel giudizio, la conduttrice aveva già rappresentato di non avere più
interesse a rimanere nell'immobile, tenuto conto che, all'esito degli interventi di demolizione, lo stesso non risultava più idoneo all'uso sotteso alla locazione.
In punto di diritto deducevano il contenuto dell'obbligazione dell'avvocato, comprensivo dello specifico obbligo di informazione, consistente nell'obbligo di informare il cliente sulla strategia processuale scelta, di evidenziare allo stesso le eventuali criticità e difficoltà e di rappresentargli, con diligenza e perizia, tutte le questioni ostative al raggiungimento del risultato.
Quantificavano la domanda risarcitoria in € 350.000,00 per l'arretramento previsto in sentenza (comportante demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza dell'intero pagina 4 di 18 immobile), € 90.000,00 per la risoluzione anticipata del contratto di locazione commerciale,
€ 75.000,00 per danni morali e perdita di chances.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 30.06.2021, si costituiva in giudizio evidenziando, in primo luogo, che la ricostruzione dei fatti operata Controparte_3
dagli attori risultava disorganica ed omissiva. Ricostruiva tutta la vicenda processuale del giudizio in cui aveva patrocinato per conto degli odierni attori, ponendo in evidenza che la tardività della domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione del diritto di servitù
avente ad oggetto il mantenimento delle costruzioni eventualmente risultate realizzate a distanza inferiore rispetto a quella legale, formulata nella prima memoria istruttoria, era stata eccepita dalla controparte solo nelle note finali del 30.11.2017.
Rilevava di avere notiziato i propri clienti, a seguito della pubblicazione della sentenza,
della possibilità di impugnare la stessa ovvero di promuovere un autonomo giudizio per la dichiarazione di usucapione. Gli stessi avevano optato per la seconda scelta conferendo apposito nuovo mandato.
Sennonché, in data 09.10.2019, nell'ambito della procedura esecutiva della sentenza, i clienti avevano revocato tutti i mandati conferiti alla , sostituendola con altro CP_3
difensore.
Evidenziava di non aver ricevuto alcun compenso per l'attività difensiva svolta e, nel riscontro, alla richiesta di indennizzo, chiedeva il relativo pagamento.
Nel merito, rilevava di non aver mai ricevuto la fotografia (all. 4) allegata per la prima volta in questa sede dagli attori e contestava tutti gli addebiti mossigli dagli stessi.
Sottolineava che il giudizio nell'ambito del quale aveva ricevuto il mandato era stato definito con reciproca soccombenza delle parti, circostanza che aveva portato alla compensazione delle spese processuali.
pagina 5 di 18 Ricordava che, comunque, l'autonomo giudizio per usucapione risultava ancora pendente benché fosse stato affidato ad altro professionista subentrato nella difesa all'avv. . CP_3
Avuto riguardo alla quantificazione del danno qualificato come “perdita di chances”, poneva in evidenza che il recesso anticipato dal contratto di locazione non era stato provato e,
pertanto, il danno risultava essere inesistente.
In punto di diritto, previa elencazione dei presupposti necessari per l'accertamento della responsabilità professionale dell'avvocato, deduceva il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante su parte attrice avuto particolare riguardo al nesso eziologico tra l'opera del professionista e il danno prospettato dagli attori.
Infine, rassegnava le seguenti conclusioni “
1. In via preliminare, fissarsi ai sensi dell'art.
269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo
[...]
(C.F. e P.I. ), in persona del Suo Controparte_7 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano (cap. 20123) alla via Torino n. 2
- PEC: e domiciliato presso la Email_1 Controparte_8
(P.I. ), in persona del Suo legale rappresentante pro tempore, con
[...] P.IVA_3
sede in Milano (cap. 20149) al Corso Sempione n. 61 - PEC:
, 2. Nel merito, in via principale, rigettare la domanda Email_2
attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese, diritti
ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. Nel merito, in via subordinata, nella
denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il terzo
[...]
(C.F. e P.I. ), in persona del Controparte_7 P.IVA_2
Suo legale rappresentante pro tempore, tenuto a indennizzare gli attori e, per l'effetto,
condannare quest'ultima al pagamento della somma richiesta di € 515.000,00 o di quella
maggiore o minore che eventualmente dovesse essere disposta dal Giudice.
4. In ogni caso,
pagina 6 di 18 con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre IVA e C.P.A. come per legge.
5. Con espressa riserva di proporre domanda di risarcimento danni nei termini di legge”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata l'01.02.2022, si costituiva la terza chiamata eccependo, in primo luogo l'inoperatività della polizza assicurativa derivante dalla risposta negativa, da parte della professionista in sede di stipula, al quesito relativo alla previa conoscenza di richieste risarcitorie, pur essendo ella già a conoscenza della sentenza emessa nel giudizio n. 30/2010 in data 26.10.2018.
Nel merito, affermava la natura di obbligazione di mezzi dell'obbligazione assunta dal legale ed evidenziava la pendenza del giudizio di usucapione.
Quanto alla richiesta risarcitoria ne deduceva la nullità in ragione del mancato abbattimento dell'immobile, ovvero la natura presuntiva e infondata della stessa.
In ogni caso, eccepiva l'esistenza di un massimale di polizza pari ad € 350.000,00 e di una franchigia di € 500,00.
Rassegnava le seguenti conclusioni “- In via preliminare: 1) Accertare e dichiarare
l'inoperatività e l'inefficacia della polizza assicurativa n. HCC19- W0034845 sottoscritta
dall'avv. con la compagnia per le ragioni indicate nel CP_3 Controparte_9
primo motivo del presente atto e, per l'effetto, rigettare la richiesta di manleva avanzata
dall'assicurata nei confronti della convenuta compagnia assicuratrice;
- Nel merito: 2) in via
principale, rigettare la domanda degli attori sia sull'an perché priva di qualsivoglia accertato
nesso di causalità tra la condotta contestata all'avvocato ed i danni richiesti dagli CP_1
attori e sia nel quantum perché indeterminata, generica e non provata, per tutte le ragioni
riportate nei motivi 2 e 3 del presente atto;
- In via subordinata: 3) Nella denegata ipotesi in
cui la compagnia sia tenuta ad indennizzare, in caso di Controparte_7
soccombenza, anche parziale, la propria assicurata, avvocato , rigettare la richiesta CP_3
pagina 7 di 18 di malleva di quest'ultima pari ad € 515.000,00 e, di conseguenza, contenere la stessa nei
limiti dello scoperto e delle franchigie previsti nella polizza n. HCC19- W0034845, stabiliti in
€ 349.500,00=; - In ogni caso: 4) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente
giudizio oltre IVA e CAP come per legge e compenso ai sensi del d.m. 55/2014, oltre spese e
oneri accessori e distrazione ex art. 93 cpc.”.
Con ordinanza dell'08.10.2022 il GI disponeva CTU nominando l'ing. . Persona_2
Questi rinunciava all'incarico e veniva, infine, surrogato con l'arch. che, prestato CP_10
giuramento, depositava l'elaborato peritale in data 23.07.2023.
Con ordinanza del 04.10.2023 il GI disponeva la convocazione del CTU a chiarimenti sulle osservazioni di parte convenuta. Questi compariva all'udienza del 20.03.2024 e il GI si riservava. Con ordinanza del 25.04.2024 il GI rilevava la necessità di avere chiarimenti in merito alla procedura esecutiva n. 771/2019 e onerava parte attrice di tale incombente.
Con deposito dell'11.09.2024 parte attrice ottemperava dando atto della definizione della vertenza mediante un accordo in mediazione.
Con ordinanza del 12.11.2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e con successiva ordinanza del 09.07.2025 veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. La domanda è parzialmente fondata e va accolta.
In iure va premesso che tra professionista d'opera e cliente viene ad instaurarsi un rapporto contrattuale di prestazione intellettuale ove, nell'adempimento delle obbligazioni che ne scaturiscono, la diligenza del prestatore deve valutarsi con riguardo alla specifica natura dell'attività esercitata (art.1176 c.2 c.c.). Infatti, il professionista è tenuto ad una diligenza specifica, la quale comporta il rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti che nel pagina 8 di 18 loro insieme costituiscono la conoscenza della professione (cfr. tra le altre: Cass.
nn.1228/2003, 5946/1999, 7127/1987, 982/1981, 3520/1979). Ne consegue che oggetto dell'obbligazione non è tanto il risultato ma l'osservanza di un comportamento diligente (mezzo per il conseguimento del risultato sperato).
Ciò comporta, com'è stato rilevato dalla dottrina, che la diligenza venga ad assumere nella fattispecie un duplice significato, da un lato, parametro d'imputazione del mancato adempimento, dall'altro, criterio di determinazione del contenuto dell'obbligazione.
In particolare, nell'ambito della professione di difensore legale, essa implica scrupolosa attenzione ed adeguata preparazione tecnica. Infatti, l'avvocato si obbliga – verso un corrispettivo e senza vincolo di subordinazione – a svolgere a favore dei propri clienti attività di consulenza ovvero di rappresentanza ed assistenza giudiziale, così prestando la propria collaborazione tecnico-giuridica e, soprattutto, ponendo a loro disposizione preparazione professionale ed esperienza. Se è vero, quindi, che egli non è tenuto a garantire il buon esito del giudizio, giacché la sua è prestazione di mezzi e non di risultato,
deve però predisporre e impiegare tutti gli strumenti di cui dispone, in vista del conseguimento di quel risultato, con la diligenza media di un professionista sufficientemente preparato e avveduto, rapportata alla natura della prestazione.
Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità, rileva non già il conseguimento o meno del risultato utile per il cliente, ma le modalità concrete con le quali il professionista ha svolto la propria attività, avuto riguardo, da un lato, al dovere primario di tutelare le ragioni del cliente, e dall'altro, al rispetto del parametro di diligenza a cui è tenuto (Cass.
n.6782/2015; Cass. n.18612/2013; Cass. n.8863/2011). pagina 9 di 18 Quanto al riparto dell'onere della prova, è altrettanto pacifico in giurisprudenza, che il cliente, il quale alleghi di avere subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, è tenuto a dimostrare: a) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
b) l'esistenza del danno, e cioè della lesione patrimoniale che deve essere specificatamente allegata e dimostrata nell'an e nel quantum, salvo il potere integrativo ex art. 1226 c.c. ove ne ricorrano i presupposti;
c) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno.
Proprio di recente, la Suprema Corte (con la pronuncia n.17414/2019) ha avuto modo di ribadire, confermando l'orientamento consolidato espresso su detta tematica, che
"l'affermazione di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio
cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale implica una valutazione
prognostica positiva -non necessariamente la certezza- circa il probabile esito favorevole del
risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta;
con
la conseguenza che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione
prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad
escludere l'affermazione della responsabilità del legale... in quanto, la responsabilità
dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto
adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse
tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie
ragioni, difettando, altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del
pagina 10 di 18 legale ed il risultato derivatone" (Cass. 22376/2012; v., tra le tante, Cass. n. 9917/2010;
Cass. 9638/9013., da ultimo, Cass. 25112/2017).
Ancora, più di recente, i giudici di legittimità hanno evidenziato che in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa (tra le altre, Cass.
n.24956/2020, ma prima anche Cass. n.25112/2017).
Orbene, nel caso in esame, essendo pacifica l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, i danneggiati hanno allegato come inadempimento della professionista la tardiva proposizione della domanda di usucapione affinché gli stessi potessero mantenere l'edificio a distanza inferiore rispetto a quella legale.
Si rileva che, effettivamente, l'odierna convenuta non ha diligentemente curato gli interessi dei propri clienti, tenuto conto che, a fronte di una domanda riconvenzionale di accertamento del mancato rispetto delle distanze legali con relativa richiesta di arretramento della struttura, la stessa non ha tempestivamente formulato una reconventio
reconventionis di usucapione del relativo diritto, attendendo la celebrazione di più udienze pagina 11 di 18 prima di instare per l'accertamento del predetto diritto solo nella prima memoria istruttoria.
In più, risulta documentale che, ove la domanda di usucapione fosse stata tempestivamente proposta, la stessa avrebbe trovato accoglimento, tenuto conto che il consulente nominato nell'ambito di quel procedimento ha accertato che entrambi gli immobili oggetto di causa erano stati costruiti abusivamente all'inizio degli anni 80 e, di conseguenza, la servitù avente ad oggetto il mantenimento della costruzione a distanza inferiore rispetto a quella legale avrebbe potuto essere acquistata mediante usucapione.
Di conseguenza, in ragione della fondatezza nel merito della domanda proposta tardivamente, è possibile affermare la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta colposa della professionista e il danno patito dai clienti, con il riconoscimento del relativo risarcimento (cfr. Cass. civ., sez. 3, n. 24007/2024: “La responsabilità professionale
dell'avvocato, tradottasi nell'impossibilità per il cliente di intraprendere l'iniziativa giudiziaria
concordata, postula il positivo accertamento, sulla base di una valutazione prognostica ex
ante, che, ove proposta, la domanda avrebbe avuto ragionevoli probabilità di accoglimento,
dovendosi tener conto delle peculiarità del giudizio che non si è potuto celebrare;
” Cass. civ.,
sez. 3, n. 28903/2024: “Nel giudizio di responsabilità dell'avvocato per negligente
svolgimento dell'attività professionale verso il cliente, la valutazione prognostica circa il
probabile esito dell'azione giudiziale, avendo ad oggetto il nesso di causalità tra l'attività
omessa e il possibile esito favorevole che sarebbe potuto derivare al cliente, attiene al merito
di quel giudizio e, come tale, non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che tale
pagina 12 di 18 valutazione si fondi su un presupposto manifestamente e totalmente errato di modo che la
questione posta al giudice del merito sia di puro diritto, poiché l'errore di sussunzione è
deducibile con il ricorso per cassazione”).
3.Procedendo alla quantificazione del risarcimento dovuto, si rileva che il presente giudizio
è stato istruito a mezzo di CTU il quale ha provveduto alla quantificazione di tutte le spese necessarie per dare esecuzione alla sentenza n. 1563/2018, pari a complessivi €
104.361,75 (costo dell'arretramento + deprezzamento del canone mensile + costo per la rimozione/trasporto/conservazione degli arredi esistenti all'interno del fabbricato).
Tuttavia, corre l'obbligo di considerare l'avvento dell'accordo stipulato, tra tutte le parti coinvolte nel giudizio presupposto al presente, in data 11.01.2023 in sede di mediazione. In
questo, infatti, si afferma la rinuncia del diritto a dar seguito all'esecuzione della sentenza resa nell'ambito del procedimento n. 30/2010, da parte di e , CP_4 CP_5
in cambio del trasferimento gravante sulla controparte di € 70.000,00 in favore degli stessi.
Questo accordo ha forti ripercussioni sulla quantificazione dei danni patiti dagli odierni attori a causa della negligenza della professionista convenuta accertata in questa sede.
Infatti, gli stessi, venuta meno l'esecuzione della sentenza resa nel procedimento n.
30/2010, hanno dovuto sostenere unicamente l'esborso di € 70.000,00 per ottemperare all'accordo stipulato in mediazione. Perciò la domanda risarcitoria per l'arretramento della costruzione non può che trovare accoglimento limitatamente alla predetta cifra, unico effettivo danno subito dagli odierni attori.
pagina 13 di 18 Quanto, invece, alla richiesta risarcitoria dovuta all'asserito recesso anticipato dal contratto di locazione da parte della conduttrice, si evidenzia che tale circostanza non è
stata oggetto di prova e, in più, parte attrice ha allegato che il recesso in questione sarebbe dipeso dalla modifica dell'immobile che non sarebbe più stato funzionale per l'uso fattone dalla conduttrice. Tenuto conto che l'immobile non ha subito alcuna modificazione viene meno il presupposto logico della relativa domanda risarcitoria.
Da ultimo, avuto riguardo alla richiesta risarcitoria per danni morali e perdita di chances,
si rileva la mancata allegazione e la mancata prova di alcuna circostanza a fondamento di tale richiesta, peraltro, travolta, anch'essa, dal contenuto dell'accordo di mediazione preclusivo all'esecuzione della sentenza.
Non erano stati richiesti nei termini ( ma solo in comparsa conclusionale) i danni rappresentati dalle spese sostenute nei giudizi e per le CTU.
Di consegeunza la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore degli attori dell'importo di euro 70.000,00 oltre rivalutazione con decorrenza dalla data della domanda e sino alla data della presente sentenza, oltre agli interessi come per legge calcolati sul capitale via via rivalutato (cfr. Cass. n.1627/2022; Cass.n. 37798/2022); su tale somma,
che diviene, con la liquidazione, debito di valuta, decorrono poi gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
4.Occorre, a questo punto, pronunciarsi sull'eccezione di inoperatività della polizza formulata dalla terza chiamata. Questa deve essere rigettata.
pagina 14 di 18 La terza chiamata eccepisce l'inoperatività della copertura assicurativa sulla base dell'asserita conoscenza da parte dell'assicurata, al momento della sottoscrizione della polizza, dell'errore professionale commesso. A conferma di tale circostanza allega che al momento della stipula della polizza la sentenza da cui è scaturito l'odierno giudizio era già
stata pubblicata.
È evidente che tale eccezione non possa trovare accoglimento, tenuto conto che la professionista non era stata notiziata di alcuna richiesta risarcitoria al momento della stipula del contratto assicurativo e che la mera pubblicazione della sentenza non può
paragonarsi alla conoscenza di una causa risarcitoria o ad una richiesta di risarcimento.
La compagnia ancora cita le “ESCLUSIONI” dal diritto ad ottenere la copertura assicurativa, previste dal contratto che stabilisce espressamente che: “L'Assicurazione non opera 2) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti in tutto od in parte a prima od alla data di decorrenza di questo contratto Parte_4
che l'ASSICURATO conosceva o delle quali POTEVA AVERE RAGIONEVOLMENTE
CONOSCENZA (cfr. pag.4 paragrafo “ESCLUSIONI” doc.n.3). Tra l'altro, anche la definizione di “CIRCOSTANZA” è chiaramente ben declinata in un apposito paragrafo evidenziato in polizza, laddove si precisa che per “CIRCOSTANZA” si intende: “a) qualsiasi manifestazione dell'intenzione di avanzare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei confronti di un ASSICURATO;
b) qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi,
riguardanti la condotta di un ASSICURATO e che potrebbe dare luogo ad una RICHIESTA
DI RISARCIMENTO;
c) qualsiasi errore, omissione, atto o fatto di cui un ASSICURATO sia a pagina 15 di 18 conoscenza e che potrebbe dare luogo ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei suoi confronti;
d) un'intimazione dell'intenzione di avanzare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO
nei confronti di qualsiasi ASSICURATO;
e) qualsiasi specifica e conosciuta critica, qualsiasi disputa diretta od indiretta (anche se non motivata) espressa od implicita, relativa alla prestazione di qualsiasi ASSICURATO o di un soggetto di cui CONTRAENTE sia responsabile, che potrebbe dar luogo ad una PERDITA o un danno a TERZI;
.” (cfr. pag.3 di
16 sempre doc.n.3).
L'assunto della terza chiamata non è condivisibile. Invero, la polizza è stata stipulata il
02.10.2019 ma in quella data ancora era pendente la causa autonoma di usucapione intentata dalla convenuta su mandato degli stessi attori né gli stessi avevano espresse doglianze verso il suo operato, anzi avevano rinnovato la fiducia al difensore anche per la procedura esecutiva. Solo in data 9 ottobre 2019, quindi, successivamente alla stipula della polizza, gli stessi procedevano a revocare gli incarichi conferiti. Di conseguenza,
all'atto della stipula della polizza, la convenuta non aveva elementi per ritenere che avrebbe subito un'azione risarcitoria da parte degli attori, essendo ancora pendenti sia il procedimento per usucapione sia la procedura esecutiva che era stata sospesa proprio in attesa di tale pronuncia.
Conseguentemente, la domanda di manleva formulata dalla convenuta deve essere accolta tenuto, però, conto della franchigia prevista in contratto di euro 500,00.
Infine, occorre rigettare la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta in ragione dell'accoglimento della domanda attorea.
pagina 16 di 18 5.Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto, parte convenuta deve essere condannata a rifondere in favore degli attori, in solido tra loro, la complessiva somma di €
7.052,00 per onorari, liquidati ex DM 55/2014 tenuto conto del decisum (scaglione da €
52.001 ad € 260.000) e dell'attività difensiva svolta applicando i valori minimi, oltre ad €
1.214,00 per spese vive, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Nei rapporti tra convenuta e terza chiamata, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con liquidazione a favore dello Stato, alla luce dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Vengono poste definitivamente a carico della terza chiamata le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Francesca Rosaria Plutino, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
1. Accoglie parzialmente la domanda attorea e , per l'effetto condanna Controparte_3
a rifondere a titolo di risarcimento del danno agli attori in solido la complessiva
[...]
somma di € 70.000,00 oltre rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data della domanda alla data della presente sentenza ed interessi legali sulla somma devalutata alla data della domanda e rivalutata di anno in anno sino alla presente decisione.
2. Accoglie la domanda di manleva formulata dalla convenuta e, Per l'effetto condanna la terza chiamata a tenere indenne la convenuta, al netto della franchigia prevista in polizza, di quanto la convenuta sarà tenuta a pagare agli attori in conseguenza della presente pronuncia.
3. Condanna la convenuta a rifondere le spese legali agli attori, in solido, che liquida in €
7.052,00 per onorari, oltre spese generali, cpa ed iva, nonché € 1.214,00 per spese vive.
pagina 17 di 18 4. Condanna la terza chiamata a rifondere le spese sostenute dalla convenuta che liquida in €
7.052,00 per onorari, oltre spese generali, cpa ed iva, con versamento a favore dello Stato.
5. Pone definitivamente a carico della terza chiamata le spese di CTU.
Così deciso in Reggio Calabria il 28.11.2025
Il Giudice dr.ssa Francesca Rosaria Plutino
pagina 18 di 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dr.ssa Francesca Rosaria Plutino, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 716 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, assegnata a sentenza con ordinanza del 09.07.2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da
(C.F. ) in proprio e n.q. di erede di Parte_1 C.F._1
, (C.F. n.q. di coerede di Persona_1 Parte_2 C.F._2 [...]
, (C.F. ) n.q. di coerede di Per_1 Parte_3 C.F._3 [...]
, elettivamente domiciliati in CORSO SEMPIONE N. 44 – MILANO, presso il Per_1
difensore avv. GIOVANNI FOIS che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
- Attori –
Contro
(C.F. , elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._4
VIA PRATO N. 2 – REGGIO CALABRIA presso lo studio dell'avv. Simona Carlo che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- Convenuta –
e
(P. IVA , in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliata in VIA SANT'ANNA II TRONCO N. 101/B – REGGIO
pagina 1 di 18 CALABRIA, presso lo studio dell'avv. Francesco Azzarà, rappresentata e difesa dall'avv.
GI AT giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- Terza chiamata –
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità professionale
Conclusioni delle parti
Le parti concludevano come da note scritte.
Motivi della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, , e Parte_1 Parte_2
adivano l'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti Parte_3
conclusioni “
1. accertare e dichiarare la responsabilità professionale da inadempimento per
violazione della diligenza professionale dell'avvocato per tutte le Controparte_3
ragioni di cui alle premesse, nei confronti degli attori quale conseguenza immediata e diretta
del suo inadempimento contrattuale;
2. per l'effetto condannare l'avvocato Controparte_3
al risarcimento dei danni sofferti dagli odierni attori, quale conseguenza immediata
[...]
e diretta del dedotto inadempimento, che si quantificano in € 350.000,00 per l'arretramento
della costruzione come statuito in sentenza (demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza
del fabbricato); € 90.000, quale perdita derivante dal recesso anticipato del contratto di
locazione della conduttrice;
€ 75.000, per danni morali e perdita di chances;
3. in via
subordinata, in merito alla richiesta per l'esecuzione della sentenza, condannare la
convenuta al pagamento nei confronti degli attori di quella diversa somma rispetto a quella
richiesta e che il Tribunale dovesse ritenere comunque dovuta ed accertata a titolo
risarcitorio, se del caso anche a mezzo CTU estimativa;
in relazione alla sola richiesta di
risarcimento danni e perdita di chances, condannare la convenuta al pagamento nei confronti
degli attori di quella diversa somma da quantificarsi anche in via equitativa;
4. condannare
pagina 2 di 18 l'avvocato alla refusione delle spese e competenze del giudizio, oltre Controparte_3
accessori come per legge e distrazione ex art, 93 cpc.”.
Rappresentavano di essersi rivolti, nel 2010, all'avv. per Controparte_3
promuovere un'azione civile contro e , al fine di ottenere “la CP_4 CP_5
demolizione di una tettoia con copertura in tegole o l'arretramento di detta nuova costruzione
sino alla distanza di sei metri dal confine con il fondo dell'attrice o di dieci metri dal
fabbricato della proprietà medesima” con vittoria di spese di giudizio.
Il giudizio era stato introdotto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e controparte aveva formulato domanda riconvenzionale del seguente tenore “3) in via riconvenzionale, accertare
e dichiarare, anche in forza della intervenuta concessione edilizia in sanatoria, l'acquisto per
usucapione del diritto a mantenere la costruzione, oggetto dell'attuale domanda a distanze
eventualmente inferiori a quelle previste dal piano regolatore e dalla legge;
4) sempre in via
riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto al rispetto delle distanze nei confronti degli
odierni resistenti da parte della ricorrente, essendo il fabbricato dei sigg. , CP_6
comunque edificato a distanza inferiore a quella prevista, come peraltro accertato dal CTU nel
giudizio concluso con la sentenza n.193/2009, con conseguente diritto ad ottenere la
demolizione, l'arretramento, di tutte le eventuali porzioni che dovessero risultare, (anche in
considerazione della spiegata domanda riconvenzionale) edificate a distanza inferiore”.
A fronte di tale domanda riconvenzionale, l' aveva sollecitato l'avvocato affinché Pt_1
volesse instare per il riconoscimento del diritto a mantenere la propria abitazione nello stato di fatto esistente in virtù del proprio diritto acquisito per usucapione. Rilevavano che l'avvocato aveva formulato tardivamente l'istanza di usucapione del predetto diritto, solo nella prima memoria istruttoria, all'esito del mutamento del rito, e non nella prima difesa utile (a verbale in udienza) successiva alla domanda riconvenzionale.
pagina 3 di 18 A sostegno della domanda di responsabilità professionale, ponevano in evidenza che nel giudizio presupposto era stata disposta una CTU e il consulente aveva riconosciuto esplicitamente in favore dell' l'acquisto per usucapione del diritto a mantenere la Pt_1
propria costruzione a distanza inferiore a quella legale, essendo stata costruita negli anni tra il 1981 e il 1983. Tuttavia, nonostante ciò, tenuto conto della tardività della domanda di usucapione, il Tribunale condannava e Parte_1 Persona_1
all'arretramento della propria costruzione fino alla distanza di 6 metri dal confine.
Elencavano una serie di errori/negligenze/imperizie in cui l'avv. era incorsa CP_3
nell'espletamento del proprio mandato difensivo, precisando che, allo stato attuale, l' Pt_1
e i erano in attesa che il CTU e l'Ufficiale Giudiziario indicassero le modalità di Per_1
esecuzione della sentenza.
Ponevano, altresì, in evidenza che l'immobile oggetto del presupposto giudizio era stato locato ed adibito a casa di riposo per anziani e che, a causa della sentenza emessa nell'ambito di quel giudizio, la conduttrice aveva già rappresentato di non avere più
interesse a rimanere nell'immobile, tenuto conto che, all'esito degli interventi di demolizione, lo stesso non risultava più idoneo all'uso sotteso alla locazione.
In punto di diritto deducevano il contenuto dell'obbligazione dell'avvocato, comprensivo dello specifico obbligo di informazione, consistente nell'obbligo di informare il cliente sulla strategia processuale scelta, di evidenziare allo stesso le eventuali criticità e difficoltà e di rappresentargli, con diligenza e perizia, tutte le questioni ostative al raggiungimento del risultato.
Quantificavano la domanda risarcitoria in € 350.000,00 per l'arretramento previsto in sentenza (comportante demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza dell'intero pagina 4 di 18 immobile), € 90.000,00 per la risoluzione anticipata del contratto di locazione commerciale,
€ 75.000,00 per danni morali e perdita di chances.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 30.06.2021, si costituiva in giudizio evidenziando, in primo luogo, che la ricostruzione dei fatti operata Controparte_3
dagli attori risultava disorganica ed omissiva. Ricostruiva tutta la vicenda processuale del giudizio in cui aveva patrocinato per conto degli odierni attori, ponendo in evidenza che la tardività della domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione del diritto di servitù
avente ad oggetto il mantenimento delle costruzioni eventualmente risultate realizzate a distanza inferiore rispetto a quella legale, formulata nella prima memoria istruttoria, era stata eccepita dalla controparte solo nelle note finali del 30.11.2017.
Rilevava di avere notiziato i propri clienti, a seguito della pubblicazione della sentenza,
della possibilità di impugnare la stessa ovvero di promuovere un autonomo giudizio per la dichiarazione di usucapione. Gli stessi avevano optato per la seconda scelta conferendo apposito nuovo mandato.
Sennonché, in data 09.10.2019, nell'ambito della procedura esecutiva della sentenza, i clienti avevano revocato tutti i mandati conferiti alla , sostituendola con altro CP_3
difensore.
Evidenziava di non aver ricevuto alcun compenso per l'attività difensiva svolta e, nel riscontro, alla richiesta di indennizzo, chiedeva il relativo pagamento.
Nel merito, rilevava di non aver mai ricevuto la fotografia (all. 4) allegata per la prima volta in questa sede dagli attori e contestava tutti gli addebiti mossigli dagli stessi.
Sottolineava che il giudizio nell'ambito del quale aveva ricevuto il mandato era stato definito con reciproca soccombenza delle parti, circostanza che aveva portato alla compensazione delle spese processuali.
pagina 5 di 18 Ricordava che, comunque, l'autonomo giudizio per usucapione risultava ancora pendente benché fosse stato affidato ad altro professionista subentrato nella difesa all'avv. . CP_3
Avuto riguardo alla quantificazione del danno qualificato come “perdita di chances”, poneva in evidenza che il recesso anticipato dal contratto di locazione non era stato provato e,
pertanto, il danno risultava essere inesistente.
In punto di diritto, previa elencazione dei presupposti necessari per l'accertamento della responsabilità professionale dell'avvocato, deduceva il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante su parte attrice avuto particolare riguardo al nesso eziologico tra l'opera del professionista e il danno prospettato dagli attori.
Infine, rassegnava le seguenti conclusioni “
1. In via preliminare, fissarsi ai sensi dell'art.
269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo
[...]
(C.F. e P.I. ), in persona del Suo Controparte_7 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano (cap. 20123) alla via Torino n. 2
- PEC: e domiciliato presso la Email_1 Controparte_8
(P.I. ), in persona del Suo legale rappresentante pro tempore, con
[...] P.IVA_3
sede in Milano (cap. 20149) al Corso Sempione n. 61 - PEC:
, 2. Nel merito, in via principale, rigettare la domanda Email_2
attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese, diritti
ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. Nel merito, in via subordinata, nella
denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il terzo
[...]
(C.F. e P.I. ), in persona del Controparte_7 P.IVA_2
Suo legale rappresentante pro tempore, tenuto a indennizzare gli attori e, per l'effetto,
condannare quest'ultima al pagamento della somma richiesta di € 515.000,00 o di quella
maggiore o minore che eventualmente dovesse essere disposta dal Giudice.
4. In ogni caso,
pagina 6 di 18 con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre IVA e C.P.A. come per legge.
5. Con espressa riserva di proporre domanda di risarcimento danni nei termini di legge”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata l'01.02.2022, si costituiva la terza chiamata eccependo, in primo luogo l'inoperatività della polizza assicurativa derivante dalla risposta negativa, da parte della professionista in sede di stipula, al quesito relativo alla previa conoscenza di richieste risarcitorie, pur essendo ella già a conoscenza della sentenza emessa nel giudizio n. 30/2010 in data 26.10.2018.
Nel merito, affermava la natura di obbligazione di mezzi dell'obbligazione assunta dal legale ed evidenziava la pendenza del giudizio di usucapione.
Quanto alla richiesta risarcitoria ne deduceva la nullità in ragione del mancato abbattimento dell'immobile, ovvero la natura presuntiva e infondata della stessa.
In ogni caso, eccepiva l'esistenza di un massimale di polizza pari ad € 350.000,00 e di una franchigia di € 500,00.
Rassegnava le seguenti conclusioni “- In via preliminare: 1) Accertare e dichiarare
l'inoperatività e l'inefficacia della polizza assicurativa n. HCC19- W0034845 sottoscritta
dall'avv. con la compagnia per le ragioni indicate nel CP_3 Controparte_9
primo motivo del presente atto e, per l'effetto, rigettare la richiesta di manleva avanzata
dall'assicurata nei confronti della convenuta compagnia assicuratrice;
- Nel merito: 2) in via
principale, rigettare la domanda degli attori sia sull'an perché priva di qualsivoglia accertato
nesso di causalità tra la condotta contestata all'avvocato ed i danni richiesti dagli CP_1
attori e sia nel quantum perché indeterminata, generica e non provata, per tutte le ragioni
riportate nei motivi 2 e 3 del presente atto;
- In via subordinata: 3) Nella denegata ipotesi in
cui la compagnia sia tenuta ad indennizzare, in caso di Controparte_7
soccombenza, anche parziale, la propria assicurata, avvocato , rigettare la richiesta CP_3
pagina 7 di 18 di malleva di quest'ultima pari ad € 515.000,00 e, di conseguenza, contenere la stessa nei
limiti dello scoperto e delle franchigie previsti nella polizza n. HCC19- W0034845, stabiliti in
€ 349.500,00=; - In ogni caso: 4) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente
giudizio oltre IVA e CAP come per legge e compenso ai sensi del d.m. 55/2014, oltre spese e
oneri accessori e distrazione ex art. 93 cpc.”.
Con ordinanza dell'08.10.2022 il GI disponeva CTU nominando l'ing. . Persona_2
Questi rinunciava all'incarico e veniva, infine, surrogato con l'arch. che, prestato CP_10
giuramento, depositava l'elaborato peritale in data 23.07.2023.
Con ordinanza del 04.10.2023 il GI disponeva la convocazione del CTU a chiarimenti sulle osservazioni di parte convenuta. Questi compariva all'udienza del 20.03.2024 e il GI si riservava. Con ordinanza del 25.04.2024 il GI rilevava la necessità di avere chiarimenti in merito alla procedura esecutiva n. 771/2019 e onerava parte attrice di tale incombente.
Con deposito dell'11.09.2024 parte attrice ottemperava dando atto della definizione della vertenza mediante un accordo in mediazione.
Con ordinanza del 12.11.2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e con successiva ordinanza del 09.07.2025 veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. La domanda è parzialmente fondata e va accolta.
In iure va premesso che tra professionista d'opera e cliente viene ad instaurarsi un rapporto contrattuale di prestazione intellettuale ove, nell'adempimento delle obbligazioni che ne scaturiscono, la diligenza del prestatore deve valutarsi con riguardo alla specifica natura dell'attività esercitata (art.1176 c.2 c.c.). Infatti, il professionista è tenuto ad una diligenza specifica, la quale comporta il rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti che nel pagina 8 di 18 loro insieme costituiscono la conoscenza della professione (cfr. tra le altre: Cass.
nn.1228/2003, 5946/1999, 7127/1987, 982/1981, 3520/1979). Ne consegue che oggetto dell'obbligazione non è tanto il risultato ma l'osservanza di un comportamento diligente (mezzo per il conseguimento del risultato sperato).
Ciò comporta, com'è stato rilevato dalla dottrina, che la diligenza venga ad assumere nella fattispecie un duplice significato, da un lato, parametro d'imputazione del mancato adempimento, dall'altro, criterio di determinazione del contenuto dell'obbligazione.
In particolare, nell'ambito della professione di difensore legale, essa implica scrupolosa attenzione ed adeguata preparazione tecnica. Infatti, l'avvocato si obbliga – verso un corrispettivo e senza vincolo di subordinazione – a svolgere a favore dei propri clienti attività di consulenza ovvero di rappresentanza ed assistenza giudiziale, così prestando la propria collaborazione tecnico-giuridica e, soprattutto, ponendo a loro disposizione preparazione professionale ed esperienza. Se è vero, quindi, che egli non è tenuto a garantire il buon esito del giudizio, giacché la sua è prestazione di mezzi e non di risultato,
deve però predisporre e impiegare tutti gli strumenti di cui dispone, in vista del conseguimento di quel risultato, con la diligenza media di un professionista sufficientemente preparato e avveduto, rapportata alla natura della prestazione.
Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità, rileva non già il conseguimento o meno del risultato utile per il cliente, ma le modalità concrete con le quali il professionista ha svolto la propria attività, avuto riguardo, da un lato, al dovere primario di tutelare le ragioni del cliente, e dall'altro, al rispetto del parametro di diligenza a cui è tenuto (Cass.
n.6782/2015; Cass. n.18612/2013; Cass. n.8863/2011). pagina 9 di 18 Quanto al riparto dell'onere della prova, è altrettanto pacifico in giurisprudenza, che il cliente, il quale alleghi di avere subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, è tenuto a dimostrare: a) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
b) l'esistenza del danno, e cioè della lesione patrimoniale che deve essere specificatamente allegata e dimostrata nell'an e nel quantum, salvo il potere integrativo ex art. 1226 c.c. ove ne ricorrano i presupposti;
c) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno.
Proprio di recente, la Suprema Corte (con la pronuncia n.17414/2019) ha avuto modo di ribadire, confermando l'orientamento consolidato espresso su detta tematica, che
"l'affermazione di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio
cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale implica una valutazione
prognostica positiva -non necessariamente la certezza- circa il probabile esito favorevole del
risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta;
con
la conseguenza che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione
prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad
escludere l'affermazione della responsabilità del legale... in quanto, la responsabilità
dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto
adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse
tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie
ragioni, difettando, altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del
pagina 10 di 18 legale ed il risultato derivatone" (Cass. 22376/2012; v., tra le tante, Cass. n. 9917/2010;
Cass. 9638/9013., da ultimo, Cass. 25112/2017).
Ancora, più di recente, i giudici di legittimità hanno evidenziato che in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa (tra le altre, Cass.
n.24956/2020, ma prima anche Cass. n.25112/2017).
Orbene, nel caso in esame, essendo pacifica l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, i danneggiati hanno allegato come inadempimento della professionista la tardiva proposizione della domanda di usucapione affinché gli stessi potessero mantenere l'edificio a distanza inferiore rispetto a quella legale.
Si rileva che, effettivamente, l'odierna convenuta non ha diligentemente curato gli interessi dei propri clienti, tenuto conto che, a fronte di una domanda riconvenzionale di accertamento del mancato rispetto delle distanze legali con relativa richiesta di arretramento della struttura, la stessa non ha tempestivamente formulato una reconventio
reconventionis di usucapione del relativo diritto, attendendo la celebrazione di più udienze pagina 11 di 18 prima di instare per l'accertamento del predetto diritto solo nella prima memoria istruttoria.
In più, risulta documentale che, ove la domanda di usucapione fosse stata tempestivamente proposta, la stessa avrebbe trovato accoglimento, tenuto conto che il consulente nominato nell'ambito di quel procedimento ha accertato che entrambi gli immobili oggetto di causa erano stati costruiti abusivamente all'inizio degli anni 80 e, di conseguenza, la servitù avente ad oggetto il mantenimento della costruzione a distanza inferiore rispetto a quella legale avrebbe potuto essere acquistata mediante usucapione.
Di conseguenza, in ragione della fondatezza nel merito della domanda proposta tardivamente, è possibile affermare la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta colposa della professionista e il danno patito dai clienti, con il riconoscimento del relativo risarcimento (cfr. Cass. civ., sez. 3, n. 24007/2024: “La responsabilità professionale
dell'avvocato, tradottasi nell'impossibilità per il cliente di intraprendere l'iniziativa giudiziaria
concordata, postula il positivo accertamento, sulla base di una valutazione prognostica ex
ante, che, ove proposta, la domanda avrebbe avuto ragionevoli probabilità di accoglimento,
dovendosi tener conto delle peculiarità del giudizio che non si è potuto celebrare;
” Cass. civ.,
sez. 3, n. 28903/2024: “Nel giudizio di responsabilità dell'avvocato per negligente
svolgimento dell'attività professionale verso il cliente, la valutazione prognostica circa il
probabile esito dell'azione giudiziale, avendo ad oggetto il nesso di causalità tra l'attività
omessa e il possibile esito favorevole che sarebbe potuto derivare al cliente, attiene al merito
di quel giudizio e, come tale, non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che tale
pagina 12 di 18 valutazione si fondi su un presupposto manifestamente e totalmente errato di modo che la
questione posta al giudice del merito sia di puro diritto, poiché l'errore di sussunzione è
deducibile con il ricorso per cassazione”).
3.Procedendo alla quantificazione del risarcimento dovuto, si rileva che il presente giudizio
è stato istruito a mezzo di CTU il quale ha provveduto alla quantificazione di tutte le spese necessarie per dare esecuzione alla sentenza n. 1563/2018, pari a complessivi €
104.361,75 (costo dell'arretramento + deprezzamento del canone mensile + costo per la rimozione/trasporto/conservazione degli arredi esistenti all'interno del fabbricato).
Tuttavia, corre l'obbligo di considerare l'avvento dell'accordo stipulato, tra tutte le parti coinvolte nel giudizio presupposto al presente, in data 11.01.2023 in sede di mediazione. In
questo, infatti, si afferma la rinuncia del diritto a dar seguito all'esecuzione della sentenza resa nell'ambito del procedimento n. 30/2010, da parte di e , CP_4 CP_5
in cambio del trasferimento gravante sulla controparte di € 70.000,00 in favore degli stessi.
Questo accordo ha forti ripercussioni sulla quantificazione dei danni patiti dagli odierni attori a causa della negligenza della professionista convenuta accertata in questa sede.
Infatti, gli stessi, venuta meno l'esecuzione della sentenza resa nel procedimento n.
30/2010, hanno dovuto sostenere unicamente l'esborso di € 70.000,00 per ottemperare all'accordo stipulato in mediazione. Perciò la domanda risarcitoria per l'arretramento della costruzione non può che trovare accoglimento limitatamente alla predetta cifra, unico effettivo danno subito dagli odierni attori.
pagina 13 di 18 Quanto, invece, alla richiesta risarcitoria dovuta all'asserito recesso anticipato dal contratto di locazione da parte della conduttrice, si evidenzia che tale circostanza non è
stata oggetto di prova e, in più, parte attrice ha allegato che il recesso in questione sarebbe dipeso dalla modifica dell'immobile che non sarebbe più stato funzionale per l'uso fattone dalla conduttrice. Tenuto conto che l'immobile non ha subito alcuna modificazione viene meno il presupposto logico della relativa domanda risarcitoria.
Da ultimo, avuto riguardo alla richiesta risarcitoria per danni morali e perdita di chances,
si rileva la mancata allegazione e la mancata prova di alcuna circostanza a fondamento di tale richiesta, peraltro, travolta, anch'essa, dal contenuto dell'accordo di mediazione preclusivo all'esecuzione della sentenza.
Non erano stati richiesti nei termini ( ma solo in comparsa conclusionale) i danni rappresentati dalle spese sostenute nei giudizi e per le CTU.
Di consegeunza la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore degli attori dell'importo di euro 70.000,00 oltre rivalutazione con decorrenza dalla data della domanda e sino alla data della presente sentenza, oltre agli interessi come per legge calcolati sul capitale via via rivalutato (cfr. Cass. n.1627/2022; Cass.n. 37798/2022); su tale somma,
che diviene, con la liquidazione, debito di valuta, decorrono poi gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
4.Occorre, a questo punto, pronunciarsi sull'eccezione di inoperatività della polizza formulata dalla terza chiamata. Questa deve essere rigettata.
pagina 14 di 18 La terza chiamata eccepisce l'inoperatività della copertura assicurativa sulla base dell'asserita conoscenza da parte dell'assicurata, al momento della sottoscrizione della polizza, dell'errore professionale commesso. A conferma di tale circostanza allega che al momento della stipula della polizza la sentenza da cui è scaturito l'odierno giudizio era già
stata pubblicata.
È evidente che tale eccezione non possa trovare accoglimento, tenuto conto che la professionista non era stata notiziata di alcuna richiesta risarcitoria al momento della stipula del contratto assicurativo e che la mera pubblicazione della sentenza non può
paragonarsi alla conoscenza di una causa risarcitoria o ad una richiesta di risarcimento.
La compagnia ancora cita le “ESCLUSIONI” dal diritto ad ottenere la copertura assicurativa, previste dal contratto che stabilisce espressamente che: “L'Assicurazione non opera 2) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti in tutto od in parte a prima od alla data di decorrenza di questo contratto Parte_4
che l'ASSICURATO conosceva o delle quali POTEVA AVERE RAGIONEVOLMENTE
CONOSCENZA (cfr. pag.4 paragrafo “ESCLUSIONI” doc.n.3). Tra l'altro, anche la definizione di “CIRCOSTANZA” è chiaramente ben declinata in un apposito paragrafo evidenziato in polizza, laddove si precisa che per “CIRCOSTANZA” si intende: “a) qualsiasi manifestazione dell'intenzione di avanzare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei confronti di un ASSICURATO;
b) qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi,
riguardanti la condotta di un ASSICURATO e che potrebbe dare luogo ad una RICHIESTA
DI RISARCIMENTO;
c) qualsiasi errore, omissione, atto o fatto di cui un ASSICURATO sia a pagina 15 di 18 conoscenza e che potrebbe dare luogo ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei suoi confronti;
d) un'intimazione dell'intenzione di avanzare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO
nei confronti di qualsiasi ASSICURATO;
e) qualsiasi specifica e conosciuta critica, qualsiasi disputa diretta od indiretta (anche se non motivata) espressa od implicita, relativa alla prestazione di qualsiasi ASSICURATO o di un soggetto di cui CONTRAENTE sia responsabile, che potrebbe dar luogo ad una PERDITA o un danno a TERZI;
.” (cfr. pag.3 di
16 sempre doc.n.3).
L'assunto della terza chiamata non è condivisibile. Invero, la polizza è stata stipulata il
02.10.2019 ma in quella data ancora era pendente la causa autonoma di usucapione intentata dalla convenuta su mandato degli stessi attori né gli stessi avevano espresse doglianze verso il suo operato, anzi avevano rinnovato la fiducia al difensore anche per la procedura esecutiva. Solo in data 9 ottobre 2019, quindi, successivamente alla stipula della polizza, gli stessi procedevano a revocare gli incarichi conferiti. Di conseguenza,
all'atto della stipula della polizza, la convenuta non aveva elementi per ritenere che avrebbe subito un'azione risarcitoria da parte degli attori, essendo ancora pendenti sia il procedimento per usucapione sia la procedura esecutiva che era stata sospesa proprio in attesa di tale pronuncia.
Conseguentemente, la domanda di manleva formulata dalla convenuta deve essere accolta tenuto, però, conto della franchigia prevista in contratto di euro 500,00.
Infine, occorre rigettare la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta in ragione dell'accoglimento della domanda attorea.
pagina 16 di 18 5.Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto, parte convenuta deve essere condannata a rifondere in favore degli attori, in solido tra loro, la complessiva somma di €
7.052,00 per onorari, liquidati ex DM 55/2014 tenuto conto del decisum (scaglione da €
52.001 ad € 260.000) e dell'attività difensiva svolta applicando i valori minimi, oltre ad €
1.214,00 per spese vive, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Nei rapporti tra convenuta e terza chiamata, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con liquidazione a favore dello Stato, alla luce dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Vengono poste definitivamente a carico della terza chiamata le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Francesca Rosaria Plutino, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
1. Accoglie parzialmente la domanda attorea e , per l'effetto condanna Controparte_3
a rifondere a titolo di risarcimento del danno agli attori in solido la complessiva
[...]
somma di € 70.000,00 oltre rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data della domanda alla data della presente sentenza ed interessi legali sulla somma devalutata alla data della domanda e rivalutata di anno in anno sino alla presente decisione.
2. Accoglie la domanda di manleva formulata dalla convenuta e, Per l'effetto condanna la terza chiamata a tenere indenne la convenuta, al netto della franchigia prevista in polizza, di quanto la convenuta sarà tenuta a pagare agli attori in conseguenza della presente pronuncia.
3. Condanna la convenuta a rifondere le spese legali agli attori, in solido, che liquida in €
7.052,00 per onorari, oltre spese generali, cpa ed iva, nonché € 1.214,00 per spese vive.
pagina 17 di 18 4. Condanna la terza chiamata a rifondere le spese sostenute dalla convenuta che liquida in €
7.052,00 per onorari, oltre spese generali, cpa ed iva, con versamento a favore dello Stato.
5. Pone definitivamente a carico della terza chiamata le spese di CTU.
Così deciso in Reggio Calabria il 28.11.2025
Il Giudice dr.ssa Francesca Rosaria Plutino
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