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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/11/2025, n. 5623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5623 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dr. Tania VETTORE, giudice EL seconda sezione questo Tribunale, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 7962 degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa con atto di citazione notificato in data 07.06.2023
da
- (C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F.: ), elettivamente C.F._2 Parte_3 C.F._3 domiciliato presso gli avv.ti MATTEO MIATTO (pec: e Email_1
AR PI (pec: i quali lo rappresentano e difendono per procura Email_2 allegata telematicamente all'atto introduttivo
- attori - contro
- REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, contumace;
- convenuta -
e contro
- (c.f. ), rappresentato e NTroparte_1 P.IVA_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia (CF: , domiciliata in C.F._4
Venezia, Piazza San AR, n. 63 (fax: 0415224105; e-mail: pec ai Email_3 fini del giudizio telematico: ; Email_4
- convenuto -
1 In punto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale
Conclusioni: per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
A. IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:
i. accertare e dichiarare la civile responsabilità EL Repubblica Federale di Germania, quale soggetto di diritto internazionale in continuità giuridica con il Terzo Reich, per i crimini di guerra e contro l'umanità commessi ai danni di
e meglio descritti in narrativa e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto di e Persona_1 Pt_3 Pt_2
, in qualità di eredi di , ad ottenere il risarcimento integrale dei danni patiti da Parte_1 Persona_1 Per_1 per i fatti di causa;
ii. per l'effetto, condannare la Repubblica Federale di Germania, in solido con il
[...] [...]
al pagamento in favore di e , in qualità di eredi di NTroparte_1 Pt_3 Pt_1 Parte_2
, dei seguenti importi: Persona_1
− Euro 20.611,80 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
− Euro 170.733,68 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
e così di complessivi Euro 191.345,48, ovvero delle diverse, maggiori o minori, somme che a tali titoli verranno ritenute – anche in via equitativa – di Giustizia.
Il tutto oltre rivalutazione ed interessi al tasso equitativamente determinato del 4% su base annua (od al diverso tasso che verrà stabilito, anche in via equitativa, dal Giudice), da calcolarsi a decorrere dal 1°.
1.1945 sulla somma rivalutata anno per anno.
Con vittoria di spese e compensi professionali.”.
Per il : “Voglia codesto Ecc.mo Tribunale: NTroparte_1
1. dichiarare – per le ragioni esposte in narrativa EL comparsa di risposta – la prescrizione EL pretesa risarcitoria dell'attore;
2. in subordine, dichiarare il difetto di legittimazione passiva sia EL Presidenza del Consiglio dei Ministri, sia EL
Repubblica Federale di Germania, legittimato essendo – ai sensi dell'articolo 43 D.L. n. 36/2022 conv. in L. n. 79/2022 NT
– unicamente, ed in luogo EL , lo Stato italiano attraverso il quale titolare NTroparte_1 dello speciale Fondo istituito dall'articolo 43 cit.;
3. in subordine rispetto al precedente punto 2, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice italiano per le ragioni esposte in comparsa di risposta
4. In ulteriore subordine rigettare la domanda attorea perché inammissibile e/o improcedibile per le ragioni dedotte in comparsa di risposta , anche per le esposte ragioni di giurisdizione e/o di decadenza;
5. in estremo subordine, rigettare nel merito la domanda attorea perché infondata e comunque non provata;
6. con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
2 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli odierni attori hanno agito in questo giudizio quali figli ed eredi del signor (n. ad Persona_1
Altivole -TV- in data 15.04.1908) al fine di vedere accertata e dichiarata la piena responsabilità EL
Repubblica Federale di Germania per i crimini di guerra e contro l'umanità commessi ai danni del genitore e, conseguentemente, vedere accertato e dichiarato il proprio diritto, quali eredi, ad ottenere il risarcimento dei conseguenti danni subiti dal padre. Hanno chiesto, quindi, condannarsi la Repubblica
Federale di Germania in solido con il al pagamento EL somma NTroparte_1 di € 20.611,80 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e di € 170.733,68 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, per un ammontare complessivo di € 191.345,48 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A fondamento delle proprie domande, l'attore ha riferito che il signor richiamato alle Persona_1 armi il 1.2.1943, veniva arruolato nel 7° Reggimento Alpini – 36° Battaglione.
Nei giorni immediatamente successivi al proclama OG e, precisamente, in data 9.9.1943, le truppe tedesche – nel corso di uno dei rastrellamenti volti a neutralizzare il Regio Esercito ormai allo sbaraglio
(c.d. operazione Achse) – catturavano il signor rendendolo prigioniero. Per_1
Il trattamento riservato ai prigionieri italiani – considerati “traditori badogliani” e dunque degradati allo status di meri internati (Italienische MilitärInternierte-IMI: all. B, p. 3-4-5-7-8) – era purtroppo tristemente noto, ed al medesimo trattamento veniva sottoposto anche il padre dell'attore.
Lo stesso giorno EL cattura, i soldati EL Wehrmacht caricavano – insieme a circa Persona_1 sessanta altri commilitoni catturati – su un vagone ferroviario adibito al trasporto di bestiame, con porte sbarrate e filo spinato nelle feritoie (all. B, p. 9), per mezzo del quale, al termine di un viaggio durato tre giorni, egli veniva deportato in Germania ed internato – con matricola n. 73737 – presso lo Stammlager
V-C di Offenburg. era reclutato in un distaccamento di lavoro (Arbeitskommando) e costretto ai lavori Persona_2 forzati presso una fabbrica locale attiva nella produzione di armamenti;
costituiva fatto notorio, del resto, che gli IMI – non a caso denominati “schiavi di – erano coattivamente prestati alle aziende Per_3 tedesche.
Gli attori hanno, quindi, ricostruito le condizioni di vita e di lavoro a cui era stato costretto il padre in quegli anni, richiamando anche ampia bibliografia al riguardo, sino a quanto, il 25.04.1945, veniva liberato per mano degli alleati. Il livello di denutrizione in cui versava, tuttavia, era tale da rendere pressoché impossibile il suo immediato rimpatrio: egli, dunque, veniva sottoposto alle cure ed alla riabilitazione dell'esercito alleato sino al 2.9.1945 allorquando, raggiunta una accettabile condizione fisica, veniva
3 rimpatriato in Italia.
Gli attori hanno, poi, riferito che i quasi due anni di prigionia avevano lasciato un segno indelebile sul padre, condizionandone l'intera vita. Egli, al ritorno a casa, iniziava a soffrire di disturbo da stress post traumatico (PTSD): assai frequenti erano infatti le notti che trascorreva insonni a causa degli incubi raffiguranti le immagini delle sevizie e dei crimini perpetrati ai prigionieri dalle guardie del campo.
Insignito EL Croce al Merito di Guerra per internamento e del Distintivo Volontari EL Libertà per non avere mai collaborato con il regime nazista moriva, infine, in data 10.11.1986, lasciando quali eredi testamentari i quattro figli , , e . Pt_4 Pt_3 Pt_1 Pt_2
In punto di diritto, nel richiamare l'art. 43 del D.L. 30.4.2022 n. 36, conv. con modifiche dalla L. 29.6.2022
n. 79, con cui è stato istituito presso il Ministero il «Fondo per il ristoro NTroparte_1 dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili EL persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo
Reich, nel periodo tra il 1° settembre 1943 e l'8 maggio 1945», stanziando una dotazione di Euro
20.000.000 per l'anno 2023 e di Euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, hanno preliminarmente affermato la giurisdizione del giudice italiano richiamando la sentenza 22.10.2014, n.
238, con cui la Corte Costituzionale, in fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, ha dichiarato l'incostituzionalità, per contrasto agli artt. 2 e 24 Cost., dell' art. 3 EL L. 14 gennaio 2013, n.
5, nella parte in cui prevede «l'obbligo del Giudice italiano, stabilito dal censurato art. 3, di adeguarsi alla pronuncia EL CIG del 3.2.2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione nella causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l'umanità, commessi iure imperii da uno Stato straniero nel territorio italiano» e dell'art. 1 EL L. 17 agosto 1957, n. 848, «limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 EL Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il Giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia EL CIG del 3.2.2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili EL persona».
Hanno riferito che, a seguito di tale declaratoria, la Suprema Corte ha quindi affermato costantemente il principio per il quale «l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti iure imperii costituisce una prerogativa (non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività
è preclusa nel nostro ordinamento, a seguito EL sentenza EL Corte cost. n. 238/2014, per i delicta imperii, per quei crimini cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali» (così Cass., Sez. Un.,
28.9.2020, n. 20442; in senso conforme v., ex plurimis, Cass., 3.9.2019, n. 21996; Cass., Sez. Un.,
13.1.2017, n. 762; Cass., 29.7.2016, n. 15812; Cass., Sez. Un., 28.10.2015, n. 21946).
Quanto alla competenza territoriale, hanno precisato che il presente giudizio – contemplando quale
4 convenuta un'Amministrazione dello Stato – è stato incardinato ex art. 25, 2^ parte, c.p.c., avanti al
Tribunale di Venezia quale Giudice del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il Giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione: luogo, quest'ultimo, individuato secondo le norme di contabilità pubblica (art. 54 R.D. 18.11.1923 n. 2440 ed art. 278, lett. d),
R.D. 23.5.1924 n. 827) in quello ove il creditore è domiciliato (cfr., ex multis, Cass., 17.9.2015, n. 18287).
Hanno poi ribadito la propria legittimazione attiva quali eredi testamentari del padre nel proporre domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal genitore per i crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati a suo danno dall'esercito tedesco durante i 724 giorni di prigionia.
Tali crimini di guerra e contro l'umanità, secondo la giurisprudenza richiamata, integravano sul piano civilistico un illecito ex art. 2043 c.c.
Sotto il profilo dell'an, hanno richiamato giurisprudenza di merito che ha ritenuto essere sufficiente la prova che l'attore, cittadino italiano, sia stato internato in Germania o nei territori allora occupati dal
Reich tedesco all'indomani dell'8 settembre 1943 senza altra motivazione se non la sua condizione di militare italiano, dovendosi per il resto ritenere che sia cosa notoria che il trattamento ricevuto dai militari internati sia stato contrario alle norme convenzionali e consuetudinarie, come peraltro documentato da svariate pubblicazioni e documenti filmati.
Gli attori hanno quindi chiesto in primo luogo il risarcimento dei danni patrimoniali subiti dal padre per il fatto che il medesimo – nel corso dei quasi due anni di prigionia, è stato costretto a prestare forzatamente la propria manodopera presso una fabbrica, ove veniva impiegato nella produzione di armamenti: a fronte di tale estorsione di manodopera, nessun salario gli veniva corrisposto, in frontale spregio al diritto internazionale umanitario in allora vigente.
L'art. 6 del Regolamento allegato alla «Convenzione concernente le leggi e gli usi EL guerra per terra», siglata all'Aja il 18.10.1907 ed applicabile ratione temporis ai fatti di causa, nel consentire agli Stati
l'impiego come lavoratori dei prigionieri di guerra (ad eccezione degli ufficiali), stabiliva infatti che «tali lavori non saranno eccessivi e non avranno alcun rapporto con le operazioni di guerra». La medesima disposizione, inoltre, stabiliva che, «i lavori fatti per lo Stato sono pagati secondo le tariffe in vigore per i militari dell'esercito nazionale che eseguiscono gli stessi lavori, o, in mancanza, secondo una tariffa corrispondente ai lavori eseguiti. Qualora i lavori siano fatti per conto di altre amministrazioni pubbliche o per privati, le condizioni saranno regolate d'accordo coll'autorità militare. Il salario dei prigionieri contribuirà ad alleviare la loro posizione, e il soprappiù sarà loro pagato al momento EL liberazione, salvo a defalcare le spese di mantenimento» (così l'art. 6 del Regolamento allegato alla Convenzione dell'Aja del 18.10.1907).
Ancora, l'art. 34 EL Convenzione di Ginevra del 27.7.1929 sul trattamento dei prigionieri di guerra, parimenti applicabile ratione temporis ai fatti di causa, prevedeva che, «i prigionieri non percepiranno
5 salario per lavori concernenti l'amministrazione e la manutenzione dei campi.
Se adibiti ad altri lavori avranno diritto ad un salario da fissarsi mediante accordi tra belligeranti.
Tali accordi specificheranno la parte che l'amministrazione del campo potrà trattenere, la somma spettante al prigioniero e il modo con cui questa somma sarà messa a disposizione. Alla fine EL prigionia, ogni prigioniero riceverà il relativo saldo. In caso di morte sarà rimesso per via diplomatica agli eredi».
Invece, il Terzo Reich aveva degradato i prigionieri di guerra italiani allo status di meri internati, privandoli delle garanzie (tra cui quelle surriportate in tema di salario) previste dal diritto umanitario internazionale in allora vigente.
In ordine al quantum debeatur, ha osservato come – nel periodo di riferimento (9.9.1943 - 25.4.1945) – il salario medio giornaliero di un lavoratore tedesco si aggirasse attorno ai 10,20 Reichsmark, corrispondenti – giusta il tasso di conversione del 7.604 al settembre 1943, poi innalzato a 1:10 per ordine di – a circa Lire 102 giornaliere. Per_3
Il che corrispondeva (secondo il coefficiente di rivalutazione ISTAT per l'anno 1943: 658,733) a Lire
67.190,83 attualizzate al 2020, pari ad Euro 34,70/giorno (v., per un calcolo simile, Trib. Torino,
19.5.2010, in DeJure).
Gli attori hanno chiesto, pertanto, condannarsi la Repubblica Federale di Germania, in solido con il
, al pagamento in favore dell'attore dell'importo di € 20.611,80 NTroparte_1
(34,70 x 594 giorni) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito da importo Persona_1 da maggiorarsi del danno da ritardo nell'adempimento pari agli interessi che, in via equitativa, hanno chiesto vengano liquidati al tasso del 4% a decorrere dalla data fittizia che appare equo fissare al 1°.
1.1945 sulla somma rivalutata anno per anno.
Quanto ai danni non patrimoniali, hanno ribadito che i crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati ai danni di (e consistiti nella sua cattura, deportazione ed internamento con sottoposizione Persona_1
a lavori forzati e non retribuiti, unitamente al trattamento disumano, umiliante e privativo EL dignità che veniva a lui riservato quale IMI), abbiano provocato in quest'ultimo inimmaginabili sofferenze che lo hanno accompagnato per tutta la vita.
Hanno ricordato come il padre, dopo aver fatto ritorno a casa, sia stato costretto a sottoporsi a cure psichiatriche per il disturbo da stress post traumatico di cui soffriva a causa degli orrori vissuti in prima persona nel campo di prigionia.
In merito ai criteri di liquidazione di tale voce di danno, ha richiamato pronuncia del Tribunale di Treviso in vertenza pressoché identica a quella oggetto del presente giudizio ove, nel premettere che «non esistono parametri oggettivi ai quali ancorare la quantificazione del risarcimento del danno» ed «al fine di evitare che l'equo apprezzamento del Giudice possa sfociare in un quantum arbitrario» – ha ritenuto «opportuno
6 individuare un criterio che, in via analogica, sia il più possibile coerente con la situazione patita dallo
[internato], individuabile in quella che il nostro ordinamento definisce ingiusta detenzione, per la quale la legge n. 476/99 prevede un equo ristoro calcolato in via giurisprudenziale in Euro 235,82 per ogni giorno di detenzione» (v. Trib. Treviso, 9.11.2018, n. 2208).
Nel caso di specie, tenuto conto che è stato catturato il 9.9.1943 e rimpatriato solo il Persona_1
2.9.1945, il periodo di prigionia da lui scontato ammontava a complessivi 724 giorni i quali, moltiplicati per Euro 235,82, generavano un importo risarcibile di Euro 170.733,68, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso equitativamente determinato del 4% su base annua, da calcolarsi a decorrere dalla data fittizia che appare equo fissare al 1°.
1.1945 sulla somma rivalutata anno per anno (si v., in tal senso, Trib.
Treviso cit.; v. App. Firenze cit., Trib. Firenze, 22.2.2016 e 6.7.2015, tutte in DeJure).
Di qui il diritto degli attori, in qualità di eredi di ad ottenere il pagamento di: Persona_1
− Euro 20.611,80 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
− Euro 170.733,68 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
e così di complessivi Euro 191.345,48, oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso sopra indicato.
***
Nella contumacia EL Repubblica Federale di Germania, si è costituito il NTroparte_1
chiedendo il rigetto delle domande attoree.
[...]
In via preliminare, ha svolto ampie difese in ordine al profilo EL titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso sostenendo come nel presente contenzioso l'unico legittimato passivo – inteso in senso sostanziale – sia il , divenuto a seguito dell'entrata in vigore NTroparte_1 dell'art. 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno
2022, n. 79 istitutiva del “Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili EL persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio
1945”, titolare ex lege del debito oggetto di causa, come tale legittimato a sollevare tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al debitore originario, con il solo limite delle “eccezioni personali”.
Il ha, quindi, eccepito la prescrizione del diritto fatto valere da parte attrice essendo decorso il CP_1 termine di cui all'art. 2947, comma 3, c.c. rispetto al reato di riduzione in schiavitù di cui all'art. 600 c.p. svolgendo ampi richiami anche all'evoluzione delle norme di diritto internazionale in materia di imprescrittibilità dei crimina iuris gentium e di retroattività o meno del relativo principio.
Quanto alla questione, sollevata in altri giudizi, per la quale, anche a ritenere applicabile all'odierna fattispecie le suddette disposizioni codicistiche, i crediti risarcitori derivanti dai crimini internazionali commessi dal Terzo Reich durante la Seconda Guerra Mondiale non si sarebbero ancora estinti per prescrizione in quanto, prima EL sentenza n. 238/2014 EL Corte costituzionale italiana e EL
7 successiva ordinanza n. 30/2015, non sarebbe esistita in Italia la possibilità giuridica di far valere siffatti diritti di credito con le conseguenze espressamente previste dall'art. 2935 cod. civ., ha evidenziato come tale deduzione sia smentita dalla stessa evoluzione dei fatti, posto che controversie concernenti tale tipologia di crediti sono state instaurate in Italia ben prima dei citati pronunciamenti EL Corte costituzionale, e che non mancano i casi in cui l'autorità giurisdizionale si è pronunciata nel merito, nonostante la Repubblica Federale di Germania avesse ritualmente sollevato l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice italiano (ha citato, ad esempio, Tribunale di Firenze, 8 febbraio 2011, n. 411).
Nel merito, il Ministero ha precisato come la posizione del signor rispetto alla domanda Per_1 risarcitoria vada qualificata non quale civile deportato, bensì quale militare dell'esercito italiano catturato nell'ambito dell'operazione bellica consistita nell'invasione dell'Italia settentrionale da parte dell'esercito tedesco dopo l'8 luglio 1944 e legittimamente internato in Germania secondo le previsioni dell'art. 4 del
Regolamento accluso alla Convezione dell'Aja del 1907e EL Convezione di Ginevra 1929.
Dopo avere precisato quindi che, il mero fatto EL cattura e del trasferimento in Germania come prigioniero di guerra non rientra di per sé tra i crimini di guerra e contro l'umanità lesivi di diritti inviolabili EL persona, ha evidenziato come dalle allegazioni attoree la violazione dei diritti fondamentali subita
(lavori forzati non retribuiti, maltrattamenti, violazione del dovere di mantenimento: v. articoli 4, 5, 6, 7,
8 del Regolamento EL Convenzione dell'Aja) si sarebbe verificata esclusivamente in territorio tedesco, con ogni conseguenza in ordine alla giurisdizione ex art. 3, comma 1, L. 218/15 e all'individuazione del diritto applicabile ex art. 62, comma 1, EL medesima legge.
Nel merito, ha ulteriormente contestato la genericità ed il difetto di adeguato supporto probatorio EL domanda sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
Infine, ha eccepito che dall'ammontare del risarcimento eventualmente riconosciuto dovrebbe comunque essere detratto quanto eventualmente già percepito a titolo indennitario e/o risarcitorio in conseguenza dei fatti di cui è causa, richiamando puntualmente la normativa emanata negli anni dalla Repubblica italiana in materia di benefici e indennizzi in favore delle vittime dei crimini perpetrati dal Terzo Reich e dal regime fascista.
***
Dichiarata la contumacia EL Repubblica Federale di Germania, alla prima udienza la causa è stata ritenuta matura per la decisione e, concessi i termini di cui all'art. 189 c.p.c, all'ultima udienza è stata trattenuta in decisione.
***
Viste anche le difese svolte dall'Avvocatura dello Stato, costituitasi per il NTroparte_1
appare necessario esaminare preliminarmente se sussista la giurisdizione del giudice adito nei
[...] confronti EL Repubblica Federale di Germania.
8 A tal fine, ripercorrendo precedenti conformi di questo stesso Tribunale, va approfondita ab origine la vicenda dei ristori in favore dei cc.dd. internati militari italiani (I.M.I.).
Come noto, si tratta di coloro che – in forze nel Regio Esercito Italiano alla data dell'8 settembre 1943 – in seguito alla firma dell'armistizio tra l'Italia e gli Alleati, non accettando collaborare con le truppe di occupazione tedesche furono dapprima qualificati come “irregolari” soggetti alla fucilazione sul posto (gli ufficiali) ovvero alla deportazione come lavoratori coatti (la truppa) e di lì a poco inquadrati tutti come
“internati”, come tali privi delle garanzie previste dalla Convenzione concernente le leggi e gli usi EL guerra per terra, firmata all'Aja il 18 ottobre 1907 e dalla Convenzione di Ginevra del 1929 sull'assistenza EL CRI ai prigionieri di guerra e sottoposti invece al lavoro forzato (vietato da detta Convenzione) nell'industria pesante e degli armamenti, nell'industria mineraria e nell'edilizia. Lunga e complessa è la vicenda dei ristori per il trattamento subito dagli internati militari italiani con profili sia interni che internazionali che hanno portato all'odierno contenzioso.
Con l'Accordo firmato a Bonn il 2 giugno 1961, da parte tedesca, 40 milioni di marchi furono messi a disposizione delle persone che “per razza, fede religiosa, motivi ideologici erano stati colpiti da atti di persecuzione del nazionalsocialismo”, con contestuale definizione di ogni ulteriore pretesa da parte dello
Stato italiano.
In base a tale Accordo, reso esecutivo con decreto del Presidente EL Repubblica 14 aprile 1962, n.
1263:
a) la Repubblica Federale di Germania si è impegnata a versare alla Repubblica italiana, a definizione delle questioni economiche pendenti, la somma di 40 milioni di marchi tedeschi (art. 1, paragrafo 1);
b) il Governo italiano ha dichiarato “definite” tutte le rivendicazioni e le richieste EL Repubblica Italiana oppure delle persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti EL Repubblica Federale di Germania o nei confronti delle persone fisiche o giuridiche tedesche, derivanti da diritti sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 (art. 2, par. 1), assumendo altresì l'impegno a tenere indenne la Repubblica Federale di Germania da ogni eventuale azione o pretesa legale relativa ad essi
(par. 2).
La legge italiana di applicazione dell'accordo, prevedeva poi che il diritto al risarcimento fosse riconosciuto principalmente agli ex detenuti dei campi di concentramento e, così, solo gli internati militari deportati nei “campi di concentramento” ebbero riconosciute forme di riparazione.
Inoltre, sempre nell'Accordo italo – tedesco del 1961 (art. 4) si presero in considerazione i conti in
Reichsmark – congelati dagli Alleati vittoriosi – sui quali i lavoratori civili italiani e, dall'autunno del 1944, anche gli internati militari italiani, avevano dovuto versare i propri salari.
La Germania riuscì peraltro ad imporsi nell'applicazione dell'articolo 4 dell'Accordo di talché nel 1964 ottenne dall'Italia disposizioni liberatorie, volte a escludere ogni futura pretesa di risarcimento dei cittadini
9 italiani nei confronti EL Repubblica federale tedesca.
Successivamente, gli I.M.I. furono presi in considerazione all'entrata in vigore EL legge federale tedesca che istituiva la Fondazione Memoria, Responsabilità e Futuro (Erinnerung, Verantwortung und Zukunft,
EVZ) del 12 agosto 2000. Sebbene, secondo il paragrafo 11, terzo comma, EL legge fossero esclusi gli ex prigionieri di guerra, il 30 giugno 2000 la commissione Interni del Bundestag formulò la seguente eccezione: “nella misura in cui i criteri EL deportazione e dell'impiego in forma di lavoro coatto in condizioni di prigionia sono soddisfatti, anche i prigionieri di guerra, trasposti d'autorità allo stato civile sotto il regime nazionalsocialista, sono legittimati a presentare domanda”. Peraltro, alla luce dell'alto numero di domande, provenienti soprattutto dagli ex internati militari italiani, il governo federale fece sua l'interpretazione secondo la quale gli italiani, diversamente per esempio dai polacchi, andavano considerati prigionieri di guerra e, pertanto, non avrebbero acquisito il diritto al risarcimento.
Mantenevano il diritto al risarcimento solo gli internati che erano stati deportati nei campi di concentramento.
In tale contesto di sostanziale esclusione da ogni tutela risarcitoria o indennitaria, gli IMI iniziarono una serie di azioni giudiziarie, anche in Italia, nell'ambito delle quali la Repubblica Federale di Germania eccepiva il difetto di giurisdizione dell'autorità italiana invocando il principio di diritto internazionale consuetudinario di immunità per i fatti compiuti da uno Stato straniero nell'esercizio EL propria sovranità.
La Corte di Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 5044 del 2004, è giunta peraltro ad affermare il principio per cui il rispetto dei diritti inviolabili EL persona umana ha assunto il valore di principio fondamentale dell'ordinamento internazionale, riducendo la portata e l'ambito di altri principi ai quali tale ordinamento si è tradizionalmente ispirato, quale quello sulla "sovrana uguaglianza" degli Stati, cui si collega il riconoscimento EL immunità statale dalla giurisdizione civile straniera. Ne consegue che la norma consuetudinaria di diritto internazionale generalmente riconosciuta che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri, non ha carattere assoluto, nel senso che essa non accorda allo Stato straniero un'immunità totale dalla giurisdizione civile dello Stato territoriale, tale immunità non potendo essere invocata in presenza di comportamenti dello
Stato straniero di tale gravità da configurare, in forza di norme consuetudinarie di diritto internazionale, crimini internazionali, in quanto lesivi, appunto, di quei valori universali di rispetto EL dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali. La Corte ha, quindi, concluso per la sussistenza EL giurisdizione italiana in relazione alla domanda risarcitoria promossa, nei confronti EL Repubblica federale di Germania, dal cittadino italiano che lamenti di essere stato catturato a seguito dell'occupazione nazista in Italia durante la seconda guerra mondiale e deportato in Germania per essere utilizzato quale mano d'opera non volontaria al servizio di imprese tedesche, atteso che sia la deportazione che
10 l'assoggettamento ai lavori forzati devono essere annoverati tra i crimini di guerra e, quindi, tra i crimini di diritto internazionale, essendosi formata al riguardo una norma di diritto consuetudinario di portata generale per tutti i componenti EL comunità internazionale (v. anche in epoca più recente Cassazione
Sez. U, Sentenza n. 15812 del 29/07/2016Cassazione SSUU, sentenza n. 20442 del 2020).
La giurisprudenza di merito aderì quindi all'interpretazione EL Corte, argomentando l'esistenza nel diritto internazionale consuetudinario di una norma escludente l'immunità giurisdizionale in presenza di particolari condotte delittuose (qualificabili come crimini internazionali ovvero in contrasto con norme di jus cogens o comunque in presenza di specifici atti comportanti la morte, lesioni personali o danni ai beni) commesse nel territorio italiano nello svolgimento di attività jure imperii, ammettendo il risarcimento del danno a tutte le vittime rimaste escluse dai meccanismi istituiti dalla Germania – prima con gli accordi del 1961 e poi con la legge federale tedesca nel 2000.
Tale orientamento EL giurisprudenza italiana ha portato, poi, alla decisione EL Corte Internazionale di Giustizia del 3.02.2012, adìta dalla Germania proprio per denunciare l'introduzione di numerose cause di risarcimento da parte di cittadini italiani che asserivano di aver subito violazioni del diritto internazionale umanitario tra il 1943 e il 1945 per mano dei militari del Terzo Reich e per contestare la legittimità dei procedimenti di exequatur emessi da corti italiane in esecuzione di alcune sentenze di condanna di tribunali greci nei confronti EL Germania. In tale pronuncia, la Corte Internazionale, ritenendo l'Italia responsabile EL violazione dell'obbligo internazionale di rispettare l'immunità giurisdizionale EL Germania (in forza di una regola di diritto internazionale consuetudinario – costituita da una prassi costante unita ad un'opinio juris – enucleata sin dal 1980 sulla scorta del principio di sovranità ed eguaglianza degli Stati – e dell'art. 2 par. 1 EL Carta delle Nazioni Unite), le ordinava l'adozione di appropriate misure volte a garantire l'inapplicabilità delle decisioni già emanate dalle corti di merito in contrasto con tale principio. Questo in ragione:
i) del fatto che, per la Corte, i riferimenti agli artt. 11 e 12 delle fonti prima citate, per come interpretati dalla totalità degli altri Stati europei (ivi compresa la Grecia) e dalla Corte Europei dei diritti umani, non potevano ritenersi idonei a regolare, in virtù del principio territoriale dell'illecito extra-contrattuale, le attività delle forze armate di uno Stato straniero commesse sul territorio dello Stato del foro durante un conflitto armato se, come nella fattispecie, esse costituiscono acta jure imperii. La Corte, in altri termini,
è pervenuta alla conclusione che “il diritto internazionale consuetudinario continua a richiedere che ad uno Stato sia accordata l'immunità nei procedimenti per illeciti commessi sul territorio di uno Stato da parte delle proprie forze armate o da altri organi dello Stato nel corso di un conflitto armato” con conseguente regressione, in questo caso, del principio territoriale dell'illecito extracontrattuale”;
ii) del vizio logico del ragionamento per cui l'immunità EL Germania doveva escludersi alla luce EL gravità dei crimini internazionali commessi (in contrasto con norme di jus cogens di diritto
11 internazionale), dal momento che la questione dell'immunità ha carattere preliminare rispetto alla valutazione, nel merito, del causa e, quindi, EL gravità dell'illecito; “se la mera asserzione che uno Stato ha commesso tali atti illeciti fosse sufficiente per deprivarlo del suo diritto all'immunità, questa potrebbe essere negata semplicemente da un'abile costruzione del ricorso”;
iii) del conseguente solo apparente conflitto tra le norme di jus cogens dei conflitti armati – che vietano l'uccisione di civili nel territorio occupato, la deportazione e l'adibizione di civili e prigionieri di guerra ai lavori forzati – e la norma consuetudinaria sull'immunità EL Germania, atteso che i due sistemi di regole concernono questioni differenti: “le regole sull'immunità dello Stato sono di carattere procedurale e si limitano a stabilire in quali casi le Corti di un altro Stato possano esercitare la giurisdizione rispetto ad un altro Stato” disinteressandosi “EL questione se il comportamento rispetto al quale il procedimento è stato aperto sia lecito o meno” (questa è peraltro la ragione “del perché l'applicazione del diritto contemporaneo sull'immunità dello Stato a procedimenti riguardanti fatti avvenuti nel 1943-1945 non viola il principio in base al quale il diritto non può essere applicato retroattivamente per stabilire questioni relative alla legalità e alla responsabilità”). La Corte Internazionale ha altresì precisato che “a fronte di un secolo di prassi in cui quasi ogni trattato di pace o di accordi post bellici comportava la decisione di non richiedere il pagamento delle riparazioni o l'utilizzo di accordi forfettari e di compensazione, è difficile immaginare che il diritto internazionale preveda un obbligo nel senso di richiedere il pagamento del risarcimento pieno per ciascuna vittima come regola accettata dalla comunità internazionale degli Stati nel suo insieme e dalla quale non è permesso derogare”; iv) del fatto che “le carenze da parte EL Germania nel predisporre una riparazione nei confronti delle vittime italiane non darebbero diritto ai giudici italiani di privare la Germania EL sua immunità giurisdizionale, non essendovi, nel diritto internazionale consuetudinario, alcun fondamento per sostenere che il diritto internazionale faccia dipendere il diritto dello Stato all'immunità dall'esistenza di mezzi effettivi alternativi per assicurare il risarcimento”.
In questo quadro, è intervenuta la Corte Costituzionale italiana con la sentenza n. 238/2014, la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 2 e 24 Cost., gli artt. 3 EL legge 14 gennaio 2013, n. 5 – la quale imponeva al giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia EL Corte internazionale di Giustizia (CIG), anche quando essa gli impone di negare la propria giurisdizione nelle cause di risarcimento dei danni per crimini contro l'umanità, ritenuti iure imperii, commessi nel territorio italiano dalle forze del Terzo Reich, nel corso EL seconda guerra mondiale – e EL legge 17 agosto
1957, n. 848, limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 EL Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla sentenza EL CIG del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili EL persona. Ed infatti, osserva la Corte
12 Costituzionale, “l'art. 1 EL legge del 1957 ha dato piena ed intera esecuzione allo Statuto delle Nazioni
Unite, il cui scopo è il mantenimento EL pace e EL sicurezza internazionale;
fra gli organi dell'ONU figura la CIG, le cui decisioni vincolano ciascuno Stato membro in ogni controversia di cui sia parte. Tale vincolo costituisce una delle limitazioni di sovranità alle quali, ai sensi dell'art. 11 Cost., l'Italia ha consentito in favore di quelle organizzazioni internazionali, come l'ONU, volte ad assicurare pace e giustizia fra le Nazioni, sempre però nel limite del rispetto dei principi fondamentali e dei diritti inviolabili tutelati dalla Costituzione” (C. Cost. sent. 238/14, cit.).
Con esclusivo e specifico riguardo al contenuto EL citata sentenza EL CIG, che ha interpretato la norma internazionale generale sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri come comprensiva dell'ipotesi di atti ritenuti iure imperii qualificati come crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili EL persona, a giudizio EL Consulta, si delinea dunque un contrasto EL legge di adattamento dell'ordinamento italiano alla Carta delle Nazioni Unite con gli artt. 2 e 24 Cost. Ciò in considerazione del fatto che, costituendo la tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali uno dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale italiano, ad esso non può opporre resistenza il denunciato art. 1 EL Carta dell'ONU, limitatamente alla parte in cui vincola lo Stato italiano, e per esso il Giudice, a conformarsi al pronunciamento EL CIG. Per il resto, rimane ovviamente inalterato l'impegno dello
Stato italiano al rispetto di tutti gli obblighi internazionali derivanti dall'adesione alla Carta delle Nazioni
Unite, ivi compreso il vincolo ad uniformarsi alle decisioni EL CIG.
L'impedimento all'ingresso nell'ordinamento interno EL norma convenzionale, sia pure esclusivamente in parte qua, si traduce - non potendosi incidere sulla legittimità di una norma esterna - nella dichiarazione di illegittimità EL legge di adattamento speciale limitatamente a quanto contrasta con i conferenti principi costituzionali fondamentali, rimanendo per ogni altro aspetto ferma e indiscussa la sua perdurante validità ed efficacia. Con la legge n. 5 del 2013 l'Italia ha, invece, aderito e dato piena ed intera esecuzione alla Convenzione ONU del 2004 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, che ha recepito il principio di diritto internazionale consuetudinario dell'immunità giurisdizionale degli Stati, delimitandone l'ambito di operatività mediante l'individuazione dei casi di esenzione (ad esempio, le transazioni commerciali, i contratti di lavoro e le lesioni all'integrità fisica delle persone), al fine di garantire la certezza del diritto nei rapporti tra gli Stati e le persone fisiche e giuridiche.
Il censurato art. 3 EL legge di adattamento speciale, nell'ottica di dare esecuzione alla sentenza EL
CIG del 3 febbraio 2012, ha disciplinato puntualmente l'obbligo dello Stato italiano di conformarsi a tutte le decisioni con le quali la CIG abbia escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile, imponendo al giudice di rilevare d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo, il difetto di giurisdizione e individuando un ulteriore caso di revocazione delle sentenze passate in giudicato, rese in contrasto con la decisione EL CIG.
13 Ebbene secondo la Consulta, il legislatore non avrebbe tenuto in debita considerazione le ipotesi in cui la CIG abbia affermato l'immunità in relazione ad azioni risarcitorie di danni prodotti da atti configurabili quali crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili EL persona, anche ove posti in essere dalle forze armate dello Stato sul territorio dello Stato del foro: ipotesi nella quale è da ritenere esclusa l'applicazione EL stessa Convenzione sulle immunità giurisdizionali degli Stati. L'obbligo del giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia EL CIG che gli impone di negare la propria giurisdizione nella causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l'umanità, commessi iure imperii da uno Stato straniero nel territorio italiano, senza che sia prevista alcuna altra forma di riparazione giudiziaria dei diritti fondamentali violati, si pone in contrasto con il principio fondamentale EL tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali assicurata dalla Costituzione italiana. Il totale sacrificio che si richiede ad uno dei principi supremi dell'ordinamento italiano, quale senza dubbio è il diritto al giudice a tutela di diritti inviolabili (art. 24 e art. 2 Cost), riconoscendo l'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione italiana, non può giustificarsi ed essere tollerato quando ciò che si protegge è l'esercizio illegittimo EL potestà di governo dello Stato straniero, manifestatosi in crimini gravissimi. L'affermazione EL giurisdizione del rimettente lascia comunque impregiudicato il merito delle domande proposte nei giudizi principali. In conclusione, proprio l'insussistenza EL possibilità di una tutela effettiva dei diritti fondamentali mediante un giudice rende manifesto il contrasto EL norma internazionale, come definita dalla CIG, con gli artt. 2 e 24 Cost. Tale contrasto impone di escludere che operi il rinvio di cui all'art. 10, primo comma, Cost., limitatamente all'estensione dell'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri
Stati alle azioni di danni provocati da atti ritenuti iure imperii in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali EL persona. Pertanto, la parte EL norma internazionale che confligge con i predetti principi fondamentali non è entrata nell'ordinamento italiano e non vi spiega alcun effetto.
Ne è derivato un nuovo orientamento tanto di merito che di legittimità, favorevole all'accoglimento delle NT domande risarcitorie degli IMI e loro aventi causa contro la .
Successivamente alla sentenza n. 238 del 2014, infatti, si sono avute varie pronunce di condanna EL
Germania da parte di giudici di merito, pronunce anche passate in giudicato o comunque provvisoriamente esecutive. Talora la condanna è stata estesa in solido allo Stato italiano.
A sua volta, la Repubblica Federale di Germania ha introdotto – il 29.04.2022 – un nuovo procedimento nei confronti dell'Italia dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia con istanze cautelari alla luce dell'avvio di procedimenti esecutivi delle sentenze di condanna passate in giudicato lesive del principio di immunità.
Ed è in tale contesto che è stato emanato il decreto – legge 30/04/2022 n. 36 art. 43 co. 3 (conv. in l.
79/2022) istitutivo del “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili EL persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in
14 danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio
1945”.
Tale disciplina è stata introdotta in “continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica
Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente EL Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263” al fine di “ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili EL persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”.
La legge si pone quindi espressamente e dichiaratamente in un'ottica di bilanciamento tra il principio di immunità internazionale degli Stati per gli atti iure imperii declinato dalla CIG e l'incomprimibilità EL tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) e EL garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 Cost.) di cui alle succiate pronunce di legittimità e EL Corte costituzionale italiana.
La continuità con l'Accordo di Bonn emerge anche dalla prescrizione, contenuta nell'art. 43, comma 4, lettera b), secondo cui dal danno risarcibile, recato dalla sentenza di condanna, vanno detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi del d.P.R. n.
2043 del 1963, recante norme per la ripartizione EL somma versata dal Governo EL Repubblica federale di Germania, in base all'Accordo di Bonn del 2 giugno 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste. La detrazione è poi prescritta anche con riferimento a somme percepite per i benefici di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 96 (Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti), alla legge n. 791 del 1980 e alla legge n. 94 del 1994.
Come già ritenuto da questo stesso Tribunale, la disposizione dell'art. 43 decreto – legge 30/04/2022 n.
36 art. 43 co. 3 (conv. in l. 79/2022) ha comportato e comporta una determinante sopravvenienza normativa rispetto al quadro giuridico stabilito dalla sentenza n. 238/2014 EL Corte Costituzionale, posto che, con l'istituzione del Fondo, lo Stato italiano ha inteso farsi carico del “ristoro” dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità compiuti dalle forze armate del Terzo Reich sul territorio italiano o comunque a danno di cittadini italiani dichiarandosi essenzialmente quale unico soggetto pagatore rispetto al debito EL Repubblica Federale di Germania secondo un meccanismo inquadrabile in “una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 c.c.), eccezionalmente a contenuto liberatorio” (v. così espressamente sul punto Corte cost. n. 159/2023 su cui amplius infra) o, comunque, di un accollo liberatorio attuativo degli impegni assunti ancora con gli accordi di Bonn.
Questo, in sintesi, il sistema introdotto dalla norma in esame.
A norma del secondo comma dell'art. 43, hanno diritto all'accesso al Fondo coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto “l'accertamento” e “la liquidazione” dei danni a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero
15 entro il termine da ultimo prorogato al 28 giugno 2023, dall'art. 8 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n.
198 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 2023, n. 14. E' poi a carico del Fondo il pagamento delle spese processuali liquidate nelle CP sentenze di cui al primo periodo (comma 2 ).
Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo (comma 2 ibid).
Si prevede, poi, al terzo comma, che le pronunce, in deroga all'art. 282 cod. proc. civ. acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo.
Conseguentemente, non possono essere iniziate o proseguite procedure esecutive e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono dichiarati estinti (comma 3 ibid).
Infine, si prevede espressamente che il pagamento effettuato secondo le procedure da disciplinarsi con NT separato decreto del estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1 (art. 43, comma 5).
Dall'esame complessivo EL disciplina istitutiva del Fondo emerge come sia ora offerta alle vittime una forma di riparazione dei diritti fondamentali violati al ricorrere dei requisiti previsti dalla medesima norma.
La disciplina di cui all'art. 43 ha già superato un primo vaglio di costituzionalità con riferimento alla fase esecutiva. Con la sentenza n. 159/2023 EL Corte costituzionale sono state, infatti, dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Roma, sez. quarta civile, ufficio esecuzioni immobiliari, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111 Cost. dell'art. 43, comma 3, del d.l. n. 36 del
2022, come conv., che ha previsto, a fronte dell'istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili EL persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, che le procedure esecutive fondate su titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei relativi danni non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente promossi sono estinti. La Corte costituzionale in quella pronuncia ha ritenuto che la disposizione censurata operi un non irragionevole bilanciamento tra l'obbligo di rispetto dell'Accordo di
Bonn del 1961 tra Germania e Italia e la tutela giurisdizionale delle vittime dei suddetti crimini di guerra, tutti di rango costituzionale. Se la garanzia EL tutela giurisdizionale dei diritti assicurata dall'art. 24 Cost. comprende anche la fase dell'esecuzione forzata, tanto più vero quando leso è un diritto fondamentale, per altro verso costituisce un principio dell'ordinamento giuridico il rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali e quindi dai trattati – come, nel caso in esame, l'Accordo di Bonn del 1961 –, le cui disposizioni sono finanche elevate a parametri interposti EL legittimità costituzionale EL normativa interna (art. 117, primo comma, Cost.). Può allora dirsi che l'estinzione ex lege dei giudizi in
16 sede esecutiva, ai quali comunque si applicherebbe l'immunità ristretta degli Stati quanto ai beni pignorabili, è compensata dalla tutela riconosciuta nei confronti del Fondo, che è di pari importo e anzi soddisfa maggiormente le aspettative dei creditori (eredi delle vittime dei crimini di guerra), perché non c'è l'incertezza legata all'operatività dell'immunità ristretta degli Stati in sede esecutiva. La necessità di bilanciamento segna un non irragionevole punto di equilibrio nella complessa vicenda degli indennizzi e dei risarcimenti dei danni da crimini di guerra, senza che sussista neppure disparità di trattamento tra le procedure esecutive instaurate sulla base di titoli formati dall'autorità giudiziaria italiana e quelle promosse in forza di titoli costituiti da pronunce di un giudice straniero, ritualmente delibate dall'autorità giudiziaria italiana, visto che si è previsto anche per queste ultime, in sede di conversione EL disposizione censurata, non possono essere proseguite e sono estinte d'ufficio.
Ciò posto, in punto di giurisdizione, si ricorda che la sentenza n. 238/2014 EL Consulta, applicando la teoria dei controlimiti, aveva escluso l'operatività del rinvio automatico ex art. 10 I co. Cost. alla norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri, come interpretata nell'ordinamento internazionale (CIG), in quanto contrastante con il principio fondamentale del “diritto al giudice, tanto più a tutela dei diritti fondamentali EL persona” (art. 2 e 24
Cost.).
Ora, peraltro, l'ordinamento italiano ha predisposto, per le vittime dei crimini di guerra commessi sul territorio italiano da soldati tedeschi nell'ambito di attività iure imperii, uno strumento specifico di accesso al Giudice ovvero quello descritto del decreto-legge 30/04/2022 n. 36 art. 43 co. 3, indicandone espressamente i requisiti.
Di conseguenza, la situazione normativa è assai diversa rispetto a quella considerata dalla Consulta nel
2014 allorquando il “diritto al giudice” per le vittime non era garantito dal Legislatore italiano.
Elemento principale EL novella è la formalizzazione dello Stato italiano quale unico soggetto pagatore
– per espromissione ex lege – del debito EL FG ex art. 1272 c.c.; e questo, peraltro, a favore delle vittime in ragione, altrimenti, dell'incertezza legata all'operatività dell'immunità ristretta degli Stati in sede esecutiva.
Nei procedimenti pendenti e successivi all'entrata in vigore del decreto, addirittura la transazione raggiunta dalle vittime con lo Stato italiano (“sentita l'avvocatura dello Stato”) consente l'accesso al
Fondo, indipendentemente, dunque, dalla condanna EL Repubblica Federale di Germania o dalla partecipazione di questa all'accordo transattivo.
Ai fini dell'accesso al Fondo sono necessari e sufficienti il mero “accertamento” e la “liquidazione dei NT danni”, non anche la condanna EL al relativo risarcimento, dovendosi tenere conto che la disposizione in esame è volta a regolare sia i procedimenti pendenti alla data EL sua entrata in vigore
(generalmente, se non necessariamente, proposti nei confronti EL Repubblica Federale di Germania
17 secondo gli orientamenti EL Corte di cassazione e EL Corte costituzionale già più volte richiamati) sia i giudizi introdotti successivamente (v. ad esempio deroga alla disciplina di cui all'art. 282 c.p.c.).
Alla luce di questi elementi è possibile concludere che, per effetto EL novella normativa che sancisce il diritto al giudice per la tutela dei diritti fondamentali da parte delle vittime indipendentemente dalla presenza in giudizio EL FG (essendo individuato lo Stato italiano come unico legittimato passivo o, comunque, come unico soggetto pagatore), non sussistono più i presupposti di fatto per negare il rinvio automatico dell'art. 10 Cost alla norma consuetudinaria di diritto internazionale sull'immunità degli Stati
(avente peraltro rango costituzionale proprio in ragione dell'art. 10 Cost). NT Nè la necessaria partecipazione al giudizio EL può farsi desumere dalla sola generica previsione EL notifica EL citazione all'avvocatura dello Stato ex art. 144 c.p.c. (ritenuta in alcuni commenti altrimenti apparentemente ultronea), tenuto conto ad esempio EL possibilità di coinvolgimento dell'avvocatura in sede transattiva o, in ogni caso, EL opportunità che EL pendenza del giudizio sia in ogni caso notiziato il soggetto pagatore.
Ne consegue che, garantendo la novella legislativa in questione il diritto al giudice per la tutela dei diritti fondamentali alle vittime indipendentemente dalla presenza in giudizio EL FG (essendo individuato lo Stato italiano quale unico legittimato passivo o, comunque, come unico soggetto pagatore) non sussistono più i presupposti per negare il rinvio automatico dell'art. 10 Cost alla norma consuetudinaria di diritto internazionale -avente per ciò stesso rango costituzionale- relativa all'immunità degli Stati esteri
(la regola – prassi costante unita a opinio juris- è stata enucleata sin dal 1980 sulla scorta del principio di sovranità e eguaglianza degli Stati, v. art. 2 par. 1 EL Carta delle Nazioni Unite e ribadita nella sentenza EL Corte Internazionale di Giustizia 3.12.2012 Germania vs. Italia, oltre che dalla stessa pronuncia EL
Corte Cost. 238/14) e, dunque, nel caso di specie, all'immunità EL Repubblica Federale di Germania.
Rispetto alla domanda di condanna EL Repubblica Federale di Germania non vi è quindi giurisdizione del Giudice italiano.
***
Venendo alle difese ed eccezioni svolte dal qualificatosi quale NTroparte_1
NT successore ex lege nella posizione EL , deve osservarsi che, in effetti, stante la qualificazione in termini di espromissione ex lege (art. 1272 c.c.) conseguente alla istituzione del Fondo, così come chiarita dalla già citata pronuncia EL Corte costituzionale n. 159/23, il , NTroparte_1 presso cui il Fondo è istituito, è legittimato a proporre le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre il debitore originario, se non sono personali a quest'ultimo e non derivano da fatti successivi all'espromissione.
Ad analoghe conclusioni, del resto, si giunge anche a voler qualificare le previsioni di cui all'art. 43 in termini di un accollo liberatorio esecutivo degli impegni assunti dall'Italia con gli Accordi di Bonn.
18 NT Viene quindi preliminarmente in rilievo l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dal intervenuto nel rispetto dei termini di cui all'art. 166 c.p.c.
Anche sotto questo profilo, si condividono le recenti pronunce di merito di questo Tribunale, qui di seguito richiamate e ripercorse anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c. (v. per tutte sentenza n. 18151/24 e sentenza n. 503/25 del 23.01.2025).
Parte attrice, quanto all'aspetto prescrizionale, ha fatto riferimento all'imprescrittibilità degli illeciti civili che costituiscono crimini di guerra e contro l'umanità e alla retroattività di tale principio.
Dev'essere in primo luogo osservato che il consolidato (e qui condiviso) orientamento dalle Suprema
Corte secondo cui l'art. 2947 cod. civ., "quando fa coincidere il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno con il termine di prescrizione stabilito dalla legge penale, si riferisce, senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti passivi EL pretesa risarcitoria, e si applica, perciò, non solo all'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche all'azione civile contro coloro che sono tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta" ovvero, nella specie, contro uno
Stato per fatto illecito dei propri militari e non già solo nei confronti di essi come unici soggetti penalmente imputabili (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 6 febbraio 1989, n. 729; in senso analogo anche Cass. Sez.
3, sent. 28 ottobre 1978, n. 4937; Cass. Sez. 3, sent. 14 maggio 1977, n. 1941) intanto può trovare applicazione in quanto non si verifichi una causa di estinzione del reato diversa dalla prescrizione. La seconda parte del terzo comma dell'art. 2947 c.c. prevede in effetti che “se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi [per quanto qui rileva, cinque anni nel caso di risarcimento del danno derivante da fatto illecito], con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza divenuta irrevocabile”.
Parte attrice non ha individuato gli autori delle condotte criminose cosicché, allo stato, considerati i molti decenni intercorsi tra queste ultime e la proposizione EL domanda, si deve ragionevolmente presumere che i rei siano ormai da tempo deceduti, con conseguente causa di estinzione del reato ex art. 150 c.p.
Per l'effetto, si deve ritenere che, in assenza di più specifici elementi offerti dall'attrice, il diritto risarcitorio si sia estinto per prescrizione, essendo verosimilmente già decorsi cinque anni dalla presumibile morte dei rei (gli autori materiali del reato, per quanto ignoti, in quanto incardinati nell'esercito tedesco, dovevano necessariamente avere un'età di, almeno, sedici anni cosicché essi avrebbero circa 94 anni qualora in vita, a fronte di un'aspettativa di vita di 79 anni per un uomo tedesco, come documentato dal NTr intervenuto).
Tuttavia, anche a voler considerare astrattamente non estinto il reato, si deve ritenere che la condotta criminosa perpetrata dai militari del Terzo Reich nei confronti del de cuius integri il reato di riduzione in schiavitù previsto dall'art. 600 c.p. ratione temporis applicabile (con pena EL “reclusione da cinque a
19 quindici anni”) e non già, invece, quello di crimine di guerra o contro l'umanità, in quanto categoria di delitti riconosciuta e punita a livello internazionale pattizio solo successivamente al perfezionamento EL condotta contestata.
Per l'effetto, in applicazione dell'art. 157 co. 1 n. 2 c.p. vigente all'epoca del fatto, si deve ritenere che il reato (e quindi il diritto risarcitorio, l'art. 2947, comma 3, prima parte, cod. civ., individuando il termine prescrizionale "con la tecnica del rinvio recettizio", rimanendo, però, operativo il principio dell'irretroattività EL norma ex art. 11 preleggi) si sia estinto per prescrizione con il decorso di quindici anni dal giorno di cessazione EL condotta illecita nel corso del 1945; certamente molti decenni prima, dunque, del momento di proposizione EL domanda attorea.
E' stato più volte affermato che l'art. 2947, comma 3, prima parte, cod. civ., individua il termine prescrizionale "con la tecnica del rinvio recettizio", rimanendo, però, "operativo il principio dell'irretroattività EL norma (art. 11 prel.), per cui — ai fini EL determinazione del termine di prescrizione— occorre aver riguardo al momento in cui il fatto illecito si è esaurito e non al momento EL decisione, poiché è in quel primo momento che si cristallizza il termine prescrizionale" (Cass. Sez.
3, sent. 27 luglio 2012, n. 13407; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 14 marzo 2018, n. 6333).
Se è vero che la Corte di Cassazione, Sez. 3, con la Sentenza n. 3642 del 08/02/2024 ha riconosciuto, in motivazione, l'astratta possibilità di applicazione retroattiva dell'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità a fini civilistici, nella medesima sede ha chiarito che dovrebbe in ogni caso verificarsi in concreto la portata retroattiva EL norma internazionale, ma non ha affrontato espressamente la questione.
E' la stessa Corte, del resto, che nell'escludere l'ancoraggio dell'azionabilità EL domanda risarcitoria alla
Convenzione ONU sull'imprescrivibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità del 1968, ha evidenziato che quella Convenzione non è stata sottoscritta dall'Italia, così come non è stata ratificata la successiva Convenzione europea sull'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità, del 25 gennaio 1974, peraltro entrata in vigore il 27 giugno 2003, con cui si era però esclusa l'efficacia retroattiva dell'imprescrittibilità, ma la si consentiva per i fatti relativamente ai quali non fosse ancora spirato il termine di prescrizione.
E, quindi, pur tenuto conto dell'ormai consolidato principio di diritto consuetudinario di imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e EL differente articolazione tra i profili penali legati all'art. 25 Cost. e quelli di carattere civile connessi all'odierna azione risarcitoria, non pare rinvenibile un principio tale da consentire l'applicazione retroattiva dell'imprescrittibilità anche a diritti che si erano già estinti per prescrizione nel momento cui tale principio si è consolidato sulla base EL legge applicabile al momento in cui il fatto illecito si è esaurito (v. anche la precisa ricostruzione sull'evoluzione del principio anche sotto il profilo dell'irretroattività operata dall'avvocatura dello Stato).
Ciò chiarito, dalla cessazione EL condotta illecita o, quanto meno, dal 14.04.1962 (giorno in cui è stato
20 dichiarato esecutivo con DPR l'accordo di Bonn tra Germania e Italia nell'ordinamento italiano) non vi era alcun ostacolo normativo alla proponibilità/ammissibilità EL domanda risarcitoria nei confronti NT EL -tanto che molte domande furono effettivamente proposte ancorché rigettate in ragione del rilevato difetto di giurisdizione del giudice italiano sulla scorta del principio di diritto internazionale pubblico afferente l'immunità degli Stati esteri o per altre ragioni di infondatezza nel merito- o nei confronti dell'Italia (quale Stato accollante).
Le stesse pronunce EL Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 5044 del 11/03/2004 e la pronuncia EL Corte costituzionale n. 238/2014, comprovano di sé l'esistenza di risalente contenzioso in subiecta materia.
Costituisce in effetti orientamento pacifico quello per il quale “la disposizione dell'art. 2935 cod. civ., nello stabilire che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ha riguardo solo alla possibilità legale dell'esercizio del diritto, non influendo sul decorso EL prescrizione l'impossibilità di fatto, quale l'ignoranza da parte del titolare dell'esistenza del diritto (a meno che essa non sia imputabile al comportamento doloso EL controparte). Il mutamento di un precedente orientamento giurisprudenziale - così come, in genere, le difficoltà od i dubbi sulla interpretazione di una norma, ed anche l'esistenza di un vizio di incostituzionalità, non ancora rilevato, EL disposizione che disconosce un dato diritto- costituiscono altrettanti impedimenti solo fattuali, e non legali, all'esercizio del diritto medesimo, agli effetti dell'inizio del decorso EL prescrizione ex art. 2935 cit.” (cfr. Cass. civ.
n. 4235/96; n. 747/97; n. 21500/05).
In ogni caso, il diritto attoreo sarebbe prescritto anche applicando il principio espresso dalla Corte di cassazione con la succitata pronuncia n. 3642/2024 secondo la quale il dies a quo del termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni conseguenti ai crimini contro l'umanità commessi dal regime nazista nei confronti di cittadini italiani durante la Seconda guerra mondiale non potrebbe essere individuato in una data anteriore al 2004, dal momento che solo a partire dalla sentenza delle Sezioni unite EL S.C. n. 5044 del 2004 poteva considerarsi rispondente al "diritto vivente" l'esclusione dell'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri rispetto agli atti posti in essere in violazione dei diritti fondamentali dell'individuo.
Anche a far riferimento al dies a quo indicato dalla Suprema Corte, il diritto si è estinto per prescrizione, non avendo l'attrice dimostrato di aver interrotto il termine quinquennale (o anche di quindici anni ex art. 157 c.p.) prima EL notifica dell'atto di citazione intervenuta nel giugno 2023.
A riprova di quanto sopra, non può non osservarsi che il comma 6 dell'art. 43 prevede espressamente che le azioni de quo possano essere esperite “Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione” con previsione di natura quantomeno ricognitiva volta ad offrire una chiave interpretativa anche in relazione alla regolazione dei fatti pregressi.
21 Infine, dev'essere dichiarata la prescrizione di ogni pretesa a carattere patrimoniale, specificata nella mancata percezione da parte del de cuius EL retribuzione a fronte del lavoro coatto prestato durante il periodo di internamento (liquidato in via equitativa in base al salario medio di un manovale all'epoca dei fatti), trattandosi di credito soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale decorrente dalla liberazione dalla detenzione in Germania o quantomeno dalla ratifica degli accordi Bonn i quali, come sopra già precisato, avevano inteso regolare anche quell'aspetto.
Per l'effetto, va dichiarata l'estinzione per prescrizione del diritto risarcitorio azionato da parte attrice nei NTr confronti del con assorbimento di ogni ulteriore questione di merito EL controversia.
La novità EL questione e l'assenza di orientamenti giurisprudenziali consolidati in materia giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
-Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice italiano rispetto alla domanda risarcitoria proposta nei confronti EL Repubblica Federale di Germania;
-Dichiara estinto per prescrizione il diritto risarcitorio avanzato da parte attrice nei confronti del
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-Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Venezia il 24.11.2025.
Il Giudice
(Dott. Tania Vettore)
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