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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/12/2025, n. 2119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2119 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2243/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.g. 2243/2020 tra QUALE IMPRESA DESIGNATA ALLA GESTIONE DEL FONDO Parte_1 [...]
QUALE IMPRESA DESIGNATA ALLA GESTIONE DEL Pt_2 Parte_1 FONDO Parte_2
APPELLANTE e
Controparte_1
APPELLATO
Oggi 6 novembre 2025, all'udienza cartolare innanzi alla dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, hanno depositato note scritte:
Per l'avv. RENZULLI MATTEO;
Controparte_2
Per , in persona del Procuratore e legale rappresentante p.t., l'avv. Controparte_1
SCHIAVONE PIETRO;
Il Giudice invitate le parti a precisare le conclusioni mediante il deposito di memorie conclusive, di replica e note scritte sostitutive del verbale di udienza e della discussione orale;
lette le difese delle parti da intendersi allegate al presente verbale per costituirne parte integrante, pronuncia sentenza ex artt. 127ter c.p.c. e
281sexies c.p.c., procedendo al deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281sexies c.p.c. nella causa civile di appello iscritta al n. R.g. 2243/2020 promossa da:
(P.IVA, – C.F., ), quale impresa designata alla Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 gestione del “Fondo di garanzia per le Vittime della Strada”, in persona del Procuratore e legale rappresentante p.t., dott. con il patrocinio dell'avv.to RENZULLI Controparte_3
MATTEO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata alla Via Tribuna n. 69/E, Manfredonia
(FG), presso lo studio del difensore avv. RENZULLI MATTEO;
APPELLANTE contro
, (C.F., , con il patrocinio dell'avv.to SCHIAVONE Controparte_1 C.F._1
PIETRO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Via San Lorenzo n. 260, Manfredonia
(FG), presso lo studio del difensore avv. SCHIAVONE PIETRO;
APPELLATO
OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 122/2019 DEL GIUDICE DI PACE DI
MANFREDONIA
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti, ricevuti i termini di cui all'art. 127ter c.p.c., hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la causa è stata trattenuta in decisione a seguito di udienza ex art. 281sexies c.p.c.
pagina 2 di 13 Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge
69/2009 – applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, comma 2, della novella – si omette la redazione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, l'odierno appellante, l' Controparte_2 quale impresa designata alla gestione del “Fondo di garanzia per le Vittime della Strada”, ha convenuto in giudizio, dinanzi all'adito Tribunale di Foggia, impugnando la sentenza emessa Controparte_1 nel corso del giudizio di primo grado svoltosi dinanzi al Giudice di Pace di Manfredonia, n. 122/2019, depositata in data 20.11.2019, nel procedimento civile n. 129/18 R.G.
In fatto, con atto di citazione ritualmente notificato il 3.01.2018, ha convenuto in Controparte_1 giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Manfredonia, l' quale impresa designata Controparte_2 alla gestione del “Fondo di garanzia per le Vittime della Strada”, al fine di sentirla condannare a pagare in suo favore la complessiva somma di € 3.050,92.
Segnatamente, l'attore, a sostegno delle proprie pretese, ha esposto di essere proprietario del veicolo
Volkswagen GO, tg. BC206MV, sprovvisto di copertura assicurativa;
il cui veicolo, alle ore 17:00 circa, del giorno 8 giugno 2017, regolarmente parcheggiato nell'apposita area di sosta del mercato ortofrutticolo, del Comune di Manfredonia, in Via Padre Pio, sarebbe stato attinto dall'autocarro Ford
Transit, tg. AV647SJ, di proprietà della Parte_3 subendo danni alla propria autovettura quantificati in € 3.050,92. L'attore ha, altresì, evidenziato che l'autocarro, in data 5 giugno 2017, è stato oggetto di furto da parte di ignoti e che la Società “
[...]
avrebbe presentato relativa denuncia. Per tali ragioni, l'attore ha chiesto di accertare e Parte_3 dichiarare che il conducente l'autocarro Ford fosse responsabile esclusivo del danno subito e, per l'effetto, condannare l' quale impresa designata per il FGVS, al risarcimento dei danni Pt_1 patrimoniali subiti.
pagina 3 di 13 Con propria comparsa di costituzione e risposta, la compagnia convenuta si è Controparte_2 costituita, contestando in fatto e in diritto la domanda e, in particolare, la propria legittimazione passiva, per carenza di riscontri probatori ex art. 283, co. 1, lett. d, Dlgs n. 209/2005; ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda con condanna di parte attrice al pagamento delle spese e competenze legali di giudizio. La convenuta ha eccepito che, in ordine all'an debeatur, parte attrice non abbia offerto alcuna prova circa la reale dinamica del supposto investimento, non fornendo prova sulla presunta responsabilità dell'autore del sinistro e sulle modalità del sinistro. A tal fine, la convenuta compagnia ha constatato, sulla scorta degli allegati reperti fotografici di parte attrice, a fronte dell'indisponibilità materiale dei presunti veicoli coinvolti, l'insussistenza di giusta coerenza del danno con la dinamica rappresentata dalla parte attrice;
ha eccepito, pertanto, il difetto di nesso eziologico tra i danni subiti dal veicolo attoreo e la dinamica del sinistro genericamente prospettata. Parte convenuta ha chiesto il rigetto della domanda e, nell'eventualità di accoglimento parziale della domanda, il rigetto della pretesa risarcitoria, in quanto eccessive, con riduzione proporzionale del quantum sulla scorta delle risultanze fotografiche allegate.
Il giudizio di primo grado consistito in attività di produzione documentale, nell'escussione dei testi di parte attrice e nell'attività di consulenza tecnica d'ufficio, è stato definito con sentenza n. 122/2019
R.G. n. 129/18, depositata il 20.11.2019, emessa dal Giudice di Pace di Manfredonia, il quale ha accolto la domanda attorea, accertando e dichiarando l'esclusiva responsabilità del conducente il veicolo Ford Transit nella causazione del sinistro, con condanna della convenuta compagnia assicurativa al pagamento della complessiva somma di € 1600,00 a titolo di risarcimento danni e di €
400,00, a titolo di spese di rottamazione dell'auto danneggiata e immatricolazione o trasferimento di proprietà di altro veicolo in favore della parte attrice, oltre al pagamento delle spese e competenze di giudizio, in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario, ponendo a carico della soccombente le spese di CTU ricostruttiva, pari ad € 561,68.
Avverso tale sentenza, promuovendo giudizio di appello, parte appellante, ha Controparte_2 citato in giudizio insistendo per il rigetto della domanda da parte del Giudice di II Controparte_1 grado, in riforma della sentenza impugnata, attesa la lamentata carenza dei presupposti atti ad aggredire il “Fondo di Garanzia”, nonché per infondatezza della domanda risarcitoria stante il difetto di nesso eziologico.
Quanto al merito della questione, l'odierno appellante ha introdotto giudizio di gravame sulla scorta dei seguenti motivi: “1) Erronea, insufficiente e contraddittoria valutazione dei mezzi di prova, costituita e costituenda, nonché della c.t.u. vizio logico di motivazione;
2) Erronea valutazione delle risultanze della c.t.u. tecnico – ricostruttiva da parte del Giudice di pace”. pagina 4 di 13 Più precisamente, l'appellante ha dedotto come il Giudice di prime cure abbia valutato e motivato, a suo dire, con insufficienza e in modo errato le dichiarazioni, rese durante l'espletamento dell'istruttoria tenutasi all'udienza del 15.06.2018, del teste il quale non avrebbe riferito Testimone_1 alcunché circa una presunta “manovra di retromarcia” posta in essere dal conducente il veicolo Ford, dichiarando altresì di aver visto la collisione concretizzarsi tra la parte anteriore del furgone Ford e la parte posteriore dell'autovettura Volkswagen, in netto contrasto con la dinamica descritta dalla parte attrice nei suoi atti difensivi.
Parte appellante censura in sostanza le valutazioni in termini di inattendibilità delle dichiarazioni rese dal teste, in quanto contrastanti con quanto asserito dalla parte attrice e, infine, lamenta la mancata valutazione critica da parte del Gdp nel disattendere le risultanze del parere espresso nella CTU ricostruttiva in ordine alla dinamica del sinistro de quo.
Costituitasi in giudizio, parte appellata, ha chiesto il rigetto del proposto appello Controparte_1 con conferma integrale della sentenza e condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze legali del presente grado di giudizio, con distrazione del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con provvedimento del 06.11.2025, il Giudice ha ordinato il rinvio della causa per la decisione ai sensi degli artt. 127ter e 281sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 15.12.2025, invitando le parti a precisare le conclusioni mediante il deposito di memorie conclusive, di replica e note scritte sostitutive del verbale di udienza e della discussione orale.
All'udienza del 15 dicembre 2025, all'esito della discussione ex art. 281sexies c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
****
Nel merito, l'appello è fondato e, pertanto, merita accoglimento;
la sentenza del Giudice di prime cure va riformata con conseguente rigetto della domanda formulata in primo grado sulla base di quanto verrà di seguito esplicitato.
pagina 5 di 13 Passando all'esame del merito occorre premettere che l'intervento del FGVS - previsto attualmente dall'art. 283 d.lgs. 209/2005 e prima dall'art. 19 L. 990/69 al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di a) sinistro cagionato da veicolo o natante non identificato;
b) veicolo o natante non coperto da assicurazione;
c) veicolo o natante assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;
d) veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria- non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno. Ne consegue, dunque, che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del FGVS, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario in quanto oggetto di furto e/o non assicurato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa
(esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo ciò perché la garanzia assicurativa predisposta dalla citata legge intende solo rafforzare la tutela sanzionatoria della responsabilità civile e non assicurare comunque un risarcimento al danneggiato, come negli ordinamenti stranieri ispirati al sistema del cosiddetto nofault, (cfr., Cass. n. 1325/2016; Cass. n. 15367/2011; Cass. n. 10762/1992).
In sintesi, stante la circostanza che nell'azione contro il Fondo di Garanzia quest'ultimo non ha strumenti per interloquire rispetto a un fatto asseritamente verificatosi secondo le modalità indicate dall'attore, l'allegazione e la prova del fatto storico a carico del danneggiato deve essere valutata in maniera più rigorosa (cfr., in tal senso, Trib. Bari n. 3612/2016; n. 917/2018).
Ebbene, nel caso in esame, l'attore ha dedotto, in citazione, come l'autocarro Ford Transit risultasse un veicolo rubato, sicché la titolarità passiva dell'obbligo risarcitorio sarebbe, secondo la prospettazione fornita, del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
L'acclarata denuncia di furto è avvenuta in data 05.06.2025, qualche giorno prima il presunto sinistro, come depositata in atti (cfr., fascicolo di parte convenuta di primo grado) a seguito di richiesta di parte convenuta, compagnia assicuratrice di acquisizione degli atti penali e documentazione CP_2 presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia afferente all'eventuale procedimento penale instaurato in seguito alla denuncia di furto sporta da a tal fine, viene Parte_4 precisato dalla parte convenuta, non già dall'attore, che dalla suddetta richiesta non emerge instaurazione di alcun procedimento.
Occorre, difatti, evidenziare che non vi è alcuna prova circa il verificarsi di un sinistro stradale tra il veicolo Volkswagen GO, tg. BC206MV, e l'autocarro Ford Transit, tg. AV647SJ. pagina 6 di 13 In primo luogo, deve rilevarsi che l'attore non ha assolto al relativo onere di allegazione di prova in ordine alla fattispecie invocata;
la ricostruzione del fatto storico rappresentata da parte attrice appare, difatti, inidonea a perfezionare un quadro probatorio sull'accaduto e specificamente su come si sarebbe realizzato l'impatto tra il furgone Ford Transit, oggetto di furto, e il veicolo di cui è proprietario l'istante e sulle rispettive responsabilità; analogamente inidonea risulta inoltre l'allegazione in ordine al profilo della fuga del veicolo asseritamente investitore e dell'impossibilità di identificare il relativo conducente ed anche, in particolare, del testimone presente sul luogo di causa, il quale non fornisce elementi utili ai fini del caso in esame.
Mancano, pertanto, gli elementi indefettibili, dai quali non si può prescindere, per riconoscere in concreto la titolarità passiva del FGVS in ordine alla domanda formulata, stante la peculiarità della fattispecie invocata.
La carenza che investe il quadro probatorio di specie è evidente, in quanto non risultano provati nel giudizio di primo grado quei fatti costitutivi della fattispecie che sono mancanti e non specificatamente allegati e che era preciso onere della parte attrice provare, secondo il noto principio dell'onere della prova espresso dall'art. 2697 c.c.
Segnatamente, parte attrice non ha fornito una chiara ed esatta ricostruzione della dinamica del sinistro e della presenza del furgone antagonista;
non ha indicato le rispettive condotte subito prima e subito dopo l'asserito investimento;
non ha provato le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente del veicolo “oggetto di furto”; in definitiva, non ha fornito con necessaria precisione una ricostruzione attendibile della dinamica del danno evento e conseguentemente del nesso eziologico sussistente tra tutto quanto lamentato e l'eventus damni narrato.
Risulta evidente come proprio alla luce della giurisprudenza sul punto sopra richiamata e la delicatezza della posizione deteriore del FGVS, quale soggetto estraneo al sinistro, ma titolare astratto della posizione passiva invocata, l'attore non risulta aver fornito, nei suoi scritti difensivi, una descrizione sufficiente del fatto storico e, conseguentemente, un concreto riscontro sotto il profilo probatorio.
E, difatti, sul punto parte appellante si duole specificatamente del fatto che il Giudice di prime cure abbia accolto la domanda attorea sopravvalutando il carente quadro probatorio espletato nel corso del giudizio di primo grado.
pagina 7 di 13 In particolare, dovendo la prova del fatto storico essere offerta dal danneggiato, il Giudice, nella formazione del proprio libero convincimento, non può recepire acriticamente le deposizioni testimoniali, ma è tenuto a sottoporle ad un severo vaglio critico, soprattutto laddove, come nel caso di specie, non esista un verbale dei vigili urbani, polizia o carabinieri e l'unica prova raccolta in primo grado consista nella deposizione del teste di parte attrice, le cui deposizioni nulla riferiscono sulle modalità della dinamica del sinistro e circa la ricostruzione del fatto storico.
Il teste fornisce, difatti, una limitata e alquanto generica descrizione del fatto, come narrato in atti, senza fornire gli elementi aggiuntivi e ulteriori che consentirebbero la qualificazione del fatto in esame nella fattispecie di cui agli artt. 283 e ss. del Dlgs n. 209/2005.
Sul punto, non può non rivelarsi che le dichiarazioni rese nel corso dell'istruttoria dal testimone di parte attrice, (escusso rispettivamente all'udienza del 15.06.2018, cfr., verbale di Testimone_1 udienza allegato in fascicolo di primo grado di giudizio), si traducono in una descrizione dell'accaduto che non permette di contestare una specifica responsabilità del veicolo in ordine all'effettivo investimento e alle concrete modalità e responsabilità del sinistro;
specie se si considera come queste costituiscano elementi specifici ed indefettibili in base ai quali chiedere il risarcimento al FGVS, nei confronti del quale tanto si può fondatamente vantare pretese risarcitorie solo dopo aver diligentemente assolto ai propri oneri.
pagina 8 di 13 Difatti, con riguardo alla testimonianza resa dal teste il quale riferisce “In ordine alla Tes_1 circostanza n. 1 dell'atto di citazione posso dire che in data 08.06.2017 (…) assistevo ad un incidente stradale tra una golf di colore blu chiaro o scuro ed un furgone di colore bianco;
ricordo che il furgone condotto da una persona di nazionalità straniera urtava con la parte anteriore del mezzo condotto la parte posteriore della golf;
preciso che gli urti furono due, il primo sulla parte anteriore – laterale sinistra, lato guidatore della golf, il secondo sulla parte posteriore lato sinistro;
preciso che io ero nei pressi del mercato ortofrutticolo ed ho visto che il conducente dapprima manifestava
l'intenzione di fermarsi per poi lasciare il luogo del sinistro senza fornire le proprie generalità”, emerge una descrizione del fatto storico non corrispondente a quella rappresentata dalla parte attrice nei propri atti difensivi. Quest'ultima, difatti, nei propri scritti difensivi si è limitata a rappresentare che “il conducente del veicolo Ford Transit, tg. AV647SJ, nell'effettuare manovra di retromarcia andava ad urtare l'autovettura GO Volkswagen, tg. BC206MV, regolarmente parcheggiata provocandone ingenti danni nella parte anteriore”, nulla riferendo circa un presunto urto nella parte posteriore dell'auto danneggiata. Il teste contrariamente a quanto riferito dall'attore, non ha riferito di alcuna Tes_1
“manovra di retromarcia” posta in essere dal conducente dell'autocarro Ford, ma ha dichiarato di aver visto la collisione concretizzarsi tra la parte anteriore del furgone e la parte posteriore dell'autovettura
GO e, ad ulteriore conferma di quanto dichiarato, il teste ha anche rappresentato uno schizzo grafico raffigurante l'autovettura GO ed i suddetti punti d'urto, allegato al verbale di causa. Ne discende un evidente contrasto tra le suddette dichiarazioni che forniscono, anzi, la conferma di una dinamica fragilmente rappresentata cui rende oggettivamente difficoltosa la prova dell'assunto prospettato.
Peraltro, le dichiarazioni rese rispettivamente dalla parte attrice e dal teste riferiscono alla stessa stregua la generica dinamica del fatto: nessuno dei due descrive la precisa dinamica dell'asserito investimento, non fornendo prova concreta del fatto in sé e delle sue modalità (ovvero le rispettive condotte del suddetto veicolo “oggetto di furto”, subito prima e subito dopo il danno evento, nonché dell'urto sub specie e della causalità con i danni lamentati), né descrive in cosa sia consistita l'asserita fuga del veicolo né del perché nessuno dei presenti, (il figlio del proprietario cui il teste fa Tes_1 riferimento, nonché il medesimo teste posto che il proprietario dell'auto danneggiata, Tes_1
non era presente, poiché l'auto al momento del sinistro era parcheggiata), abbia Controparte_1 preso la targa, restando il solo dato della presunta collisione.
Difatti, non viene nemmeno dedotto come l'autocarro presunto antagonista si sia allontanato e a quale velocità per non consentire l'identificazione del conducente del medesimo, nonostante il teste
[...] riferisca di aver notato che il conducente l'autocarro antagonista fosse probabilmente di Tes_1 nazionalità straniera. pagina 9 di 13 L'onere di diligenza imposto per poter agire nei confronti del FGVS implica che il danneggiato non abbia potuto oggettivamente identificare il veicolo e che quindi fornisca gli elementi in base ai quali non possa essergli contestata una negligenza sul punto.
Non si tratta di una comune fattispecie di investimento stradale, ma si invoca la pretesa risarcitoria nei confronti del FGVS che svolge una funzione sociale pubblica per sinistro da veicolo non identificato.
In definitiva, non vengono forniti gli elementi sul coinvolgimento del presunto veicolo antagonista, né sulla sua fuga e nemmeno sull'impossibilità oggettiva di reperire possibili dati di identificazione del presunto conducente non identificato.
È pacifico affermare, dunque, che la fattispecie in questione non rientra tra quelle in cui è previsto l'intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della strada, in quanto si considera non assolto l'onere di prova rispetto agli aspetti tipici e costitutivi della fattispecie invocata da parte attrice.
Alla luce di tanto e con le motivazioni ut supra poste a fondamento della decisione di merito, questo
Tribunale accoglie l'appello e la domanda così formulata con necessaria e integrale riforma della sentenza di primo grado.
Ad abundantiam, posto che sulla base delle argomentazioni finora espresse vi siano elementi tali da accogliere il proposto appello, occorre presentare qualche precisazione in ordine alla doglianza di parte appellante per cui il Gdp avrebbe dovuto fornire una valutazione critica per giustificare il parere del
CTU espresso durante il giudizio di primo grado.
Giova, a tal fine, rammentare che la relazione del CTU “non può essere utilizzata (come nel caso di specie) per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti”, (cfr., Cass. n. 31886/2019; Cass., Ord. n. 196317/2020).
A tal fine, parte appellante sostiene che il Giudice di prime cure non abbia valutato criticamente l'elaborato peritale circa il contatto tra i due veicoli.
A tal proposito, sulla relazione di CTU è necessario svolgere delle opportune osservazioni.
pagina 10 di 13 Preliminarmente, occorre rilevare, come evidenziato dal C.T.P. della compagnia assicurativa CP_2
Ing. , che il veicolo Volkswagen GO attoreo presentava non solo ampie
[...] Persona_1 introflessioni su tutto il parafango anteriore sinistro (compresa la regione contigua della portiera), ma anche un vistoso danneggiamento allo sporgente specchietto retrovisore esterno sinistro, tutte componenti cui non si è fatto alcun riferimento nella ricostruzione del fatto storico negli scritti difensivi di parte attrice e che non sono state prese in alcun modo in considerazione nell'espletata CTU, dall'Ing.
Nella relazione (cfr., allegata in fascicolo di primo grado) il C.T.U. esprime un potenziale Per_2 giudizio di compatibilità dei danni, pur precisando che: “le altezze delle zone d'urto interessate coincidono in parte con le sedi d'impatto diretto”, prevedendo, pertanto, un mero ipotetico giudizio di parziale compatibilità dei danni dei mezzi presumibilmente venuti in collisione.
Inoltre, emerge, come rilevato dal C.T.P. di parte convenuta, Ing. , che “l'Ing. Persona_1 [...]
neppure ha riconosciuto il mancato riscontro alla regione anteriore sinistra della Per_3
Volkswagen GO attorea del benché minimo “calco” coerentemente rapportabile al profilo verticale dell'angolare destro del Ford Transit e che avrebbe diversamente “improntato” le corrispondenti superfici anteriori sinistre della Volkswagen GO già in corrispondenza di cofano e proiettore sinistro
e che invero non risultano essere stati interessati da alcun continuo contatto diretto”. A tal fine, il
C.T.P. ha rilevato che risultano “non collimanti le vistose introflessioni al parafango ed al contiguo specchietto retrovisore esterno sinistro della Volkswagen GO, senza neppure il riscontro di segni di strisciamento, anche di colore bianco del Ford Transit, addebitabili allo scorrimento relativo dei componenti ovvero di qualsivoglia “impronta verticale” alla parte anteriore sinistra della Volkswagen
GO coerentemente riferibile all'estremo profilo posteriore destro del asserito urtante”, CP_4
(cfr., pagg. 4 e ss. Controdeduzione alla CTU, del 3.04.2019, a firma del C.T.P. di parte convenuta, Ing.
). Ciò viene confermato altresì dal disegno tecnico dell'accostamento planimetrico ed Persona_1 altimetrico delle sagome dei veicoli, allegato alle controdeduzioni a firma dell'Ing. , il Persona_1 quale ha constatato la palese discordanza delle verosimili superfici d'urto di tutte le regioni dei veicoli che sarebbero dovute venire in contatto, nonché l'incoerenza delle ampiezze dei componenti reciprocamente collimanti, risultando tecnicamente dimostrata l'assoluta inconciliabilità dell'ubicazione dei danni complessivamente presentati ed integralmente richiesti in risarcimento.
L'analisi compiuta appare, dunque, pacificamente incompleta e lacunosa;
ciò viene, peraltro, acclarato dallo stesso CTU, il quale non ha potuto visionare materialmente né il veicolo danneggiato
Volskwagen GO, non più disponibile, né l'altro veicolo coinvolto nel sinistro, presunto antagonista, il furgone Ford Transit, come il medesimo specifica nelle pagine 8 e ss della relazione peritale (cfr., fascicolo di primo grado). pagina 11 di 13 Gli elementi fattuali e tecnici, presenti nel fascicolo, a cui ha fatto riferimento il CTU sono stati le foto del veicolo attoreo e le foto e il rilievo planimetrico del campo del sinistro realizzati dal CTU.
Il sinistro stradale denunciato non trova sufficienti elementi di prova attraverso l'esame della documentazione agli atti di causa.
Con questi pochi elementi il CTU ha effettuato una ricostruzione del sinistro che non risulta sufficiente a dimostrare la verificazione del fatto occorso e i danni lamentati da parte appellante.
Quanto valutato non consente a questo Tribunale di poter applicare nel caso di specie il principio del più probabile che non, ovvero poter con ragionevole probabilità logica ritenere un dato fatto avvenuto secondo determinate modalità da cui siano derivate causalmente date conseguenze, secondo la ben nota giurisprudenza per cui “la regola del “più probabile che non” implica che, rispetto ad ogni enunciato, si consideri l'eventualità che esso possa essere vero o falso […] sicché, tra queste due ipotesi alternative, il giudice deve scegliere quella che, in base alle prove disponibili, ha un grado di conferma logica superiore all'altra”, (cfr., Cass., sent. n. 26304/2021).
Ebbene, alla luce delle argomentazioni ut supra illustrate, attese le incertezze in ordine a una specifica e precisa descrizione del fatto evento, (rectius: sinistro stradale), e delle sue modalità, ne consegue l'impossibilità di fornire un altrettanto quadro probatorio dello stesso, nonché delle contestate responsabilità in ordine al fatto di causa.
La domanda risulta, quindi – con conseguente integrale riforma della pronuncia del Gdp –, fondata in ordine all'an del diritto fatto valere in giudizio, proprio per la accertata genericità e lacunosità, nonché mancanza di prova in ordine ai richiamati elementi costitutivi della fattispecie invocata dalla parte attrice.
In conseguenza di tanto, si ritiene superfluo anche in questa sede l'esame del quantum debeatur e si ritiene di confermarsi che dall'esame complessivo delle risultanze emerge una forte incertezza sugli elementi fondanti la fattispecie invocata ai fini della pretesa risarcitoria di parte attorea, che impone, pertanto, l'accoglimento del proposto appello della compagnia assicuratrice, con integrale riforma della sentenza di primo grado impugnata.
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo in relazione al valore della lite (scaglione tra € 1.101,00 e € 5.200,00). Al riguardo, si evidenzia di aver tenuto conto dei parametri aggiornati, prevedendo i valori medi e le fasi di giudizio effettivamente svolte (nulla per l'istruttoria di fatto non tenutasi).
P.Q.M.
pagina 12 di 13 Il Tribunale di Foggia, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 15/2020 R.G. n. 630/18, depositata il 20.11.2019, emessa dal Giudice di Pace di Manfredonia, proposto dalla compagnia quale Controparte_2 impresa designata alla gestione del “Fondo di garanzia per le Vittime della Strada”, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie l'appello, con conseguente integrale rigetto della domanda dell'appellato, con conseguente condanna dello stesso alla ripetizione in favore dell' quale Impresa Designata, di tutto CP_2 quanto versato in conseguenza della sentenza di primo grado;
- per l'effetto, condanna altresì parte appellata, al pagamento in favore Controparte_1 dell'appellante compagnia, quale impresa designata alla gestione del “Fondo di Controparte_2 garanzia per le Vittime della Strada” in persona del suo procuratore e legale rappresentante p.t., delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che si liquidano per compenso professionale in € 1.265,00 per il giudizio di primo grado ed in € 1.701,00 per il presente, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e
C.p.a. come per legge, nonché contributo e marca e spese di C.T.U., come in atti liquidate.
Sentenza resa ex articolo 281sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Foggia, 15.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 13 di 13
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.g. 2243/2020 tra QUALE IMPRESA DESIGNATA ALLA GESTIONE DEL FONDO Parte_1 [...]
QUALE IMPRESA DESIGNATA ALLA GESTIONE DEL Pt_2 Parte_1 FONDO Parte_2
APPELLANTE e
Controparte_1
APPELLATO
Oggi 6 novembre 2025, all'udienza cartolare innanzi alla dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, hanno depositato note scritte:
Per l'avv. RENZULLI MATTEO;
Controparte_2
Per , in persona del Procuratore e legale rappresentante p.t., l'avv. Controparte_1
SCHIAVONE PIETRO;
Il Giudice invitate le parti a precisare le conclusioni mediante il deposito di memorie conclusive, di replica e note scritte sostitutive del verbale di udienza e della discussione orale;
lette le difese delle parti da intendersi allegate al presente verbale per costituirne parte integrante, pronuncia sentenza ex artt. 127ter c.p.c. e
281sexies c.p.c., procedendo al deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281sexies c.p.c. nella causa civile di appello iscritta al n. R.g. 2243/2020 promossa da:
(P.IVA, – C.F., ), quale impresa designata alla Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 gestione del “Fondo di garanzia per le Vittime della Strada”, in persona del Procuratore e legale rappresentante p.t., dott. con il patrocinio dell'avv.to RENZULLI Controparte_3
MATTEO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata alla Via Tribuna n. 69/E, Manfredonia
(FG), presso lo studio del difensore avv. RENZULLI MATTEO;
APPELLANTE contro
, (C.F., , con il patrocinio dell'avv.to SCHIAVONE Controparte_1 C.F._1
PIETRO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Via San Lorenzo n. 260, Manfredonia
(FG), presso lo studio del difensore avv. SCHIAVONE PIETRO;
APPELLATO
OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 122/2019 DEL GIUDICE DI PACE DI
MANFREDONIA
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti, ricevuti i termini di cui all'art. 127ter c.p.c., hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la causa è stata trattenuta in decisione a seguito di udienza ex art. 281sexies c.p.c.
pagina 2 di 13 Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge
69/2009 – applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, comma 2, della novella – si omette la redazione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, l'odierno appellante, l' Controparte_2 quale impresa designata alla gestione del “Fondo di garanzia per le Vittime della Strada”, ha convenuto in giudizio, dinanzi all'adito Tribunale di Foggia, impugnando la sentenza emessa Controparte_1 nel corso del giudizio di primo grado svoltosi dinanzi al Giudice di Pace di Manfredonia, n. 122/2019, depositata in data 20.11.2019, nel procedimento civile n. 129/18 R.G.
In fatto, con atto di citazione ritualmente notificato il 3.01.2018, ha convenuto in Controparte_1 giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Manfredonia, l' quale impresa designata Controparte_2 alla gestione del “Fondo di garanzia per le Vittime della Strada”, al fine di sentirla condannare a pagare in suo favore la complessiva somma di € 3.050,92.
Segnatamente, l'attore, a sostegno delle proprie pretese, ha esposto di essere proprietario del veicolo
Volkswagen GO, tg. BC206MV, sprovvisto di copertura assicurativa;
il cui veicolo, alle ore 17:00 circa, del giorno 8 giugno 2017, regolarmente parcheggiato nell'apposita area di sosta del mercato ortofrutticolo, del Comune di Manfredonia, in Via Padre Pio, sarebbe stato attinto dall'autocarro Ford
Transit, tg. AV647SJ, di proprietà della Parte_3 subendo danni alla propria autovettura quantificati in € 3.050,92. L'attore ha, altresì, evidenziato che l'autocarro, in data 5 giugno 2017, è stato oggetto di furto da parte di ignoti e che la Società “
[...]
avrebbe presentato relativa denuncia. Per tali ragioni, l'attore ha chiesto di accertare e Parte_3 dichiarare che il conducente l'autocarro Ford fosse responsabile esclusivo del danno subito e, per l'effetto, condannare l' quale impresa designata per il FGVS, al risarcimento dei danni Pt_1 patrimoniali subiti.
pagina 3 di 13 Con propria comparsa di costituzione e risposta, la compagnia convenuta si è Controparte_2 costituita, contestando in fatto e in diritto la domanda e, in particolare, la propria legittimazione passiva, per carenza di riscontri probatori ex art. 283, co. 1, lett. d, Dlgs n. 209/2005; ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda con condanna di parte attrice al pagamento delle spese e competenze legali di giudizio. La convenuta ha eccepito che, in ordine all'an debeatur, parte attrice non abbia offerto alcuna prova circa la reale dinamica del supposto investimento, non fornendo prova sulla presunta responsabilità dell'autore del sinistro e sulle modalità del sinistro. A tal fine, la convenuta compagnia ha constatato, sulla scorta degli allegati reperti fotografici di parte attrice, a fronte dell'indisponibilità materiale dei presunti veicoli coinvolti, l'insussistenza di giusta coerenza del danno con la dinamica rappresentata dalla parte attrice;
ha eccepito, pertanto, il difetto di nesso eziologico tra i danni subiti dal veicolo attoreo e la dinamica del sinistro genericamente prospettata. Parte convenuta ha chiesto il rigetto della domanda e, nell'eventualità di accoglimento parziale della domanda, il rigetto della pretesa risarcitoria, in quanto eccessive, con riduzione proporzionale del quantum sulla scorta delle risultanze fotografiche allegate.
Il giudizio di primo grado consistito in attività di produzione documentale, nell'escussione dei testi di parte attrice e nell'attività di consulenza tecnica d'ufficio, è stato definito con sentenza n. 122/2019
R.G. n. 129/18, depositata il 20.11.2019, emessa dal Giudice di Pace di Manfredonia, il quale ha accolto la domanda attorea, accertando e dichiarando l'esclusiva responsabilità del conducente il veicolo Ford Transit nella causazione del sinistro, con condanna della convenuta compagnia assicurativa al pagamento della complessiva somma di € 1600,00 a titolo di risarcimento danni e di €
400,00, a titolo di spese di rottamazione dell'auto danneggiata e immatricolazione o trasferimento di proprietà di altro veicolo in favore della parte attrice, oltre al pagamento delle spese e competenze di giudizio, in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario, ponendo a carico della soccombente le spese di CTU ricostruttiva, pari ad € 561,68.
Avverso tale sentenza, promuovendo giudizio di appello, parte appellante, ha Controparte_2 citato in giudizio insistendo per il rigetto della domanda da parte del Giudice di II Controparte_1 grado, in riforma della sentenza impugnata, attesa la lamentata carenza dei presupposti atti ad aggredire il “Fondo di Garanzia”, nonché per infondatezza della domanda risarcitoria stante il difetto di nesso eziologico.
Quanto al merito della questione, l'odierno appellante ha introdotto giudizio di gravame sulla scorta dei seguenti motivi: “1) Erronea, insufficiente e contraddittoria valutazione dei mezzi di prova, costituita e costituenda, nonché della c.t.u. vizio logico di motivazione;
2) Erronea valutazione delle risultanze della c.t.u. tecnico – ricostruttiva da parte del Giudice di pace”. pagina 4 di 13 Più precisamente, l'appellante ha dedotto come il Giudice di prime cure abbia valutato e motivato, a suo dire, con insufficienza e in modo errato le dichiarazioni, rese durante l'espletamento dell'istruttoria tenutasi all'udienza del 15.06.2018, del teste il quale non avrebbe riferito Testimone_1 alcunché circa una presunta “manovra di retromarcia” posta in essere dal conducente il veicolo Ford, dichiarando altresì di aver visto la collisione concretizzarsi tra la parte anteriore del furgone Ford e la parte posteriore dell'autovettura Volkswagen, in netto contrasto con la dinamica descritta dalla parte attrice nei suoi atti difensivi.
Parte appellante censura in sostanza le valutazioni in termini di inattendibilità delle dichiarazioni rese dal teste, in quanto contrastanti con quanto asserito dalla parte attrice e, infine, lamenta la mancata valutazione critica da parte del Gdp nel disattendere le risultanze del parere espresso nella CTU ricostruttiva in ordine alla dinamica del sinistro de quo.
Costituitasi in giudizio, parte appellata, ha chiesto il rigetto del proposto appello Controparte_1 con conferma integrale della sentenza e condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze legali del presente grado di giudizio, con distrazione del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con provvedimento del 06.11.2025, il Giudice ha ordinato il rinvio della causa per la decisione ai sensi degli artt. 127ter e 281sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 15.12.2025, invitando le parti a precisare le conclusioni mediante il deposito di memorie conclusive, di replica e note scritte sostitutive del verbale di udienza e della discussione orale.
All'udienza del 15 dicembre 2025, all'esito della discussione ex art. 281sexies c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
****
Nel merito, l'appello è fondato e, pertanto, merita accoglimento;
la sentenza del Giudice di prime cure va riformata con conseguente rigetto della domanda formulata in primo grado sulla base di quanto verrà di seguito esplicitato.
pagina 5 di 13 Passando all'esame del merito occorre premettere che l'intervento del FGVS - previsto attualmente dall'art. 283 d.lgs. 209/2005 e prima dall'art. 19 L. 990/69 al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di a) sinistro cagionato da veicolo o natante non identificato;
b) veicolo o natante non coperto da assicurazione;
c) veicolo o natante assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;
d) veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria- non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno. Ne consegue, dunque, che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del FGVS, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario in quanto oggetto di furto e/o non assicurato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa
(esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo ciò perché la garanzia assicurativa predisposta dalla citata legge intende solo rafforzare la tutela sanzionatoria della responsabilità civile e non assicurare comunque un risarcimento al danneggiato, come negli ordinamenti stranieri ispirati al sistema del cosiddetto nofault, (cfr., Cass. n. 1325/2016; Cass. n. 15367/2011; Cass. n. 10762/1992).
In sintesi, stante la circostanza che nell'azione contro il Fondo di Garanzia quest'ultimo non ha strumenti per interloquire rispetto a un fatto asseritamente verificatosi secondo le modalità indicate dall'attore, l'allegazione e la prova del fatto storico a carico del danneggiato deve essere valutata in maniera più rigorosa (cfr., in tal senso, Trib. Bari n. 3612/2016; n. 917/2018).
Ebbene, nel caso in esame, l'attore ha dedotto, in citazione, come l'autocarro Ford Transit risultasse un veicolo rubato, sicché la titolarità passiva dell'obbligo risarcitorio sarebbe, secondo la prospettazione fornita, del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
L'acclarata denuncia di furto è avvenuta in data 05.06.2025, qualche giorno prima il presunto sinistro, come depositata in atti (cfr., fascicolo di parte convenuta di primo grado) a seguito di richiesta di parte convenuta, compagnia assicuratrice di acquisizione degli atti penali e documentazione CP_2 presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia afferente all'eventuale procedimento penale instaurato in seguito alla denuncia di furto sporta da a tal fine, viene Parte_4 precisato dalla parte convenuta, non già dall'attore, che dalla suddetta richiesta non emerge instaurazione di alcun procedimento.
Occorre, difatti, evidenziare che non vi è alcuna prova circa il verificarsi di un sinistro stradale tra il veicolo Volkswagen GO, tg. BC206MV, e l'autocarro Ford Transit, tg. AV647SJ. pagina 6 di 13 In primo luogo, deve rilevarsi che l'attore non ha assolto al relativo onere di allegazione di prova in ordine alla fattispecie invocata;
la ricostruzione del fatto storico rappresentata da parte attrice appare, difatti, inidonea a perfezionare un quadro probatorio sull'accaduto e specificamente su come si sarebbe realizzato l'impatto tra il furgone Ford Transit, oggetto di furto, e il veicolo di cui è proprietario l'istante e sulle rispettive responsabilità; analogamente inidonea risulta inoltre l'allegazione in ordine al profilo della fuga del veicolo asseritamente investitore e dell'impossibilità di identificare il relativo conducente ed anche, in particolare, del testimone presente sul luogo di causa, il quale non fornisce elementi utili ai fini del caso in esame.
Mancano, pertanto, gli elementi indefettibili, dai quali non si può prescindere, per riconoscere in concreto la titolarità passiva del FGVS in ordine alla domanda formulata, stante la peculiarità della fattispecie invocata.
La carenza che investe il quadro probatorio di specie è evidente, in quanto non risultano provati nel giudizio di primo grado quei fatti costitutivi della fattispecie che sono mancanti e non specificatamente allegati e che era preciso onere della parte attrice provare, secondo il noto principio dell'onere della prova espresso dall'art. 2697 c.c.
Segnatamente, parte attrice non ha fornito una chiara ed esatta ricostruzione della dinamica del sinistro e della presenza del furgone antagonista;
non ha indicato le rispettive condotte subito prima e subito dopo l'asserito investimento;
non ha provato le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente del veicolo “oggetto di furto”; in definitiva, non ha fornito con necessaria precisione una ricostruzione attendibile della dinamica del danno evento e conseguentemente del nesso eziologico sussistente tra tutto quanto lamentato e l'eventus damni narrato.
Risulta evidente come proprio alla luce della giurisprudenza sul punto sopra richiamata e la delicatezza della posizione deteriore del FGVS, quale soggetto estraneo al sinistro, ma titolare astratto della posizione passiva invocata, l'attore non risulta aver fornito, nei suoi scritti difensivi, una descrizione sufficiente del fatto storico e, conseguentemente, un concreto riscontro sotto il profilo probatorio.
E, difatti, sul punto parte appellante si duole specificatamente del fatto che il Giudice di prime cure abbia accolto la domanda attorea sopravvalutando il carente quadro probatorio espletato nel corso del giudizio di primo grado.
pagina 7 di 13 In particolare, dovendo la prova del fatto storico essere offerta dal danneggiato, il Giudice, nella formazione del proprio libero convincimento, non può recepire acriticamente le deposizioni testimoniali, ma è tenuto a sottoporle ad un severo vaglio critico, soprattutto laddove, come nel caso di specie, non esista un verbale dei vigili urbani, polizia o carabinieri e l'unica prova raccolta in primo grado consista nella deposizione del teste di parte attrice, le cui deposizioni nulla riferiscono sulle modalità della dinamica del sinistro e circa la ricostruzione del fatto storico.
Il teste fornisce, difatti, una limitata e alquanto generica descrizione del fatto, come narrato in atti, senza fornire gli elementi aggiuntivi e ulteriori che consentirebbero la qualificazione del fatto in esame nella fattispecie di cui agli artt. 283 e ss. del Dlgs n. 209/2005.
Sul punto, non può non rivelarsi che le dichiarazioni rese nel corso dell'istruttoria dal testimone di parte attrice, (escusso rispettivamente all'udienza del 15.06.2018, cfr., verbale di Testimone_1 udienza allegato in fascicolo di primo grado di giudizio), si traducono in una descrizione dell'accaduto che non permette di contestare una specifica responsabilità del veicolo in ordine all'effettivo investimento e alle concrete modalità e responsabilità del sinistro;
specie se si considera come queste costituiscano elementi specifici ed indefettibili in base ai quali chiedere il risarcimento al FGVS, nei confronti del quale tanto si può fondatamente vantare pretese risarcitorie solo dopo aver diligentemente assolto ai propri oneri.
pagina 8 di 13 Difatti, con riguardo alla testimonianza resa dal teste il quale riferisce “In ordine alla Tes_1 circostanza n. 1 dell'atto di citazione posso dire che in data 08.06.2017 (…) assistevo ad un incidente stradale tra una golf di colore blu chiaro o scuro ed un furgone di colore bianco;
ricordo che il furgone condotto da una persona di nazionalità straniera urtava con la parte anteriore del mezzo condotto la parte posteriore della golf;
preciso che gli urti furono due, il primo sulla parte anteriore – laterale sinistra, lato guidatore della golf, il secondo sulla parte posteriore lato sinistro;
preciso che io ero nei pressi del mercato ortofrutticolo ed ho visto che il conducente dapprima manifestava
l'intenzione di fermarsi per poi lasciare il luogo del sinistro senza fornire le proprie generalità”, emerge una descrizione del fatto storico non corrispondente a quella rappresentata dalla parte attrice nei propri atti difensivi. Quest'ultima, difatti, nei propri scritti difensivi si è limitata a rappresentare che “il conducente del veicolo Ford Transit, tg. AV647SJ, nell'effettuare manovra di retromarcia andava ad urtare l'autovettura GO Volkswagen, tg. BC206MV, regolarmente parcheggiata provocandone ingenti danni nella parte anteriore”, nulla riferendo circa un presunto urto nella parte posteriore dell'auto danneggiata. Il teste contrariamente a quanto riferito dall'attore, non ha riferito di alcuna Tes_1
“manovra di retromarcia” posta in essere dal conducente dell'autocarro Ford, ma ha dichiarato di aver visto la collisione concretizzarsi tra la parte anteriore del furgone e la parte posteriore dell'autovettura
GO e, ad ulteriore conferma di quanto dichiarato, il teste ha anche rappresentato uno schizzo grafico raffigurante l'autovettura GO ed i suddetti punti d'urto, allegato al verbale di causa. Ne discende un evidente contrasto tra le suddette dichiarazioni che forniscono, anzi, la conferma di una dinamica fragilmente rappresentata cui rende oggettivamente difficoltosa la prova dell'assunto prospettato.
Peraltro, le dichiarazioni rese rispettivamente dalla parte attrice e dal teste riferiscono alla stessa stregua la generica dinamica del fatto: nessuno dei due descrive la precisa dinamica dell'asserito investimento, non fornendo prova concreta del fatto in sé e delle sue modalità (ovvero le rispettive condotte del suddetto veicolo “oggetto di furto”, subito prima e subito dopo il danno evento, nonché dell'urto sub specie e della causalità con i danni lamentati), né descrive in cosa sia consistita l'asserita fuga del veicolo né del perché nessuno dei presenti, (il figlio del proprietario cui il teste fa Tes_1 riferimento, nonché il medesimo teste posto che il proprietario dell'auto danneggiata, Tes_1
non era presente, poiché l'auto al momento del sinistro era parcheggiata), abbia Controparte_1 preso la targa, restando il solo dato della presunta collisione.
Difatti, non viene nemmeno dedotto come l'autocarro presunto antagonista si sia allontanato e a quale velocità per non consentire l'identificazione del conducente del medesimo, nonostante il teste
[...] riferisca di aver notato che il conducente l'autocarro antagonista fosse probabilmente di Tes_1 nazionalità straniera. pagina 9 di 13 L'onere di diligenza imposto per poter agire nei confronti del FGVS implica che il danneggiato non abbia potuto oggettivamente identificare il veicolo e che quindi fornisca gli elementi in base ai quali non possa essergli contestata una negligenza sul punto.
Non si tratta di una comune fattispecie di investimento stradale, ma si invoca la pretesa risarcitoria nei confronti del FGVS che svolge una funzione sociale pubblica per sinistro da veicolo non identificato.
In definitiva, non vengono forniti gli elementi sul coinvolgimento del presunto veicolo antagonista, né sulla sua fuga e nemmeno sull'impossibilità oggettiva di reperire possibili dati di identificazione del presunto conducente non identificato.
È pacifico affermare, dunque, che la fattispecie in questione non rientra tra quelle in cui è previsto l'intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della strada, in quanto si considera non assolto l'onere di prova rispetto agli aspetti tipici e costitutivi della fattispecie invocata da parte attrice.
Alla luce di tanto e con le motivazioni ut supra poste a fondamento della decisione di merito, questo
Tribunale accoglie l'appello e la domanda così formulata con necessaria e integrale riforma della sentenza di primo grado.
Ad abundantiam, posto che sulla base delle argomentazioni finora espresse vi siano elementi tali da accogliere il proposto appello, occorre presentare qualche precisazione in ordine alla doglianza di parte appellante per cui il Gdp avrebbe dovuto fornire una valutazione critica per giustificare il parere del
CTU espresso durante il giudizio di primo grado.
Giova, a tal fine, rammentare che la relazione del CTU “non può essere utilizzata (come nel caso di specie) per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti”, (cfr., Cass. n. 31886/2019; Cass., Ord. n. 196317/2020).
A tal fine, parte appellante sostiene che il Giudice di prime cure non abbia valutato criticamente l'elaborato peritale circa il contatto tra i due veicoli.
A tal proposito, sulla relazione di CTU è necessario svolgere delle opportune osservazioni.
pagina 10 di 13 Preliminarmente, occorre rilevare, come evidenziato dal C.T.P. della compagnia assicurativa CP_2
Ing. , che il veicolo Volkswagen GO attoreo presentava non solo ampie
[...] Persona_1 introflessioni su tutto il parafango anteriore sinistro (compresa la regione contigua della portiera), ma anche un vistoso danneggiamento allo sporgente specchietto retrovisore esterno sinistro, tutte componenti cui non si è fatto alcun riferimento nella ricostruzione del fatto storico negli scritti difensivi di parte attrice e che non sono state prese in alcun modo in considerazione nell'espletata CTU, dall'Ing.
Nella relazione (cfr., allegata in fascicolo di primo grado) il C.T.U. esprime un potenziale Per_2 giudizio di compatibilità dei danni, pur precisando che: “le altezze delle zone d'urto interessate coincidono in parte con le sedi d'impatto diretto”, prevedendo, pertanto, un mero ipotetico giudizio di parziale compatibilità dei danni dei mezzi presumibilmente venuti in collisione.
Inoltre, emerge, come rilevato dal C.T.P. di parte convenuta, Ing. , che “l'Ing. Persona_1 [...]
neppure ha riconosciuto il mancato riscontro alla regione anteriore sinistra della Per_3
Volkswagen GO attorea del benché minimo “calco” coerentemente rapportabile al profilo verticale dell'angolare destro del Ford Transit e che avrebbe diversamente “improntato” le corrispondenti superfici anteriori sinistre della Volkswagen GO già in corrispondenza di cofano e proiettore sinistro
e che invero non risultano essere stati interessati da alcun continuo contatto diretto”. A tal fine, il
C.T.P. ha rilevato che risultano “non collimanti le vistose introflessioni al parafango ed al contiguo specchietto retrovisore esterno sinistro della Volkswagen GO, senza neppure il riscontro di segni di strisciamento, anche di colore bianco del Ford Transit, addebitabili allo scorrimento relativo dei componenti ovvero di qualsivoglia “impronta verticale” alla parte anteriore sinistra della Volkswagen
GO coerentemente riferibile all'estremo profilo posteriore destro del asserito urtante”, CP_4
(cfr., pagg. 4 e ss. Controdeduzione alla CTU, del 3.04.2019, a firma del C.T.P. di parte convenuta, Ing.
). Ciò viene confermato altresì dal disegno tecnico dell'accostamento planimetrico ed Persona_1 altimetrico delle sagome dei veicoli, allegato alle controdeduzioni a firma dell'Ing. , il Persona_1 quale ha constatato la palese discordanza delle verosimili superfici d'urto di tutte le regioni dei veicoli che sarebbero dovute venire in contatto, nonché l'incoerenza delle ampiezze dei componenti reciprocamente collimanti, risultando tecnicamente dimostrata l'assoluta inconciliabilità dell'ubicazione dei danni complessivamente presentati ed integralmente richiesti in risarcimento.
L'analisi compiuta appare, dunque, pacificamente incompleta e lacunosa;
ciò viene, peraltro, acclarato dallo stesso CTU, il quale non ha potuto visionare materialmente né il veicolo danneggiato
Volskwagen GO, non più disponibile, né l'altro veicolo coinvolto nel sinistro, presunto antagonista, il furgone Ford Transit, come il medesimo specifica nelle pagine 8 e ss della relazione peritale (cfr., fascicolo di primo grado). pagina 11 di 13 Gli elementi fattuali e tecnici, presenti nel fascicolo, a cui ha fatto riferimento il CTU sono stati le foto del veicolo attoreo e le foto e il rilievo planimetrico del campo del sinistro realizzati dal CTU.
Il sinistro stradale denunciato non trova sufficienti elementi di prova attraverso l'esame della documentazione agli atti di causa.
Con questi pochi elementi il CTU ha effettuato una ricostruzione del sinistro che non risulta sufficiente a dimostrare la verificazione del fatto occorso e i danni lamentati da parte appellante.
Quanto valutato non consente a questo Tribunale di poter applicare nel caso di specie il principio del più probabile che non, ovvero poter con ragionevole probabilità logica ritenere un dato fatto avvenuto secondo determinate modalità da cui siano derivate causalmente date conseguenze, secondo la ben nota giurisprudenza per cui “la regola del “più probabile che non” implica che, rispetto ad ogni enunciato, si consideri l'eventualità che esso possa essere vero o falso […] sicché, tra queste due ipotesi alternative, il giudice deve scegliere quella che, in base alle prove disponibili, ha un grado di conferma logica superiore all'altra”, (cfr., Cass., sent. n. 26304/2021).
Ebbene, alla luce delle argomentazioni ut supra illustrate, attese le incertezze in ordine a una specifica e precisa descrizione del fatto evento, (rectius: sinistro stradale), e delle sue modalità, ne consegue l'impossibilità di fornire un altrettanto quadro probatorio dello stesso, nonché delle contestate responsabilità in ordine al fatto di causa.
La domanda risulta, quindi – con conseguente integrale riforma della pronuncia del Gdp –, fondata in ordine all'an del diritto fatto valere in giudizio, proprio per la accertata genericità e lacunosità, nonché mancanza di prova in ordine ai richiamati elementi costitutivi della fattispecie invocata dalla parte attrice.
In conseguenza di tanto, si ritiene superfluo anche in questa sede l'esame del quantum debeatur e si ritiene di confermarsi che dall'esame complessivo delle risultanze emerge una forte incertezza sugli elementi fondanti la fattispecie invocata ai fini della pretesa risarcitoria di parte attorea, che impone, pertanto, l'accoglimento del proposto appello della compagnia assicuratrice, con integrale riforma della sentenza di primo grado impugnata.
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo in relazione al valore della lite (scaglione tra € 1.101,00 e € 5.200,00). Al riguardo, si evidenzia di aver tenuto conto dei parametri aggiornati, prevedendo i valori medi e le fasi di giudizio effettivamente svolte (nulla per l'istruttoria di fatto non tenutasi).
P.Q.M.
pagina 12 di 13 Il Tribunale di Foggia, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 15/2020 R.G. n. 630/18, depositata il 20.11.2019, emessa dal Giudice di Pace di Manfredonia, proposto dalla compagnia quale Controparte_2 impresa designata alla gestione del “Fondo di garanzia per le Vittime della Strada”, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie l'appello, con conseguente integrale rigetto della domanda dell'appellato, con conseguente condanna dello stesso alla ripetizione in favore dell' quale Impresa Designata, di tutto CP_2 quanto versato in conseguenza della sentenza di primo grado;
- per l'effetto, condanna altresì parte appellata, al pagamento in favore Controparte_1 dell'appellante compagnia, quale impresa designata alla gestione del “Fondo di Controparte_2 garanzia per le Vittime della Strada” in persona del suo procuratore e legale rappresentante p.t., delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che si liquidano per compenso professionale in € 1.265,00 per il giudizio di primo grado ed in € 1.701,00 per il presente, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e
C.p.a. come per legge, nonché contributo e marca e spese di C.T.U., come in atti liquidate.
Sentenza resa ex articolo 281sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Foggia, 15.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 13 di 13