Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 09/02/2026, n. 1957
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica delle cartelle esattoriali

    L'Agente della riscossione ha fornito la prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento oggetto di intimazione.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti e decadenza dell'Ufficio

    La regolare notifica delle cartelle e la loro mancata impugnazione determinano la definitività dei crediti. Ogni ulteriore eccezione relativa alla regolarità formale e sostanziale delle cartelle, compresa l'eccezione di prescrizione, è tardiva e non può formare oggetto della cognizione dell'intimazione di pagamento, la quale non costituisce un nuovo atto impositivo ma una mera propagazione degli effetti esecutivi delle cartelle definitive.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 09/02/2026, n. 1957
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1957
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo