CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 78/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 14/04/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FARANDA TR VI, Giudice monocratico in data 14/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6359/2024 depositato il 24/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano - Via S. Pellico Nr. 16 20121 Milano MI
elettivamente domiciliato presso contenziosotributario@postacert.comune.milano.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV. PAGAMENTO n. 2024030964282883086272 TARI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso a questa Corte di Giustizia Tributaria, la parte in epigrafe ha impugnato un avviso di accertamento esecutivo tari per l'anno di imposta 2020 relativo ad un immobile sito in Milano, Indirizzo_1. Precisa parte ricorrente che detto tributo in data 15.11.2020 veniva regolarmente onorato mediante pagamento telematico e che, in data 03.02.2022, presso l'indirizzo PEC del sig. Ricorrente_1, veniva notificato dal Comune di Milano nuovo avviso di liquidazione n. 20220430489232274051464 - sempre relativo alla
TARI 2020 e sempre relativo al medesimo immobile sito in 20137 Milano, Indirizzo_1, per l'importo complessivo pari ad euro 252,00, atto che era stato fatto oggetto di una istanza di annullamento presentata al Comune di Milano, rimasta senza esito.
In data 25.09.2024, il Comune di Milano ha notificato un ulteriore avviso di accertamento, il n.
2024030964282883086272, oggetto dell'odierno gravame, ancora relativo alla TARI 2020 e sempre relativo al medesimo immobile sito in Indirizzo_1, per l'importo complessivo pari ad euro 352,00, atto che va annullato in considerazione del fatto che il pagamento della imposta è stato già effettuato.
Conclude parte ricorrente chiedendo l'annullamento dell' atto impugnato, con vittoria delle spese
Si è costituito il Comune di Milano, il quale ha precisato che l'atto impugnato è stato notificato a seguito della notifica di un precedente avviso di liquidazione, rimasto senza esito. Ribadisce la piena legittimità dell'atto alla luce del fatto che la precedente occupante dell'immobile ha sì versato l'imposta richiesta, ma che ha chiuso la propria posizione avendo risolto il contratto di locazione, ed essendo stata presentata, da parte dell'odierno ricorrente, una denuncia di nuova occupazione in data 5 agosto 2020 nella quale era stata indicata la Sig.ra Nominativo_1 come precedente occupante l'utenza ed era stata chiesta la propria iscrizione al tributo dal 07/02/2020.
Precisa il Comune che l'importo versato dalla Sig.ra Nominativo_1 aveva coperto il dovuto a titolo di TARI sono alla chiusura della posizione ed è stato usato poi in compensazione con quanto dovuto per l'immobile della proprietà di quest'ultima in Milano, Indirizzo_2. L'avviso di accertamento qui impugnato afferisce alla quota di imposta di spettanza del ricorrente per l'anno 2020.
Conclude quindi il Comune chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice Monocratico, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, rileva che sono in atti le denunce di cessazione da parte della Sig.ra Nominativo_1 e la denuncia di nuova occupazione presentata dall'odierno ricorrente con decorrenza del rapporto di locazione al 7 febbraio 2020.
Tale documentazione suffraga la tesi del Comune in ordine alla piena legittimità dell'accertamento notificato, tenuto conto che sia l'avviso di liquidazione che il successivo avviso di accertamento evidenziano che l'imposta è dovuta per 5 bimestri.
L'atto impugnato è legittimo e va quindi confermato.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudice che ne sia equa la integrale compensazione tra le parti, in considerazione delle vicende di causa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 14/04/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FARANDA TR VI, Giudice monocratico in data 14/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6359/2024 depositato il 24/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano - Via S. Pellico Nr. 16 20121 Milano MI
elettivamente domiciliato presso contenziosotributario@postacert.comune.milano.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV. PAGAMENTO n. 2024030964282883086272 TARI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso a questa Corte di Giustizia Tributaria, la parte in epigrafe ha impugnato un avviso di accertamento esecutivo tari per l'anno di imposta 2020 relativo ad un immobile sito in Milano, Indirizzo_1. Precisa parte ricorrente che detto tributo in data 15.11.2020 veniva regolarmente onorato mediante pagamento telematico e che, in data 03.02.2022, presso l'indirizzo PEC del sig. Ricorrente_1, veniva notificato dal Comune di Milano nuovo avviso di liquidazione n. 20220430489232274051464 - sempre relativo alla
TARI 2020 e sempre relativo al medesimo immobile sito in 20137 Milano, Indirizzo_1, per l'importo complessivo pari ad euro 252,00, atto che era stato fatto oggetto di una istanza di annullamento presentata al Comune di Milano, rimasta senza esito.
In data 25.09.2024, il Comune di Milano ha notificato un ulteriore avviso di accertamento, il n.
2024030964282883086272, oggetto dell'odierno gravame, ancora relativo alla TARI 2020 e sempre relativo al medesimo immobile sito in Indirizzo_1, per l'importo complessivo pari ad euro 352,00, atto che va annullato in considerazione del fatto che il pagamento della imposta è stato già effettuato.
Conclude parte ricorrente chiedendo l'annullamento dell' atto impugnato, con vittoria delle spese
Si è costituito il Comune di Milano, il quale ha precisato che l'atto impugnato è stato notificato a seguito della notifica di un precedente avviso di liquidazione, rimasto senza esito. Ribadisce la piena legittimità dell'atto alla luce del fatto che la precedente occupante dell'immobile ha sì versato l'imposta richiesta, ma che ha chiuso la propria posizione avendo risolto il contratto di locazione, ed essendo stata presentata, da parte dell'odierno ricorrente, una denuncia di nuova occupazione in data 5 agosto 2020 nella quale era stata indicata la Sig.ra Nominativo_1 come precedente occupante l'utenza ed era stata chiesta la propria iscrizione al tributo dal 07/02/2020.
Precisa il Comune che l'importo versato dalla Sig.ra Nominativo_1 aveva coperto il dovuto a titolo di TARI sono alla chiusura della posizione ed è stato usato poi in compensazione con quanto dovuto per l'immobile della proprietà di quest'ultima in Milano, Indirizzo_2. L'avviso di accertamento qui impugnato afferisce alla quota di imposta di spettanza del ricorrente per l'anno 2020.
Conclude quindi il Comune chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice Monocratico, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, rileva che sono in atti le denunce di cessazione da parte della Sig.ra Nominativo_1 e la denuncia di nuova occupazione presentata dall'odierno ricorrente con decorrenza del rapporto di locazione al 7 febbraio 2020.
Tale documentazione suffraga la tesi del Comune in ordine alla piena legittimità dell'accertamento notificato, tenuto conto che sia l'avviso di liquidazione che il successivo avviso di accertamento evidenziano che l'imposta è dovuta per 5 bimestri.
L'atto impugnato è legittimo e va quindi confermato.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudice che ne sia equa la integrale compensazione tra le parti, in considerazione delle vicende di causa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.