TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 31/03/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2302 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020, rimessa in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.06.2024 e vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Bonini, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
- ricorrente -
E
, nata a [...] il [...] e residente in [...]CP
(VT), rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio Salvatore Piras e dall'Avv.
Giancarlo Piras che la rappresentano e difendono giusta procura speciale in atti;
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni
All'udienza del 14.06.2024, parte resistente si riportava alle proprie conclusioni e richiedeva la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e il Giudice rimetteva la
1 causa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.08.2020, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, ha dedotto: Parte_1
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in VE (MC) il
05.10.2005 con , registrato agli atti dello Stato Civile del medesimo CP
Comune all'anno 2003 atto n. 14, parte II, Serie A, Uff. 1;
- che dall'unione tra le parti era nato il figlio (25.12.2012); R_
- che la residenza coniugale veniva fissata dapprima in VE e successivamente, nel 2016, in QU;
- che il figlio aveva vissuto drammaticamente il trasferimento, dovuto al R_ terremoto che aveva colpito la regione Marche, e non aveva potuto fare affidamento sulla figura della madre, la quale aveva un carattere molto duro ed anaffettivo;
- che in tale nuova situazione la coppia aveva potuto fare ricorso al sostegno della nonna paterna, la quale risiedeva in QU, per l'accudimento di R_
- che nel corso dell'anno 2019 i coniugi si separavano di fatto e la iniziava CP una nuova relazione sentimentale con un altro compagno;
- che da quando il figlio aveva scoperto la nuova relazione della madre, aveva iniziato a rifiutare la madre con modalità violente ed aggressive e si era trasferito a casa della nonna paterna unitamente al padre;
- di avere tentato a lungo di trovare una soluzione negoziale che evitasse il ricorso alla separazione giudiziale ma invano, stante il rifiuto del minore a vedere la madre;
- di svolgere la professione di impiegato come volontario per la Tuscia Soccorsi e di percepire la somma di euro 700,00 circa mensili;
- che la svolgeva l'attività lavorativa di bracciante agricola e percepiva una CP retribuzione mensile di euro 1.000,00 circa oltre assegni familiari e detrazioni per carichi di famiglia al 100%;
- che i coniugi erano proprietari per la quota di ½ ciascuno di un immobile sito in
VE, attualmente locata a terzi al canone mensile di euro 700,00,
2 parzialmente destinato al pagamento del canone di locazione della casa di
QU pari ad euro 520,00 mensili.
Tanto dedotto e rilevato il ricorrente chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi, l'affidamento esclusivo del figlio con R_ collocamento prevalente presso l'abitazione paterna, disporsi CTU psicologica al fine di individuare le ragioni del rifiuto del figlio in merito alla figura materna e di determinare i tempi e le modalità di frequentazione del minore con la madre nonchè disporsi il versamento di un assegno di mantenimento a carico della per il figlio di euro 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. CP
Si costituiva in giudizio in data 30.12.2020 che non si opponeva CP alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi e deduceva:
- di avere precedentemente iscritto un procedimento per la separazione giudiziale dei coniugi avente RGNR n. 2818/2020;
- che il rapporto tra i coniugi si era progressivamente deteriorato a seguito delle difficoltà provocate dal terremoto che aveva colpito la regione Marche;
- che durante il periodo di residenza in VE, essendo i coniugi impegnati per la gran parte del giorno nelle rispettive attività lavorative, la nonna paterna si occupava del figlio R_
- che nel 2016 i coniugi decidevano di trasferirsi a QU in un immobile condotto in locazione dalla per un canone mensile di euro 520,00; CP
- che successivamente i coniugi decidevano che il figlio avrebbe R_ pernottato nel corso della settimana nella casa della nonna paterna, che dal 2014 si era trasferita in QU, a causa degli orari lavorativi dei genitori;
- che nel luglio 2017 la comunicava formalmente al marito la volontà di CP separarsi e nel settembre 2017 lo stesso lasciava la casa coniugale e si trasferiva nell'abitazione della madre;
- che nel dicembre 2019 la suocera chiamava la Polizia per denunciare dei presunti atti di violenza posti in essere dalla nei confronti del figlio;
CP
- che in data 19.02.2020 il tentando di portare via con la forza il figlio _1 dall'abitazione della madre, le cagionava lesioni personali per le quali la stessa si recava al Pronto Soccorso;
- che da quel momento il ricorrente aveva iniziato a frapporre ostacoli alla frequentazione madre-figlio, impedendo alla madre di poterlo tenere con sé e di
3 frequentarlo, se non per pochi minuti la sera di ritorno dal lavoro ma solo alla presenza del marito o della suocera;
- che dal dicembre 2019 aveva cominciato ad avere atteggiamenti di ira e R_ di rifiuto nei confronti della madre, al punto da non volerla vedere o sentirla telefonicamente.
Tanto dedotto, la resistente aderiva alla domanda di separazione dei coniugi e chiedeva disporsi l'affidamento condiviso del figlio con collocamento presso il padre, disciplina del diritto di visita paterno e porsi a carico del la _1 corresponsione di un assegno di mantenimento per il figlio da quantificarsi da parte del Giudice oltre al 50% delle spese straordinarie, disporsi CTU psicologica al fine di individuare le ragioni del rifiuto della figura materna e disporsi la presa in carico del nucleo famigliare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti.
All'udienza presidenziale del 12.01.2021 comparivano le parti personalmente ed il Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, con ordinanza emessa nella medesima data, adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente, autorizzava i coniugi a vivere separati, disponeva l'affidamento condiviso del figlio con collocamento presso il padre, disponeva incontri tra la madre e il minore in via protetta, poneva a carico della l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante un assegno CP di mantenimento di euro 150,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, disponeva la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti e una c.t.u. psicologica al fine di valutare la capacità genitoriale delle parti nominando la dott.ssa e rinviava per il Persona_2 prosieguo della causa avanti al Giudice istruttore.
Le parti provvedevano al deposito di memoria integrativa ed insistevano nelle proprie difese.
Con decreto del 03.03.2021 il Giudice disponeva la trattazione in modalità cartolare dell'udienza prevista per il 25.03.2021.
All'udienza del 25.03.21, lette le note d'udienza con cui le parti rappresentavano che non era stata depositata la relazione dei Servizi Sociali del
Comune di QU e non risultava il verbale di accettazione dell'incarico della
CTU nominata né la data di inizio fissata per le operazioni peritali, il Giudice rinviava la causa per l'esame della relazione dei Servizi Sociali.
4 In data 25.03.21 i Servizi Sociali depositavano una relazione con cui davano atto del rifiuto del figlio ad incontrare la madre, supportato dalla mancanza di autorevolezza del padre che non riusciva a contenere le sue reazioni violente del minore nei confronti della madre.
All'udienza del 21.04.2021 le parti richiedevano la sostituzione del CTU nominato in quanto trasferitosi presso altro albo e rappresentavano che non era stata depositata una relazione esaustiva da parte dei Servizi Sociali del Comune di QU e il Giudice riservava la decisione.
Con ordinanza del 12.05.2021 veniva nominata la nuova CTU nella persona della dott.ssa Persona_3
In data 24.10.2021 la dott.ssa depositava l'elaborato peritale Persona_3 in cui evidenziava che il conflitto genitoriale e la distanza emotiva avevano creato un evidente disagio psicofisico nel minore, che aveva dato adito ad una coalizione tra padre e figlio tale da avere generato in il rifiuto della figura R_ materna. Il particolare la CTU ha sottolineato:
- in merito alle competenze genitoriali delle parti la CTU ha evidenziato: “Al momento attuale i genitori non mostrano psicopatologie conclamate diagnosticabili secondo i criteri del DSM-V, tuttavia di seguito si riportano i potenziali fattori di rischio della personalità di entrambi. La sig.ra si è dimostrata collaborativa durante gli incontri di CP consulenza tecnica, apparendo congrua nell'interazione. L'orientamento nello spazio, nel tempo, nei confronti delle persone e del contesto è risultato adeguato. L'eloquio spontaneo è risultato fluido, appropriato sul piano lessicale e congruo con il livello socioculturale. Ha mostrato un comportamento disponibile e collaborativo nel corso dei colloqui, partecipando ad essi con puntualità. Dall'osservazione e dalla valutazione di quanto dalla stessa riferito si è delineata una personalità caratterizzata da energie e risorse. Benché dotata di una forte componente affettiva emozionale, questa rischia di essere mal veicolata a causa di deficit di mentalizzazione importante a carico del sistema metacognitivo, ovvero di quei processi di autoriflessività e comprensione degli stati mentali altrui: assimilare l'altro e associarvi dei comportamenti congruenti con quelli che sono i bisogni. Dalla relazione psicodiagnostica si rileva: “La signora manifesta problematiche connesse con la sensibilità e alcuni aspetti di holding – caregiving che si manifestano principalmente nella relazione con il figlio (…) nel concettualizzare i problemi, tende a semplificare con strategie di disimpegno e contestualizzazione, allo scopo di mitigare gli stati affettivi dolorosi e disregolati (…) tende
a reprimere i contenuti sgradevoli, negandosi la possibilità di esprimere apertamente
5 sentimenti negativi e meno ottimistici;
tale sforzo appare regressivo e impedisce insight, mentalizzazione, riflessività”. A livello sintomatico al momento “vive uno stato di allerta intenso e decisamente sproporzionato;
non riesce a discriminare con anticipo le situazioni e fatica nel generare euristiche, essendo attanagliata dalla paura e dal timore”. Anche il sig. ha partecipato ai colloqui di consulenza mostrandosi collaborativo e disponibile Parte_1
a parlare di sé e delle proprie esperienze, sia recenti che passate. È apparso curato nell'aspetto esteriore e congruo nell'interazione. L'orientamento nello spazio, nel tempo, nei confronti delle persone e del contesto è risultato appropriato. L'eloquio non è sempre fluido, ma semplice e coerente con il livello socioculturale. Nei colloqui e dalla valutazione emerge un quadro caratterizzato da emozioni di tonalità negativa probabilmente riconducibile al trauma della perdita della primogenita, la cui mancata elaborazione lo ha portato a ritirare la fiducia dal mondo, disinvestire le relazioni, diffidare e chiudersi. Dalla relazione psicodiagnostica si legge: “Il funzionamento dell'io è integro e la personalità è organizzata in modo stabile, tuttavia, le esperienze traumatiche non elaborate hanno irrigidito il suo pensiero, egli mostra una difficoltà nel sintonizzarsi emotivamente con l'altro (…) il signor patisce una _1 condizione emotiva di matrice ansiosa, pur essendo dotato di una grande sensibilità interpersonale, la gestione degli affetti risulta faticosa, annosa, spesso non soddisfacente a pieno per via di un ensemble di preoccupazioni insistenti e intrusive. L'auto valutazione che il signor fornisce di sé stesso è stabile ma discontinua, dipende per la maggior parte dai _1 feedback che il signore riceve dalle persone ritenute importanti e di valore”. Spicca nella sua storia questo aspetto di dipendenza con la madre dalla quale non sembra essersi mai del tutto sganciato (processo di separazione – individuazione), e alla quale fa sistematicamente ricorso.
Per quanto concerne la capacità di coparenting, il sig. è dotato di una discreta _1 disponibilità a collaborare, ma al momento anche questo aspetto risente della diffidenza e della bassa autostima, pertanto è a rischio la sua capacità di sintonizzarsi emotivamente con
l'altro in quanto teme di non essere accolto o – nuovamente – rifiutato/abbandonato. Non essendo in possesso di una struttura di base per gestire una complessità emotiva di tale portata, ripiega in una “chiusura malinconica”. Connesso a questo, nella relazione si legge:
“Nell'elaborare le informazioni il signore manca di cogliere ed integrare la componente affettiva nel dato di realtà nonché il contrario: sperimenta quindi esperienze complete ma solo per metà” I signori esibiscono una risposta ad un trauma condiviso: per lei affonda nella mancanza di una metacognizione finalizzata, in lui c'è più una “malinconia profonda”, il cui contatto con le emozioni può avere su di lui una portata disorganizzante. Entrambi hanno funzionamenti simili che hanno risuonato nel loro incontro, come ad esempio una
6 tendenza alla semplicità, tuttavia la semplificazione dei contesti non permette loro di cogliere sempre la rilevanza di determinati elementi a discapito di altri e definire le priorità”;
- in merito alla capacità dei genitori di tutelare il rapporto del figlio con l'altro genitore e la di lui/lei famiglia d'origine si legge nella CTU: “Il rifiuto di R_ verso la madre dovrebbe essere inquadrato nell'ambito dei disturbi della relazione genitori- figli e come il risultato di dinamiche relazionali che sono precedenti la separazione stessa ma che si strutturano durante il processo separativo e assumono carattere di estrema rigidità nell'evoluzione del conflitto dopo la separazione dei genitori. In questo caso, tutti i protagonisti forniscono il loro contributo attivo fino allo stabilizzarsi di modelli interattivi rigidi, nei quali il rifiuto del figlio verso un genitore è considerato l'epifenomeno di un complesso disturbo nelle relazioni familiari. La più recente letteratura di merito considera il rifiuto di un genitore come il risultato di processi interrelati che derivano dall'ambiente, da ciascun genitore e dal minore stesso, che creano e/o consolidano il rifiuto di un genitore precedentemente amato.
Alcuni comportamenti materni sono stati vissuti da come inappropriati e talmente R_ gravi da giustificare il suo allontanamento. Il padre contribuisce alla dinamica del rifiuto mostrando apertamente il suo disappunto nei confronti della sig.ra attribuendole – CP anche in presenza del figlio - la responsabilità della separazione e accusandola di essere una persona infedele e con il vezzo di bere. Quando i figli percepiscono la separazione tra i genitori come mortificante per uno dei due, possono essere portati a rifiutare il genitore che ritengono stia rovinando la famiglia. In questo caso ha assistito a scambi affettuosi tra la R_ madre e il sig. che lo ha portato a percepire il padre come il genitore “vittima” di Pt_2 scelte esecrabili della madre, che da figura accudente viene in seguito percepita come una madre poco protettiva (ad esempio “uscire la sera quando il figlio sta male”). L'aver assistito a episodi altamente conflittuali nel processo di separazione ha indotto il minore a R_ scegliere una parte ritenuta “buona” alla quale rivolgersi, fare affidamento e nei confronti della quale essere leale per non essere travolto dall'intensità del conflitto coniugale. Inoltre, quando sono presenti sistemi educativi che non sono ben accolti dai figli, gli stessi possono essere naturalmente portati ad allinearsi con il genitore che ritengono più “buono”. In questo caso il vissuto di è quello di una madre con uno stile educativo poco empatico, e in R_ alcune occasioni anche crudele (“mi chiudeva entro lo stanzino buio” “se parlavo minacciava di buttare NÙ dal balcone”), aggressiva (“mi ha dato una botta con il martello sul braccio”) che ha indotto il bambino a ritenerla un'estranea e non sintonica rispetto al proprio mondo.
Di fronte al rifiuto del figlio la madre ha reagito con comportamenti di attiva protesta, come ad esempio forzare il suo diritto di pernottare con lui, proponendo in tal modo la sua difficoltà di sintonizzazione emotiva” …;
7 - in merito al quesito relativo alla qualità psicologica della relazione del figlio minore con le figure genitoriali la CTU ha concluso nel senso che: “Ai quesiti 2
e 3 si risponde congiuntamente. Sebbene in diversa misura, i signori e hanno _1 CP mostrato una vulnerabilità a riflettere sull'esperienza interna del figlio e a rispondervi adeguatamente;
così facendo hanno negato in lui una struttura psicologica centrale indispensabile per costruire un vitale senso di Sé. Il sig. si rapporta al figlio “alla pari”, _1 vi è una simmetria preoccupante tra loro e una alleanza contro la madre. Il Sig. non _1 sembra dotato di strumenti utili a favorire l'ingresso materno, attacca la relazione del figlio con la madre, instillando il disprezzo attraverso espressioni di un certo tenore;
questo equivale
a commettere un abuso emotivo in quanto rappresenta una negazione estrema dei bisogni infantili, che spingono i bambini a vivere senza vincoli il rapporto con entrambi i genitori. Il rifiuto – perdita di un genitore per responsabilità proprie o per l'opera di alienazione ad opera dell'altro può comportare una serie di difficoltà e di rischi per la crescita sana dell'individuo. Ad esempio la continua squalifica della figura e del ruolo materno potrebbe provocare danni allo sviluppo della identità individuale e compromettere la capacità futura di intraprendere relazioni adeguate con eventuali partner. La sig.ra ha mostrato in CP passato una scarsa comprensione dei bisogni del figlio e una difficoltà nel contestualizzare gli eventi all'interno di una storia relazionale condivisa, fornendo risposte imprevedibili e mostrando una difficoltà nella capacità di risolvere i problemi sia personali sia relazionali.
Oggi la relazione con il figlio è gravemente compromessa, ci vorrà molto tempo perché R_ possa tornare a fidarsi dei lei. La carenza della “Funzione Riflessiva genitoriale” e la disfunzione del sistema relazionale familiare (Boldoni, 2008) non permette al bambino di crearsi un Sé riflessivo, e per questo egli mette a sua volta mette in atto, in risposta, comportamenti di evitamento e aggressività (Concato, 2006). infatti, ha manifestato R_ tutto il suo disagio attraverso questi agiti e ha, in anamnesi, eventi traumatici che non sono stati sufficientemente mediati dall'ambiente. Tali esperienze, addizionate all'esposizione alla conflittualità genitoriale e alla carenza di risposte adeguate da parte dei caregiving, ha fatto sì che egli sviluppasse bias cognitivi, pensieri rigidi, comportamenti oppositivi e aggressivi che, se non tempestivamente accolti, rischiano di strutturarsi in un quadro psicopatologico serio;
Alla luce delle predette valutazioni la CTU “ritiene non percorribile, in questo momento, una condivisione delle responsabilità genitoriali a causa della intensità del conflitto che rappresenta un importante fattore di rischio per l'evoluzione e la crescita di La R_ cui condizione psicologica critica necessiterebbe, a maggior ragione, di una alleanza genitoriale che allo stato attuale sembra impossibile a causa del conflitto grave e delle rivendicazioni esistenti. Inoltre, entrambi i genitori, a causa delle loro specifiche vulnerabilità psicologiche, non
8 possiedono ancora la solidità necessaria per poter supportare e tutelare in questa R_ delicata fase di vita. La formula di affidamento più idonea risulta essere quella dell'affidamento al Servizio Sociale di QU. L'istituto dell'affidamento al Servizio Sociale pur non privando i genitori del dovere-responsabilità nei confronti dei figli, resta tuttavia compressa e condizionata: i genitori dovranno accettare il sostegno-controllo e le prescrizioni eventuali che saranno loro impartite, in particolare qualora dovessero persistere gravi controversie.
Relativamente al collocamento si suggerisce che rimanga presso l'abitazione paterna R_ per mantenere la stabilità abitativa, che gli consenta di continuare a vivere in un contesto a lui conosciuto e familiare rappresentato dall'abitazione attuale, con il padre e la nonna. Per quanto riguarda la permanenza presso il domicilio materno, questo è un obiettivo a cui tendere una volta recuperata la relazione madre – figlio e le competenze genitoriali risultate carenti. Mentre per gli esiti degli interventi sulla madre si può fare una prognosi che fonda le sue origini dalle risorse emerse e dal fatto che è in grado di affidarsi a professionisti;
per quanto riguarda il recupero della relazione madre - figlio non è possibile aprioristicamente tracciarne gli sviluppi, si possono però monitorare e correggere la direzione. Rispetto alla frequentazione del minore con la madre si ritiene utile mantenere la modalità protetta degli incontri, all'interno dello spazio neutro del Servizio Sociale, alla presenza delle educatrici, con la possibilità, in futuro e gradualmente di ampliarli e modificarne l'assetto;
La CTU ha suggerito i seguenti percorsi:
- per i sig.ri e un sostegno alla genitorialità; Parte_1 CP
- per il minore una valutazione più approfondita da svolgersi Persona_4 presso il TSRMEE e all'esito un'indicazione di trattamento che, per il C.t.u. si dovrebbe sostanziare in una psicoterapia individuale. Qualora il servizio pubblico non riesca ad assicurare al minore un'adeguata proposta, i genitori dovranno rivolgersi nel privato;
- per il minore l'attivazione del servizio di educativa domiciliare, con la compartecipazione delle spese da parte della famiglia;
- Il coinvolgimento dei Servizi Sociali al fine di individuare un luogo terzo che abbia non solo la funzione di controllo ma che diventi un punto di riferimento per la famiglia;
- La rivedibilità della CTU a otto/dieci mesi per verificare l'evoluzione della situazione.
All'udienza del 19.11.2021, rilevato che il difensore di parte ricorrente dichiarava di condividere le conclusioni della CTU sulla necessità di attivazione di un percorso di sostegno individuale per le parti e per il minore, mentre non concordava sull'affidamento di ai Servizi Sociali del Comune di R_
9 QU e insisteva per l'affidamento condiviso del figlio, mentre il difensore di parte resistente si rimetteva alle decisioni del Tribunale all'esito dell'esame della
CTU e della relazione dei Servizi Sociali e si riportava ai propri scritti difensivi, il Giudice riservava la decisione.
In data 23.11.2021 veniva depositata la relazione da parte dei Servizi
Sociali in cui veniva evidenziato che nonostante vi fosse stato un miglioramento nei rapporti tra madre e figlio, era ancora presente la conflittualità tra gli ex coniugi e delle resistenze di ad incontrare la madre che non R_ consentivano di ritenere superate le criticità già evidenziate in precedenza.
Con ordinanza del 22.02.2022 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.11.2021, disponeva l'affidamento di ai Servizi R_
Sociali del Comune di QU con collocamento prevalente presso il padre, disponeva la prosecuzione della modalità protetta degli incontri madre-figlio, invitava le parti a fornire un sostegno psicologico al figlio minore da svolgersi presso il TSRMEE o tramite un professionista privato di intesa con i Servizi sociali affidatari, invitava le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, disponeva che i Servizi Sociali affidatari provvedessero ad attivare il servizio di educativa domiciliare per il minore in un luogo terzo e rinviava la causa per l'esame della relazione dei Servizi Sociali.
In data 14.06.2022 veniva depositata la relazione da parte dei Servizi
Sociali in cui veniva dato atto che in data 06.04.2022 il aveva svolto la Pt_3 valutazione sullo stato psicofisico del minore e che dalla relazione era emerso un
“disturbo della sfera emozionale nas, legato agli effetti negativi del disagio relazionale dei genitori sul bambino” e concludeva ritenendo utile per che fosse intrapreso R_ un percorso di psicoterapia individuale, che veniva iniziato in data 30.05.2022.
In data 07.11.2022 veniva instaurato da parte ricorrente un procedimento cautelare in corso di causa RGNR 2302-1/2020, con il quale il richiedeva _1 una modifica dei provvedimenti in corso, e in particolare di disporre l'affidamento condiviso di ed un aumento dell'assegno di mantenimento R_
a carico della per il figlio di euro 200,00 mensili. CP
Il fascicolo 2302-1/2020 veniva riunito al fascicolo principale.
All'udienza del 09.11.2022, rilevato che parte ricorrente rappresentava di aver depositato un'istanza di modifica dei provvedimenti in corso con osservazioni alla CTU e richiedeva di fissare un'udienza con la CTU per
10 verificare la possibilità di una revisione della consulenza ed acquisire una nuova relazione dei Servizi Sociali, mentre parte resistente deduceva alcune discordanze presenti nella relazione dei Servizi Sociali in merito alla partecipazione economica della alle spese e richiedeva un termine per CP note, il Giudice rinviava ad altra udienza con convocazione della CTU per verificare la possibilità di una integrazione / revisione della consulenza e per l'esame della relazione dei Servizi Sociali.
All'udienza del 15.02.2023 la CTU dott.ssa rappresentava che ila Per_3 condizione psicologica del minore stava migliorando e che stava R_ svolgendo un lavoro di integrazione che richiedeva tempo e risultava dunque opportuno mantenere l'affidamento ai Servizi Sociali in quanto un affidamento condiviso avrebbe potuto rallentare il percorso per il minore e il Giudice confermava i provvedimenti vigenti e rinviava la causa per l'esame della relazione dei Servizi Sociali con convocazione della CTU al fine di valutare ulteriori provvedimenti da emettere a tutela del figlio.
In data 11.09.2023 veniva depositata la relazione da parte dei Servizi
Sociali in cui veniva dato atto che era stato avviato un intervento psicologico di supporto familiare con l'obiettivo di favorire la comunicazione tra le parti ma che continuava ad essere presente una forte conflittualità tra le parti e una resistenza del minore ad includere la madre nella propria vita quotidiana.
All'udienza del 20.09.2023 parte ricorrente richiedeva una modifica dell'ordinanza presidenziale disponendo un aumento dell'assegno di mantenimento a carico della madre per il figlio, mentre la CTU rappresentava che era fondamentale rafforzare il sostegno psicologico per ed il R_ percorso familiare e, all'esito, il Giudice rigettava la richiesta di modifica dell'ordinanza presidenziale, disponeva la prosecuzione della presa in carico dei
Servizi Sociali per il sostegno e la prosecuzione dei percorsi per le parti, la nonna paterna e per il minore e rinviava la causa per l'esame della relazione dei Servizi
Sociali con convocazione degli assistenti sociali e per eventuale precisazione delle conclusioni.
In data 31.05.2024 veniva depositata la relazione da parte dei Servizi
Sociali in cui veniva dato atto che, al fine di alleggerire il minore che manifestava stanchezza nel portare avanti tutti gli impegni settimanali, era stato interrotto l'intervento psicologico di supporto familiare, proseguito solo con la coppia
11 genitoriale per la quale, tuttavia era ancora presente una forte conflittualità e non vi erano stati miglioramenti nella frequentazione madre figlio.
All'udienza del 14.06.2024 compariva l'assistente sociale dott.ssa Pennini la quale si riportava alla relazione depositata il 31.05.2024 e rappresentava che gli incontri madre figlio erano stati ridotti, non vi erano stati miglioramenti nella frequentazione, che aveva dichiarato di non volere più parlare della R_ madre neanche con la psicoterapeuta e deduceva che le parti avrebbero potuto essere ammesse al regime di affidamento condiviso in considerazione della capacità di adottare scelte condivise per il figlio, ma che riteneva necessaria la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare e il Giudice rimetteva la decisione al Collegio con assegnazione del termine ex art. 190 c.p.c.
Le parti provvedevano al deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Il Collegio rileva che, all'esito dei percorsi di monitoraggio da parte degli assistenti sociali e delle udienze in cui sono stati sentite anche la CTU, dott.ssa e gli assistenti sociali affidatari, deve essere disposto un regime di Per_3 affidamento condiviso ai genitori con collocamento presso il padre e prosecuzione del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali del comune di
QU, anche al fine di consentire la prosecuzione della frequentazione madre figlio previo sostegno psicologico del minore e delle parti.
Infatti, gli assistenti sociali che hanno avuto l'affidamento del minore e che si sono occupati in maniera costante e con impegno con la finalità di agevolare la ripresa delle visite tra madre e figlio hanno concluso nel senso che i genitori si sono dimostrati in grado di potere condividere le decisioni di maggiore interesse per il minore, senza che possano determinarsi eventuali situazioni di pregiudizio per il medesimo.
Va confermato anche il collocamento del figlio presso l'abitazione paterna, essendosi il occupato in maniera assolutamente prevalente delle esigenze _1 del figlio da quando le parti si sono lasciate ed avendolo fatto in maniera congrua anche nel periodo in cui la nonna paterna ha avuto dei gravi problemi di salute.
In merito alla frequentazione madre figlio si ritiene che debbano essere confermate le attuali modalità protette in quanto tuttora ha delle R_ resistenze nell'incontrare la madre in maniera frequente e che prosegua il
12 monitoraggio degli assistenti sociali che potranno segnalare eventuali situazioni di pregiudizio per il figlio minore.
In merito alla domanda di addebito formulata dal ricorrente deve ritenersi che la stessa debba intendersi rinunciata non essendo stata riproposta in fase di precisazione delle conclusioni, mentre non può essere ritenuta ammissibile la domanda di addebito formulata da parte resistente nella comparsa conclusionale in quanto tardiva rispetto al termine di cui all'art. 183 c. 6 n. 1) c.p.c.
In merito alle statuizioni vigenti, deve ritenersi che l'assegno di mantenimento corrisposto dalla possa essere aumentato alla somma CP mensile di euro 200,00, tenuto conto della aumentate esigenze del figlio rispetto al periodo in cui è stata emessa l'ordinanza presidenziale nel 2021 e della condizione reddituale delle parti come ricostruita in corso di causa (cfr.
Cassazione, ordinanza 13664/2022: “In tema di assegno di mantenimento del figlio,
l'aumento delle esigenze economiche del minore è notoriamente legato alla sua crescita e non è necessaria una specifica dimostrazione circa l'esistenza di nuove e aumentate necessità”) fermo restando che le spese straordinarie devono essere corrisposte in quote eguali tra le parti secondo le disposizioni del Protocollo in vigore presso il Tribunale di
Civitavecchia.
Le ragioni della decisione e la parziale reciproca soccombenza determinano che le spese di CTU – già liquidate con separato decreto - debbano essere poste definitivamente a carico delle parti in quote eguali e che debbano essere compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2302/2020 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
QU (VT) il 14.06.1973 e , nata a [...] il CP
02.02.1983, aventi contratto matrimonio in VE (MC) il 05.10.2005, registrato agli atti dello Stato Civile del medesimo Comune all'anno 2003 atto n.
14, parte II, Serie A, Uff. 1;
2) dispone l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, R_ con collocamento presso l'abitazione paterna;
le decisioni di maggior interesse per la minore ed inerenti all'educazione, all'istruzione ed alla salute saranno
13 assunte da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, delle aspirazioni, delle esigenze e dell'inclinazione naturale della figlia;
3) dispone la prosecuzione della modalità protetta degli incontri, all'interno dello spazio neutro del Servizio Sociale di QU, alla presenza delle educatrici, con la possibilità, da parte del Servizio Sociale di gradualmente di ampliarli e modificarne l'assetto con progressiva liberalizzazione;
4) invita le parti a garantire un sostegno psicologico al figlio minore da svolgersi presso il TSRMEE o tramite un professionista privato di intesa con i
Servizi sociali ed a proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità;
5) dispone che i Servizi Sociali proseguano nel monitoraggio del nucleo familiare garantendo la prosecuzione per il minore del servizio di educativa domiciliare e il sostegno psicologico per il minore, oltre la prosecuzione degli incontri protetti madre figlio, segnalando tempestivamente eventuali situazioni di pregiudizio per il minore;
6) dispone che la madre contribuirà al mantenimento del figlio R_ nella misura di € 200,00 mensili da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici
Istat con base dalla pubblicazione della sentenza, da versare alla madre entro il giorno 5 di ciascun mese e a decorrere dalla pubblicazione della sentenza di separazione;
7) pone a carico di entrambe le parti in eguale misura le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti ai minori con le seguenti specificazioni: a) spese mediche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante e cure dentistiche presso strutture pubbliche, tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e costo per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso privati;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
c) spese scolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiali di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
d) spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi
14 di recupero e lezioni private;
e) spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tempo prolungato, dopo scuola, centro ricreativo estivo, attività sportive e relativi abbigliamento e attrezzatura, baby sitter, viaggi e vacanze senza i genitori;
8) rigetta le ulteriori domande delle parti per i motivi sopra esposti;
9) pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti in quote eguali;
10) dispone l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, in Civitavecchia nella camera di consiglio del 25 marzo 2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2302 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020, rimessa in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.06.2024 e vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Bonini, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
- ricorrente -
E
, nata a [...] il [...] e residente in [...]CP
(VT), rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio Salvatore Piras e dall'Avv.
Giancarlo Piras che la rappresentano e difendono giusta procura speciale in atti;
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni
All'udienza del 14.06.2024, parte resistente si riportava alle proprie conclusioni e richiedeva la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e il Giudice rimetteva la
1 causa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.08.2020, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, ha dedotto: Parte_1
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in VE (MC) il
05.10.2005 con , registrato agli atti dello Stato Civile del medesimo CP
Comune all'anno 2003 atto n. 14, parte II, Serie A, Uff. 1;
- che dall'unione tra le parti era nato il figlio (25.12.2012); R_
- che la residenza coniugale veniva fissata dapprima in VE e successivamente, nel 2016, in QU;
- che il figlio aveva vissuto drammaticamente il trasferimento, dovuto al R_ terremoto che aveva colpito la regione Marche, e non aveva potuto fare affidamento sulla figura della madre, la quale aveva un carattere molto duro ed anaffettivo;
- che in tale nuova situazione la coppia aveva potuto fare ricorso al sostegno della nonna paterna, la quale risiedeva in QU, per l'accudimento di R_
- che nel corso dell'anno 2019 i coniugi si separavano di fatto e la iniziava CP una nuova relazione sentimentale con un altro compagno;
- che da quando il figlio aveva scoperto la nuova relazione della madre, aveva iniziato a rifiutare la madre con modalità violente ed aggressive e si era trasferito a casa della nonna paterna unitamente al padre;
- di avere tentato a lungo di trovare una soluzione negoziale che evitasse il ricorso alla separazione giudiziale ma invano, stante il rifiuto del minore a vedere la madre;
- di svolgere la professione di impiegato come volontario per la Tuscia Soccorsi e di percepire la somma di euro 700,00 circa mensili;
- che la svolgeva l'attività lavorativa di bracciante agricola e percepiva una CP retribuzione mensile di euro 1.000,00 circa oltre assegni familiari e detrazioni per carichi di famiglia al 100%;
- che i coniugi erano proprietari per la quota di ½ ciascuno di un immobile sito in
VE, attualmente locata a terzi al canone mensile di euro 700,00,
2 parzialmente destinato al pagamento del canone di locazione della casa di
QU pari ad euro 520,00 mensili.
Tanto dedotto e rilevato il ricorrente chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi, l'affidamento esclusivo del figlio con R_ collocamento prevalente presso l'abitazione paterna, disporsi CTU psicologica al fine di individuare le ragioni del rifiuto del figlio in merito alla figura materna e di determinare i tempi e le modalità di frequentazione del minore con la madre nonchè disporsi il versamento di un assegno di mantenimento a carico della per il figlio di euro 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. CP
Si costituiva in giudizio in data 30.12.2020 che non si opponeva CP alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi e deduceva:
- di avere precedentemente iscritto un procedimento per la separazione giudiziale dei coniugi avente RGNR n. 2818/2020;
- che il rapporto tra i coniugi si era progressivamente deteriorato a seguito delle difficoltà provocate dal terremoto che aveva colpito la regione Marche;
- che durante il periodo di residenza in VE, essendo i coniugi impegnati per la gran parte del giorno nelle rispettive attività lavorative, la nonna paterna si occupava del figlio R_
- che nel 2016 i coniugi decidevano di trasferirsi a QU in un immobile condotto in locazione dalla per un canone mensile di euro 520,00; CP
- che successivamente i coniugi decidevano che il figlio avrebbe R_ pernottato nel corso della settimana nella casa della nonna paterna, che dal 2014 si era trasferita in QU, a causa degli orari lavorativi dei genitori;
- che nel luglio 2017 la comunicava formalmente al marito la volontà di CP separarsi e nel settembre 2017 lo stesso lasciava la casa coniugale e si trasferiva nell'abitazione della madre;
- che nel dicembre 2019 la suocera chiamava la Polizia per denunciare dei presunti atti di violenza posti in essere dalla nei confronti del figlio;
CP
- che in data 19.02.2020 il tentando di portare via con la forza il figlio _1 dall'abitazione della madre, le cagionava lesioni personali per le quali la stessa si recava al Pronto Soccorso;
- che da quel momento il ricorrente aveva iniziato a frapporre ostacoli alla frequentazione madre-figlio, impedendo alla madre di poterlo tenere con sé e di
3 frequentarlo, se non per pochi minuti la sera di ritorno dal lavoro ma solo alla presenza del marito o della suocera;
- che dal dicembre 2019 aveva cominciato ad avere atteggiamenti di ira e R_ di rifiuto nei confronti della madre, al punto da non volerla vedere o sentirla telefonicamente.
Tanto dedotto, la resistente aderiva alla domanda di separazione dei coniugi e chiedeva disporsi l'affidamento condiviso del figlio con collocamento presso il padre, disciplina del diritto di visita paterno e porsi a carico del la _1 corresponsione di un assegno di mantenimento per il figlio da quantificarsi da parte del Giudice oltre al 50% delle spese straordinarie, disporsi CTU psicologica al fine di individuare le ragioni del rifiuto della figura materna e disporsi la presa in carico del nucleo famigliare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti.
All'udienza presidenziale del 12.01.2021 comparivano le parti personalmente ed il Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, con ordinanza emessa nella medesima data, adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente, autorizzava i coniugi a vivere separati, disponeva l'affidamento condiviso del figlio con collocamento presso il padre, disponeva incontri tra la madre e il minore in via protetta, poneva a carico della l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante un assegno CP di mantenimento di euro 150,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, disponeva la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti e una c.t.u. psicologica al fine di valutare la capacità genitoriale delle parti nominando la dott.ssa e rinviava per il Persona_2 prosieguo della causa avanti al Giudice istruttore.
Le parti provvedevano al deposito di memoria integrativa ed insistevano nelle proprie difese.
Con decreto del 03.03.2021 il Giudice disponeva la trattazione in modalità cartolare dell'udienza prevista per il 25.03.2021.
All'udienza del 25.03.21, lette le note d'udienza con cui le parti rappresentavano che non era stata depositata la relazione dei Servizi Sociali del
Comune di QU e non risultava il verbale di accettazione dell'incarico della
CTU nominata né la data di inizio fissata per le operazioni peritali, il Giudice rinviava la causa per l'esame della relazione dei Servizi Sociali.
4 In data 25.03.21 i Servizi Sociali depositavano una relazione con cui davano atto del rifiuto del figlio ad incontrare la madre, supportato dalla mancanza di autorevolezza del padre che non riusciva a contenere le sue reazioni violente del minore nei confronti della madre.
All'udienza del 21.04.2021 le parti richiedevano la sostituzione del CTU nominato in quanto trasferitosi presso altro albo e rappresentavano che non era stata depositata una relazione esaustiva da parte dei Servizi Sociali del Comune di QU e il Giudice riservava la decisione.
Con ordinanza del 12.05.2021 veniva nominata la nuova CTU nella persona della dott.ssa Persona_3
In data 24.10.2021 la dott.ssa depositava l'elaborato peritale Persona_3 in cui evidenziava che il conflitto genitoriale e la distanza emotiva avevano creato un evidente disagio psicofisico nel minore, che aveva dato adito ad una coalizione tra padre e figlio tale da avere generato in il rifiuto della figura R_ materna. Il particolare la CTU ha sottolineato:
- in merito alle competenze genitoriali delle parti la CTU ha evidenziato: “Al momento attuale i genitori non mostrano psicopatologie conclamate diagnosticabili secondo i criteri del DSM-V, tuttavia di seguito si riportano i potenziali fattori di rischio della personalità di entrambi. La sig.ra si è dimostrata collaborativa durante gli incontri di CP consulenza tecnica, apparendo congrua nell'interazione. L'orientamento nello spazio, nel tempo, nei confronti delle persone e del contesto è risultato adeguato. L'eloquio spontaneo è risultato fluido, appropriato sul piano lessicale e congruo con il livello socioculturale. Ha mostrato un comportamento disponibile e collaborativo nel corso dei colloqui, partecipando ad essi con puntualità. Dall'osservazione e dalla valutazione di quanto dalla stessa riferito si è delineata una personalità caratterizzata da energie e risorse. Benché dotata di una forte componente affettiva emozionale, questa rischia di essere mal veicolata a causa di deficit di mentalizzazione importante a carico del sistema metacognitivo, ovvero di quei processi di autoriflessività e comprensione degli stati mentali altrui: assimilare l'altro e associarvi dei comportamenti congruenti con quelli che sono i bisogni. Dalla relazione psicodiagnostica si rileva: “La signora manifesta problematiche connesse con la sensibilità e alcuni aspetti di holding – caregiving che si manifestano principalmente nella relazione con il figlio (…) nel concettualizzare i problemi, tende a semplificare con strategie di disimpegno e contestualizzazione, allo scopo di mitigare gli stati affettivi dolorosi e disregolati (…) tende
a reprimere i contenuti sgradevoli, negandosi la possibilità di esprimere apertamente
5 sentimenti negativi e meno ottimistici;
tale sforzo appare regressivo e impedisce insight, mentalizzazione, riflessività”. A livello sintomatico al momento “vive uno stato di allerta intenso e decisamente sproporzionato;
non riesce a discriminare con anticipo le situazioni e fatica nel generare euristiche, essendo attanagliata dalla paura e dal timore”. Anche il sig. ha partecipato ai colloqui di consulenza mostrandosi collaborativo e disponibile Parte_1
a parlare di sé e delle proprie esperienze, sia recenti che passate. È apparso curato nell'aspetto esteriore e congruo nell'interazione. L'orientamento nello spazio, nel tempo, nei confronti delle persone e del contesto è risultato appropriato. L'eloquio non è sempre fluido, ma semplice e coerente con il livello socioculturale. Nei colloqui e dalla valutazione emerge un quadro caratterizzato da emozioni di tonalità negativa probabilmente riconducibile al trauma della perdita della primogenita, la cui mancata elaborazione lo ha portato a ritirare la fiducia dal mondo, disinvestire le relazioni, diffidare e chiudersi. Dalla relazione psicodiagnostica si legge: “Il funzionamento dell'io è integro e la personalità è organizzata in modo stabile, tuttavia, le esperienze traumatiche non elaborate hanno irrigidito il suo pensiero, egli mostra una difficoltà nel sintonizzarsi emotivamente con l'altro (…) il signor patisce una _1 condizione emotiva di matrice ansiosa, pur essendo dotato di una grande sensibilità interpersonale, la gestione degli affetti risulta faticosa, annosa, spesso non soddisfacente a pieno per via di un ensemble di preoccupazioni insistenti e intrusive. L'auto valutazione che il signor fornisce di sé stesso è stabile ma discontinua, dipende per la maggior parte dai _1 feedback che il signore riceve dalle persone ritenute importanti e di valore”. Spicca nella sua storia questo aspetto di dipendenza con la madre dalla quale non sembra essersi mai del tutto sganciato (processo di separazione – individuazione), e alla quale fa sistematicamente ricorso.
Per quanto concerne la capacità di coparenting, il sig. è dotato di una discreta _1 disponibilità a collaborare, ma al momento anche questo aspetto risente della diffidenza e della bassa autostima, pertanto è a rischio la sua capacità di sintonizzarsi emotivamente con
l'altro in quanto teme di non essere accolto o – nuovamente – rifiutato/abbandonato. Non essendo in possesso di una struttura di base per gestire una complessità emotiva di tale portata, ripiega in una “chiusura malinconica”. Connesso a questo, nella relazione si legge:
“Nell'elaborare le informazioni il signore manca di cogliere ed integrare la componente affettiva nel dato di realtà nonché il contrario: sperimenta quindi esperienze complete ma solo per metà” I signori esibiscono una risposta ad un trauma condiviso: per lei affonda nella mancanza di una metacognizione finalizzata, in lui c'è più una “malinconia profonda”, il cui contatto con le emozioni può avere su di lui una portata disorganizzante. Entrambi hanno funzionamenti simili che hanno risuonato nel loro incontro, come ad esempio una
6 tendenza alla semplicità, tuttavia la semplificazione dei contesti non permette loro di cogliere sempre la rilevanza di determinati elementi a discapito di altri e definire le priorità”;
- in merito alla capacità dei genitori di tutelare il rapporto del figlio con l'altro genitore e la di lui/lei famiglia d'origine si legge nella CTU: “Il rifiuto di R_ verso la madre dovrebbe essere inquadrato nell'ambito dei disturbi della relazione genitori- figli e come il risultato di dinamiche relazionali che sono precedenti la separazione stessa ma che si strutturano durante il processo separativo e assumono carattere di estrema rigidità nell'evoluzione del conflitto dopo la separazione dei genitori. In questo caso, tutti i protagonisti forniscono il loro contributo attivo fino allo stabilizzarsi di modelli interattivi rigidi, nei quali il rifiuto del figlio verso un genitore è considerato l'epifenomeno di un complesso disturbo nelle relazioni familiari. La più recente letteratura di merito considera il rifiuto di un genitore come il risultato di processi interrelati che derivano dall'ambiente, da ciascun genitore e dal minore stesso, che creano e/o consolidano il rifiuto di un genitore precedentemente amato.
Alcuni comportamenti materni sono stati vissuti da come inappropriati e talmente R_ gravi da giustificare il suo allontanamento. Il padre contribuisce alla dinamica del rifiuto mostrando apertamente il suo disappunto nei confronti della sig.ra attribuendole – CP anche in presenza del figlio - la responsabilità della separazione e accusandola di essere una persona infedele e con il vezzo di bere. Quando i figli percepiscono la separazione tra i genitori come mortificante per uno dei due, possono essere portati a rifiutare il genitore che ritengono stia rovinando la famiglia. In questo caso ha assistito a scambi affettuosi tra la R_ madre e il sig. che lo ha portato a percepire il padre come il genitore “vittima” di Pt_2 scelte esecrabili della madre, che da figura accudente viene in seguito percepita come una madre poco protettiva (ad esempio “uscire la sera quando il figlio sta male”). L'aver assistito a episodi altamente conflittuali nel processo di separazione ha indotto il minore a R_ scegliere una parte ritenuta “buona” alla quale rivolgersi, fare affidamento e nei confronti della quale essere leale per non essere travolto dall'intensità del conflitto coniugale. Inoltre, quando sono presenti sistemi educativi che non sono ben accolti dai figli, gli stessi possono essere naturalmente portati ad allinearsi con il genitore che ritengono più “buono”. In questo caso il vissuto di è quello di una madre con uno stile educativo poco empatico, e in R_ alcune occasioni anche crudele (“mi chiudeva entro lo stanzino buio” “se parlavo minacciava di buttare NÙ dal balcone”), aggressiva (“mi ha dato una botta con il martello sul braccio”) che ha indotto il bambino a ritenerla un'estranea e non sintonica rispetto al proprio mondo.
Di fronte al rifiuto del figlio la madre ha reagito con comportamenti di attiva protesta, come ad esempio forzare il suo diritto di pernottare con lui, proponendo in tal modo la sua difficoltà di sintonizzazione emotiva” …;
7 - in merito al quesito relativo alla qualità psicologica della relazione del figlio minore con le figure genitoriali la CTU ha concluso nel senso che: “Ai quesiti 2
e 3 si risponde congiuntamente. Sebbene in diversa misura, i signori e hanno _1 CP mostrato una vulnerabilità a riflettere sull'esperienza interna del figlio e a rispondervi adeguatamente;
così facendo hanno negato in lui una struttura psicologica centrale indispensabile per costruire un vitale senso di Sé. Il sig. si rapporta al figlio “alla pari”, _1 vi è una simmetria preoccupante tra loro e una alleanza contro la madre. Il Sig. non _1 sembra dotato di strumenti utili a favorire l'ingresso materno, attacca la relazione del figlio con la madre, instillando il disprezzo attraverso espressioni di un certo tenore;
questo equivale
a commettere un abuso emotivo in quanto rappresenta una negazione estrema dei bisogni infantili, che spingono i bambini a vivere senza vincoli il rapporto con entrambi i genitori. Il rifiuto – perdita di un genitore per responsabilità proprie o per l'opera di alienazione ad opera dell'altro può comportare una serie di difficoltà e di rischi per la crescita sana dell'individuo. Ad esempio la continua squalifica della figura e del ruolo materno potrebbe provocare danni allo sviluppo della identità individuale e compromettere la capacità futura di intraprendere relazioni adeguate con eventuali partner. La sig.ra ha mostrato in CP passato una scarsa comprensione dei bisogni del figlio e una difficoltà nel contestualizzare gli eventi all'interno di una storia relazionale condivisa, fornendo risposte imprevedibili e mostrando una difficoltà nella capacità di risolvere i problemi sia personali sia relazionali.
Oggi la relazione con il figlio è gravemente compromessa, ci vorrà molto tempo perché R_ possa tornare a fidarsi dei lei. La carenza della “Funzione Riflessiva genitoriale” e la disfunzione del sistema relazionale familiare (Boldoni, 2008) non permette al bambino di crearsi un Sé riflessivo, e per questo egli mette a sua volta mette in atto, in risposta, comportamenti di evitamento e aggressività (Concato, 2006). infatti, ha manifestato R_ tutto il suo disagio attraverso questi agiti e ha, in anamnesi, eventi traumatici che non sono stati sufficientemente mediati dall'ambiente. Tali esperienze, addizionate all'esposizione alla conflittualità genitoriale e alla carenza di risposte adeguate da parte dei caregiving, ha fatto sì che egli sviluppasse bias cognitivi, pensieri rigidi, comportamenti oppositivi e aggressivi che, se non tempestivamente accolti, rischiano di strutturarsi in un quadro psicopatologico serio;
Alla luce delle predette valutazioni la CTU “ritiene non percorribile, in questo momento, una condivisione delle responsabilità genitoriali a causa della intensità del conflitto che rappresenta un importante fattore di rischio per l'evoluzione e la crescita di La R_ cui condizione psicologica critica necessiterebbe, a maggior ragione, di una alleanza genitoriale che allo stato attuale sembra impossibile a causa del conflitto grave e delle rivendicazioni esistenti. Inoltre, entrambi i genitori, a causa delle loro specifiche vulnerabilità psicologiche, non
8 possiedono ancora la solidità necessaria per poter supportare e tutelare in questa R_ delicata fase di vita. La formula di affidamento più idonea risulta essere quella dell'affidamento al Servizio Sociale di QU. L'istituto dell'affidamento al Servizio Sociale pur non privando i genitori del dovere-responsabilità nei confronti dei figli, resta tuttavia compressa e condizionata: i genitori dovranno accettare il sostegno-controllo e le prescrizioni eventuali che saranno loro impartite, in particolare qualora dovessero persistere gravi controversie.
Relativamente al collocamento si suggerisce che rimanga presso l'abitazione paterna R_ per mantenere la stabilità abitativa, che gli consenta di continuare a vivere in un contesto a lui conosciuto e familiare rappresentato dall'abitazione attuale, con il padre e la nonna. Per quanto riguarda la permanenza presso il domicilio materno, questo è un obiettivo a cui tendere una volta recuperata la relazione madre – figlio e le competenze genitoriali risultate carenti. Mentre per gli esiti degli interventi sulla madre si può fare una prognosi che fonda le sue origini dalle risorse emerse e dal fatto che è in grado di affidarsi a professionisti;
per quanto riguarda il recupero della relazione madre - figlio non è possibile aprioristicamente tracciarne gli sviluppi, si possono però monitorare e correggere la direzione. Rispetto alla frequentazione del minore con la madre si ritiene utile mantenere la modalità protetta degli incontri, all'interno dello spazio neutro del Servizio Sociale, alla presenza delle educatrici, con la possibilità, in futuro e gradualmente di ampliarli e modificarne l'assetto;
La CTU ha suggerito i seguenti percorsi:
- per i sig.ri e un sostegno alla genitorialità; Parte_1 CP
- per il minore una valutazione più approfondita da svolgersi Persona_4 presso il TSRMEE e all'esito un'indicazione di trattamento che, per il C.t.u. si dovrebbe sostanziare in una psicoterapia individuale. Qualora il servizio pubblico non riesca ad assicurare al minore un'adeguata proposta, i genitori dovranno rivolgersi nel privato;
- per il minore l'attivazione del servizio di educativa domiciliare, con la compartecipazione delle spese da parte della famiglia;
- Il coinvolgimento dei Servizi Sociali al fine di individuare un luogo terzo che abbia non solo la funzione di controllo ma che diventi un punto di riferimento per la famiglia;
- La rivedibilità della CTU a otto/dieci mesi per verificare l'evoluzione della situazione.
All'udienza del 19.11.2021, rilevato che il difensore di parte ricorrente dichiarava di condividere le conclusioni della CTU sulla necessità di attivazione di un percorso di sostegno individuale per le parti e per il minore, mentre non concordava sull'affidamento di ai Servizi Sociali del Comune di R_
9 QU e insisteva per l'affidamento condiviso del figlio, mentre il difensore di parte resistente si rimetteva alle decisioni del Tribunale all'esito dell'esame della
CTU e della relazione dei Servizi Sociali e si riportava ai propri scritti difensivi, il Giudice riservava la decisione.
In data 23.11.2021 veniva depositata la relazione da parte dei Servizi
Sociali in cui veniva evidenziato che nonostante vi fosse stato un miglioramento nei rapporti tra madre e figlio, era ancora presente la conflittualità tra gli ex coniugi e delle resistenze di ad incontrare la madre che non R_ consentivano di ritenere superate le criticità già evidenziate in precedenza.
Con ordinanza del 22.02.2022 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.11.2021, disponeva l'affidamento di ai Servizi R_
Sociali del Comune di QU con collocamento prevalente presso il padre, disponeva la prosecuzione della modalità protetta degli incontri madre-figlio, invitava le parti a fornire un sostegno psicologico al figlio minore da svolgersi presso il TSRMEE o tramite un professionista privato di intesa con i Servizi sociali affidatari, invitava le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, disponeva che i Servizi Sociali affidatari provvedessero ad attivare il servizio di educativa domiciliare per il minore in un luogo terzo e rinviava la causa per l'esame della relazione dei Servizi Sociali.
In data 14.06.2022 veniva depositata la relazione da parte dei Servizi
Sociali in cui veniva dato atto che in data 06.04.2022 il aveva svolto la Pt_3 valutazione sullo stato psicofisico del minore e che dalla relazione era emerso un
“disturbo della sfera emozionale nas, legato agli effetti negativi del disagio relazionale dei genitori sul bambino” e concludeva ritenendo utile per che fosse intrapreso R_ un percorso di psicoterapia individuale, che veniva iniziato in data 30.05.2022.
In data 07.11.2022 veniva instaurato da parte ricorrente un procedimento cautelare in corso di causa RGNR 2302-1/2020, con il quale il richiedeva _1 una modifica dei provvedimenti in corso, e in particolare di disporre l'affidamento condiviso di ed un aumento dell'assegno di mantenimento R_
a carico della per il figlio di euro 200,00 mensili. CP
Il fascicolo 2302-1/2020 veniva riunito al fascicolo principale.
All'udienza del 09.11.2022, rilevato che parte ricorrente rappresentava di aver depositato un'istanza di modifica dei provvedimenti in corso con osservazioni alla CTU e richiedeva di fissare un'udienza con la CTU per
10 verificare la possibilità di una revisione della consulenza ed acquisire una nuova relazione dei Servizi Sociali, mentre parte resistente deduceva alcune discordanze presenti nella relazione dei Servizi Sociali in merito alla partecipazione economica della alle spese e richiedeva un termine per CP note, il Giudice rinviava ad altra udienza con convocazione della CTU per verificare la possibilità di una integrazione / revisione della consulenza e per l'esame della relazione dei Servizi Sociali.
All'udienza del 15.02.2023 la CTU dott.ssa rappresentava che ila Per_3 condizione psicologica del minore stava migliorando e che stava R_ svolgendo un lavoro di integrazione che richiedeva tempo e risultava dunque opportuno mantenere l'affidamento ai Servizi Sociali in quanto un affidamento condiviso avrebbe potuto rallentare il percorso per il minore e il Giudice confermava i provvedimenti vigenti e rinviava la causa per l'esame della relazione dei Servizi Sociali con convocazione della CTU al fine di valutare ulteriori provvedimenti da emettere a tutela del figlio.
In data 11.09.2023 veniva depositata la relazione da parte dei Servizi
Sociali in cui veniva dato atto che era stato avviato un intervento psicologico di supporto familiare con l'obiettivo di favorire la comunicazione tra le parti ma che continuava ad essere presente una forte conflittualità tra le parti e una resistenza del minore ad includere la madre nella propria vita quotidiana.
All'udienza del 20.09.2023 parte ricorrente richiedeva una modifica dell'ordinanza presidenziale disponendo un aumento dell'assegno di mantenimento a carico della madre per il figlio, mentre la CTU rappresentava che era fondamentale rafforzare il sostegno psicologico per ed il R_ percorso familiare e, all'esito, il Giudice rigettava la richiesta di modifica dell'ordinanza presidenziale, disponeva la prosecuzione della presa in carico dei
Servizi Sociali per il sostegno e la prosecuzione dei percorsi per le parti, la nonna paterna e per il minore e rinviava la causa per l'esame della relazione dei Servizi
Sociali con convocazione degli assistenti sociali e per eventuale precisazione delle conclusioni.
In data 31.05.2024 veniva depositata la relazione da parte dei Servizi
Sociali in cui veniva dato atto che, al fine di alleggerire il minore che manifestava stanchezza nel portare avanti tutti gli impegni settimanali, era stato interrotto l'intervento psicologico di supporto familiare, proseguito solo con la coppia
11 genitoriale per la quale, tuttavia era ancora presente una forte conflittualità e non vi erano stati miglioramenti nella frequentazione madre figlio.
All'udienza del 14.06.2024 compariva l'assistente sociale dott.ssa Pennini la quale si riportava alla relazione depositata il 31.05.2024 e rappresentava che gli incontri madre figlio erano stati ridotti, non vi erano stati miglioramenti nella frequentazione, che aveva dichiarato di non volere più parlare della R_ madre neanche con la psicoterapeuta e deduceva che le parti avrebbero potuto essere ammesse al regime di affidamento condiviso in considerazione della capacità di adottare scelte condivise per il figlio, ma che riteneva necessaria la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare e il Giudice rimetteva la decisione al Collegio con assegnazione del termine ex art. 190 c.p.c.
Le parti provvedevano al deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Il Collegio rileva che, all'esito dei percorsi di monitoraggio da parte degli assistenti sociali e delle udienze in cui sono stati sentite anche la CTU, dott.ssa e gli assistenti sociali affidatari, deve essere disposto un regime di Per_3 affidamento condiviso ai genitori con collocamento presso il padre e prosecuzione del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali del comune di
QU, anche al fine di consentire la prosecuzione della frequentazione madre figlio previo sostegno psicologico del minore e delle parti.
Infatti, gli assistenti sociali che hanno avuto l'affidamento del minore e che si sono occupati in maniera costante e con impegno con la finalità di agevolare la ripresa delle visite tra madre e figlio hanno concluso nel senso che i genitori si sono dimostrati in grado di potere condividere le decisioni di maggiore interesse per il minore, senza che possano determinarsi eventuali situazioni di pregiudizio per il medesimo.
Va confermato anche il collocamento del figlio presso l'abitazione paterna, essendosi il occupato in maniera assolutamente prevalente delle esigenze _1 del figlio da quando le parti si sono lasciate ed avendolo fatto in maniera congrua anche nel periodo in cui la nonna paterna ha avuto dei gravi problemi di salute.
In merito alla frequentazione madre figlio si ritiene che debbano essere confermate le attuali modalità protette in quanto tuttora ha delle R_ resistenze nell'incontrare la madre in maniera frequente e che prosegua il
12 monitoraggio degli assistenti sociali che potranno segnalare eventuali situazioni di pregiudizio per il figlio minore.
In merito alla domanda di addebito formulata dal ricorrente deve ritenersi che la stessa debba intendersi rinunciata non essendo stata riproposta in fase di precisazione delle conclusioni, mentre non può essere ritenuta ammissibile la domanda di addebito formulata da parte resistente nella comparsa conclusionale in quanto tardiva rispetto al termine di cui all'art. 183 c. 6 n. 1) c.p.c.
In merito alle statuizioni vigenti, deve ritenersi che l'assegno di mantenimento corrisposto dalla possa essere aumentato alla somma CP mensile di euro 200,00, tenuto conto della aumentate esigenze del figlio rispetto al periodo in cui è stata emessa l'ordinanza presidenziale nel 2021 e della condizione reddituale delle parti come ricostruita in corso di causa (cfr.
Cassazione, ordinanza 13664/2022: “In tema di assegno di mantenimento del figlio,
l'aumento delle esigenze economiche del minore è notoriamente legato alla sua crescita e non è necessaria una specifica dimostrazione circa l'esistenza di nuove e aumentate necessità”) fermo restando che le spese straordinarie devono essere corrisposte in quote eguali tra le parti secondo le disposizioni del Protocollo in vigore presso il Tribunale di
Civitavecchia.
Le ragioni della decisione e la parziale reciproca soccombenza determinano che le spese di CTU – già liquidate con separato decreto - debbano essere poste definitivamente a carico delle parti in quote eguali e che debbano essere compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2302/2020 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
QU (VT) il 14.06.1973 e , nata a [...] il CP
02.02.1983, aventi contratto matrimonio in VE (MC) il 05.10.2005, registrato agli atti dello Stato Civile del medesimo Comune all'anno 2003 atto n.
14, parte II, Serie A, Uff. 1;
2) dispone l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, R_ con collocamento presso l'abitazione paterna;
le decisioni di maggior interesse per la minore ed inerenti all'educazione, all'istruzione ed alla salute saranno
13 assunte da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, delle aspirazioni, delle esigenze e dell'inclinazione naturale della figlia;
3) dispone la prosecuzione della modalità protetta degli incontri, all'interno dello spazio neutro del Servizio Sociale di QU, alla presenza delle educatrici, con la possibilità, da parte del Servizio Sociale di gradualmente di ampliarli e modificarne l'assetto con progressiva liberalizzazione;
4) invita le parti a garantire un sostegno psicologico al figlio minore da svolgersi presso il TSRMEE o tramite un professionista privato di intesa con i
Servizi sociali ed a proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità;
5) dispone che i Servizi Sociali proseguano nel monitoraggio del nucleo familiare garantendo la prosecuzione per il minore del servizio di educativa domiciliare e il sostegno psicologico per il minore, oltre la prosecuzione degli incontri protetti madre figlio, segnalando tempestivamente eventuali situazioni di pregiudizio per il minore;
6) dispone che la madre contribuirà al mantenimento del figlio R_ nella misura di € 200,00 mensili da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici
Istat con base dalla pubblicazione della sentenza, da versare alla madre entro il giorno 5 di ciascun mese e a decorrere dalla pubblicazione della sentenza di separazione;
7) pone a carico di entrambe le parti in eguale misura le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti ai minori con le seguenti specificazioni: a) spese mediche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante e cure dentistiche presso strutture pubbliche, tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e costo per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso privati;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
c) spese scolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiali di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
d) spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi
14 di recupero e lezioni private;
e) spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tempo prolungato, dopo scuola, centro ricreativo estivo, attività sportive e relativi abbigliamento e attrezzatura, baby sitter, viaggi e vacanze senza i genitori;
8) rigetta le ulteriori domande delle parti per i motivi sopra esposti;
9) pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti in quote eguali;
10) dispone l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, in Civitavecchia nella camera di consiglio del 25 marzo 2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
15