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25 aprile 1981
25 aprile 1981
Art. 81. (Norme di comportamento politico)
Gli appartenenti alle forze di polizia debbono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche e non possono assumere comportamenti che compromettano l'assoluta imparzialita' delle loro funzioni. Agli appartenenti alle forze di polizia e' fatto divieto di partecipare in uniforme, anche se fuori servizio, a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche o sindacali, salvo quanto disposto dall'articolo seguente.
E' fatto altresi' divieto di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati ad elezioni.
Gli appartenenti alle forze di polizia candidati ad elezioni politiche o amministrative sono posti in aspettativa speciale con assegni dal momento della accettazione della candidatura per la durata della campagna elettorale e possono svolgere attivita' politica e di propaganda, al di fuori dell'ambito dei rispettivi uffici e in abito civile. Essi, comunque, non possono prestare servizio nell'ambito della circoscrizione nella quale si sono presentati come candidati alle elezioni, per un periodo di tre anni dalla data delle elezioni stesse.
Gli appartenenti alle forze di polizia debbono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche e non possono assumere comportamenti che compromettano l'assoluta imparzialita' delle loro funzioni. Agli appartenenti alle forze di polizia e' fatto divieto di partecipare in uniforme, anche se fuori servizio, a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche o sindacali, salvo quanto disposto dall'articolo seguente.
E' fatto altresi' divieto di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati ad elezioni.
Gli appartenenti alle forze di polizia candidati ad elezioni politiche o amministrative sono posti in aspettativa speciale con assegni dal momento della accettazione della candidatura per la durata della campagna elettorale e possono svolgere attivita' politica e di propaganda, al di fuori dell'ambito dei rispettivi uffici e in abito civile. Essi, comunque, non possono prestare servizio nell'ambito della circoscrizione nella quale si sono presentati come candidati alle elezioni, per un periodo di tre anni dalla data delle elezioni stesse.
Commentari • 2
- 1. Assenza dal lavoro per candidatura elettorale per il personale della Polizia di StatoAvv. Fabio Schepis · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 5.354843
[…] In particolare, le fonti giuridiche relative alla posizione dei primi sono costituite dall'art. 81 della Legge 1 aprile 1981, n. 121, dal D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, nonché dalle Circolari Ministeriali n. 333-A/9801.G.D.8 del 6 aprile 1995, n. 333.A/9807.F.4 del 30 marzo 1999 e n. 557/RS/01.102/1235 del 2 aprile 2004. […]
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Giurisprudenza • 115
- 1. TAR Catania, sez. III, sentenza breve 27/06/2014, n. 1870Provvedimento: […] Il ricorso è affidato ad un unico – ma internamente articolato - motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce censure di violazione e falsa applicazione di legge (art. 81 legge n. 121/1981 e art. 53 D.P.R. 335/1982; art. 10bis legge n. 241/1990 e art. 1 legge 86/2001), […] In particolare, il ricorrente ritiene che in base alle disposizioni contenute negli artt. 81 legge 121/1981 e 53 D.P.R. 335/1982 il dipendente abbia un vero e proprio diritto ad essere assegnato presso la sede più vicina a quella di appartenenza e che le sedi indicate (Commissariati di NO e Modica) sarebbero compatibili con la normativa predetta, operando al di fuori della circoscrizione del Comune di Rosolini.Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- valutazione delle prove·
- disparità di trattamento·
- principio di incompatibilità politica·
- dispersione di professionalità·
- trasferimento di sede·
- ragionevolezza del provvedimento·
- art. 53 D.P.R. 335/1982·
- eccesso di potere·
- difetto di istruttoria