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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 16/03/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
composto dai Sig.ri Magistrati: dott. Guido Campli Presidente
dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Estensore dott. Francesco Turco Giudice
ha emesso la seguente
sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 452 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021, posta in deliberazione all'udienza del 19 giugno 2024, svoltasi nelle modalità stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., con concessione del termine di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di 20 giorni per il deposito di memorie di replica, vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Parte_1 C.F._1
Vastano, in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione,
attrice;
e
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 Parte_2
), ), rappresentati e difesi C.F._3 Controparte_2 CodiceFiscale_4 dall'avv. Andrea Grimaldi, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuti;
Oggetto: simulazione di contratto vitalizio;
lesione della quota di legittima.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza del
19 giugno 2024, svolta mediante contraddittorio scritto o “cartolare”, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
dinanzi a questo Tribunale e (ai quali, dopo la morte, avvenuta Controparte_3 Controparte_4
nel corso del giudizio, sono subentrati gli eredi e Controparte_1 Parte_2 CP_2
, al fine di ottenere l'accertamento della simulazione di un contratto di vitalizio
[...]
stipulato dai genitori in favore del convenuto e la conseguente tutela dei propri Controparte_3
diritti ereditari, in quanto erede legittimaria del defunto padre deceduto a Chieti Persona_1
nel dicembre 2016.
L'attrice ha dedotto di essere stata integralmente pretermessa dall'asse ereditario, nonostante la propria qualità di erede legittimaria. In particolare, ha esposto che i genitori,
[...]
e , con atto notarile del 28 giugno 2006 stipulato innanzi al notaio Per_1 Controparte_4
hanno costituito un contratto di vitalizio (n. rep. 73097, raccolta n. 32829), Persona_2
mediante il quale hanno trasferito, in favore del convenuto, la totalità dei beni immobili di loro proprietà, tra cui: un fabbricato urbano composto da un appartamento di sei vani dislocato su due piani e identificato al catasto fabbricati del Comune di Chieti;
un terreno agricolo di circa 1.700
mq, situato nel Comune di Chieti;
beni mobili, costituiti principalmente da somme di denaro accumulate dal de cuius a titolo di pensione INPS per un importo complessivo di € 97.637,86.
L'attrice ha sostenuto che tale contratto, sebbene formalmente qualificato come contratto di vitalizio alimentare, dissimulava in realtà una donazione in favore del solo Controparte_3 con l'intento di sottrarre i beni dalla massa ereditaria e pregiudicare i diritti successori della stessa.
A supporto di tale tesi, l'attrice ha evidenziato che le prestazioni previste dal contratto di vitalizio
- consistenti in vitto, alloggio, vestiario, cure mediche, assistenza materiale e morale - non sarebbero mai state concretamente adempiute dal convenuto. Infatti, i genitori godevano di una solida condizione economica e patrimoniale, tale da consentire loro di far fronte autonomamente alle proprie necessità.
Inoltre, l'attrice ha sottolineato che il rapporto tra le prestazioni dedotte nel contratto e il valore dei beni trasferiti è caratterizzato da una evidente sproporzione, incompatibile con la natura di un autentico vitalizio. In particolare, ha sottolineato, dopo la costituzione dei convenuti, che dalla stessa comparsa di costituzione di questi ultimi emergerebbe che: il monte spese annuale per il sostentamento dei vitaliziati ammontava a € 12.012,00, coperto quasi interamente dai redditi e dalle indennità dei coniugi e , per un totale di € 11.948,69, con Persona_1 Controparte_4 un saldo negativo di soli € 63,31 annui, importo che, moltiplicato per 15 anni, corrisponde a €
949,65 complessivi;
a fronte di tale modesta prestazione economica, il valore dell'immobile ceduto risulta essere stato stimato in € 102.500,00, determinando così una sproporzione abnorme tra le obbligazioni assunte e i beni trasferiti.
L'attrice ha ulteriormente evidenziato che tale sproporzione è stata ammessa dagli stessi convenuti, rafforzando così la presunzione di simulazione dell'atto in questione. Inoltre, ha sottolineato che la presenza di due testimoni all'atto notarile costituisce un ulteriore indizio della reale natura donativa dell'accordo, poiché tale formalità è richiesta ex art. 48 della legge notarile per la validità delle donazioni, ma non è necessaria per i contratti di vitalizio.
L'attrice ha anche contestato la condotta del convenuto il quale, in Controparte_3 violazione delle clausole contrattuali, ha proceduto alla vendita dell'immobile oggetto del vitalizio in data 9 agosto 2019, nonostante l'art. 5 del contratto prevedesse che il possesso dei beni potesse essere acquisito solo con il consolidamento della nuda proprietà e dell'usufrutto, ovvero dopo la morte dei vitaliziati. Tale vendita sarebbe avvenuta immediatamente dopo la ricezione di una diffida legale inviata dall'attrice in data 8 febbraio 2019, circostanza che l'attrice ha ritenuto significativa per dimostrare l'intento del convenuto di sottrarre rapidamente i beni dall'asse ereditario.
Per quanto concerne le somme di denaro accumulate dal de cuius, l'attrice ha sostenuto che tali importi debbano essere ricompresi nella massa ereditaria, in quanto il defunto non avrebbe avuto necessità di utilizzarli per il proprio sostentamento, essendo tale onere teoricamente a carico del figlio in forza del contratto di vitalizio. Tale situazione avrebbe determinato un incremento della capacità di risparmio del de cuius, con conseguente obbligo di ricomprendere tali somme nell'asse ereditario.
Alla luce di quanto sopra esposto, ha chiesto al Tribunale di: accertare e Parte_1
dichiarare la simulazione del contratto di vitalizio del 28 giugno 2006, qualificandolo come donazione dissimulata in favore di accertare e dichiarare la qualità di erede Controparte_3 legittimaria dell'attrice e la conseguente lesione della sua quota di legittima;
condannare il convenuto al pagamento della somma di € 21.667,00 (o altra da determinarsi in Controparte_3
corso di causa) a titolo di quota legittima sugli immobili alienati;
condannare in solido i convenuti e al pagamento della somma di € 32.545,95, corrispondente Controparte_3 Controparte_4
alla quota legittima relativa alle somme di denaro accumulate dal de cuius.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti e (ai quali - come Controparte_3 Controparte_4
detto - sono subentrati gli eredi e ), Controparte_1 Parte_2 Controparte_2 contestando integralmente la fondatezza delle domande attoree e chiedendo il loro rigetto per le ragioni che seguono.
In via preliminare, i convenuti hanno eccepito l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione obbligatoria nei confronti di , la quale non sarebbe Controparte_4 stata convocata al procedimento di mediazione, in violazione dell'art. 5 comma 1 bis d.lgs. n.
28/2010. Hanno altresì eccepito la nullità della citazione ex art. 164 c.p.c., per la mancata indicazione dell'invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza, ai sensi dell'art. 163 n. 7 c.p.c.
Nel merito, i convenuti hanno contestato la pretesa simulazione del contratto di vitalizio, sostenendo che si tratti di un negozio giuridico valido ed efficace, stipulato in conformità alle esigenze reali dei genitori, in particolare del de cuius e della moglie Persona_1 [...]
. Hanno affermato che l'atto in questione rappresenta un contratto di vitalizio improprio CP_4
o assistenziale, caratterizzato dalla presenza di obblighi di assistenza materiale e morale da parte del vitaliziante nei confronti dei vitaliziati (i genitori). Controparte_3
I convenuti hanno evidenziato che, già al momento della stipula del contratto nel 2006,
sussistevano i presupposti per la validità del vitalizio, ossia: lo stato di bisogno dei vitaliziati, in particolare di , affetta da gravi problemi di salute e riconosciuta invalida con Controparte_4 sentenza del Tribunale di Chieti n. 254/06, la quale già all'epoca era costretta su una sedia a rotelle e necessitava di assistenza continua;
la necessità di garantire assistenza quotidiana sia materiale (cura della persona e della casa, somministrazione di medicinali) sia morale, soprattutto per il de cuius che, sebbene in buone condizioni di salute, doveva affrontare il carico assistenziale della moglie.
I convenuti hanno contestato l'assunto attoreo secondo cui i genitori godevano di una
“solida condizione economica”, sottolineando che le risorse economiche della famiglia erano limitate e insufficienti a coprire integralmente le spese di gestione domestica e assistenza sanitaria. Hanno dettagliato che il de cuius percepiva una pensione annua di circa € 8.074,04 (pari a circa € 621,13 mensili), mentre la riceveva una pensione sociale di € 282,39 mensili, CP_4 per un totale di € 11.948,69 annui, a fronte di spese ordinarie e straordinarie (utenze, assistenza domestica, tributi) che comportavano un saldo negativo medio di € 63,31 al mese, a dimostrazione della precarietà economica della famiglia.
I convenuti hanno ulteriormente precisato che: il valore effettivo dell'immobile ceduto con il vitalizio non corrisponde alla cifra di € 130.000,00 indicata dall'attrice, bensì a € 102.500,00, importo risultante dalla vendita effettuata il 9 agosto 2019 innanzi al Notaio di Chieti, Per_3 al netto di un terreno autonomamente acquistato dal convenuto nel 2017; il valore da prendere a riferimento per la valutazione della proporzionalità delle prestazioni sarebbe quello della nuda proprietà, pari a € 58.500,00, come indicato nell'atto notarile del 2006, trattandosi di beni gravati da usufrutto fino al decesso del de cuius.
Quanto alle somme di denaro provenienti dalla pensione del defunto, i convenuti hanno negato l'esistenza del presunto “tesoretto” indicato dall'attrice, sostenendo che tali somme erano state regolarmente utilizzate per il sostentamento dei vitaliziati e che, al momento dell'apertura della successione, non vi erano depositi rilevanti riconducibili al de cuius.
Infine, i convenuti hanno evidenziato la mancanza di rapporti affettivi e assistenziali tra l'attrice e i genitori, richiamando il disinteresse mostrato dalla stessa nel corso degli anni, inclusa la gestione delle esequie del padre, a cui avrebbe provveduto esclusivamente il figlio . CP_3
Alla luce di tali argomentazioni, i convenuti hanno chiesto: in via preliminare, di dichiarare l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione obbligatoria nei confronti della sig.ra ; in subordine, di dichiarare la nullità della citazione per i Controparte_4
vizi formali dedotti;
nel merito, di rigettare integralmente le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto.
Tanto brevemente premesso sulle posizioni delle parti, in primo luogo deve essere revocata la contumacia degli “eredi di ”, erroneamente dichiarata per mero refuso Controparte_4
nell'ordinanza depositata in data 14 gennaio 2024, dato che gli eredi degli originari convenuti si sono tutti costituiti.
In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione relativa all'improcedibilità dell'azione per omessa mediazione nei confronti della originaria convenuta , sulla quale va Controparte_4
osservato quanto segue.
Per quanto riguarda la domanda di simulazione e riduzione del vitalizio, la mediazione obbligatoria doveva essere esperita esclusivamente nei confronti del beneficiario dell'atto, ossia
In materia di azione di riduzione, infatti, i legittimati passivi sono solo i Controparte_3
beneficiari delle disposizioni lesive e i loro aventi causa. Ne consegue che , in Controparte_4
quanto presunta donante, non ha una posizione di legittimazione passiva rispetto a questa domanda. Di conseguenza, la mancata sua convocazione in mediazione non incide sulla procedibilità dell'azione principale.
Passando all'esame dell'eccezione di nullità della citazione per omessa indicazione del termine ex art. 163, n. 7, c.p.c., anche questa eccezione risulta infondata. L'atto introduttivo del giudizio, infatti, contiene tutti gli elementi essenziali richiesti dalla legge: la data dell'udienza di comparizione, il richiamo all'art. 166 c.p.c., che impone ai convenuti di costituirsi nel termine previsto, e l'avvertimento sulle decadenze in caso di mancata tempestiva costituzione.
In ogni caso, anche qualora si volesse ritenere sussistente un'irregolarità, la stessa risulterebbe sanata ai sensi dell'art. 156 c.p.c. I convenuti, infatti, si sono regolarmente costituiti in giudizio e hanno svolto difese nel merito, senza limitarsi a eccepire la nullità. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., 26 settembre 2014, n. 21910), la nullità dell'atto di citazione non può essere dichiarata quando il convenuto, anziché limitarsi a sollevare l'eccezione, ha interloquito nel merito della causa, dimostrando così di aver compreso il contenuto dell'atto.
Tanto osservato sulle eccezioni preliminari e passando all'esame del merito, l'attrice sostiene che il contratto di vitalizio stipulato nel 2006 tra il padre Parte_1 [...]
e il fratello dissimuli in realtà una donazione, finalizzata ad Per_1 Controparte_3
estrometterla completamente dall'asse ereditario. A sostegno della propria tesi, l'attrice evidenzia:
l'assenza di uno stato di bisogno dei vitaliziati al momento della stipula, data la loro “solida posizione economica”; la sproporzione tra il valore dei beni ceduti (stimati in €130.000,00) e le prestazioni assistenziali;
la mancata prova dell'effettiva erogazione delle prestazioni da parte del fratello.
Il convenuto costituendosi in giudizio, contesta integralmente la Controparte_3
ricostruzione dell'attrice, evidenziando: l'effettiva sussistenza dello stato di bisogno dei vitaliziati nel 2006, considerata l'età del padre (75 anni) e le condizioni di invalidità della madre;
l'esistenza dell'alea contrattuale, dimostrata dal fatto che il padre è vissuto altri dieci anni dopo la stipula;
l'effettiva erogazione delle prestazioni assistenziali, in corso nei confronti della madre al momento dell'instaurazione del giudizio;
l'assenza di sproporzione tra il valore dei beni (stimato in € 58.500,00 al netto dell'usufrutto) e le prestazioni erogate per quindici anni.
Alla luce della giurisprudenza più recente, per l'accertamento della simulazione del contratto di vitalizio l'onere probatorio assume caratteristiche peculiari. Come chiarito dalla giurisprudenza della AS (tra le altre, si veda Cass. civ. ord. n. 15043 del 29 maggio
2024), il legittimario che agisce per l'accertamento della simulazione va considerato “terzo”
rispetto alle parti contraenti, potendo quindi avvalersi di un regime probatorio più ampio e flessibile, che gli consente di provare la simulazione mediante testimoni e presunzioni.
Quanto agli elementi essenziali che devono essere provati per dimostrare la natura simulatoria del contratto, essi sono: la sproporzione macroscopica tra il valore del bene ceduto e le prestazioni assistenziali, la mancata prova dell'effettiva erogazione delle prestazioni, l'assenza di uno stato di bisogno oggettivo dei vitaliziati e modalità di esecuzione del contratto non conformi agli accordi originari (Trib. Taranto, 15 febbraio 2024).
Nel caso di specie, incombeva sull'attrice l'onere di una prova rigorosa della simulazione, non potendosi limitare a mere allegazioni. La AS (tra le altre, si veda sent. n. 28015 del
30 ottobre 2024) ha precisato che elementi come la significativa sproporzione tra prestazioni,
l'assenza di documentazione bancaria attestante i pagamenti, la mancanza di documentazione sui proventi dell'attività e l'esiguità delle somme sui conti correnti rispetto agli obblighi assunti possono costituire validi indizi della simulazione. Tuttavia, dall'analisi degli elementi allegati e delle risultanze documentali, le doglianze dell'attrice non risultano fondate.
Per quanto concerne la presunta solida condizione economica dei vitaliziati, l'attrice sostiene che, al momento della stipula del vitalizio, i genitori disponessero di un patrimonio tale da rendere superfluo un contratto di assistenza e mantenimento. È però rilevante sottolineare che, da sole, le sue allegazioni dipingono un quadro di reddito decisamente modesto: il padre percepiva una pensione annua di € 8.074,04, mentre la madre riceveva una pensione mensile di € 631,00, integrata da un'indennità di accompagnamento di € 517,00. Tali cifre, presentate a sostegno della tesi dell'attrice, non sono state integrate da ulteriori elementi probatori e, in aggiunta, i dati numerici forniti dal convenuto nella comparsa non sono stati contestati. Infatti, il convenuto ha prodotto documentazione idonea a dimostrare che tali entrate, lungi dal configurare una condizione di stabilità economica, risultavano a malapena sufficienti a coprire le spese ordinarie di sussistenza, evidenziando addirittura un saldo negativo di circa € 63 mensili. Ne consegue che i coniugi non godevano Parte_3
di una situazione economica tale da escludere la necessità di un vitalizio, bensì presentavano esigenze concrete che giustificavano il ricorso a tale strumento contrattuale.
Passando alla sproporzione delle prestazioni contrattuali, l'attrice ha altresì sostenuto che il vitalizio dissimulerebbe una donazione, in quanto sussisterebbe una sproporzione macroscopica tra il valore dei beni trasferiti e le prestazioni di assistenza fornite dal convenuto. A tal fine, ha indicato un valore complessivo degli immobili pari a € 130.000,00, basandosi su una successiva vendita.
Anche tale affermazione non trova riscontro probatorio adeguato. Il convenuto ha infatti dimostrato che: al momento della stipula del vitalizio, il valore della nuda proprietà degli immobili oggetto del contratto era pari a soli € 58.500,00 (si veda contratto di vitalizio di cui all'allegato n. 6 del fascicolo di parte attrice); la vendita successiva, cui si riferisce l'attrice, includeva anche altri beni non compresi nell'originario atto di vitalizio, rendendo quindi errata la valutazione effettuata dall'attrice (si veda allegato n. 16 del fascicolo di parte convenuta); la durata delle prestazioni assistenziali copre un arco temporale di quindici anni e continuavano nei confronti della madre superstite al momento dell'instaurazione di questo giudizio, elemento che di per sé esclude la configurabilità di una sproporzione evidente tra le obbligazioni delle parti.
Alla luce di tali elementi, non è possibile ravvisare una sproporzione tale da far ritenere che l'atto sia meramente simulato e volto a eludere i diritti successori dell'attrice.
Passando all'effettiva sussistenza dello stato di bisogno, l'attrice non ha fornito elementi concreti volti a dimostrare l'inesistenza di uno stato di bisogno tale da giustificare la costituzione del vitalizio. Al contrario, il convenuto ha documentato che, all'epoca della stipula del contratto: il padre aveva 75 anni, dunque un'età avanzata che di per sé giustificava la necessità di un'assistenza costante e continuativa;
la madre risultava già affetta da grave invalidità, circostanza attestata da apposita sentenza del Tribunale (si veda allegato n. 2 del fascicolo di parte convenuta).
Ne consegue che il vitalizio rispondeva a una reale esigenza di assistenza e mantenimento e non a un intento simulativo volto a pregiudicare le ragioni ereditarie dell'attrice.
In merito all'effettività delle prestazioni assistenziali, l'attrice si è limitata a sollevare contestazioni generiche, senza fornire elementi probatori concreti a sostegno della propria tesi. Il convenuto, a sua volta, ha affermato di aver assistito i genitori per oltre quindici anni e di continuare a provvedere alla madre, tuttora in vita, ma non ha prodotto elementi particolarmente incisivi a dimostrazione di ciò. Dalla prova testimoniale, inoltre, non è emersa una conferma specifica né in favore dell'una né dell'altra parte. In ogni caso, la questione dell'effettività dell'assistenza non assume rilievo decisivo, poiché non sono stati dimostrati gli altri presupposti necessari per mettere in discussione la validità del vitalizio.
In considerazione di tutto quanto sopra evidenziato, la domanda attorea risulta priva di fondamento e deve essere rigettata, non emergendo elementi sufficienti a sostenere la pretesa simulazione del contratto di vitalizio stipulato tra le parti.
Essendo stata rigettata la domanda di accertamento della simulazione, deve essere inevitabilmente rigettata anche la domanda di riduzione.
Le spese della presente procedura, liquidate come in dispositivo ai valori medi dello scaglione tariffario di riferimento, seguono il criterio della soccombenza.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- revoca la contumacia degli “eredi di ”, dichiarata con ordinanza del 14 Controparte_4
gennaio 2024; - rigetta le domande di parte attrice;
- condanna la parte attrice alla refusione delle spese legali, in favore della parte convenuta, che si quantificano in totali € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025.
Il Presidente
dott. Guido Campli
Il Giudice est. dott. Alessandro Chiauzzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
composto dai Sig.ri Magistrati: dott. Guido Campli Presidente
dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Estensore dott. Francesco Turco Giudice
ha emesso la seguente
sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 452 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021, posta in deliberazione all'udienza del 19 giugno 2024, svoltasi nelle modalità stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., con concessione del termine di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di 20 giorni per il deposito di memorie di replica, vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Parte_1 C.F._1
Vastano, in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione,
attrice;
e
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 Parte_2
), ), rappresentati e difesi C.F._3 Controparte_2 CodiceFiscale_4 dall'avv. Andrea Grimaldi, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuti;
Oggetto: simulazione di contratto vitalizio;
lesione della quota di legittima.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza del
19 giugno 2024, svolta mediante contraddittorio scritto o “cartolare”, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
dinanzi a questo Tribunale e (ai quali, dopo la morte, avvenuta Controparte_3 Controparte_4
nel corso del giudizio, sono subentrati gli eredi e Controparte_1 Parte_2 CP_2
, al fine di ottenere l'accertamento della simulazione di un contratto di vitalizio
[...]
stipulato dai genitori in favore del convenuto e la conseguente tutela dei propri Controparte_3
diritti ereditari, in quanto erede legittimaria del defunto padre deceduto a Chieti Persona_1
nel dicembre 2016.
L'attrice ha dedotto di essere stata integralmente pretermessa dall'asse ereditario, nonostante la propria qualità di erede legittimaria. In particolare, ha esposto che i genitori,
[...]
e , con atto notarile del 28 giugno 2006 stipulato innanzi al notaio Per_1 Controparte_4
hanno costituito un contratto di vitalizio (n. rep. 73097, raccolta n. 32829), Persona_2
mediante il quale hanno trasferito, in favore del convenuto, la totalità dei beni immobili di loro proprietà, tra cui: un fabbricato urbano composto da un appartamento di sei vani dislocato su due piani e identificato al catasto fabbricati del Comune di Chieti;
un terreno agricolo di circa 1.700
mq, situato nel Comune di Chieti;
beni mobili, costituiti principalmente da somme di denaro accumulate dal de cuius a titolo di pensione INPS per un importo complessivo di € 97.637,86.
L'attrice ha sostenuto che tale contratto, sebbene formalmente qualificato come contratto di vitalizio alimentare, dissimulava in realtà una donazione in favore del solo Controparte_3 con l'intento di sottrarre i beni dalla massa ereditaria e pregiudicare i diritti successori della stessa.
A supporto di tale tesi, l'attrice ha evidenziato che le prestazioni previste dal contratto di vitalizio
- consistenti in vitto, alloggio, vestiario, cure mediche, assistenza materiale e morale - non sarebbero mai state concretamente adempiute dal convenuto. Infatti, i genitori godevano di una solida condizione economica e patrimoniale, tale da consentire loro di far fronte autonomamente alle proprie necessità.
Inoltre, l'attrice ha sottolineato che il rapporto tra le prestazioni dedotte nel contratto e il valore dei beni trasferiti è caratterizzato da una evidente sproporzione, incompatibile con la natura di un autentico vitalizio. In particolare, ha sottolineato, dopo la costituzione dei convenuti, che dalla stessa comparsa di costituzione di questi ultimi emergerebbe che: il monte spese annuale per il sostentamento dei vitaliziati ammontava a € 12.012,00, coperto quasi interamente dai redditi e dalle indennità dei coniugi e , per un totale di € 11.948,69, con Persona_1 Controparte_4 un saldo negativo di soli € 63,31 annui, importo che, moltiplicato per 15 anni, corrisponde a €
949,65 complessivi;
a fronte di tale modesta prestazione economica, il valore dell'immobile ceduto risulta essere stato stimato in € 102.500,00, determinando così una sproporzione abnorme tra le obbligazioni assunte e i beni trasferiti.
L'attrice ha ulteriormente evidenziato che tale sproporzione è stata ammessa dagli stessi convenuti, rafforzando così la presunzione di simulazione dell'atto in questione. Inoltre, ha sottolineato che la presenza di due testimoni all'atto notarile costituisce un ulteriore indizio della reale natura donativa dell'accordo, poiché tale formalità è richiesta ex art. 48 della legge notarile per la validità delle donazioni, ma non è necessaria per i contratti di vitalizio.
L'attrice ha anche contestato la condotta del convenuto il quale, in Controparte_3 violazione delle clausole contrattuali, ha proceduto alla vendita dell'immobile oggetto del vitalizio in data 9 agosto 2019, nonostante l'art. 5 del contratto prevedesse che il possesso dei beni potesse essere acquisito solo con il consolidamento della nuda proprietà e dell'usufrutto, ovvero dopo la morte dei vitaliziati. Tale vendita sarebbe avvenuta immediatamente dopo la ricezione di una diffida legale inviata dall'attrice in data 8 febbraio 2019, circostanza che l'attrice ha ritenuto significativa per dimostrare l'intento del convenuto di sottrarre rapidamente i beni dall'asse ereditario.
Per quanto concerne le somme di denaro accumulate dal de cuius, l'attrice ha sostenuto che tali importi debbano essere ricompresi nella massa ereditaria, in quanto il defunto non avrebbe avuto necessità di utilizzarli per il proprio sostentamento, essendo tale onere teoricamente a carico del figlio in forza del contratto di vitalizio. Tale situazione avrebbe determinato un incremento della capacità di risparmio del de cuius, con conseguente obbligo di ricomprendere tali somme nell'asse ereditario.
Alla luce di quanto sopra esposto, ha chiesto al Tribunale di: accertare e Parte_1
dichiarare la simulazione del contratto di vitalizio del 28 giugno 2006, qualificandolo come donazione dissimulata in favore di accertare e dichiarare la qualità di erede Controparte_3 legittimaria dell'attrice e la conseguente lesione della sua quota di legittima;
condannare il convenuto al pagamento della somma di € 21.667,00 (o altra da determinarsi in Controparte_3
corso di causa) a titolo di quota legittima sugli immobili alienati;
condannare in solido i convenuti e al pagamento della somma di € 32.545,95, corrispondente Controparte_3 Controparte_4
alla quota legittima relativa alle somme di denaro accumulate dal de cuius.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti e (ai quali - come Controparte_3 Controparte_4
detto - sono subentrati gli eredi e ), Controparte_1 Parte_2 Controparte_2 contestando integralmente la fondatezza delle domande attoree e chiedendo il loro rigetto per le ragioni che seguono.
In via preliminare, i convenuti hanno eccepito l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione obbligatoria nei confronti di , la quale non sarebbe Controparte_4 stata convocata al procedimento di mediazione, in violazione dell'art. 5 comma 1 bis d.lgs. n.
28/2010. Hanno altresì eccepito la nullità della citazione ex art. 164 c.p.c., per la mancata indicazione dell'invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza, ai sensi dell'art. 163 n. 7 c.p.c.
Nel merito, i convenuti hanno contestato la pretesa simulazione del contratto di vitalizio, sostenendo che si tratti di un negozio giuridico valido ed efficace, stipulato in conformità alle esigenze reali dei genitori, in particolare del de cuius e della moglie Persona_1 [...]
. Hanno affermato che l'atto in questione rappresenta un contratto di vitalizio improprio CP_4
o assistenziale, caratterizzato dalla presenza di obblighi di assistenza materiale e morale da parte del vitaliziante nei confronti dei vitaliziati (i genitori). Controparte_3
I convenuti hanno evidenziato che, già al momento della stipula del contratto nel 2006,
sussistevano i presupposti per la validità del vitalizio, ossia: lo stato di bisogno dei vitaliziati, in particolare di , affetta da gravi problemi di salute e riconosciuta invalida con Controparte_4 sentenza del Tribunale di Chieti n. 254/06, la quale già all'epoca era costretta su una sedia a rotelle e necessitava di assistenza continua;
la necessità di garantire assistenza quotidiana sia materiale (cura della persona e della casa, somministrazione di medicinali) sia morale, soprattutto per il de cuius che, sebbene in buone condizioni di salute, doveva affrontare il carico assistenziale della moglie.
I convenuti hanno contestato l'assunto attoreo secondo cui i genitori godevano di una
“solida condizione economica”, sottolineando che le risorse economiche della famiglia erano limitate e insufficienti a coprire integralmente le spese di gestione domestica e assistenza sanitaria. Hanno dettagliato che il de cuius percepiva una pensione annua di circa € 8.074,04 (pari a circa € 621,13 mensili), mentre la riceveva una pensione sociale di € 282,39 mensili, CP_4 per un totale di € 11.948,69 annui, a fronte di spese ordinarie e straordinarie (utenze, assistenza domestica, tributi) che comportavano un saldo negativo medio di € 63,31 al mese, a dimostrazione della precarietà economica della famiglia.
I convenuti hanno ulteriormente precisato che: il valore effettivo dell'immobile ceduto con il vitalizio non corrisponde alla cifra di € 130.000,00 indicata dall'attrice, bensì a € 102.500,00, importo risultante dalla vendita effettuata il 9 agosto 2019 innanzi al Notaio di Chieti, Per_3 al netto di un terreno autonomamente acquistato dal convenuto nel 2017; il valore da prendere a riferimento per la valutazione della proporzionalità delle prestazioni sarebbe quello della nuda proprietà, pari a € 58.500,00, come indicato nell'atto notarile del 2006, trattandosi di beni gravati da usufrutto fino al decesso del de cuius.
Quanto alle somme di denaro provenienti dalla pensione del defunto, i convenuti hanno negato l'esistenza del presunto “tesoretto” indicato dall'attrice, sostenendo che tali somme erano state regolarmente utilizzate per il sostentamento dei vitaliziati e che, al momento dell'apertura della successione, non vi erano depositi rilevanti riconducibili al de cuius.
Infine, i convenuti hanno evidenziato la mancanza di rapporti affettivi e assistenziali tra l'attrice e i genitori, richiamando il disinteresse mostrato dalla stessa nel corso degli anni, inclusa la gestione delle esequie del padre, a cui avrebbe provveduto esclusivamente il figlio . CP_3
Alla luce di tali argomentazioni, i convenuti hanno chiesto: in via preliminare, di dichiarare l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione obbligatoria nei confronti della sig.ra ; in subordine, di dichiarare la nullità della citazione per i Controparte_4
vizi formali dedotti;
nel merito, di rigettare integralmente le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto.
Tanto brevemente premesso sulle posizioni delle parti, in primo luogo deve essere revocata la contumacia degli “eredi di ”, erroneamente dichiarata per mero refuso Controparte_4
nell'ordinanza depositata in data 14 gennaio 2024, dato che gli eredi degli originari convenuti si sono tutti costituiti.
In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione relativa all'improcedibilità dell'azione per omessa mediazione nei confronti della originaria convenuta , sulla quale va Controparte_4
osservato quanto segue.
Per quanto riguarda la domanda di simulazione e riduzione del vitalizio, la mediazione obbligatoria doveva essere esperita esclusivamente nei confronti del beneficiario dell'atto, ossia
In materia di azione di riduzione, infatti, i legittimati passivi sono solo i Controparte_3
beneficiari delle disposizioni lesive e i loro aventi causa. Ne consegue che , in Controparte_4
quanto presunta donante, non ha una posizione di legittimazione passiva rispetto a questa domanda. Di conseguenza, la mancata sua convocazione in mediazione non incide sulla procedibilità dell'azione principale.
Passando all'esame dell'eccezione di nullità della citazione per omessa indicazione del termine ex art. 163, n. 7, c.p.c., anche questa eccezione risulta infondata. L'atto introduttivo del giudizio, infatti, contiene tutti gli elementi essenziali richiesti dalla legge: la data dell'udienza di comparizione, il richiamo all'art. 166 c.p.c., che impone ai convenuti di costituirsi nel termine previsto, e l'avvertimento sulle decadenze in caso di mancata tempestiva costituzione.
In ogni caso, anche qualora si volesse ritenere sussistente un'irregolarità, la stessa risulterebbe sanata ai sensi dell'art. 156 c.p.c. I convenuti, infatti, si sono regolarmente costituiti in giudizio e hanno svolto difese nel merito, senza limitarsi a eccepire la nullità. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., 26 settembre 2014, n. 21910), la nullità dell'atto di citazione non può essere dichiarata quando il convenuto, anziché limitarsi a sollevare l'eccezione, ha interloquito nel merito della causa, dimostrando così di aver compreso il contenuto dell'atto.
Tanto osservato sulle eccezioni preliminari e passando all'esame del merito, l'attrice sostiene che il contratto di vitalizio stipulato nel 2006 tra il padre Parte_1 [...]
e il fratello dissimuli in realtà una donazione, finalizzata ad Per_1 Controparte_3
estrometterla completamente dall'asse ereditario. A sostegno della propria tesi, l'attrice evidenzia:
l'assenza di uno stato di bisogno dei vitaliziati al momento della stipula, data la loro “solida posizione economica”; la sproporzione tra il valore dei beni ceduti (stimati in €130.000,00) e le prestazioni assistenziali;
la mancata prova dell'effettiva erogazione delle prestazioni da parte del fratello.
Il convenuto costituendosi in giudizio, contesta integralmente la Controparte_3
ricostruzione dell'attrice, evidenziando: l'effettiva sussistenza dello stato di bisogno dei vitaliziati nel 2006, considerata l'età del padre (75 anni) e le condizioni di invalidità della madre;
l'esistenza dell'alea contrattuale, dimostrata dal fatto che il padre è vissuto altri dieci anni dopo la stipula;
l'effettiva erogazione delle prestazioni assistenziali, in corso nei confronti della madre al momento dell'instaurazione del giudizio;
l'assenza di sproporzione tra il valore dei beni (stimato in € 58.500,00 al netto dell'usufrutto) e le prestazioni erogate per quindici anni.
Alla luce della giurisprudenza più recente, per l'accertamento della simulazione del contratto di vitalizio l'onere probatorio assume caratteristiche peculiari. Come chiarito dalla giurisprudenza della AS (tra le altre, si veda Cass. civ. ord. n. 15043 del 29 maggio
2024), il legittimario che agisce per l'accertamento della simulazione va considerato “terzo”
rispetto alle parti contraenti, potendo quindi avvalersi di un regime probatorio più ampio e flessibile, che gli consente di provare la simulazione mediante testimoni e presunzioni.
Quanto agli elementi essenziali che devono essere provati per dimostrare la natura simulatoria del contratto, essi sono: la sproporzione macroscopica tra il valore del bene ceduto e le prestazioni assistenziali, la mancata prova dell'effettiva erogazione delle prestazioni, l'assenza di uno stato di bisogno oggettivo dei vitaliziati e modalità di esecuzione del contratto non conformi agli accordi originari (Trib. Taranto, 15 febbraio 2024).
Nel caso di specie, incombeva sull'attrice l'onere di una prova rigorosa della simulazione, non potendosi limitare a mere allegazioni. La AS (tra le altre, si veda sent. n. 28015 del
30 ottobre 2024) ha precisato che elementi come la significativa sproporzione tra prestazioni,
l'assenza di documentazione bancaria attestante i pagamenti, la mancanza di documentazione sui proventi dell'attività e l'esiguità delle somme sui conti correnti rispetto agli obblighi assunti possono costituire validi indizi della simulazione. Tuttavia, dall'analisi degli elementi allegati e delle risultanze documentali, le doglianze dell'attrice non risultano fondate.
Per quanto concerne la presunta solida condizione economica dei vitaliziati, l'attrice sostiene che, al momento della stipula del vitalizio, i genitori disponessero di un patrimonio tale da rendere superfluo un contratto di assistenza e mantenimento. È però rilevante sottolineare che, da sole, le sue allegazioni dipingono un quadro di reddito decisamente modesto: il padre percepiva una pensione annua di € 8.074,04, mentre la madre riceveva una pensione mensile di € 631,00, integrata da un'indennità di accompagnamento di € 517,00. Tali cifre, presentate a sostegno della tesi dell'attrice, non sono state integrate da ulteriori elementi probatori e, in aggiunta, i dati numerici forniti dal convenuto nella comparsa non sono stati contestati. Infatti, il convenuto ha prodotto documentazione idonea a dimostrare che tali entrate, lungi dal configurare una condizione di stabilità economica, risultavano a malapena sufficienti a coprire le spese ordinarie di sussistenza, evidenziando addirittura un saldo negativo di circa € 63 mensili. Ne consegue che i coniugi non godevano Parte_3
di una situazione economica tale da escludere la necessità di un vitalizio, bensì presentavano esigenze concrete che giustificavano il ricorso a tale strumento contrattuale.
Passando alla sproporzione delle prestazioni contrattuali, l'attrice ha altresì sostenuto che il vitalizio dissimulerebbe una donazione, in quanto sussisterebbe una sproporzione macroscopica tra il valore dei beni trasferiti e le prestazioni di assistenza fornite dal convenuto. A tal fine, ha indicato un valore complessivo degli immobili pari a € 130.000,00, basandosi su una successiva vendita.
Anche tale affermazione non trova riscontro probatorio adeguato. Il convenuto ha infatti dimostrato che: al momento della stipula del vitalizio, il valore della nuda proprietà degli immobili oggetto del contratto era pari a soli € 58.500,00 (si veda contratto di vitalizio di cui all'allegato n. 6 del fascicolo di parte attrice); la vendita successiva, cui si riferisce l'attrice, includeva anche altri beni non compresi nell'originario atto di vitalizio, rendendo quindi errata la valutazione effettuata dall'attrice (si veda allegato n. 16 del fascicolo di parte convenuta); la durata delle prestazioni assistenziali copre un arco temporale di quindici anni e continuavano nei confronti della madre superstite al momento dell'instaurazione di questo giudizio, elemento che di per sé esclude la configurabilità di una sproporzione evidente tra le obbligazioni delle parti.
Alla luce di tali elementi, non è possibile ravvisare una sproporzione tale da far ritenere che l'atto sia meramente simulato e volto a eludere i diritti successori dell'attrice.
Passando all'effettiva sussistenza dello stato di bisogno, l'attrice non ha fornito elementi concreti volti a dimostrare l'inesistenza di uno stato di bisogno tale da giustificare la costituzione del vitalizio. Al contrario, il convenuto ha documentato che, all'epoca della stipula del contratto: il padre aveva 75 anni, dunque un'età avanzata che di per sé giustificava la necessità di un'assistenza costante e continuativa;
la madre risultava già affetta da grave invalidità, circostanza attestata da apposita sentenza del Tribunale (si veda allegato n. 2 del fascicolo di parte convenuta).
Ne consegue che il vitalizio rispondeva a una reale esigenza di assistenza e mantenimento e non a un intento simulativo volto a pregiudicare le ragioni ereditarie dell'attrice.
In merito all'effettività delle prestazioni assistenziali, l'attrice si è limitata a sollevare contestazioni generiche, senza fornire elementi probatori concreti a sostegno della propria tesi. Il convenuto, a sua volta, ha affermato di aver assistito i genitori per oltre quindici anni e di continuare a provvedere alla madre, tuttora in vita, ma non ha prodotto elementi particolarmente incisivi a dimostrazione di ciò. Dalla prova testimoniale, inoltre, non è emersa una conferma specifica né in favore dell'una né dell'altra parte. In ogni caso, la questione dell'effettività dell'assistenza non assume rilievo decisivo, poiché non sono stati dimostrati gli altri presupposti necessari per mettere in discussione la validità del vitalizio.
In considerazione di tutto quanto sopra evidenziato, la domanda attorea risulta priva di fondamento e deve essere rigettata, non emergendo elementi sufficienti a sostenere la pretesa simulazione del contratto di vitalizio stipulato tra le parti.
Essendo stata rigettata la domanda di accertamento della simulazione, deve essere inevitabilmente rigettata anche la domanda di riduzione.
Le spese della presente procedura, liquidate come in dispositivo ai valori medi dello scaglione tariffario di riferimento, seguono il criterio della soccombenza.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- revoca la contumacia degli “eredi di ”, dichiarata con ordinanza del 14 Controparte_4
gennaio 2024; - rigetta le domande di parte attrice;
- condanna la parte attrice alla refusione delle spese legali, in favore della parte convenuta, che si quantificano in totali € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025.
Il Presidente
dott. Guido Campli
Il Giudice est. dott. Alessandro Chiauzzi