TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 22/12/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Tribunale, composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1739/2025 V.G. avente ad oggetto “ricorso per separazione consensuale tra coniugi”; promosso da:
, nato ad [...] il [...], C.F. residente in [...] C.F._1
Ugo Foscolo n. 3, e nata a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2 residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Salvatore Giovanni Loforte che li rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo.
-RICORRENTI-
Conclusioni delle parti: “Il difensore con le note depositate il 23.10.2025 ha insistito per l'accoglimento del ricorso”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha apposto un visto senza nulla rilevare.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Rilevato che i coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio concordatario in data 29.9.1988 in
Agrigento, atto iscritto agli atti del comune di Agrigento, anno 1988, parte II, serie A, n. 565; che dal matrimonio è nato un figlio il 27.3.1990, economicamente indipendente e che vive in Per_1 residenza diversa rispetto a quella dei genitori;
1 che i ricorrenti con dichiarazione depositata il 23.10.2025 hanno rinunciato alla partecipazione personale in udienza in presenza, avendo anche dichiarato di non volersi riconciliare, confermando le condizioni del ricorso e insistendo nel suo accoglimento;
ritenuto che
le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge e che con le medesime i ricorrenti hanno regolato, tra di loro, aspetti patrimoniali di cui il Tribunale può prendere atto;
che il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha apposto un visto senza nulla rilevare;
ritenuto che
non si deve provvedere sulle spese del giudizio, atteso che il ricorso è stato presentato in accordo tra le parti;
P. Q. M.
visti gli artt. 158 c.c. e 473-bis 51 c.p.c.;
OMOLOGA
La separazione consensuale dei coniugi e prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti come specificati nel ricorso depositato il 15.10.2025, e ciò a tutti gli effetti di legge.
Nulla sulle spese.
ORDINA
Che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) del D.P.R. 396/2000, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Agrigento.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 19 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Tribunale, composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1739/2025 V.G. avente ad oggetto “ricorso per separazione consensuale tra coniugi”; promosso da:
, nato ad [...] il [...], C.F. residente in [...] C.F._1
Ugo Foscolo n. 3, e nata a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2 residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Salvatore Giovanni Loforte che li rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo.
-RICORRENTI-
Conclusioni delle parti: “Il difensore con le note depositate il 23.10.2025 ha insistito per l'accoglimento del ricorso”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha apposto un visto senza nulla rilevare.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Rilevato che i coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio concordatario in data 29.9.1988 in
Agrigento, atto iscritto agli atti del comune di Agrigento, anno 1988, parte II, serie A, n. 565; che dal matrimonio è nato un figlio il 27.3.1990, economicamente indipendente e che vive in Per_1 residenza diversa rispetto a quella dei genitori;
1 che i ricorrenti con dichiarazione depositata il 23.10.2025 hanno rinunciato alla partecipazione personale in udienza in presenza, avendo anche dichiarato di non volersi riconciliare, confermando le condizioni del ricorso e insistendo nel suo accoglimento;
ritenuto che
le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge e che con le medesime i ricorrenti hanno regolato, tra di loro, aspetti patrimoniali di cui il Tribunale può prendere atto;
che il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha apposto un visto senza nulla rilevare;
ritenuto che
non si deve provvedere sulle spese del giudizio, atteso che il ricorso è stato presentato in accordo tra le parti;
P. Q. M.
visti gli artt. 158 c.c. e 473-bis 51 c.p.c.;
OMOLOGA
La separazione consensuale dei coniugi e prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti come specificati nel ricorso depositato il 15.10.2025, e ciò a tutti gli effetti di legge.
Nulla sulle spese.
ORDINA
Che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) del D.P.R. 396/2000, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Agrigento.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 19 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
2