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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 16/01/2026, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 658/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IACOBELLIS GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13463/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259013184447 I.C.I. a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 298/2026 depositato il
14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-CO e del comune di Castellammare di Stabia, l'intimazione di pagamento n. 07120259013184447, ricevuta in data 20.05.2025, con la quale è stata richiesta ICI per l'anno 2006, dovuta al comune di Castellammare di Stabia, per l'importo di € 399,44.
Il ricorrente eccepisce di non aver mai ricevuto la notifica della presupposta cartella di pagamento n.
07120130086691267, indicata notificata in data 03.11.2014, per cui l'atto è illegittimo e sussiste la prescrizione quinquennale del credito, interessi e sanzioni.
Rappresenta di aver richiesto, senza esito, lo sgravio della cartella al Comune.
Conclude chiedendo che venga dichiarata l'illegittimità della intimazione con condanna al pagamento delle spese di giudizio da attribuire in favore dei difensori antistatari.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate-CO (AdER) per obiettare che la cartella di pagamento sottesa all'intimazione era stata tempestivamente notificata in data 3.11.2014, come da documentazione che allega.
Riferisce, ancora, che successivamente era stata notificata, in data 28.8.2015 (a mezzo del servizio postale ordinario, con raccomandata senza avviso di ricevimento) il sollecito di pagamento n. 07120159078054961, cui seguiva, in data 20.5.2025, l'opposta intimazione n. 07120259013184447 .
Aggiunge che, ai fini del computo del termine di prescrizione, si deve considerare il periodo di sospensione previsto per l'emergenza Covid.
Eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente alla mancata notifica di atti di competenza dell'Ente impositore.
Rappresenta l'intervenuto sgravio parziale del ruolo, per le somme relative a sanzioni ed interessi, come disposto e comunicato dallo stesso Ente creditore.
Conclude chiedendo che venga dichiarata la legittimità dell'opposto atto e rigettato il ricorso, con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
Con memorie depositate il 26.12.2025 la parte ricorrente insiste nell'accoglimento del ricorso. Evidenzia le incongruenze che addensano perplessità circa la regolarità della procedura di notificazione della cartella di pagamento sottesa all'atto impugnato. Rappresenta che, comunque, anche a volere ritenere corretta la notifica perfezionatasi il 3.11.2014, il credito tributario era ormai estinto, per prescrizione quinquennale, alla data di ricezione dell'intimazione impugnata.
Con memorie depositate il 2.1.2026, l'AdER insiste nella regolarità della notifica della cartella presupposta.
Rappresenta che tanto ha determinato la definitività della pretesa con la conseguenza che ogni contestazione deve dichiararsi inammissibile perché intempestivamente proposta.
Ritiene non prescritto il credito tributario, dovendosi computare la prescrizione decennale e tener conto della sospensione dei termini di prescrizione correlata all'emergenza Covid.
Declina ogni responsabilità in relazione alla attività di competenza dell'Ente impositore.
Conclude riportandosi a quanto già dedotto con le proprie controdeduzioni. Non risulta costituitosi il comune di Castellammare di Stabia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
L'intimazione opposta ha come atto presupposto la cartella di pagamento n. 07120130086691267, indicata notificata in data 03.11.2014.
Ebbene, prescindendo da qualsiasi discussione, circa la regolarità della notifica della cartella, e, quindi, pur volendo ritenere validamente effettuata la notifica perfezionatasi in data 3.11.2014, va preso atto che, dalla data di quella notifica, era decorso, alla data di notifica dell'intimazione impugnata, il termine di prescrizione quinquennale previsto.
Sul punto, giova richiamare il consolidato orientamento della Corte di cassazione, la quale con l'ordinanza n. 31260, del 9 novembre 2023, è tornata a ribadire che “l'imposta comunale sugli immobili (ICI) soggiace alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata e non rientrando nel novero delle prestazioni unitarie, per le quali rileva una pluralità di termini successivi per un adempimento che strutturalmente rimane eseguibile anche "uno actu", con correlata applicabilità dell'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.” (Cass. 3 luglio 2020, n.13683;
Cass. 29/11/2017, n. 28576)”.
Va pertanto, disatteso l'assunto della resistente AdER volto a sostenere la prescrizione di durata decennale.
Invero, la notifica della cartella di pagamento -anche quando non impugnata e, pertanto, divenuta definitiva- non può comportare la conversione del termine breve di prescrizione da quinquennale a quello ordinario decennale. Questo effetto, invece, è previsto dall'art. 2953 cod. civ., nel diverso caso in cui sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato.
In conclusione, si deve ritenere che la prescrizione quinquennale era maturata già alla data del 3.11.2019
e che su di essa nulla influiscono le sospensioni dei termini introdotte a seguito dell'emergenza Covid, le quali hanno operato a partire dal giorno 8 marzo 2020.
Va soggiunto che l'AdER nulla ha documentato per provare la notifica del sollecito di pagamento n.
07120159078054961, del quale, peraltro, non ha nemmeno fornito copia.
La cartella impugnata va annullata.
La soccombenza comporta che l'AdER resistente, ma anche il comune di Castellammare di Stabia, rimasto contumace, debbano essere condannati alle spese di giudizio, come da dispositivo.
In proposito, con ordinanza n. 17022 del 2025, la Corte di Cassazione ha affermato che, anche nel caso di contumacia della parte convenuta, la sostanziale soccombenza della controparte deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese.
In questa prospettiva, la Corte ha affermato che essenziale criterio rivelatore della soccombenza è rinvenuto nell'aver dato causa al giudizio. Di conseguenza, la soccombenza non è stata esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Entrate-CO e il comune di Castellammare di Stabia al pagamento in solido delle spese di giudizio a favore della parte ricorrente che liquida in euro 300 per compensi, oltre CUT e spese generali nella misura del 15%, oneri ed accessori di legge se dovuti, da attribuire ai procuratori antistatari, avv. Difensore_2 e avv. Difensore_1.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IACOBELLIS GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13463/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259013184447 I.C.I. a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 298/2026 depositato il
14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-CO e del comune di Castellammare di Stabia, l'intimazione di pagamento n. 07120259013184447, ricevuta in data 20.05.2025, con la quale è stata richiesta ICI per l'anno 2006, dovuta al comune di Castellammare di Stabia, per l'importo di € 399,44.
Il ricorrente eccepisce di non aver mai ricevuto la notifica della presupposta cartella di pagamento n.
07120130086691267, indicata notificata in data 03.11.2014, per cui l'atto è illegittimo e sussiste la prescrizione quinquennale del credito, interessi e sanzioni.
Rappresenta di aver richiesto, senza esito, lo sgravio della cartella al Comune.
Conclude chiedendo che venga dichiarata l'illegittimità della intimazione con condanna al pagamento delle spese di giudizio da attribuire in favore dei difensori antistatari.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate-CO (AdER) per obiettare che la cartella di pagamento sottesa all'intimazione era stata tempestivamente notificata in data 3.11.2014, come da documentazione che allega.
Riferisce, ancora, che successivamente era stata notificata, in data 28.8.2015 (a mezzo del servizio postale ordinario, con raccomandata senza avviso di ricevimento) il sollecito di pagamento n. 07120159078054961, cui seguiva, in data 20.5.2025, l'opposta intimazione n. 07120259013184447 .
Aggiunge che, ai fini del computo del termine di prescrizione, si deve considerare il periodo di sospensione previsto per l'emergenza Covid.
Eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente alla mancata notifica di atti di competenza dell'Ente impositore.
Rappresenta l'intervenuto sgravio parziale del ruolo, per le somme relative a sanzioni ed interessi, come disposto e comunicato dallo stesso Ente creditore.
Conclude chiedendo che venga dichiarata la legittimità dell'opposto atto e rigettato il ricorso, con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
Con memorie depositate il 26.12.2025 la parte ricorrente insiste nell'accoglimento del ricorso. Evidenzia le incongruenze che addensano perplessità circa la regolarità della procedura di notificazione della cartella di pagamento sottesa all'atto impugnato. Rappresenta che, comunque, anche a volere ritenere corretta la notifica perfezionatasi il 3.11.2014, il credito tributario era ormai estinto, per prescrizione quinquennale, alla data di ricezione dell'intimazione impugnata.
Con memorie depositate il 2.1.2026, l'AdER insiste nella regolarità della notifica della cartella presupposta.
Rappresenta che tanto ha determinato la definitività della pretesa con la conseguenza che ogni contestazione deve dichiararsi inammissibile perché intempestivamente proposta.
Ritiene non prescritto il credito tributario, dovendosi computare la prescrizione decennale e tener conto della sospensione dei termini di prescrizione correlata all'emergenza Covid.
Declina ogni responsabilità in relazione alla attività di competenza dell'Ente impositore.
Conclude riportandosi a quanto già dedotto con le proprie controdeduzioni. Non risulta costituitosi il comune di Castellammare di Stabia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
L'intimazione opposta ha come atto presupposto la cartella di pagamento n. 07120130086691267, indicata notificata in data 03.11.2014.
Ebbene, prescindendo da qualsiasi discussione, circa la regolarità della notifica della cartella, e, quindi, pur volendo ritenere validamente effettuata la notifica perfezionatasi in data 3.11.2014, va preso atto che, dalla data di quella notifica, era decorso, alla data di notifica dell'intimazione impugnata, il termine di prescrizione quinquennale previsto.
Sul punto, giova richiamare il consolidato orientamento della Corte di cassazione, la quale con l'ordinanza n. 31260, del 9 novembre 2023, è tornata a ribadire che “l'imposta comunale sugli immobili (ICI) soggiace alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata e non rientrando nel novero delle prestazioni unitarie, per le quali rileva una pluralità di termini successivi per un adempimento che strutturalmente rimane eseguibile anche "uno actu", con correlata applicabilità dell'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.” (Cass. 3 luglio 2020, n.13683;
Cass. 29/11/2017, n. 28576)”.
Va pertanto, disatteso l'assunto della resistente AdER volto a sostenere la prescrizione di durata decennale.
Invero, la notifica della cartella di pagamento -anche quando non impugnata e, pertanto, divenuta definitiva- non può comportare la conversione del termine breve di prescrizione da quinquennale a quello ordinario decennale. Questo effetto, invece, è previsto dall'art. 2953 cod. civ., nel diverso caso in cui sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato.
In conclusione, si deve ritenere che la prescrizione quinquennale era maturata già alla data del 3.11.2019
e che su di essa nulla influiscono le sospensioni dei termini introdotte a seguito dell'emergenza Covid, le quali hanno operato a partire dal giorno 8 marzo 2020.
Va soggiunto che l'AdER nulla ha documentato per provare la notifica del sollecito di pagamento n.
07120159078054961, del quale, peraltro, non ha nemmeno fornito copia.
La cartella impugnata va annullata.
La soccombenza comporta che l'AdER resistente, ma anche il comune di Castellammare di Stabia, rimasto contumace, debbano essere condannati alle spese di giudizio, come da dispositivo.
In proposito, con ordinanza n. 17022 del 2025, la Corte di Cassazione ha affermato che, anche nel caso di contumacia della parte convenuta, la sostanziale soccombenza della controparte deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese.
In questa prospettiva, la Corte ha affermato che essenziale criterio rivelatore della soccombenza è rinvenuto nell'aver dato causa al giudizio. Di conseguenza, la soccombenza non è stata esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Entrate-CO e il comune di Castellammare di Stabia al pagamento in solido delle spese di giudizio a favore della parte ricorrente che liquida in euro 300 per compensi, oltre CUT e spese generali nella misura del 15%, oneri ed accessori di legge se dovuti, da attribuire ai procuratori antistatari, avv. Difensore_2 e avv. Difensore_1.