Articolo 18 della Legge 21 maggio 1955, n. 463
Articolo 17Articolo 19
Versione
9 giugno 1955
Art. 18.
Il Ministro per le finanze ha facolta' di stabilire con proprio decreto nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche e di modificare le forme, i termini e le modalita' di pagamento dello stesso tributo previsti dagli articoli 2, penultimo comma, 5 e 6 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 .
Entrata in vigore il 9 giugno 1955
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