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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 5627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5627 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere est. dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 407/2021 assunta in decisione all'udienza del 18 giugno 2025 trattata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
c.f. , rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_1 CodiceFiscale_1
disgiuntamente, dagli Avvocati Maria Luisa Maiello c.f. e Alessio CodiceFiscale_2
BA c.f. , presso il cui studio in Napoli, alla via R. Bracco n. 15/A CodiceFiscale_3
elettivamente domicilia, giusta mandato in calce all'atto di citazione in appello, indirizzi di posta elettronica certificata domicili digitali Email_1
e Email_2
APPELLANTE
CONTRO
in persona dell'amministratore pro tempore dott. Controparte_1
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avvocato Antonio Controparte_2 P.IVA_1
Vinciguerra c.f. , presso il cui studio in Napoli, alla via Macedonia CodiceFiscale_4
n. 11 – Parco Le Palme elettivamente domicilia, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, indirizzo di posta elettronica certificata domicilio digitale
Email_3
APPELLATO
NONCHÈ
c.f. e p.i. , in persona dei legali rappresentanti pro tempore Controparte_3 P.IVA_2
dottori amministratore delegato e direttore generale pro tempore, e Controparte_4
1 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
, dirigente pro tempore della società, rappresentata e difesa dall'Avvocato Controparte_5
IU EL c.f. , presso il cui studio in Nola, alla via Madonna CodiceFiscale_5
delle Grazie n. 31 elettivamente domicilia, procura generale alle liti per notar
[...] di Treviso del 18 dicembre 2014, indirizzo di posta elettronica certificata Persona_1
domicilio digitale Email_4
APPELLATA
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 4327/2020, pubblicata in data
23 giugno 2020, non notificata, in materia di responsabilità extracontrattuale: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza che si abbiano per integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con citazione in appello notificata il 19 gennaio 2021 e iscritta a ruolo il 28 gennaio 2021
ha impugnato la sentenza n. 4327/2020 pubblicata in data 23 giugno 2020 Parte_1
con cui il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda da lei proposta contro il
[...]
estesa a quale assicuratrice per i danni occorsile Controparte_1 Controparte_3
volta ad ottenere il risarcimento delle lesioni personali a seguito del sinistro accaduto in data
1° luglio 2013 alle ore 15:30 circa nel discendere le scale di ingresso del fabbricato, a causa della rottura del secondo gradino della rampa. Con la prefata statuizione il Tribunale ha compensato le spese del giudizio.
1.1. Insorgendo contro la decisione ha contestato la veridicità Parte_1 dell'affermazione scritta in sentenza quanto al mancato deposito della produzione di parte, sostenendo d'averla depositata in data 19 giugno 2020. Ha deplorato l'erronea valutazione ed interpretazione delle prove testimoniali. Ha precisato analiticamente l'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c. di cui ha sostenuto la ricorrenza dei presupposti. Ha quindi ribadito che in tale disposizione vada reperito il fondamento normativo della responsabilità del per eventi quali quello di cui è rimasta vittima incolpevole. CP_1
1.2. All'esito dell'articolazione dei motivi di impugnazione ha rassegnato le seguenti conclusioni: riformare la sentenza impugnata e accogliere integralmente la sua domanda dichiarando l'esclusiva responsabilità del nella causazione Controparte_1
del sinistro di causa verificatosi a causa dello stato di insidia in cui versavano le scale di ingresso, nello specifico il secondo scalino in direzione discesa o il terzo in direzione salita, 2 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda dell'edificio; condannare il , in solido e/o alternativamente Controparte_1
con la al risarcimento di tutti i danni subiti nella misura Controparte_6
provata tramite consulenza medico-legale di € 16.456,44 oltre € 850,00 per spese al perito da lei anticipate, ovvero nella diversa somma creduta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dal giorno dell'evento dannoso fino all'effettivo soddisfo, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari della fase stragiudiziale e del giudizio, con gli accessori di legge e distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
2. Con comparsa di risposta depositata in data 1° marzo 2021 si è costituito il
[...] per sentire preliminarmente dichiarare dalla Corte distrettuale Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello dall'avversaria per violazione dell'art. 342 c.p.c. e nel merito rigettarne il gravame in quanto infondato e non provato. In subordine, in denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, ha chiesto di dichiarare Controparte_6
tenuta a manlevarlo del risarcimento dovuto alla in misura comprensiva anche Parte_1
delle spese di giudizio, con vittoria di diritti ed onorari del grado di giudizio.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4 marzo 2021 si è costituita in giudizio la la quale ha chiesto quanto segue: in via preliminare, Controparte_3 dichiarare la nullità dell'appello proposto da parte avversa per mancanza dei termini a comparire e, per l'effetto, fissare nuova udienza di prima comparizione nel loro rispetto;
dichiarare l'inammissibilità della domanda formulata dall'attrice anche nell'atto di appello nei confronti della rigettare l'appello in quanto inammissibile ed Controparte_3
infondato in fatto ed in diritto, atteso che mancano i presupposti dell'insidia e del trabocchetto e non ricorre la responsabilità delle cose in custodia;
in via gradata, dichiarare la prevalente o pari responsabilità dell'attrice nella produzione dell'evento dannoso oggetto di causa e di ciò tenere presente ai fini della liquidazione del risarcimento;
dichiarare la pretesa avanzata da parte attrice eccessiva e speculativa e determinare l'indennizzo con esclusione del danno morale ed estetico;
condannare al pagamento delle Parte_1
spese e competenze del grado di giudizio;
compensare integralmente le spese tra il appellato e la CP_1 Controparte_3
4. Non è stata svolta attività istruttoria in appello ed è stato acquisito il fascicolo del primo grado del giudizio.
3 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato in trattazione scritta per l'udienza del 18 giugno 2025 la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. di giorni sessanta per lo scambio delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
5. Conviene ripercorrere brevemente i fatti di causa.
5.1. Con atto di citazione notificato in data 9 giugno 2014 , dopo aver Parte_1
regolarmente esperito il tentativo di mediazione, ha convenuto in giudizio dinnanzi il
Tribunale di Napoli il in persona del suo amministratore Controparte_1 allo scopo di sentirlo dichiarato responsabile del sinistro occorsole in data 1° luglio 2013 nel discendere le scale d'ingresso dell'edificio e quindi condannato al risarcimento in suo favore per ogni danno da lei subiti. Ha allegato che il detto giorno, intorno alle ore 15:30, nel discendere le scale, era caduta a causa della rottura del secondo gradino, già in precedenza lesionato, poi completamente disgregatosi, riferendo anche della non visibilità dell'insidia per la scarsa luminosità del luogo. Ha precisato d'avere riportato lesioni personali refertate dai sanitari dell'Ospedale Cardarelli di Napoli nella “frattura a più frammenti scomposta in sede inxtaepifisaria prossimale dell'ulna del braccio sinistro con necessità di ricovero per trattamento chirurgico” dalla cui guarigione erano residuati i seguenti postumi: un periodo di 30 giorni di I.T.T., di 30 giorni di I.T.P. al 50 e di ulteriori 30 giorni di I.T.P. al 25%, oltre al danno permanente di dodici punti percentuali.
5.2. In data 13 ottobre 2014 il , nel costituirsi in giudizio, ha Controparte_1
chiesto il rigetto della domanda avversaria, negando la propria responsabilità sia sotto il profilo dell'art. 2043 c.c., non ricorrendo a suo avviso l'ipotesi dell'insidia o trabocchetto, sia sotto il profilo dell'art.2051 c.c., essendo il fatto attribuibile alla negligenza e disattenzione della medesima attrice e non essendo presente una correlazione tra la res e l'evento lesivo occorsole. Ad ogni modo ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in giudizio di
[...]
con la quale ha indicato d'aver stipulato il contratto di assicurazione - copertura CP_3 assicurativa globale fabbricati civili - polizza n. 283276397, al fine d'esserne manlevato dal pagamento del risarcimento dei danni in caso di condanna.
5.3. In data 3 febbraio 2015 si è costituita chiedendo il rigetto della Controparte_3 domanda attorea.
5.4. All'udienza tenutasi in data 25 novembre 2016 sono stati escussi i testi di parte attrice:
e , rispettivamente portiere del Condominio di via Giotto n. 70 Tes_1 Testimone_2
4 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda al momento della verificazione dell'evento dannoso e nuora della . Il primo ha Parte_1
deposto descrivendo lo stato in cui versavano le scale condominiali all'epoca del fatto cui ha dichiarato di non avere personalmente assistito e la seconda ne ha riferito in quanto presente;
a dire di costei la è caduta a causa di uno scalino della rampa Parte_1
danneggiato. Indi all'udienza tenutasi il 10 marzo 2017 il giudice di prime cure ha nominato
C.T.U. il dott. il quale ha depositato il proprio elaborato peritale in data Persona_2
8 agosto 2017. In risposta ai quesiti proposti l'ausiliare tecnico ha concluso confermando l'esistenza del nesso di causalità tra l'evento traumatico e le lesioni lamentate da cui ha ritenuto essere derivati all'attrice postumi invalidanti permanenti incidenti sull'integrità psicofisica (danno biologico) valutabili nella misura del 8%, riconoscendo altresì l'I.T.T. di
30 giorni, l'I.T.P. al 50% di 30 giorni e l'I.T.P. al 25% di ulteriori 30 giorni.
6. Con sentenza n. 4327/2020 pubblicata il 23 giugno 2020 il Tribunale di Napoli ha definito il giudizio rigettando la domanda e compensando le spese di lite.
6.1. A parere del Tribunale le risultanze istruttorie e le dichiarazioni testimoniali non avrebbero dimostrato la pericolosità del gradino, non avendo provato né indicato la causa della caduta. In particolare, nessuno dei testimoni escussi sarebbe stato in grado di rappresentare o provare le cause della caduta. Le prove come assunte anzi escluderebbero l'esistenza del nesso di causalità tra la condotta del danneggiante e l'evento dannoso.
[...]
presente al fatto, ha dichiarato di aver visto la cadere a terra, Testimone_2 Parte_1 senza indicarne la causa, riferendo solo una propria valutazione personale.
Ad ogni modo, la responsabilità del per il sinistro di causa è stata esclusa anche CP_1
volendo ritenere provato il nesso di causalità tra la cosa e l'evento, ricorrendo a dire del giudice di prime cure il caso fortuito, costituito dalla condotta non diligente tenuta dalla stessa attrice la quale, come riportato in citazione, era a conoscenza che il gradino in questione era già lesionato e dunque ne conosceva la intrinseca pericolosità per cui la caduta sarebbe stata evitabile adoperando l'ordinaria diligenza.
Le spese di lite sono state compensate mentre i costi dell'espletata consulenza sono stati posti definitivamente a carico dell'attrice.
7. L'appello è tempestivo in quanto la notifica è stata curata il 19 gennaio 2021, seguita dall'iscrizione a ruolo il 28 gennaio 2021, ossia nel termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza, di cui non vi è prova di notifica ai fini della decorrenza del termine breve, in
5 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda data 23 giugno 2020, ossia rispettando l'art. 327 c.p.c. con l'aggiunta della sospensione feriale.
7.1. Il mancato rispetto del termine a comparire è sanato dal differimento dell'udienza dal 6 aprile 2021 al 26 ottobre 2021 con il provvedimento della Corte che ha sia riscontrato che tra la data di notifica e la data di comparizione intercorre un intervallo temporale di settantuno giorni, minore rispetto ai novanta di cui al combinato disposto di cui agli artt. 163 bis 1° comma e 342 2° comma c.p.c., sia la richiesta dell'appellante ai sensi dell'art. 164 4° comma c.p.c. di fissazione di una nuova udienza di comparizione rispettosa dei termini.
8. L'appello, ad onta di quanto opinato da taluna difesa appellata, è anche ammissibile.
Giova riferire in argomento che dopo alcuni contrasti giurisprudenziali sull'esegesi degli art. 342 e 434 c.p.c. nella versione ratione temporis applicabile le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con sentenza n. 27199/2017 depositata il 16 novembre 2017, hanno escluso che esso vada interpretato come un mezzo di impugnazione a critica vincolata.
Il giudice della nomofilachia ha chiarito che le disposizioni citate, anche l'indomani delle modifiche dell'anno 2012, vanno intese nel senso che l'atto deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione gravata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma non per questo, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, rivestire particolari forme sacramentali. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute è una diretta conseguenza della motivazione del giudice di primo grado e, ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado. L'individuazione di un «percorso logico argomentativo alternativo a quello del primo giudice», poi, non deve necessariamente tradursi in un «progetto alternativo di sentenza», non avendo il legislatore inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quello che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, indicando perché la decisione impugnata sarebbe da emendare.
6 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Tutto ciò è sufficientemente contenuto nell'atto per cui è possibile accedere alla valutazione dei motivi di appello.
9. Con il primo motivo di gravame, ha contestato la veridicità Parte_1 dell'affermazione del giudice di primo grado in merito al mancato deposito della produzione, avendo curato l'incombente in data 19 giugno 2020, ossia prima della decisione pubblicata il 23 giugno 2020.
9.1. Il motivo è superato dalla disponibilità in appello della produzione integrale di primo grado e dalla sua certa utilizzabilità dalla Corte.
10. Con il secondo motivo di gravame, la è insorta contro la decisione di rigetto Parte_1
della sua domanda quale frutto, a suo parere, di fallace valutazione e altrettanto errata interpretazione delle prove testimoniali raccolte nel corso del giudizio.
11. Nel terzo motivo di gravame, ella ha stigmatizzato che l'art. 2051 c.c. costituisce il sostrato normativo della responsabilità del in caso di cadute all'interno dello CP_1
stabile ed ha chiesto, alla luce dei principi validi nella sua esegesi, una ripetizione del giudizio.
12. I motivi, da trattare congiuntamente perché attingono la stessa ratio decidendi, sono fondati.
Essi sollecitano alla Corte distrettuale la rilettura delle testimonianze raccolte e la formulazione di un nuovo giudizio di responsabilità dell'ente gestore convenuto quale custode della cosa danneggiata che in quanto tale ha procurato la caduta dell'attrice di primo grado, con la pletora di lesioni patite da questa.
12.1. Si può convenire sui principi di diritto ricordati dal Tribunale quanto alla responsabilità risarcitoria da cosa custodita, così compendiabili: spetta alla parte danneggiata dimostrare la sussistenza del nesso causale tra il difetto della cosa oggetto di custodia e la sua caduta (Cassazione civile, n. 8106/2006, 10166/2022), mentre è estranea alla fattispecie la colpa del custode. L'affermazione, costante nelle pronunce anche a Sezioni
Unite della Corte regolatrice (ex multis n. 27724/2018; n. 20312/2019; n. 38089/2021; n.
35429/2022; n. 14228/2023; n. 21675/2023; Sezioni Unite n. 20943 del 30 giugno 2022), è corollario della natura oggettiva della responsabilità custodiale (Cassazione civile sez. III,
04.03.2024, n. 5775; Cassazione n. 11152 del 27.04.2023) la quale si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, piuttosto che su una presunzione di colpa del custode. Per l'effetto, la responsabilità del custode può essere 7 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa di cui all'art. 1227 c.c. (Cassazione
20.07.2023, n. 21675) o, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole. Tal è l'evento che avrebbe sorpreso anche il custode, e rispetto al quale nulla sarebbe stato esigibile fare per prevenirne l'accadimento e le sue conseguenze. Deve trattarsi comunque di un fatto esterno alla cosa, diverso dalla sua stessa entità ed estraneo alla relazione custodiale, come ben chiarito dalla sentenza della III sezione della Cassazione civile del 7 settembre 2023, n. 26142. In questa decisione è ribadito che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, prescindendo da ogni connotato di colpa, sia pure presunta, e che alla sua configurazione è sufficiente la dimostrazione da parte di chi agisce della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la res ed il custode, mentre grava su quest'ultimo l'onere della prova liberatoria del caso fortuito. Questo è rappresentato dal fatto naturale, dal fatto del danneggiato o di un terzo, connotato dai requisiti dell'imprevedibilità ed inevitabilità dal punto di vista oggettivo, che si pone in relazione causale con l'evento di danno, non interrompendo il nesso causale fra la cosa e l'evento, ma sovrapponendosi allo stesso e degradando la res a mera occasione.
12.2. Volgendo dunque alla valutazione concreta del fatto, il teste , al corrente Tes_1
dello stato dei luoghi in quanto portiere dello stabile in servizio all'epoca del suo accadimento, dopo avere fornito argomenti a conferma della scarsa visibilità dell'interno dello stabile nonostante l'orario diurno in quanto “le scale e l'androne pur essendo provvisti di luce, hanno comunque scarsa luminosità; l'androne e le scale non sono provviste di finestre e quindi suoi luoghi di causa vi è scarsa visibilità”, ha così ricostruito l'accaduto: “quando ho smontato il mio primo turno di lavoro alle ore 13:30 lo scalino cui si riferisce l'attrice era integro e quando sono rientrato, alle 15:30, ho riscontrato la sua rottura e ritrovavo alcuni frammenti a terra;
ricordo che si trattava del secondo scalino scendere;
la rottura dello scalino era avvenuto nella sua parte centrale;
immediatamente mi sono premurato di fare aggiustare lo scalino attraverso degli operai che erano impegnati a lavorare in appartamento dello stabile;
nessuna segnalazione era stata affissa in bacheca”.
Si tratta di affermazioni cui il Tribunale non ha accordato alcuna rilevanza, ma che sono significative per escludere la conclusione scritta in sentenza secondo cui la donna, residente 8 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda nello stabile, abbia già avuto conoscenza pregressa della lesione della scala, al punto che sarebbe stato da lei esigibile un comportamento informato a maggiore diligenza. In verità la qualificata deposizione del portiere ha permesso di appurare che la rottura del gradino su cui è caduta l'attrice si è procurata in orario compreso tra le 13:30 e le 15:30 e che nel pur breve intervallo di due ore non è stato adoperato alcun accorgimento ad impedire il passaggio. Inoltre, essendo la rottura avvenuta al centro della scala per un cedimento proprio del manufatto, del quale sarebbe stato possibile - al custode prima ancora che all'utente - comprendere l'imminenza, preannunciata dalla preesistenza di una lesione, neanche sarebbe stata attendibile una diversa valutazione del tratto da impegnare per la discesa, nulla impedendone la transitabilità.
L'esatta dinamica del fatto è stata poi ricostruita, senza alcuna contestazione avversaria, dall'ulteriore testimone , a dire della quale “nello scendere le scale la sig.ra Testimone_2
giunta al secondo salino a scendere, della rampa di scale, cadeva a terra;
lo scalino era Parte_1 rotto e causava la caduta della signora;
ricordo che quando sono entrata nel fabbricato, di mattina, lo scalino era integro;
non c'erano avvisi in bacheca”. Anch'ella ha precisato che “la visibilità era scarsa” a cagione del fatto, comprovato anche dalle fotografie allegate, che “sia le scale che
l'androne sono privi di finestre” per cui è più di una soggettiva valutazione priva di consistenza probatoria l'indicazione che “c'è scarsa luminosità”. Non è certamente una valutazione la ricostruzione dinamica che la teste ha reso in termini sicuri di relazione tra causa ed effetto, per cui il Collegio, rileggendone le deposizioni, non concorda con quanto opinato in sentenza riguardo al fatto che non sia stata assolta la prova della pericolosità del gradino e neppure, a stretto rigore, le cause della caduta che non sarebbero state neanche indicate. Evidentemente è sfuggito il passo della testimonianza in cui è detto che “lo scalino era rotto e causava la caduta della signora”, come percepito direttamente dalla teste che la seguiva nella discesa. Il fatto, stigmatizzato in sentenza, che la non abbia percepito Tes_2 la pericolosità del sito, oggettivamente tale (anche se non è affatto emerso che l'aspetto del marmo di rivestimento possa averne indiziato la criticità solo quel giorno avvenuta), invece, non permette di concordare con il primo giudice laddove ha ascritto alla condotta della vittima l'efficacia causale esclusiva che avrebbe eliso il nesso causale tra condotta del danneggiante e evento di danno perché non conformata al “prevedibile dovere di cautela … in rapporto alle circostanze del caso concreto”. Per le ragioni già riferite dal teste riguardo Tes_1 allo stato dei luoghi prima delle 13:30 e dopo le 15:30 del medesimo giorno;
per la scarsa 9 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda luminosità del sito ricordata da entrambi i propalanti;
per l'assenza di avvertimenti sulla condizione del manufatto o di impedimenti alla sua percorribilità nel centro (solitamente il luogo più impegnato dal passo) e per quanto visibile dalle fotografie in atti che ritraggono il gradino appena riparato ma con segni evidenti della rottura del marmo non è dunque passibile d'essere confermata la conclusione secondo cui “l'attrice, secondo la dinamica prospettata in citazione, ha disatteso le più elementari norme di cautela e comune prudenza che imponevano di prestare una maggiore cautela in prossimità della lesione del gradino ed evitarla”.
12.3. Neanche il Tribunale ha dubitato che la caduta sia avvenuta lungo le scale e non nel cortile condominiale o altro imprecisato luogo, evidentemente non accedendo alla tesi del che ha valorizzato quanto riportato dai sanitari dell'Ospedale Cardarelli in CP_1 sede di “anamnesi infermieristica” ove è scritto “policontusa da caduta accidentale nel cortile condominiale”. L'ipotesi di una fede privilegiata al documento che non reca alcuna indicazione di provenienza di quanto così riportato, oltre a contraddire il referto di pochi minuti precedenti in cui è scritto che il trauma si è procurato in “altri luoghi chiusi”, è scarsamente significativo e ampiamente superato dalla prova orale e dalle considerazioni medico-legali del dott. Persona_2
12.4. Ebbene, la rottura accidentale della cosa custodita (sotto il passo della stessa attrice o poco prima sotto quello, solo ipotizzato ma in alcun modo dimostrato, degli operai intenti alla ristrutturazione di un appartamento nel fabbricato non importa, essendo mancata la prova di volontario danneggiamento da terzi cui eventualmente imputarne la responsabilità) integra esattamente il caso che il primo giudice ha indicato tipicamente riconducibile al paradigma dell'art. 2051 c.c. della cosa che procuri essa stessa l'evento per un dinamismo suo interno scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ovvero che richieda l'agire umano del danneggiato unito al modo di essere della cosa in condizione di obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
13. Va quindi stimato il danno che compete all'attrice.
Secondo il condivisibile parere del dott. che ha esaminato la Persona_2
documentazione medica in atti e periziato l'attrice, all'epoca del fatto di sessantasei anni
(essendo nata il [...] e l'evento essendosi verificato il 1° luglio 2013), le lesioni strettamente conseguenziali al sinistro in oggetto sono così valutabili: inabilità temporanea
10 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda totale al 100% di 30 giorni, parziale al 50% di 30 giorni e parziale al 25% di ulteriori 30 giorni;
danno biologico del 8%.
Applicando le tabelle del Tribunale di Milano nell'ultima versione edita, la somma complessivamente riconoscibile è pari ad € 18.263,50, di cui € 12.226,20 per danno biologico ed € 6.037,50 per invalidità temporanea (di cui per invalidità temporanea totale € 3.450,00, per invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00 e per invalidità temporanea parziale al
25% € 862,50).
Nulla è riconoscibile a titolo di personalizzazione per sofferenza soggettiva, di cui alcuna dimostrazione è stata fornita.
13.1. La cifra dev'essere maggiorata degli interessi annualmente maturati al tasso legale, dalla data dell'evento dannoso fino a quella della decisione, prendendo a base di calcolo la somma liquidata, prima devalutata alla data dell'evento dannoso (luglio 2013) e poi anno per anno rivalutata fino alla data della sentenza, secondo gli indici delle variazioni dei prezzi al consumo annualmente accertati dall'ISTAT.
Per conseguenza, il va condannato al risarcimento nei termini suddetti. CP_1
13.2. Delle conseguenze risarcitorie è tenuta a rispondere in ragione del contratto CP_3 di assicurazione - copertura assicurativa globale fabbricati civili - polizza n. 283276397.
14. Vanno ora governate le spese di entrambi i gradi di giudizio, atteso che la riforma della sentenza gravata ne impone la nuova regolamentazione.
Invero, la Corte conosce ed applica il principio per il quale la riforma, in tutto od in parte, della sentenza impugnata importa, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, la necessità che siano nuovamente regolate le spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale
(Cassazione civile, sez. III, 12.04.2018, n. 9064).
Ebbene, esse seguono la soccombenza, che appartiene al CP_1
Lo stesso dicasi del costo della consulenza medico-legale disposta e liquidata dal Tribunale.
La liquidazione delle prime è eseguita in base al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, nella versione vigente ratione temporis. Quanto allo scaglione di riferimento, esso va individuato nel terzo, tenendo conto del c.d. criterio del decisum di cui all'art. 5, comma 1, del D.M. 55/2014 (cfr.,
11 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
mutatis mutandis, Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 9237 del 22.03.2022). Nulla è riconoscibile per l'attività istruttoria, che nel grado d'appello non si è svolta.
Le spese vanno distratte in favore degli Avvocati Maria Luisa Maiello e Alessio BA che se ne sono dichiarati antistatari.
Tra le parti appellate esse vanno invece compensate.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
⎯ accoglie l'appello proposto da e, in riforma della sentenza del Parte_1
Tribunale di Napoli n. 4327/2020 pubblicata il 23 giugno 2020, condanna il
[...]
a risarcirle il danno con il pagamento dei seguenti importi: Controparte_7
€ 6.037,50 per invalidità temporanea totale e parziale e € 12.226,20 per danno biologico, oltre interessi al tasso di legge sulle somme devalutate all'epoca dell'evento e indi rivalutate di anno in anno, come da parte motiva, dal fatto alla presente e con gli ulteriori interessi fino al soddisfo;
⎯ condanna il alle spese del giudizio che liquida Controparte_7
per il primo grado in € 450,00 per spese ed € 4.750,00 per compensi professionali e per l'appello in € 270,00 per spese ed € 3.900,00 per compensi professionali, in entrambi i casi oltre 15% per rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore degli Avvocati Maria Luisa Maiello e Alessio BA che se ne sono dichiarati antistatari;
⎯ pone a carico del i costi di consulenza;
Controparte_7
⎯ dichiara tenuta a manlevare il Controparte_3 Controparte_7 di quanto tenuto a corrispondere in favore di per i capi che
[...] Parte_1
precedono;
⎯ compensa tra chiamata e chiamante entrambe appellate le spese del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 5 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere est. dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 407/2021 assunta in decisione all'udienza del 18 giugno 2025 trattata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
c.f. , rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_1 CodiceFiscale_1
disgiuntamente, dagli Avvocati Maria Luisa Maiello c.f. e Alessio CodiceFiscale_2
BA c.f. , presso il cui studio in Napoli, alla via R. Bracco n. 15/A CodiceFiscale_3
elettivamente domicilia, giusta mandato in calce all'atto di citazione in appello, indirizzi di posta elettronica certificata domicili digitali Email_1
e Email_2
APPELLANTE
CONTRO
in persona dell'amministratore pro tempore dott. Controparte_1
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avvocato Antonio Controparte_2 P.IVA_1
Vinciguerra c.f. , presso il cui studio in Napoli, alla via Macedonia CodiceFiscale_4
n. 11 – Parco Le Palme elettivamente domicilia, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, indirizzo di posta elettronica certificata domicilio digitale
Email_3
APPELLATO
NONCHÈ
c.f. e p.i. , in persona dei legali rappresentanti pro tempore Controparte_3 P.IVA_2
dottori amministratore delegato e direttore generale pro tempore, e Controparte_4
1 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
, dirigente pro tempore della società, rappresentata e difesa dall'Avvocato Controparte_5
IU EL c.f. , presso il cui studio in Nola, alla via Madonna CodiceFiscale_5
delle Grazie n. 31 elettivamente domicilia, procura generale alle liti per notar
[...] di Treviso del 18 dicembre 2014, indirizzo di posta elettronica certificata Persona_1
domicilio digitale Email_4
APPELLATA
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 4327/2020, pubblicata in data
23 giugno 2020, non notificata, in materia di responsabilità extracontrattuale: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza che si abbiano per integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con citazione in appello notificata il 19 gennaio 2021 e iscritta a ruolo il 28 gennaio 2021
ha impugnato la sentenza n. 4327/2020 pubblicata in data 23 giugno 2020 Parte_1
con cui il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda da lei proposta contro il
[...]
estesa a quale assicuratrice per i danni occorsile Controparte_1 Controparte_3
volta ad ottenere il risarcimento delle lesioni personali a seguito del sinistro accaduto in data
1° luglio 2013 alle ore 15:30 circa nel discendere le scale di ingresso del fabbricato, a causa della rottura del secondo gradino della rampa. Con la prefata statuizione il Tribunale ha compensato le spese del giudizio.
1.1. Insorgendo contro la decisione ha contestato la veridicità Parte_1 dell'affermazione scritta in sentenza quanto al mancato deposito della produzione di parte, sostenendo d'averla depositata in data 19 giugno 2020. Ha deplorato l'erronea valutazione ed interpretazione delle prove testimoniali. Ha precisato analiticamente l'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c. di cui ha sostenuto la ricorrenza dei presupposti. Ha quindi ribadito che in tale disposizione vada reperito il fondamento normativo della responsabilità del per eventi quali quello di cui è rimasta vittima incolpevole. CP_1
1.2. All'esito dell'articolazione dei motivi di impugnazione ha rassegnato le seguenti conclusioni: riformare la sentenza impugnata e accogliere integralmente la sua domanda dichiarando l'esclusiva responsabilità del nella causazione Controparte_1
del sinistro di causa verificatosi a causa dello stato di insidia in cui versavano le scale di ingresso, nello specifico il secondo scalino in direzione discesa o il terzo in direzione salita, 2 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda dell'edificio; condannare il , in solido e/o alternativamente Controparte_1
con la al risarcimento di tutti i danni subiti nella misura Controparte_6
provata tramite consulenza medico-legale di € 16.456,44 oltre € 850,00 per spese al perito da lei anticipate, ovvero nella diversa somma creduta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dal giorno dell'evento dannoso fino all'effettivo soddisfo, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari della fase stragiudiziale e del giudizio, con gli accessori di legge e distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
2. Con comparsa di risposta depositata in data 1° marzo 2021 si è costituito il
[...] per sentire preliminarmente dichiarare dalla Corte distrettuale Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello dall'avversaria per violazione dell'art. 342 c.p.c. e nel merito rigettarne il gravame in quanto infondato e non provato. In subordine, in denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, ha chiesto di dichiarare Controparte_6
tenuta a manlevarlo del risarcimento dovuto alla in misura comprensiva anche Parte_1
delle spese di giudizio, con vittoria di diritti ed onorari del grado di giudizio.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4 marzo 2021 si è costituita in giudizio la la quale ha chiesto quanto segue: in via preliminare, Controparte_3 dichiarare la nullità dell'appello proposto da parte avversa per mancanza dei termini a comparire e, per l'effetto, fissare nuova udienza di prima comparizione nel loro rispetto;
dichiarare l'inammissibilità della domanda formulata dall'attrice anche nell'atto di appello nei confronti della rigettare l'appello in quanto inammissibile ed Controparte_3
infondato in fatto ed in diritto, atteso che mancano i presupposti dell'insidia e del trabocchetto e non ricorre la responsabilità delle cose in custodia;
in via gradata, dichiarare la prevalente o pari responsabilità dell'attrice nella produzione dell'evento dannoso oggetto di causa e di ciò tenere presente ai fini della liquidazione del risarcimento;
dichiarare la pretesa avanzata da parte attrice eccessiva e speculativa e determinare l'indennizzo con esclusione del danno morale ed estetico;
condannare al pagamento delle Parte_1
spese e competenze del grado di giudizio;
compensare integralmente le spese tra il appellato e la CP_1 Controparte_3
4. Non è stata svolta attività istruttoria in appello ed è stato acquisito il fascicolo del primo grado del giudizio.
3 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato in trattazione scritta per l'udienza del 18 giugno 2025 la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. di giorni sessanta per lo scambio delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
5. Conviene ripercorrere brevemente i fatti di causa.
5.1. Con atto di citazione notificato in data 9 giugno 2014 , dopo aver Parte_1
regolarmente esperito il tentativo di mediazione, ha convenuto in giudizio dinnanzi il
Tribunale di Napoli il in persona del suo amministratore Controparte_1 allo scopo di sentirlo dichiarato responsabile del sinistro occorsole in data 1° luglio 2013 nel discendere le scale d'ingresso dell'edificio e quindi condannato al risarcimento in suo favore per ogni danno da lei subiti. Ha allegato che il detto giorno, intorno alle ore 15:30, nel discendere le scale, era caduta a causa della rottura del secondo gradino, già in precedenza lesionato, poi completamente disgregatosi, riferendo anche della non visibilità dell'insidia per la scarsa luminosità del luogo. Ha precisato d'avere riportato lesioni personali refertate dai sanitari dell'Ospedale Cardarelli di Napoli nella “frattura a più frammenti scomposta in sede inxtaepifisaria prossimale dell'ulna del braccio sinistro con necessità di ricovero per trattamento chirurgico” dalla cui guarigione erano residuati i seguenti postumi: un periodo di 30 giorni di I.T.T., di 30 giorni di I.T.P. al 50 e di ulteriori 30 giorni di I.T.P. al 25%, oltre al danno permanente di dodici punti percentuali.
5.2. In data 13 ottobre 2014 il , nel costituirsi in giudizio, ha Controparte_1
chiesto il rigetto della domanda avversaria, negando la propria responsabilità sia sotto il profilo dell'art. 2043 c.c., non ricorrendo a suo avviso l'ipotesi dell'insidia o trabocchetto, sia sotto il profilo dell'art.2051 c.c., essendo il fatto attribuibile alla negligenza e disattenzione della medesima attrice e non essendo presente una correlazione tra la res e l'evento lesivo occorsole. Ad ogni modo ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in giudizio di
[...]
con la quale ha indicato d'aver stipulato il contratto di assicurazione - copertura CP_3 assicurativa globale fabbricati civili - polizza n. 283276397, al fine d'esserne manlevato dal pagamento del risarcimento dei danni in caso di condanna.
5.3. In data 3 febbraio 2015 si è costituita chiedendo il rigetto della Controparte_3 domanda attorea.
5.4. All'udienza tenutasi in data 25 novembre 2016 sono stati escussi i testi di parte attrice:
e , rispettivamente portiere del Condominio di via Giotto n. 70 Tes_1 Testimone_2
4 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda al momento della verificazione dell'evento dannoso e nuora della . Il primo ha Parte_1
deposto descrivendo lo stato in cui versavano le scale condominiali all'epoca del fatto cui ha dichiarato di non avere personalmente assistito e la seconda ne ha riferito in quanto presente;
a dire di costei la è caduta a causa di uno scalino della rampa Parte_1
danneggiato. Indi all'udienza tenutasi il 10 marzo 2017 il giudice di prime cure ha nominato
C.T.U. il dott. il quale ha depositato il proprio elaborato peritale in data Persona_2
8 agosto 2017. In risposta ai quesiti proposti l'ausiliare tecnico ha concluso confermando l'esistenza del nesso di causalità tra l'evento traumatico e le lesioni lamentate da cui ha ritenuto essere derivati all'attrice postumi invalidanti permanenti incidenti sull'integrità psicofisica (danno biologico) valutabili nella misura del 8%, riconoscendo altresì l'I.T.T. di
30 giorni, l'I.T.P. al 50% di 30 giorni e l'I.T.P. al 25% di ulteriori 30 giorni.
6. Con sentenza n. 4327/2020 pubblicata il 23 giugno 2020 il Tribunale di Napoli ha definito il giudizio rigettando la domanda e compensando le spese di lite.
6.1. A parere del Tribunale le risultanze istruttorie e le dichiarazioni testimoniali non avrebbero dimostrato la pericolosità del gradino, non avendo provato né indicato la causa della caduta. In particolare, nessuno dei testimoni escussi sarebbe stato in grado di rappresentare o provare le cause della caduta. Le prove come assunte anzi escluderebbero l'esistenza del nesso di causalità tra la condotta del danneggiante e l'evento dannoso.
[...]
presente al fatto, ha dichiarato di aver visto la cadere a terra, Testimone_2 Parte_1 senza indicarne la causa, riferendo solo una propria valutazione personale.
Ad ogni modo, la responsabilità del per il sinistro di causa è stata esclusa anche CP_1
volendo ritenere provato il nesso di causalità tra la cosa e l'evento, ricorrendo a dire del giudice di prime cure il caso fortuito, costituito dalla condotta non diligente tenuta dalla stessa attrice la quale, come riportato in citazione, era a conoscenza che il gradino in questione era già lesionato e dunque ne conosceva la intrinseca pericolosità per cui la caduta sarebbe stata evitabile adoperando l'ordinaria diligenza.
Le spese di lite sono state compensate mentre i costi dell'espletata consulenza sono stati posti definitivamente a carico dell'attrice.
7. L'appello è tempestivo in quanto la notifica è stata curata il 19 gennaio 2021, seguita dall'iscrizione a ruolo il 28 gennaio 2021, ossia nel termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza, di cui non vi è prova di notifica ai fini della decorrenza del termine breve, in
5 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda data 23 giugno 2020, ossia rispettando l'art. 327 c.p.c. con l'aggiunta della sospensione feriale.
7.1. Il mancato rispetto del termine a comparire è sanato dal differimento dell'udienza dal 6 aprile 2021 al 26 ottobre 2021 con il provvedimento della Corte che ha sia riscontrato che tra la data di notifica e la data di comparizione intercorre un intervallo temporale di settantuno giorni, minore rispetto ai novanta di cui al combinato disposto di cui agli artt. 163 bis 1° comma e 342 2° comma c.p.c., sia la richiesta dell'appellante ai sensi dell'art. 164 4° comma c.p.c. di fissazione di una nuova udienza di comparizione rispettosa dei termini.
8. L'appello, ad onta di quanto opinato da taluna difesa appellata, è anche ammissibile.
Giova riferire in argomento che dopo alcuni contrasti giurisprudenziali sull'esegesi degli art. 342 e 434 c.p.c. nella versione ratione temporis applicabile le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con sentenza n. 27199/2017 depositata il 16 novembre 2017, hanno escluso che esso vada interpretato come un mezzo di impugnazione a critica vincolata.
Il giudice della nomofilachia ha chiarito che le disposizioni citate, anche l'indomani delle modifiche dell'anno 2012, vanno intese nel senso che l'atto deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione gravata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma non per questo, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, rivestire particolari forme sacramentali. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute è una diretta conseguenza della motivazione del giudice di primo grado e, ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado. L'individuazione di un «percorso logico argomentativo alternativo a quello del primo giudice», poi, non deve necessariamente tradursi in un «progetto alternativo di sentenza», non avendo il legislatore inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quello che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, indicando perché la decisione impugnata sarebbe da emendare.
6 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Tutto ciò è sufficientemente contenuto nell'atto per cui è possibile accedere alla valutazione dei motivi di appello.
9. Con il primo motivo di gravame, ha contestato la veridicità Parte_1 dell'affermazione del giudice di primo grado in merito al mancato deposito della produzione, avendo curato l'incombente in data 19 giugno 2020, ossia prima della decisione pubblicata il 23 giugno 2020.
9.1. Il motivo è superato dalla disponibilità in appello della produzione integrale di primo grado e dalla sua certa utilizzabilità dalla Corte.
10. Con il secondo motivo di gravame, la è insorta contro la decisione di rigetto Parte_1
della sua domanda quale frutto, a suo parere, di fallace valutazione e altrettanto errata interpretazione delle prove testimoniali raccolte nel corso del giudizio.
11. Nel terzo motivo di gravame, ella ha stigmatizzato che l'art. 2051 c.c. costituisce il sostrato normativo della responsabilità del in caso di cadute all'interno dello CP_1
stabile ed ha chiesto, alla luce dei principi validi nella sua esegesi, una ripetizione del giudizio.
12. I motivi, da trattare congiuntamente perché attingono la stessa ratio decidendi, sono fondati.
Essi sollecitano alla Corte distrettuale la rilettura delle testimonianze raccolte e la formulazione di un nuovo giudizio di responsabilità dell'ente gestore convenuto quale custode della cosa danneggiata che in quanto tale ha procurato la caduta dell'attrice di primo grado, con la pletora di lesioni patite da questa.
12.1. Si può convenire sui principi di diritto ricordati dal Tribunale quanto alla responsabilità risarcitoria da cosa custodita, così compendiabili: spetta alla parte danneggiata dimostrare la sussistenza del nesso causale tra il difetto della cosa oggetto di custodia e la sua caduta (Cassazione civile, n. 8106/2006, 10166/2022), mentre è estranea alla fattispecie la colpa del custode. L'affermazione, costante nelle pronunce anche a Sezioni
Unite della Corte regolatrice (ex multis n. 27724/2018; n. 20312/2019; n. 38089/2021; n.
35429/2022; n. 14228/2023; n. 21675/2023; Sezioni Unite n. 20943 del 30 giugno 2022), è corollario della natura oggettiva della responsabilità custodiale (Cassazione civile sez. III,
04.03.2024, n. 5775; Cassazione n. 11152 del 27.04.2023) la quale si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, piuttosto che su una presunzione di colpa del custode. Per l'effetto, la responsabilità del custode può essere 7 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa di cui all'art. 1227 c.c. (Cassazione
20.07.2023, n. 21675) o, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole. Tal è l'evento che avrebbe sorpreso anche il custode, e rispetto al quale nulla sarebbe stato esigibile fare per prevenirne l'accadimento e le sue conseguenze. Deve trattarsi comunque di un fatto esterno alla cosa, diverso dalla sua stessa entità ed estraneo alla relazione custodiale, come ben chiarito dalla sentenza della III sezione della Cassazione civile del 7 settembre 2023, n. 26142. In questa decisione è ribadito che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, prescindendo da ogni connotato di colpa, sia pure presunta, e che alla sua configurazione è sufficiente la dimostrazione da parte di chi agisce della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la res ed il custode, mentre grava su quest'ultimo l'onere della prova liberatoria del caso fortuito. Questo è rappresentato dal fatto naturale, dal fatto del danneggiato o di un terzo, connotato dai requisiti dell'imprevedibilità ed inevitabilità dal punto di vista oggettivo, che si pone in relazione causale con l'evento di danno, non interrompendo il nesso causale fra la cosa e l'evento, ma sovrapponendosi allo stesso e degradando la res a mera occasione.
12.2. Volgendo dunque alla valutazione concreta del fatto, il teste , al corrente Tes_1
dello stato dei luoghi in quanto portiere dello stabile in servizio all'epoca del suo accadimento, dopo avere fornito argomenti a conferma della scarsa visibilità dell'interno dello stabile nonostante l'orario diurno in quanto “le scale e l'androne pur essendo provvisti di luce, hanno comunque scarsa luminosità; l'androne e le scale non sono provviste di finestre e quindi suoi luoghi di causa vi è scarsa visibilità”, ha così ricostruito l'accaduto: “quando ho smontato il mio primo turno di lavoro alle ore 13:30 lo scalino cui si riferisce l'attrice era integro e quando sono rientrato, alle 15:30, ho riscontrato la sua rottura e ritrovavo alcuni frammenti a terra;
ricordo che si trattava del secondo scalino scendere;
la rottura dello scalino era avvenuto nella sua parte centrale;
immediatamente mi sono premurato di fare aggiustare lo scalino attraverso degli operai che erano impegnati a lavorare in appartamento dello stabile;
nessuna segnalazione era stata affissa in bacheca”.
Si tratta di affermazioni cui il Tribunale non ha accordato alcuna rilevanza, ma che sono significative per escludere la conclusione scritta in sentenza secondo cui la donna, residente 8 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda nello stabile, abbia già avuto conoscenza pregressa della lesione della scala, al punto che sarebbe stato da lei esigibile un comportamento informato a maggiore diligenza. In verità la qualificata deposizione del portiere ha permesso di appurare che la rottura del gradino su cui è caduta l'attrice si è procurata in orario compreso tra le 13:30 e le 15:30 e che nel pur breve intervallo di due ore non è stato adoperato alcun accorgimento ad impedire il passaggio. Inoltre, essendo la rottura avvenuta al centro della scala per un cedimento proprio del manufatto, del quale sarebbe stato possibile - al custode prima ancora che all'utente - comprendere l'imminenza, preannunciata dalla preesistenza di una lesione, neanche sarebbe stata attendibile una diversa valutazione del tratto da impegnare per la discesa, nulla impedendone la transitabilità.
L'esatta dinamica del fatto è stata poi ricostruita, senza alcuna contestazione avversaria, dall'ulteriore testimone , a dire della quale “nello scendere le scale la sig.ra Testimone_2
giunta al secondo salino a scendere, della rampa di scale, cadeva a terra;
lo scalino era Parte_1 rotto e causava la caduta della signora;
ricordo che quando sono entrata nel fabbricato, di mattina, lo scalino era integro;
non c'erano avvisi in bacheca”. Anch'ella ha precisato che “la visibilità era scarsa” a cagione del fatto, comprovato anche dalle fotografie allegate, che “sia le scale che
l'androne sono privi di finestre” per cui è più di una soggettiva valutazione priva di consistenza probatoria l'indicazione che “c'è scarsa luminosità”. Non è certamente una valutazione la ricostruzione dinamica che la teste ha reso in termini sicuri di relazione tra causa ed effetto, per cui il Collegio, rileggendone le deposizioni, non concorda con quanto opinato in sentenza riguardo al fatto che non sia stata assolta la prova della pericolosità del gradino e neppure, a stretto rigore, le cause della caduta che non sarebbero state neanche indicate. Evidentemente è sfuggito il passo della testimonianza in cui è detto che “lo scalino era rotto e causava la caduta della signora”, come percepito direttamente dalla teste che la seguiva nella discesa. Il fatto, stigmatizzato in sentenza, che la non abbia percepito Tes_2 la pericolosità del sito, oggettivamente tale (anche se non è affatto emerso che l'aspetto del marmo di rivestimento possa averne indiziato la criticità solo quel giorno avvenuta), invece, non permette di concordare con il primo giudice laddove ha ascritto alla condotta della vittima l'efficacia causale esclusiva che avrebbe eliso il nesso causale tra condotta del danneggiante e evento di danno perché non conformata al “prevedibile dovere di cautela … in rapporto alle circostanze del caso concreto”. Per le ragioni già riferite dal teste riguardo Tes_1 allo stato dei luoghi prima delle 13:30 e dopo le 15:30 del medesimo giorno;
per la scarsa 9 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda luminosità del sito ricordata da entrambi i propalanti;
per l'assenza di avvertimenti sulla condizione del manufatto o di impedimenti alla sua percorribilità nel centro (solitamente il luogo più impegnato dal passo) e per quanto visibile dalle fotografie in atti che ritraggono il gradino appena riparato ma con segni evidenti della rottura del marmo non è dunque passibile d'essere confermata la conclusione secondo cui “l'attrice, secondo la dinamica prospettata in citazione, ha disatteso le più elementari norme di cautela e comune prudenza che imponevano di prestare una maggiore cautela in prossimità della lesione del gradino ed evitarla”.
12.3. Neanche il Tribunale ha dubitato che la caduta sia avvenuta lungo le scale e non nel cortile condominiale o altro imprecisato luogo, evidentemente non accedendo alla tesi del che ha valorizzato quanto riportato dai sanitari dell'Ospedale Cardarelli in CP_1 sede di “anamnesi infermieristica” ove è scritto “policontusa da caduta accidentale nel cortile condominiale”. L'ipotesi di una fede privilegiata al documento che non reca alcuna indicazione di provenienza di quanto così riportato, oltre a contraddire il referto di pochi minuti precedenti in cui è scritto che il trauma si è procurato in “altri luoghi chiusi”, è scarsamente significativo e ampiamente superato dalla prova orale e dalle considerazioni medico-legali del dott. Persona_2
12.4. Ebbene, la rottura accidentale della cosa custodita (sotto il passo della stessa attrice o poco prima sotto quello, solo ipotizzato ma in alcun modo dimostrato, degli operai intenti alla ristrutturazione di un appartamento nel fabbricato non importa, essendo mancata la prova di volontario danneggiamento da terzi cui eventualmente imputarne la responsabilità) integra esattamente il caso che il primo giudice ha indicato tipicamente riconducibile al paradigma dell'art. 2051 c.c. della cosa che procuri essa stessa l'evento per un dinamismo suo interno scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ovvero che richieda l'agire umano del danneggiato unito al modo di essere della cosa in condizione di obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
13. Va quindi stimato il danno che compete all'attrice.
Secondo il condivisibile parere del dott. che ha esaminato la Persona_2
documentazione medica in atti e periziato l'attrice, all'epoca del fatto di sessantasei anni
(essendo nata il [...] e l'evento essendosi verificato il 1° luglio 2013), le lesioni strettamente conseguenziali al sinistro in oggetto sono così valutabili: inabilità temporanea
10 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda totale al 100% di 30 giorni, parziale al 50% di 30 giorni e parziale al 25% di ulteriori 30 giorni;
danno biologico del 8%.
Applicando le tabelle del Tribunale di Milano nell'ultima versione edita, la somma complessivamente riconoscibile è pari ad € 18.263,50, di cui € 12.226,20 per danno biologico ed € 6.037,50 per invalidità temporanea (di cui per invalidità temporanea totale € 3.450,00, per invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00 e per invalidità temporanea parziale al
25% € 862,50).
Nulla è riconoscibile a titolo di personalizzazione per sofferenza soggettiva, di cui alcuna dimostrazione è stata fornita.
13.1. La cifra dev'essere maggiorata degli interessi annualmente maturati al tasso legale, dalla data dell'evento dannoso fino a quella della decisione, prendendo a base di calcolo la somma liquidata, prima devalutata alla data dell'evento dannoso (luglio 2013) e poi anno per anno rivalutata fino alla data della sentenza, secondo gli indici delle variazioni dei prezzi al consumo annualmente accertati dall'ISTAT.
Per conseguenza, il va condannato al risarcimento nei termini suddetti. CP_1
13.2. Delle conseguenze risarcitorie è tenuta a rispondere in ragione del contratto CP_3 di assicurazione - copertura assicurativa globale fabbricati civili - polizza n. 283276397.
14. Vanno ora governate le spese di entrambi i gradi di giudizio, atteso che la riforma della sentenza gravata ne impone la nuova regolamentazione.
Invero, la Corte conosce ed applica il principio per il quale la riforma, in tutto od in parte, della sentenza impugnata importa, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, la necessità che siano nuovamente regolate le spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale
(Cassazione civile, sez. III, 12.04.2018, n. 9064).
Ebbene, esse seguono la soccombenza, che appartiene al CP_1
Lo stesso dicasi del costo della consulenza medico-legale disposta e liquidata dal Tribunale.
La liquidazione delle prime è eseguita in base al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, nella versione vigente ratione temporis. Quanto allo scaglione di riferimento, esso va individuato nel terzo, tenendo conto del c.d. criterio del decisum di cui all'art. 5, comma 1, del D.M. 55/2014 (cfr.,
11 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
mutatis mutandis, Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 9237 del 22.03.2022). Nulla è riconoscibile per l'attività istruttoria, che nel grado d'appello non si è svolta.
Le spese vanno distratte in favore degli Avvocati Maria Luisa Maiello e Alessio BA che se ne sono dichiarati antistatari.
Tra le parti appellate esse vanno invece compensate.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
⎯ accoglie l'appello proposto da e, in riforma della sentenza del Parte_1
Tribunale di Napoli n. 4327/2020 pubblicata il 23 giugno 2020, condanna il
[...]
a risarcirle il danno con il pagamento dei seguenti importi: Controparte_7
€ 6.037,50 per invalidità temporanea totale e parziale e € 12.226,20 per danno biologico, oltre interessi al tasso di legge sulle somme devalutate all'epoca dell'evento e indi rivalutate di anno in anno, come da parte motiva, dal fatto alla presente e con gli ulteriori interessi fino al soddisfo;
⎯ condanna il alle spese del giudizio che liquida Controparte_7
per il primo grado in € 450,00 per spese ed € 4.750,00 per compensi professionali e per l'appello in € 270,00 per spese ed € 3.900,00 per compensi professionali, in entrambi i casi oltre 15% per rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore degli Avvocati Maria Luisa Maiello e Alessio BA che se ne sono dichiarati antistatari;
⎯ pone a carico del i costi di consulenza;
Controparte_7
⎯ dichiara tenuta a manlevare il Controparte_3 Controparte_7 di quanto tenuto a corrispondere in favore di per i capi che
[...] Parte_1
precedono;
⎯ compensa tra chiamata e chiamante entrambe appellate le spese del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 5 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
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