Articolo 43 della Legge 16 giugno 1939, n. 1045
Articolo 42Articolo 44
Versione
15 agosto 1939
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Versione
24 agosto 1999
Art. 43.

Sulle navi che devono oltrepassare il 36° parallelo di latitudine nord o sud, deve essere impiantato un sistema di riscaldamento completo ed efficace (con esclusione delle stufe a carbone ovvero ad altro combustibile) in tutti gli alloggi e in tutti gli altri locali destinati all'equipaggio.

Saranno riscaldati anche la sala nautica e i locali della timoneria.

I mezzi di riscaldamento devono essere tali da assicurare permanentemente una temperatura non inferiore a 16° C., con temperatura esterna uguale a zero.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Entrata in vigore il 24 agosto 1999