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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 09/02/2026, n. 1957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1957 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1957/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente e Relatore
BALSAMO MILENA, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19127/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249065613431 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249065613431 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249065613431 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249065613431 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249065613431 IVA-ALTRO 2016
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170081002640000 REGISTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180002660635000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972021012022338943000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220067665438000 REGISTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220116384906000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 349/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 09720249065613431000, notificata il 01.08.2024, con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione contesta il mancato pagamento di cartelle esattoriali meglio identificate nel prospetto riepilogativo dell'avviso per un importo complessivo di euro 94.676,75 oltre interessi, sanzioni e oneri accessori.
Il ricorrente lamenta la mancata regolare notifica delle cartelle n. 170081002640000 relativa a trasferimento imposta ipotecaria tassa fissa, imposta ipotecaria e imposta catastale oltre oneri accessori per l'anno 2008,
n. 09720180002660635000 relativa ad Irpef ed IVA per l'anno 2014, n. 0972021012022338943000 relativa ad IVA 2016, n. 09720220067665438000 relativa ad imposta registro fabbricati per l'anno 2015 e n.
09720220116384906000 relativa ad Irpef 2017 (euro 3.275,83) per un totale opposto di euro 94.676,75.
Il ricorrente eccepisce inoltre la prescrizione dei crediti portati nelle sopraindicate cartelle e la decadenza dell'Ufficio dalla azione di riscossione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituisce in giudizio e replica alle eccezioni di parte ricorrente sostenendo di aver regolarmente notificato le cartelle oggetto di intimazione con conseguente efficacia ed esigibilità dei rispettivi crediti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni del ricorrente non appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Infatti, a fronte della specifica eccezione sollevata da parte ricorrente, l'Agente della riscossione ha fornito in giudizio la prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento oggetto di intimazione.
La regolare notifica delle cartelle e la loro mancata impugnazione determina la definitività dei crediti portati in riscossione e costituisce legittimo presupposto per l'emissione dell'intimazione di pagamento.
Ogni ulteriore eccezione relativa alla regolarità formale e sostanziale delle cartelle di pagamento, compresa l'eccezione di prescrizione dei crediti, deve essere rigettata in ossequio al principio di sindacabilità limitata dell'intimazione, trattandosi di eccezione tardiva che non può formare oggetto della odierna cognizione.
Ciò in quanto l'intimazione di pagamento, emessa a seguito di cartelle divenute definitive, non costituisce un nuovo ed autonomo atto impositivo ma si limita ad essere una automatica propagazione degli effetti esecutivi delle cartelle di pagamento non impugnate.
Per i motivi esposti il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 3.970,00 oltre accessori di legge in favore della Agenzia delle Entrate Riscossione.
Così deciso in Roma il 16.01.2026
Il Presidente estensore
AN CE
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente e Relatore
BALSAMO MILENA, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19127/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249065613431 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249065613431 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249065613431 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249065613431 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249065613431 IVA-ALTRO 2016
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170081002640000 REGISTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180002660635000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972021012022338943000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220067665438000 REGISTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220116384906000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 349/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 09720249065613431000, notificata il 01.08.2024, con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione contesta il mancato pagamento di cartelle esattoriali meglio identificate nel prospetto riepilogativo dell'avviso per un importo complessivo di euro 94.676,75 oltre interessi, sanzioni e oneri accessori.
Il ricorrente lamenta la mancata regolare notifica delle cartelle n. 170081002640000 relativa a trasferimento imposta ipotecaria tassa fissa, imposta ipotecaria e imposta catastale oltre oneri accessori per l'anno 2008,
n. 09720180002660635000 relativa ad Irpef ed IVA per l'anno 2014, n. 0972021012022338943000 relativa ad IVA 2016, n. 09720220067665438000 relativa ad imposta registro fabbricati per l'anno 2015 e n.
09720220116384906000 relativa ad Irpef 2017 (euro 3.275,83) per un totale opposto di euro 94.676,75.
Il ricorrente eccepisce inoltre la prescrizione dei crediti portati nelle sopraindicate cartelle e la decadenza dell'Ufficio dalla azione di riscossione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituisce in giudizio e replica alle eccezioni di parte ricorrente sostenendo di aver regolarmente notificato le cartelle oggetto di intimazione con conseguente efficacia ed esigibilità dei rispettivi crediti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni del ricorrente non appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Infatti, a fronte della specifica eccezione sollevata da parte ricorrente, l'Agente della riscossione ha fornito in giudizio la prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento oggetto di intimazione.
La regolare notifica delle cartelle e la loro mancata impugnazione determina la definitività dei crediti portati in riscossione e costituisce legittimo presupposto per l'emissione dell'intimazione di pagamento.
Ogni ulteriore eccezione relativa alla regolarità formale e sostanziale delle cartelle di pagamento, compresa l'eccezione di prescrizione dei crediti, deve essere rigettata in ossequio al principio di sindacabilità limitata dell'intimazione, trattandosi di eccezione tardiva che non può formare oggetto della odierna cognizione.
Ciò in quanto l'intimazione di pagamento, emessa a seguito di cartelle divenute definitive, non costituisce un nuovo ed autonomo atto impositivo ma si limita ad essere una automatica propagazione degli effetti esecutivi delle cartelle di pagamento non impugnate.
Per i motivi esposti il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 3.970,00 oltre accessori di legge in favore della Agenzia delle Entrate Riscossione.
Così deciso in Roma il 16.01.2026
Il Presidente estensore
AN CE