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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 21/11/2025, n. 1724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1724 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
RD, in esito alle note di trattazione scritta depositate, ex art. 127ter c.p.c., dalle parti il 20
Novembre 2025 in sostituzione dell'udienza del 21 Novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 268 del ruolo generale dell'anno 2025, promossa da la signora , nata il [...] a [...] e ivi residente, in via Lucio Parte_1
De Anizi n. 19 , C.F. , in qualità di genitore esercente la responsabilità CodiceFiscale_1 genitoriale sulla FI minore , nata a [...] il [...], C.F. Persona_1
, elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, a Licata, nel CodiceFiscale_2
Corso Umberto n. 9, presso lo studio dell'Avv. Antonino La Rocca, che la rappresenta e difende per mandato allegato agli atti di lite,
- ricorrente -
CONTRO
l , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede a Roma, nella via Ciro il Grande n. 21, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, ad Agrigento, presso la sua sede provinciale sita in via Picone n. 20/30,
rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 10, VI comma, del D. L. n. 203/2005, convertito nella legge n. 248/2005, nonché ai sensi del DPCM n. 26379 del 30/03/2007, dal funzionario Dott.ssa a ciò designato con ordine di servizio del direttore di sede n. Parte_2
2023/0100/0000010 del 10/05/2023, depositato presso la cancelleria del Tribunale di
Agrigento,
- resistente -
1 Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
Con ricorso ex art. 445bis c.p.c. depositato il 24 Gennaio 2024 la signora Parte_1
, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla FI minore
[...] Per_1
, premetteva di avere presentato il 13 Febbraio 2024 apposita domanda amministrativa
[...] affinché quest'ultima fosse riconosciuta soggetto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, III comma, della legge n. 104/1992. Esponendo che, la Commissione Medica dell'Invalidità
Civile, a seguito della visita alla quale aveva sottoposto la prefata minore il 25 Settembre 2024,
l'aveva riconosciuta portatrice di handicap lieve, a norma del I comma della citata disposizione normativa. Pertanto, adiva il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, convenendo in giudizio l' , chiedendo la nomina di un consulente tecnico d'ufficio al fine CP_2
di accertare che la suddetta FI era in possesso di tutti i requisiti prescritti per legge per essere riconosciuta soggetto portatore di handicap grave ex art. 3, III comma, della legge n. 104/1992.
L'ente resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 15 Maggio 2025 il proprio fascicolo con la memoria di risposta.
In tale scritto difensivo eccepiva, innanzitutto, l'inammissibilità del cennato ricorso per violazione dell'art. 56, II comma, della legge n. 69/2009. Evidenziando che, nel caso di specie la ricorrente aveva presentato il 7 Gennaio 2025 una nuova domanda amministrativa avente a oggetto l'accertamento della sussistenza a favore della menzionata dei requisiti Persona_1
sanitari per avere diritto alla enunciata prestazione assistenziale, quando era ancora pendente la fase amministrativa di quella inoltrata precedentemente, ossia il 13 Febbraio 2024, in spregio al disposto della menzionata norma. Obiettando, altresì, che il nominato ricorso era inammissibile perché la istante, proponendo una nuova domanda amministrativa, aveva manifestato acquiescenza all'esito del verbale predisposto dalla Commissione Medica Invalidi
Civili il 25 Settembre 2024, impugnato instaurando il procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio in esame. In forza di tali ragioni il ricordato chiedeva all'adita CP_1
autorità giudiziaria di dichiarare l'inammissibilità del ricorso in parola.
Nel corso del presente giudizio non veniva espletata la C.T.U. medico-legale disposta dal
Giudice Onorario designato alla sua trattazione con decreto emesso il 2 Febbraio 2025. In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 21
Novembre 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto dalle parti il 20 Novembre 2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2 Il ricorso introduttivo del procedimento de quo non è giuridicamente legittimo e fondato.
Sicché, merita di essere rigettato per quanto di ragione.
Nell'ipotesi che ci occupa si palesa corredata dei requisiti della validità, della conducenza e dell'accoglibilità l'eccezione formulata in via preliminare dall' nella propria memoria CP_2
di costituzione e risposta. Per il suo tramite obietta, in estrema sintesi, l'inammissibilità del nominato ricorso per violazione dell'art. 56, II comma, della legge n. 69/2009. Deducendo che, nel caso di specie la signora , in qualità di genitore esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale sulla FI , ha presentato il 7 Gennaio 2025 una nuova domanda Persona_1
amministrativa, avente a oggetto l'accertamento della sussistenza a favore della richiamata minore dei requisiti sanitari per essere riconosciuta soggetto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, III comma, della legge n. 104/1992, allorché era ancora pendente la fase amministrativa di quella inoltrata precedentemente, ossia il 13 Febbraio 2024, in spregio al disposto della citata norma. Allo scopo di corroborare la decisione di valutare ammissibile la doglianza testé esposta è necessario fornire delle indispensabili delucidazioni. Invero, il II comma dell'art. 56 della legge n. 69 del 18 Giugno 2009 recita, testualmente: “L'articolo 11 della L. 12 giugno 1984, n. 222, si applica anche alle domande volte a ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennità comunque denominati spettanti agli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo”. A sua volta, l'art. 11 della lege n. 222 del 12 Giugno 1984, da esso richiamato, prevede: “A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'assicurato che abbia in corso o presenti domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità o alla pensione di inabilità di cui agli articoli 1 e 2 non può presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso in sede amministrativa
o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato”.
Al riguardo la giurisprudenza di merito ha affermato che: “(…) interpretando la norma secondo logica e buonsenso si deve affermare che se un soggetto non possa presentare una successiva domanda amministrativa se non una volta esaurito il procedimento amministrativo
o giudiziario relativo ad una domanda precedente vuol dire che qualora dopo avere presentato una prima domanda amministrativa ne presenti una successiva il procedimento amministrativo
o giudiziario relativo alla prima deve ritenersi concluso” (cfr.: Trib. Roma, 19/10/2016).
3 Prendendo le mosse dalle superiori premesse, nell'ipotesi sottoposta a disamina con la presentazione a opera dell'odierna istante all' della nuova domanda amministrativa del 7 CP_2
Gennaio 2025, volta ad ottenere l'accertamento in capo alla prefata minore dei requisiti sanitari per essere riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità, in sé non inammissibile in quanto non si può precludere ad un soggetto la possibilità di proporre una nuova domanda amministrativa, costringendolo ad attendere l'esito dell'intera procedura relativa alla prima domanda (cfr., in tal senso: Trib. Roma 19/10/2016), ha manifestato acquiescenza all'esito del primo giudizio. Quest'ultimo, si è concluso con il verbale predisposto dalla Commissione
Medica Invalidi Civili datato 25 Settembre 2024, che è stato impugnato incoando il procedimento de quo. Per tale via, la signora si è preclusa la possibilità di Parte_1 contestare giudizialmente il primo accertamento negativo, stante che la relativa impugnazione avrebbe dovuto precedere, e non seguire, la seconda domanda inoltrata in via amministrativa.
In proposito bisogna chiarire che, la circostanza che all'epoca di presentazione di quest'ultima non era ancora pendente il presente giudizio non sposta per nulla i termini della questione. Ciò in quanto, era in quel momento, comunque, ancora in corso il procedimento amministrativo, non esaurito poiché non era ancora scaduto il termine di sei mesi per la proposizione del ricorso ex art. 445bis c.p.c., poi effettivamente depositato dalla ricorrente il 24 Gennaio 2025. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve in questa sede dichiararsi l'improcedibilità del ricorso che ha introdotto la vertenza processuale qui analizzata.
La istante, seppure soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, XI comma, del D.L. n. 269 del 30 Settembre 2003, convertito nella legge n. 326 del 24
Novembre 2003.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara RD, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, l'improcedibilità del ricorso introduttivo del procedimento de quo;
- infine, dichiara, per le argomentazioni sopra illustrate, irripetibili le spese di lite del presente procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445bis c.p.c.
Così deciso in Agrigento in data 21 Novembre 2025.
4 Il Giudice
Barbara RD
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