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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 14/07/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA nella persona del giudice monocratico, dott.ssa Federica Lorenzatti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies III co. c.p.c. nella causa civile R.G. 3412/2023 promossa da:
, nata in [...] il [...], residente in [...]
Favro n. 2, cod. fisc. rappresentata e difesa per delega in calce al ricorso CodiceFiscale_1 introduttivo dall'Avv. Giacomo Baselica del Foro di Ivrea
- ricorrente -
contro
, nato a [...] il [...], residente in [...] Controparte_1
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliano Arimondo del Foro di Ivrea C.F._2 come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuto -
Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente: in via istruttoria ammettere i documenti prodotti e assumere le testimonianze invocate nel merito in principalità
A. accertare e dichiarare l'inadempimento -anche ai sensi degli artt. 1218 e 1813 cc- di
nei confronti di , anche per i fatti di cui in Controparte_1 Parte_1 narrativa, e per l'effetto
B. condannare a versare a la somma pari a € Controparte_1 Parte_1
66.240,78 o veriore somma accertanda in corso di lite. Il tutto maggiorato di interessi, così come determinati in narrativa, oltre a rivalutazione monetaria e risarcimento del danno da svalutazione monetaria nel merito in primo subordine accertare e dichiarare
C. -nel denegato caso che non vanga accolto quanto chiesto in principalità- la nullità delle liberalità -anche ai sensi degli artt. 782 e 1418 cc- effettuate da a Parte_1 favore di , anche per difetto di forma, e per l'effetto Controparte_1 D. condannare ai sensi dell'art. 2033 cc- a versare a Controparte_2 Parte_1
la somma pari a € 66.240,78 o veriore somma accertanda in corso di lite. Il
[...] tutto maggiorato di interessi, così come determinati in narrativa, oltre a rivalutazione monetaria e risarcimento del danno da svalutazione monetaria nel merito in secondo subordine
E. accertare e dichiarare -nel denegato caso che non vanga accolto quanto chiesto in principalità e in primo subordine- l'arricchimento senza causa -anche ai sensi dell'art. 2041 cc- di CP_1
ai danni di , anche per i fatti di cui in narrativa, e per l'effetto
[...] Parte_1
F. condannare a versare a la somma pari a € 66.240,78 Controparte_1 Parte_1
o veriore somma accertanda in corso di lite. Il tutto maggiorato di interessi, così come determinati in narrativa, oltre a rivalutazione monetaria e risarcimento del danno da svalutazione monetaria in ogni caso
G. indicare da quale data decorrono interessi, rivalutazione e risarcimento del danno da svalutazione monetaria, nonché
H. attribuire alla Ricorrente la vittoria riguardo alle spese e agli onorarî del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario al 15% delle spese di Studio, il tutto maggiorato di cpa e iva.
Conclusioni per parte resistente
NEL MERITO: Rigettare integralmente le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in narrativa.
IN ESTREMO SUBORDINE:
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande spiegate dalla ricorrente, defalcare dagli obblighi restitutori del SI. nei confronti della SI.ra Controparte_1 Parte_1
tutte quelle somme relative alle operazioni bancarie che si dimostrano giustificate per le
[...] ragioni esposte in narrativa e/o quei prelievi che non risultano riferibili al convenuto, nonché la somma di € 5.730,86 intascata da allorché ha chiuso il conto corrente cointestato Parte_1 ad entrambe le parti.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari, oltre IVA, CPA e oneri forfettari come per legge
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 con cui ha intrattenuto una relazione affettiva dal febbraio 2021 al maggio 2023, durante la quale le parti hanno convissuto. Durante tale periodo, la ricorrente ha contribuito economicamente al ménage familiare, sostenendo spese per la casa, per i figli del convenuto e per una collaboratrice domestica, anche con l'aiuto dei propri genitori. Nel corso della convivenza, tra novembre 2022 e febbraio 2023, la ricorrente ha effettuato bonifici per un totale di € 32.069,90 a favore del convenuto e ha prelevato o ricevuto Controparte_1 ulteriori € 34.170,88 dal conto cointestato. L'importo complessivo richiesto a rimborso è pari a €
66.240,78.
La ricorrente ha chiesto, in via principale, la condanna del convenuto alla restituzione della somma per inadempimento contrattuale;
in subordine, l'accertamento della nullità delle liberalità per difetto di forma e mancanza di animus donandi; in ulteriore subordine, l'accertamento dell'arricchimento senza causa del convenuto.
Con comparsa di costituzione e risposta del 06.03.3024 si è costituito tempestivamente in giudizio contestando le allegazioni in fatto e in diritto ex adverso prospettate e chiedendo Controparte_1 la reiezione della domanda della ricorrente.
Parte resistente ha contestato integralmente la ricostruzione dei fatti operata da parte ricorrente. In particolare, ha sostenuto che i bonifici e i prelievi oggetto di causa e di cui oggi si domanda la restituzione non costituivano prestiti, bensì dazioni di denaro effettuate nell'ambito di un accordo tra le parti volto a compensare le ingenti spese da sostenute per il ménage familiare e per CP_1 il mantenimento della coppia.
Il convenuto ha evidenziato, dal canto suo, di aver anticipato, tramite la società Alpea S.p.A. di cui
è amministratore delegato, somme per complessivi € 83.611,50 a favore della ricorrente, a fronte di fatture da lei emesse per attività consulenziali che, secondo la prospettazione difensiva, non sarebbero mai state effettivamente svolte. Tali anticipazioni, a dire del convenuto, giustificherebbero le movimentazioni contestate, escludendo la configurabilità di un obbligo restitutorio.
Parte resistente ha inoltre negato l'esistenza di un contratto di mutuo, eccependo che le somme ricevute erano frutto di un'intesa privata tra le parti e che, in ogni caso, egli disponeva di risorse economiche tali da non necessitare di prestiti da parte della compagna.
La causa istruita con ampia acquisizione documentale e istruttoria orale perviene in decisione in seguito all'udienza di discussione orale tenutasi in data 18.06.2025.
***
Occorre, in primo luogo, ribadire l'inammissibilità delle istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di conclusioni. Non è sufficiente, infatti, riportare le istanze istruttorie esclusivamente nelle conclusioni: il Giudice deve poter valutare i motivi che farebbero ritenere indispensabili, ai fini della decisione, le prove addotte dalle parti. Peraltro, non sono stati allegati elementi novitari, ragion per cui ci si si richiama al provvedimento del 29.08.2024 il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Ciò posto, la domanda proposta da è parzialmente fondata nei limiti di seguito Parte_1 precisati, dovendosi distinguere gli importi che sono stati versati direttamente dal conto corrente della ricorrente (per Euro 32.069,90), dalle somme che la stessa ricorrente richiede in restituzione alla parte convenuta in forza dei vari prelievi effettuati sul conto corrente cointestato.
Stante anche la complessità della materia appare utile ricordare alcuni principi giurisprudenziali sull'argomento, onde trarne le precipitate conseguenze.
In punto va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nei rapporti di convivenza more uxorio, le dazioni di denaro effettuate da un convivente in favore dell'altro non sono automaticamente qualificabili come liberalità o prestiti, ma richiedono una specifica indagine sul titolo giustificativo della prestazione.
In particolare, la Corte di Cassazione ha chiarito che, in assenza di animus donandi e di atto pubblico, la dazione può essere qualificata come mutuo e quindi soggetta a restituzione (Cass. civ. ord. n. 20062/2021; Cass. civ. ord. n. 9379/2020).
Ciò posto, giova rammentare che in tema di rapporti economici tra conviventi more uxorio, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che l'attore che agisce per la restituzione di somme asseritamente versate a titolo di mutuo ha l'onere di provare non solo l'avvenuta dazione, ma anche il titolo giuridico della stessa, ossia l'esistenza di un contratto di mutuo o di altro accordo che giustifichi l'obbligo restitutorio (“la semplice esecuzione di un bonifico non è sufficiente a dimostrare l'esistenza di un contratto di mutuo, né l'obbligo di restituzione, in assenza di ulteriori elementi quali accordi scritti, causali esplicite o comportamenti concludenti del convenuto” (Cass. civ., Sez. III, sent. n. 47165/2023; Cass. civ., Sez. II, ord. n. 31856/2024).
La Corte di Cassazione ha, altresì, sottolineato che, in ambito familiare o tra conviventi, l'onere probatorio è particolarmente rigoroso, proprio per evitare che dazioni effettuate in un contesto affettivo vengano strumentalizzate a posteriori.
Ed ancora: “La prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta.” (Cass. Civ., Sez. II,
29.03.23, n. 8829).
Nel caso di specie, la ricorrente ha documentato l'effettuazione di bonifici per € 32.069,90 dal proprio conto personale e di ulteriori prelievi per € 34.170,88 dal conto cointestato, per un totale di
€ 66.240,78. Tali somme, secondo la prospettazione della ricorrente, erano state versate a titolo di finanziamento e non di liberalità, come dimostrato anche dalla sproporzione patrimoniale tra le parti e dalla destinazione delle somme a spese personali del convenuto.
Il convenuto , pur non contestando l'esistenza delle movimentazioni, ha Controparte_1 sostenuto che esse erano frutto di un accordo tra le parti volto a compensare le ingenti spese da lui sostenute per il ménage familiare, e che non vi era alcun obbligo di restituzione. Ha, inoltre, dedotto di aver anticipato, tramite la società Alpea S.p.A., somme per complessivi €
83.611,50 a favore della ricorrente, a fronte di fatture da lei emesse per attività mai effettivamente svolte, e che tali anticipazioni giustificherebbero le movimentazioni contestate.
Orbene all'esito dell'istruttoria esperita può ritenersi provato l'esistenza di un obbligo restitutorio a carico del convenuto , ricavabile più che dalle deposizioni testimoniali di segno CP_1 palesemente contrastante, dall'analisi della documentazione contabile versata in atti (estratti conti correnti e causali specifiche).
Nessuna deposizione assunta durante l'istruttoria orale ha, infatti, in termini assoluti fugato i dubbi in ordine al profilato obbligo restitutorio.
Le dichiarazioni rese dalla madre della SI.ra hanno rimarcato come vi fosse un accordo Pt_1 fra le parti in tale senso: “vero confermo. Ho sentito mia FI chiedere al SI. quando CP_1 avrebbe restituito le somme e di fronte a questa domanda rammento che il SI. Controparte_1 riferiva scherzosamente “te li do … ma quanto sei tirchia!” ADR Mia FI mi disse che il SI
chiedeva dei soldi in prestito perché ne aveva bisogno pur essendo lui una persona CP_1 benestante.
Rammento che il SI. si è impegnato a restituirli. Ho udito questi discorsi durante delle CP_1 cene di famiglia nel periodo di febbraio 2023. Diciamo che le domande si innestavano dentro discorsi di vita quotidiana e io ho personalmente assistito alla richiesta di restituzione anche se all'epoca non avevo contezza delle somme”
Sentita sui capitoli di parte resistente così risponde: “rammento che mia FI ha dato il bancomat per fare i prelievi. Non sono a conoscenza di altri dettagli. So però che il SI. poteva CP_1 utilizzare il bancomat per prelevare le somme sul c.c. comune
Capo 6 “ io posso dire che mia FI ha prestato l'opera per il SI. . Doveva trovare dei CP_1 contatti per smaltire e/ commercializzare il polistirolo, tondini e dei traportatori con ADR. No, non è vero atteso che rammento che mia FI ha svolto la prestazione fatturata per conto del e CP_1 in particolare rammento che mia FI si è recata più volte a Milano per effettuare questa consulenza. Preciso che c'era il rapporto di convivenza e separatamente il rapporto di lavoro. ADR
Mia FI si occupava di far fronte a quasi tutte le spese legate alla casa pagando anche lo stipendio collaboratrice domestica, la quale tuttavia era assunta da noi personalmente.
Di segno opposto è, tuttavia, la dichiarazione della madre del SI. , la quale interpellata sui CP_1 medesimi fatti di causa, ha così risposto: “so per detta di mio figlio che avevano aperto un c.c. in comune. Rammento che su questo c.c. potevano operare entrambi. Io non so che accordi avessero tra di loro sulla gestione del denaro, ma da quando so mio figlio si sobbarcava ogni spesa legata alla convivenza. Mio figlio faceva i regali e si occupava di tutte le spesa legate agli extra – vacanze etc, ma anche spese legate alla vita quotidiana. Capo 6 “ La SI.ra ha proposto a mio figlio di poter collaborare (anche per contribuire alle Pt_1 spese di convivenza) ovvero gli ha proposto -viste le sue conoscenze nel settore e la sua attività fieristica- di trovare nuovi fornitori di materie prime.
Faccio una premessa, alla fine dell'anno 2022 per riuscire a sostenere le spese e per il fatto che la SI.ra aveva la possibilità di collaborare con la nostra azienda mio figlio ha anticipato la Pt_1 somma di Euro 83.611,50 alla SI.ra . Posso riferire, tuttavia, che la SI.ra non Pt_1 Pt_1 ha svolto alcuna attività e non ha portato nessun fornitore, né nessun contatto per commercializzare il polistirolo e io chiesi, a questo punto, alla SI.ra di stornare la fattura Pt_1 ma lei non ha mai ottemperato. Noi abbiamo provveduto a stornare le fatture del 2022 e del 2023 perché la prestazione era inesistente. Queste somme sono state date sulla fiducia. C'era un accordo fra le parti per cui il SI. aveva anticipato queste somme e poi c'erano accordi tra CP_1 le p arti di cui non conosco i dettagli. Preciso che gli accordi in questione li ho appresi direttamente da mio figlio.”
Sentita sul capitolo di parte ricorrente n. 6 la teste così risponde “assolutamente no. Non ho mai assistito ad alcuna conversazione di questo tipo. Durante questi momenti di convivialità non si è mai parlato di soldi, né di quelli asseritamente dati in prestito, né di quelli attinenti alla consulenza.
Preciso che quando è terminata la relazione io ho assistito personalmente alla scena per cui il famoso bancomat è stato lasciato in disponibilità al .” CP_1
Di analogo tenore contrapposto sono le dichiarazioni rese rispettivamente dal padre della ricorrente ( ) “vero confermo, rammento che durante queste occasioni di convivialità Persona_1 mia FI ha chiesto al SI. di restituirle i soldi, io per la verità non sapevo anzitutto di CP_1 questi prestiti e facevo finta di nulla e non sono mai voluto entrare nel merito.” e dal fratello del convenuto, il quale, per contro, ha negato di aver assistito a richieste restitutorie da parte della durante i momenti di convivialità. Pt_1
Sebbene, quindi, non sia possibile escludere a priori l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai testi di entrambe le parti, si deve considerare che i bonifici effettuati per un totale di € 32.069,90 presentano causali esplicite e riguardano somme di rilevante entità.
Tali importi, per la loro consistenza e destinazione non appaiono compatibili con contribuzioni al ménage familiare, apparendo destinate a beneficio esclusivo del convenuto e del tutto sproporzionati alla luce sia della durata della convivenza tra le parti di appena due anni;
sia dell'importanza di detti versamenti (assente la prova dell'animus donandi).
E' infatti evidente che alcun animus donandi animava, all'epoca, la SI.ra allorquando ha Pt_1 compiuto questi trasferimenti di denaro nei riguardi del SI. (per tali si intendono i CP_1 versamenti dal proprio conto corrente personale). Non si è trattato, in sostanza, di attribuzioni spontanee a vantaggio del convenuto ma di versamenti finalizzati alla realizzazione di un progetto comune. In questo senso pur non potendo dare atto, quindi, dell'occorso finanziamento non essendovi prova della volontà della parte ricorrente di dare a mutuo (tanto si evince anche dalle causali dei bonifici ove compare “bagno nostro”1 intendendo dunque il versamento fatto nell'interesse della coppia) appare accoglibile la domanda sviluppata, in via graduata, di arricchimento ingiustificato.
Non può invece trovare accoglimento la domanda subordinata di nullità della liberalità, in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza, il bonifico può configurare una donazione indiretta non soggetta a nullità per difetto di forma (Cass. civ. n. 27665/2020), ma tale ipotesi è da escludersi nel caso di specie per mancanza di animus donandi.
Sull'argomento giova rammentare quanto recentemente statuito dalla Corte di Cassazione:
”L'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale;
pertanto, è possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente "more uxorio" nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, con accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, aveva ritenuto che le somme versate all'ex convivente per il pagamento del mutuo relativo alla casa in cui i due avevano coabitato, in quanto corrispondenti a quanto notoriamente sarebbe stato speso a titolo di canone di locazione per un immobile, fosse proporzionato e, come tale, da ricondursi ad una forma di collaborazione e di assistenza morale e materiale doverosa nell'ambito di un consolidato rapporto affettivo)contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale;
pertanto, è possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente "more uxorio" nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, con accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, aveva ritenuto che le somme versate all'ex convivente per il pagamento del mutuo relativo alla casa in cui
i due avevano coabitato, in quanto corrispondenti a quanto notoriamente sarebbe stato speso a titolo di canone di locazione per un immobile, fosse proporzionato e, come tale, da ricondursi ad
una forma di collaborazione e di assistenza morale e materiale doverosa nell'ambito di un consolidato rapporto affettivo) Sez. 3 , Ordinanza n. 11337 del 30/04/2025 (Rv. 674667, sull'argomento cfr. Sez. 3 -, Ordinanza n. 14732 del 07/06/2018 (Rv. 649049 - 01).
Ciò posto, ad avviso di questo giudice, tenuto conto dell'istruttoria orale esperita, le difese di parte resistente non risultano supportate da elementi idonei a escludere l'obbligo restitutorio per le somme versate dalla ricorrente con i predetti bonifici. In particolare, non è stata fornita prova dell'esistenza di un accordo compensativo formalizzato o di una volontà chiara e inequivoca della ricorrente di rinunciare alla restituzione. Né può ritenersi che le somme versate costituissero obbligazioni naturali, in quanto la loro entità e la modalità di erogazione (bonifici con causali specifiche) depongono per una diversa qualificazione (ovvero esulano e travalicano i predetti limiti della contribuzione materiale e morale della coppia non essendo proporzionate e adeguate tenuto conto della durata più che modesta della convivenza e del breve tempo in cui si sono verificate).
Quanto alla dedotta compensazione con le somme versate da Alpea S.p.A., va osservato che si tratta di rapporti giuridici distinti, che coinvolgono soggetti diversi (una società terza) e che non risultano oggetto di alcuna domanda riconvenzionale o eccezione in senso tecnico idonea a paralizzare la pretesa restitutoria.
Non può essere accolta, invece, la domanda restitutoria avente ad oggetto i prelievi che sono stati asseritamente effettuati in via esclusiva dal dal conto corrente cointestato fra le parti per CP_1
l'importo di Euro 34.170,88, così come sostenuto dalla difesa di parte ricorrente.
Si ritiene, infatti, che all'esito dell'istruttoria orale esperita non sia stata raggiunta la prova in ordine al presupposto dell'esistenza dei prelievi esclusivi ad opera del convenuto (stante anche la molteplicità dei prelievi e la possibilità di un utilizzo condiviso del bancomat) e soprattutto, quand'anche si ritenesse superata tale impasse, i prelievi sono di modesta entità (importi contenuti) compatibili con le eSIenze di vita quotidiana e dunque non ripetibili. (cfr. “sapevo che aveva un bancomat. Le parti erano d'accordo con l'utilizzo del bancomat del c.c. comune in modo totalmente promiscuo. Non mi ricordo l'arco temporale, né posso confermare le date” cfr. capo 11 teste verbale del 20.01.2025). Nei termini anche la deposizione della SI.ra Testimone_1
la quale si è limitata a riferire che il SInor aveva in disponibilità il bancomat ma Tes_2 CP_1 non in via esclusiva e non ha saputo indicare se vi fossero accordi precisi sull'utilizzazione
“rammento che mia FI ha dato il bancomat per fare i prelievi. Non sono a conoscenza di altri dettagli. So però che il SI. poteva utilizzare il bancomat per prelevare le somme sul c.c. CP_1 comune”.
Non vi è prova, in ogni caso, dell'utilizzazione del bancomat e della relativa provvista prelevata dal
Cibrario per fini esclusivi del convenuto.
Ne consegue che la domanda di restituzione deve essere accolta, con condanna del convenuto alla restituzione della minor somma di € 32.069,90, oltre interessi legali ex art. 1284 co. I c.c. dalla data della diffida stragiudiziale alla domanda e successivamente da computarsi ex art.1284 co. IV
c.c. sino al saldo.
La Cassazione, con ordinanza n. 61 del 03.01.2023 ha affermato che il tasso d'interesse legale nella misura maggiorata di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., si applica a qualsiasi obbligazione, tanto se di fonte contrattuale, quanto se derivante da fatti illeciti o altri fatti o atti idonei a produrle
(c.d. quasi contratti), ivi incluse le obbligazioni relative alla ripetizione dell'indebito conseguito mediante applicazione di clausole contrattuali nulle. Secondo la Cassazione una tale soluzione è imposta dalla ratio della norma, introdotta per impedire che “l'eccessiva durata del processo avvantaggi il debitore”: eSIenza che si pone in termini identici per tutte le obbligazioni, qualunque ne sia la fonte;
e dalla sua collocazione sistematica, inserita nell'art. 1284 c.c. che disciplina in linea generale il tasso legale degli interessi, per tutte le obbligazioni, senza alcuna espressa limitazione di applicabilità delle sue disposizioni ad alcune categorie e non ad altre.
Infine, trattandosi di obbligo restitutorio, avente natura di debito di valuta, non si fa luogo ad alcuna rivalutazione monetaria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente, liquidate come in dispositivo, valori prossimi ai medi di cui al D.M. 55/2014 s.m.i. per tutte e quattro le fasi, nel limite del valore della causa, tenuto conto delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta.
PQM
Il Tribunale di Ivrea, definitivamente pronunciando, così provvede:
ACCOGLIE parzialmente la domanda proposta da cod. fisc. Parte_1 C.F._1
e, per l'effetto, CONDANNA (c.f. ) alla restituzione
[...] Controparte_1 C.F._2
a favore della ricorrente della somma di € 32.069,90 oltre interessi nei limiti di cui Parte_1 in motivazione;
CONDANNA il convenuto al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in €
5.000,00, oltre esposti documentati 807,36 (c.u. marca da bollo e spese di notifica), oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Ivrea, 14.07.2025
Il Giudice
(dott.ssa Federica Lorenzatti) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Dall'analisi dei conti correnti in atti (doc. 12 e 13) è, infatti, possibile appurare che le predette somme sono state versate dalla ricorrente (provengono direttamente dal c.c. della SI.ra ) per Pt_1 contribuire alla ristrutturazione dell'immobile nel quale sarebbe poi andata ad abit oppia (l'immobile sito in Valperga). A titolo esemplificativo e non esaustivo si vedano i bonifici del 08.11.2022 e 9.11.2022 aventi causale rispettiva “camera da letto” e “bagno nostro”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA nella persona del giudice monocratico, dott.ssa Federica Lorenzatti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies III co. c.p.c. nella causa civile R.G. 3412/2023 promossa da:
, nata in [...] il [...], residente in [...]
Favro n. 2, cod. fisc. rappresentata e difesa per delega in calce al ricorso CodiceFiscale_1 introduttivo dall'Avv. Giacomo Baselica del Foro di Ivrea
- ricorrente -
contro
, nato a [...] il [...], residente in [...] Controparte_1
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliano Arimondo del Foro di Ivrea C.F._2 come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuto -
Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente: in via istruttoria ammettere i documenti prodotti e assumere le testimonianze invocate nel merito in principalità
A. accertare e dichiarare l'inadempimento -anche ai sensi degli artt. 1218 e 1813 cc- di
nei confronti di , anche per i fatti di cui in Controparte_1 Parte_1 narrativa, e per l'effetto
B. condannare a versare a la somma pari a € Controparte_1 Parte_1
66.240,78 o veriore somma accertanda in corso di lite. Il tutto maggiorato di interessi, così come determinati in narrativa, oltre a rivalutazione monetaria e risarcimento del danno da svalutazione monetaria nel merito in primo subordine accertare e dichiarare
C. -nel denegato caso che non vanga accolto quanto chiesto in principalità- la nullità delle liberalità -anche ai sensi degli artt. 782 e 1418 cc- effettuate da a Parte_1 favore di , anche per difetto di forma, e per l'effetto Controparte_1 D. condannare ai sensi dell'art. 2033 cc- a versare a Controparte_2 Parte_1
la somma pari a € 66.240,78 o veriore somma accertanda in corso di lite. Il
[...] tutto maggiorato di interessi, così come determinati in narrativa, oltre a rivalutazione monetaria e risarcimento del danno da svalutazione monetaria nel merito in secondo subordine
E. accertare e dichiarare -nel denegato caso che non vanga accolto quanto chiesto in principalità e in primo subordine- l'arricchimento senza causa -anche ai sensi dell'art. 2041 cc- di CP_1
ai danni di , anche per i fatti di cui in narrativa, e per l'effetto
[...] Parte_1
F. condannare a versare a la somma pari a € 66.240,78 Controparte_1 Parte_1
o veriore somma accertanda in corso di lite. Il tutto maggiorato di interessi, così come determinati in narrativa, oltre a rivalutazione monetaria e risarcimento del danno da svalutazione monetaria in ogni caso
G. indicare da quale data decorrono interessi, rivalutazione e risarcimento del danno da svalutazione monetaria, nonché
H. attribuire alla Ricorrente la vittoria riguardo alle spese e agli onorarî del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario al 15% delle spese di Studio, il tutto maggiorato di cpa e iva.
Conclusioni per parte resistente
NEL MERITO: Rigettare integralmente le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in narrativa.
IN ESTREMO SUBORDINE:
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande spiegate dalla ricorrente, defalcare dagli obblighi restitutori del SI. nei confronti della SI.ra Controparte_1 Parte_1
tutte quelle somme relative alle operazioni bancarie che si dimostrano giustificate per le
[...] ragioni esposte in narrativa e/o quei prelievi che non risultano riferibili al convenuto, nonché la somma di € 5.730,86 intascata da allorché ha chiuso il conto corrente cointestato Parte_1 ad entrambe le parti.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari, oltre IVA, CPA e oneri forfettari come per legge
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 con cui ha intrattenuto una relazione affettiva dal febbraio 2021 al maggio 2023, durante la quale le parti hanno convissuto. Durante tale periodo, la ricorrente ha contribuito economicamente al ménage familiare, sostenendo spese per la casa, per i figli del convenuto e per una collaboratrice domestica, anche con l'aiuto dei propri genitori. Nel corso della convivenza, tra novembre 2022 e febbraio 2023, la ricorrente ha effettuato bonifici per un totale di € 32.069,90 a favore del convenuto e ha prelevato o ricevuto Controparte_1 ulteriori € 34.170,88 dal conto cointestato. L'importo complessivo richiesto a rimborso è pari a €
66.240,78.
La ricorrente ha chiesto, in via principale, la condanna del convenuto alla restituzione della somma per inadempimento contrattuale;
in subordine, l'accertamento della nullità delle liberalità per difetto di forma e mancanza di animus donandi; in ulteriore subordine, l'accertamento dell'arricchimento senza causa del convenuto.
Con comparsa di costituzione e risposta del 06.03.3024 si è costituito tempestivamente in giudizio contestando le allegazioni in fatto e in diritto ex adverso prospettate e chiedendo Controparte_1 la reiezione della domanda della ricorrente.
Parte resistente ha contestato integralmente la ricostruzione dei fatti operata da parte ricorrente. In particolare, ha sostenuto che i bonifici e i prelievi oggetto di causa e di cui oggi si domanda la restituzione non costituivano prestiti, bensì dazioni di denaro effettuate nell'ambito di un accordo tra le parti volto a compensare le ingenti spese da sostenute per il ménage familiare e per CP_1 il mantenimento della coppia.
Il convenuto ha evidenziato, dal canto suo, di aver anticipato, tramite la società Alpea S.p.A. di cui
è amministratore delegato, somme per complessivi € 83.611,50 a favore della ricorrente, a fronte di fatture da lei emesse per attività consulenziali che, secondo la prospettazione difensiva, non sarebbero mai state effettivamente svolte. Tali anticipazioni, a dire del convenuto, giustificherebbero le movimentazioni contestate, escludendo la configurabilità di un obbligo restitutorio.
Parte resistente ha inoltre negato l'esistenza di un contratto di mutuo, eccependo che le somme ricevute erano frutto di un'intesa privata tra le parti e che, in ogni caso, egli disponeva di risorse economiche tali da non necessitare di prestiti da parte della compagna.
La causa istruita con ampia acquisizione documentale e istruttoria orale perviene in decisione in seguito all'udienza di discussione orale tenutasi in data 18.06.2025.
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Occorre, in primo luogo, ribadire l'inammissibilità delle istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di conclusioni. Non è sufficiente, infatti, riportare le istanze istruttorie esclusivamente nelle conclusioni: il Giudice deve poter valutare i motivi che farebbero ritenere indispensabili, ai fini della decisione, le prove addotte dalle parti. Peraltro, non sono stati allegati elementi novitari, ragion per cui ci si si richiama al provvedimento del 29.08.2024 il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Ciò posto, la domanda proposta da è parzialmente fondata nei limiti di seguito Parte_1 precisati, dovendosi distinguere gli importi che sono stati versati direttamente dal conto corrente della ricorrente (per Euro 32.069,90), dalle somme che la stessa ricorrente richiede in restituzione alla parte convenuta in forza dei vari prelievi effettuati sul conto corrente cointestato.
Stante anche la complessità della materia appare utile ricordare alcuni principi giurisprudenziali sull'argomento, onde trarne le precipitate conseguenze.
In punto va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nei rapporti di convivenza more uxorio, le dazioni di denaro effettuate da un convivente in favore dell'altro non sono automaticamente qualificabili come liberalità o prestiti, ma richiedono una specifica indagine sul titolo giustificativo della prestazione.
In particolare, la Corte di Cassazione ha chiarito che, in assenza di animus donandi e di atto pubblico, la dazione può essere qualificata come mutuo e quindi soggetta a restituzione (Cass. civ. ord. n. 20062/2021; Cass. civ. ord. n. 9379/2020).
Ciò posto, giova rammentare che in tema di rapporti economici tra conviventi more uxorio, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che l'attore che agisce per la restituzione di somme asseritamente versate a titolo di mutuo ha l'onere di provare non solo l'avvenuta dazione, ma anche il titolo giuridico della stessa, ossia l'esistenza di un contratto di mutuo o di altro accordo che giustifichi l'obbligo restitutorio (“la semplice esecuzione di un bonifico non è sufficiente a dimostrare l'esistenza di un contratto di mutuo, né l'obbligo di restituzione, in assenza di ulteriori elementi quali accordi scritti, causali esplicite o comportamenti concludenti del convenuto” (Cass. civ., Sez. III, sent. n. 47165/2023; Cass. civ., Sez. II, ord. n. 31856/2024).
La Corte di Cassazione ha, altresì, sottolineato che, in ambito familiare o tra conviventi, l'onere probatorio è particolarmente rigoroso, proprio per evitare che dazioni effettuate in un contesto affettivo vengano strumentalizzate a posteriori.
Ed ancora: “La prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta.” (Cass. Civ., Sez. II,
29.03.23, n. 8829).
Nel caso di specie, la ricorrente ha documentato l'effettuazione di bonifici per € 32.069,90 dal proprio conto personale e di ulteriori prelievi per € 34.170,88 dal conto cointestato, per un totale di
€ 66.240,78. Tali somme, secondo la prospettazione della ricorrente, erano state versate a titolo di finanziamento e non di liberalità, come dimostrato anche dalla sproporzione patrimoniale tra le parti e dalla destinazione delle somme a spese personali del convenuto.
Il convenuto , pur non contestando l'esistenza delle movimentazioni, ha Controparte_1 sostenuto che esse erano frutto di un accordo tra le parti volto a compensare le ingenti spese da lui sostenute per il ménage familiare, e che non vi era alcun obbligo di restituzione. Ha, inoltre, dedotto di aver anticipato, tramite la società Alpea S.p.A., somme per complessivi €
83.611,50 a favore della ricorrente, a fronte di fatture da lei emesse per attività mai effettivamente svolte, e che tali anticipazioni giustificherebbero le movimentazioni contestate.
Orbene all'esito dell'istruttoria esperita può ritenersi provato l'esistenza di un obbligo restitutorio a carico del convenuto , ricavabile più che dalle deposizioni testimoniali di segno CP_1 palesemente contrastante, dall'analisi della documentazione contabile versata in atti (estratti conti correnti e causali specifiche).
Nessuna deposizione assunta durante l'istruttoria orale ha, infatti, in termini assoluti fugato i dubbi in ordine al profilato obbligo restitutorio.
Le dichiarazioni rese dalla madre della SI.ra hanno rimarcato come vi fosse un accordo Pt_1 fra le parti in tale senso: “vero confermo. Ho sentito mia FI chiedere al SI. quando CP_1 avrebbe restituito le somme e di fronte a questa domanda rammento che il SI. Controparte_1 riferiva scherzosamente “te li do … ma quanto sei tirchia!” ADR Mia FI mi disse che il SI
chiedeva dei soldi in prestito perché ne aveva bisogno pur essendo lui una persona CP_1 benestante.
Rammento che il SI. si è impegnato a restituirli. Ho udito questi discorsi durante delle CP_1 cene di famiglia nel periodo di febbraio 2023. Diciamo che le domande si innestavano dentro discorsi di vita quotidiana e io ho personalmente assistito alla richiesta di restituzione anche se all'epoca non avevo contezza delle somme”
Sentita sui capitoli di parte resistente così risponde: “rammento che mia FI ha dato il bancomat per fare i prelievi. Non sono a conoscenza di altri dettagli. So però che il SI. poteva CP_1 utilizzare il bancomat per prelevare le somme sul c.c. comune
Capo 6 “ io posso dire che mia FI ha prestato l'opera per il SI. . Doveva trovare dei CP_1 contatti per smaltire e/ commercializzare il polistirolo, tondini e dei traportatori con ADR. No, non è vero atteso che rammento che mia FI ha svolto la prestazione fatturata per conto del e CP_1 in particolare rammento che mia FI si è recata più volte a Milano per effettuare questa consulenza. Preciso che c'era il rapporto di convivenza e separatamente il rapporto di lavoro. ADR
Mia FI si occupava di far fronte a quasi tutte le spese legate alla casa pagando anche lo stipendio collaboratrice domestica, la quale tuttavia era assunta da noi personalmente.
Di segno opposto è, tuttavia, la dichiarazione della madre del SI. , la quale interpellata sui CP_1 medesimi fatti di causa, ha così risposto: “so per detta di mio figlio che avevano aperto un c.c. in comune. Rammento che su questo c.c. potevano operare entrambi. Io non so che accordi avessero tra di loro sulla gestione del denaro, ma da quando so mio figlio si sobbarcava ogni spesa legata alla convivenza. Mio figlio faceva i regali e si occupava di tutte le spesa legate agli extra – vacanze etc, ma anche spese legate alla vita quotidiana. Capo 6 “ La SI.ra ha proposto a mio figlio di poter collaborare (anche per contribuire alle Pt_1 spese di convivenza) ovvero gli ha proposto -viste le sue conoscenze nel settore e la sua attività fieristica- di trovare nuovi fornitori di materie prime.
Faccio una premessa, alla fine dell'anno 2022 per riuscire a sostenere le spese e per il fatto che la SI.ra aveva la possibilità di collaborare con la nostra azienda mio figlio ha anticipato la Pt_1 somma di Euro 83.611,50 alla SI.ra . Posso riferire, tuttavia, che la SI.ra non Pt_1 Pt_1 ha svolto alcuna attività e non ha portato nessun fornitore, né nessun contatto per commercializzare il polistirolo e io chiesi, a questo punto, alla SI.ra di stornare la fattura Pt_1 ma lei non ha mai ottemperato. Noi abbiamo provveduto a stornare le fatture del 2022 e del 2023 perché la prestazione era inesistente. Queste somme sono state date sulla fiducia. C'era un accordo fra le parti per cui il SI. aveva anticipato queste somme e poi c'erano accordi tra CP_1 le p arti di cui non conosco i dettagli. Preciso che gli accordi in questione li ho appresi direttamente da mio figlio.”
Sentita sul capitolo di parte ricorrente n. 6 la teste così risponde “assolutamente no. Non ho mai assistito ad alcuna conversazione di questo tipo. Durante questi momenti di convivialità non si è mai parlato di soldi, né di quelli asseritamente dati in prestito, né di quelli attinenti alla consulenza.
Preciso che quando è terminata la relazione io ho assistito personalmente alla scena per cui il famoso bancomat è stato lasciato in disponibilità al .” CP_1
Di analogo tenore contrapposto sono le dichiarazioni rese rispettivamente dal padre della ricorrente ( ) “vero confermo, rammento che durante queste occasioni di convivialità Persona_1 mia FI ha chiesto al SI. di restituirle i soldi, io per la verità non sapevo anzitutto di CP_1 questi prestiti e facevo finta di nulla e non sono mai voluto entrare nel merito.” e dal fratello del convenuto, il quale, per contro, ha negato di aver assistito a richieste restitutorie da parte della durante i momenti di convivialità. Pt_1
Sebbene, quindi, non sia possibile escludere a priori l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai testi di entrambe le parti, si deve considerare che i bonifici effettuati per un totale di € 32.069,90 presentano causali esplicite e riguardano somme di rilevante entità.
Tali importi, per la loro consistenza e destinazione non appaiono compatibili con contribuzioni al ménage familiare, apparendo destinate a beneficio esclusivo del convenuto e del tutto sproporzionati alla luce sia della durata della convivenza tra le parti di appena due anni;
sia dell'importanza di detti versamenti (assente la prova dell'animus donandi).
E' infatti evidente che alcun animus donandi animava, all'epoca, la SI.ra allorquando ha Pt_1 compiuto questi trasferimenti di denaro nei riguardi del SI. (per tali si intendono i CP_1 versamenti dal proprio conto corrente personale). Non si è trattato, in sostanza, di attribuzioni spontanee a vantaggio del convenuto ma di versamenti finalizzati alla realizzazione di un progetto comune. In questo senso pur non potendo dare atto, quindi, dell'occorso finanziamento non essendovi prova della volontà della parte ricorrente di dare a mutuo (tanto si evince anche dalle causali dei bonifici ove compare “bagno nostro”1 intendendo dunque il versamento fatto nell'interesse della coppia) appare accoglibile la domanda sviluppata, in via graduata, di arricchimento ingiustificato.
Non può invece trovare accoglimento la domanda subordinata di nullità della liberalità, in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza, il bonifico può configurare una donazione indiretta non soggetta a nullità per difetto di forma (Cass. civ. n. 27665/2020), ma tale ipotesi è da escludersi nel caso di specie per mancanza di animus donandi.
Sull'argomento giova rammentare quanto recentemente statuito dalla Corte di Cassazione:
”L'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale;
pertanto, è possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente "more uxorio" nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, con accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, aveva ritenuto che le somme versate all'ex convivente per il pagamento del mutuo relativo alla casa in cui i due avevano coabitato, in quanto corrispondenti a quanto notoriamente sarebbe stato speso a titolo di canone di locazione per un immobile, fosse proporzionato e, come tale, da ricondursi ad una forma di collaborazione e di assistenza morale e materiale doverosa nell'ambito di un consolidato rapporto affettivo)contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale;
pertanto, è possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente "more uxorio" nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, con accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, aveva ritenuto che le somme versate all'ex convivente per il pagamento del mutuo relativo alla casa in cui
i due avevano coabitato, in quanto corrispondenti a quanto notoriamente sarebbe stato speso a titolo di canone di locazione per un immobile, fosse proporzionato e, come tale, da ricondursi ad
una forma di collaborazione e di assistenza morale e materiale doverosa nell'ambito di un consolidato rapporto affettivo) Sez. 3 , Ordinanza n. 11337 del 30/04/2025 (Rv. 674667, sull'argomento cfr. Sez. 3 -, Ordinanza n. 14732 del 07/06/2018 (Rv. 649049 - 01).
Ciò posto, ad avviso di questo giudice, tenuto conto dell'istruttoria orale esperita, le difese di parte resistente non risultano supportate da elementi idonei a escludere l'obbligo restitutorio per le somme versate dalla ricorrente con i predetti bonifici. In particolare, non è stata fornita prova dell'esistenza di un accordo compensativo formalizzato o di una volontà chiara e inequivoca della ricorrente di rinunciare alla restituzione. Né può ritenersi che le somme versate costituissero obbligazioni naturali, in quanto la loro entità e la modalità di erogazione (bonifici con causali specifiche) depongono per una diversa qualificazione (ovvero esulano e travalicano i predetti limiti della contribuzione materiale e morale della coppia non essendo proporzionate e adeguate tenuto conto della durata più che modesta della convivenza e del breve tempo in cui si sono verificate).
Quanto alla dedotta compensazione con le somme versate da Alpea S.p.A., va osservato che si tratta di rapporti giuridici distinti, che coinvolgono soggetti diversi (una società terza) e che non risultano oggetto di alcuna domanda riconvenzionale o eccezione in senso tecnico idonea a paralizzare la pretesa restitutoria.
Non può essere accolta, invece, la domanda restitutoria avente ad oggetto i prelievi che sono stati asseritamente effettuati in via esclusiva dal dal conto corrente cointestato fra le parti per CP_1
l'importo di Euro 34.170,88, così come sostenuto dalla difesa di parte ricorrente.
Si ritiene, infatti, che all'esito dell'istruttoria orale esperita non sia stata raggiunta la prova in ordine al presupposto dell'esistenza dei prelievi esclusivi ad opera del convenuto (stante anche la molteplicità dei prelievi e la possibilità di un utilizzo condiviso del bancomat) e soprattutto, quand'anche si ritenesse superata tale impasse, i prelievi sono di modesta entità (importi contenuti) compatibili con le eSIenze di vita quotidiana e dunque non ripetibili. (cfr. “sapevo che aveva un bancomat. Le parti erano d'accordo con l'utilizzo del bancomat del c.c. comune in modo totalmente promiscuo. Non mi ricordo l'arco temporale, né posso confermare le date” cfr. capo 11 teste verbale del 20.01.2025). Nei termini anche la deposizione della SI.ra Testimone_1
la quale si è limitata a riferire che il SInor aveva in disponibilità il bancomat ma Tes_2 CP_1 non in via esclusiva e non ha saputo indicare se vi fossero accordi precisi sull'utilizzazione
“rammento che mia FI ha dato il bancomat per fare i prelievi. Non sono a conoscenza di altri dettagli. So però che il SI. poteva utilizzare il bancomat per prelevare le somme sul c.c. CP_1 comune”.
Non vi è prova, in ogni caso, dell'utilizzazione del bancomat e della relativa provvista prelevata dal
Cibrario per fini esclusivi del convenuto.
Ne consegue che la domanda di restituzione deve essere accolta, con condanna del convenuto alla restituzione della minor somma di € 32.069,90, oltre interessi legali ex art. 1284 co. I c.c. dalla data della diffida stragiudiziale alla domanda e successivamente da computarsi ex art.1284 co. IV
c.c. sino al saldo.
La Cassazione, con ordinanza n. 61 del 03.01.2023 ha affermato che il tasso d'interesse legale nella misura maggiorata di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., si applica a qualsiasi obbligazione, tanto se di fonte contrattuale, quanto se derivante da fatti illeciti o altri fatti o atti idonei a produrle
(c.d. quasi contratti), ivi incluse le obbligazioni relative alla ripetizione dell'indebito conseguito mediante applicazione di clausole contrattuali nulle. Secondo la Cassazione una tale soluzione è imposta dalla ratio della norma, introdotta per impedire che “l'eccessiva durata del processo avvantaggi il debitore”: eSIenza che si pone in termini identici per tutte le obbligazioni, qualunque ne sia la fonte;
e dalla sua collocazione sistematica, inserita nell'art. 1284 c.c. che disciplina in linea generale il tasso legale degli interessi, per tutte le obbligazioni, senza alcuna espressa limitazione di applicabilità delle sue disposizioni ad alcune categorie e non ad altre.
Infine, trattandosi di obbligo restitutorio, avente natura di debito di valuta, non si fa luogo ad alcuna rivalutazione monetaria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente, liquidate come in dispositivo, valori prossimi ai medi di cui al D.M. 55/2014 s.m.i. per tutte e quattro le fasi, nel limite del valore della causa, tenuto conto delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta.
PQM
Il Tribunale di Ivrea, definitivamente pronunciando, così provvede:
ACCOGLIE parzialmente la domanda proposta da cod. fisc. Parte_1 C.F._1
e, per l'effetto, CONDANNA (c.f. ) alla restituzione
[...] Controparte_1 C.F._2
a favore della ricorrente della somma di € 32.069,90 oltre interessi nei limiti di cui Parte_1 in motivazione;
CONDANNA il convenuto al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in €
5.000,00, oltre esposti documentati 807,36 (c.u. marca da bollo e spese di notifica), oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Ivrea, 14.07.2025
Il Giudice
(dott.ssa Federica Lorenzatti) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Dall'analisi dei conti correnti in atti (doc. 12 e 13) è, infatti, possibile appurare che le predette somme sono state versate dalla ricorrente (provengono direttamente dal c.c. della SI.ra ) per Pt_1 contribuire alla ristrutturazione dell'immobile nel quale sarebbe poi andata ad abit oppia (l'immobile sito in Valperga). A titolo esemplificativo e non esaustivo si vedano i bonifici del 08.11.2022 e 9.11.2022 aventi causale rispettiva “camera da letto” e “bagno nostro”.