Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Toscana, sentenza 07/04/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Toscana |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Sentenza n. 34/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
in composizione monocratica nella persona del Primo Referendario, Dott.ssa Khelena Nikifarava, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio al n. 63045 del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 5 settembre 2023 e proposto dalla -, rappresentata e difesa dall’Avv. Maria Gabriella Del Rosso del Foro di Firenze (C.F. [...]) presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Firenze, Via Lorenzo Il Magnifico n. 83 (indirizzo PEC maria.delrosso@firenze.pecavvocati.it), come da procura in atti;
contro
- INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 37590/7131 del 23 gennaio 2023 del notaio Roberto Fantini di Roma, dagli Avv.ti Ilario Maio (C.F. [...]) e Antonella Francesca Paola Micheli (C.F. [...]), con i medesimi domiciliato ai seguenti indirizzi PEC ai sensi dell’art. 28 c.g.c.: avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it;
avv.antonellafrancescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it;
Visto l’atto introduttivo del giudizio;
Esaminati gli atti ed i documenti tutti del giudizio;
Udite nella pubblica udienza del 6 febbraio 2026 - celebrata con l’assistenza del Segretario Dott. NI ET – l’Avv. Maria Gabriella Del Rosso per la ricorrente e l’Avv. Antonella Francesca Micheli per INPS.
PREMESSO IN FATTO
I. Con ricorso depositato in data 5 settembre 2023 la Sig.ra -adiva questo Giudice delle pensioni chiedendo la riliquidazione della pensione, già in godimento dal 1 luglio 2019, sulla base dei redditi da lavoro effettivamente percepiti dal 1 gennaio 1993 al 30 settembre 2012, comprensivi degli emolumenti ex art. 4 del d.lgs. n. 65/1997 (cd. “6 scatti”).
II. In data 5 febbraio 2024 si costituiva in giudizio INPS, chiedendo il rigetto della domanda della ricorrente, salvo l’eventuale cessazione della materia del contendere in corso di causa, in considerazione dello sblocco della posizione informatica della Sig.ra - che consentiva alla Questura di Firenze la trasmissione dei dati retributivi aggiornati.
III. All’udienza del 15 febbraio 2024 questo Giudice, in diversa composizione monocratica, su concorde richiesta delle parti, motivata in relazione all’esigenza di esaminare la documentazione recentemente acquisita dall’INPS ai fini della eventuale liquidazione del trattamento pensionistico spettante alla parte ricorrente nel senso prospettato in ricorso, rinviava la trattazione all’udienza del 17 settembre 2024.
In seguito alla riassegnazione del giudizio quale conseguenza del trasferimento ad altra sede del magistrato assegnatario, l’udienza di trattazione veniva rinviata al 19 febbraio 2025.
IV. In data 28 gennaio 2025 INPS depositava la memoria autorizzata, in cui chiedeva la dichiarazione della cessazione della materia del contendere in seguito alla riliquidazione della pensione della ricorrente, salvo il rigetto di ogni eventuale ulteriore domanda e, in ogni caso, la compensazione delle spese di lite, in quanto la riliquidazione si era resa possibile in conseguenza di nuovi dati trasmessi dall’Amministrazione di appartenenza della Sig.ra -.
V. In data 6 febbraio 2025 la ricorrente depositava la memoria autorizzata, chiedendo un breve rinvio per esaminare i conteggi prodotti da INPS e nell’attesa dell’effettivo accredito degli arretrati e degli interessi, quale presupposto per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
VI. All’udienza del 19 febbraio 2025 la difesa della ricorrente contestava l’esattezza dei calcoli operati da INPS in sede di riliquidazione del trattamento pensionistico, chiedendo l’ammissione di una CTU contabile. INPS insisteva per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, depositando altresì il cedolino della pensione per il mese di marzo 2025 della Sig.ra -. La difesa della ricorrente chiedeva un termine per poter visionare tale prospetto di liquidazione della pensione.
All’esito della discussione, acquisita agli atti la documentazione prodotta da INPS in udienza, la trattazione veniva rinviata all’udienza del 18 giugno 2025, con l’autorizzazione alla ricorrente al deposito di una memoria e ad INPS ad una memoria di replica.
VII. In data 5 giugno 2025 la ricorrente depositava la memoria autorizzata, contestando puntualmente l’esattezza dei calcoli operati da INPS in sede della riliquidazione del trattamento pensionistico. In particolare, in base ai calcoli prodotti dalla ricorrente, la pensione netta mensile della Sig.ra - avrebbe dovuto ammontare ad euro 1.874,46 mensili netti (euro 29.833,68 annui lordi), a fronte dei 1.417,28 (euro 27.182,71 annui lordi) percepiti all’esito della riliquidazione.
Di conseguenza, la Sig.ra - si opponeva alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere, insistendo per l’espletamento di una CTU contabile al fine di determinare con l’esattezza gli importi spettanti alla ricorrente.
VIII. In data 9 giugno 2025 INPS depositava la memoria di replica autorizzata, contestando il prospetto di calcolo prodotto dalla ricorrente, in quanto fondato sui dati non certificati dall’Amministrazione di provenienza, e chiedendo un rinvio della trattazione ad altra udienza, in quanto dalle informazioni trasmesse dalla competente sede INPS risultava probabile una prossima nuova riliquidazione del trattamento pensionistico della Sig.ra - all’esito dell’aggiornamento dei flussi informatici con i dati provenienti dal Ministero dell’Interno.
IX. All’udienza del 18 giugno 2025, l’Avv. Del Rosso per la ricorrente si opponeva alla richiesta di rinvio formulata da INPS, insistendo per l’ammissione della CTU contabile. L’Avv. Micheli per INPS insisteva per la richiesta di rinvio, stante la mancanza di alcuni dati di competenza dell’Amministrazione dell’appartenenza, opponendosi altresì all’ammissione della CTU contabile.
X. Con ordinanza n. 39/2025 questo Giudice ordinava (i) al Ministero dell’Interno di depositare il prospetto integrale dei dati giuridici ed economici delle retribuzioni della Sig.ra - redatto a cura della Questura di Firenze, con l’attestazione della certificazione da parte della Prefettura di Firenze e (ii) ad INPS di verificare la corrispondenza dei dati depositati dal Ministero dell’Interno in esecuzione della presente ordinanza con quelli risultanti nell’applicativo informatico in uso presso l’Istituto, procedendo – ove occorra – ad aggiornamento manuale dei dati ed alla conseguente riliquidazione della pensione, nonché di depositare la documentazione attestante tutta l’attività svolta, unitamente ad una relazione amministrativa ed i nuovi provvedimenti eventualmente adottati.
XI. In data 29 settembre 2025 il Ministero dell’Interno depositava, in esecuzione dell’ordinanza n. 39/2025 le note della Prefettura di Firenze e della Questura di Firenze con i dati giuridici ed economici delle retribuzioni della ricorrente.
XII. In data 28 novembre 2025 INPS depositava la relazione amministrativa che confermava la corrispondenza dei dati trasmessi dalla Prefettura di Firenze con quelli utilizzati per l’ultima riliquidazione della pensione della ricorrente con determina n. 4 del 14 gennaio 2025, applicata sulla rata di aprile 2025, allegando altresì il prospetto della posizione assicurativa.
XIII. In data 11 dicembre 2025 INPS depositava la memoria autorizzata, chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere o, comunque, il rigetto della domanda della ricorrente, con la compensazione delle spese.
XIV. In data 22 dicembre 2025 la ricorrente depositava la memoria autorizzata, chiedendo di ordinare ad INPS di produrre un calcolo analitico degli arretrati corrisposti “stante la palese approssimazione del calcolo” rilevato dalla stessa con riferimento agli importi posti in pagamento nelle diverse mensilità.
XV. In data 14 gennaio 2026 la ricorrente depositava la memoria di replica autorizzata, insistendo per la necessità di ordinare la produzione del conteggio analitico, già richiesta con la memoria precedente del 22 dicembre 2025.
XVI. In data 15 gennaio 2026 INPS depositava la memoria di replica autorizzata, allegando i prospetti di calcolo degli arretrati e dei relativi accessori e quindi insistendo per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere o, comunque, il rigetto della domanda della ricorrente, con la compensazione delle spese.
XVII. All’odierna udienza, questo Giudice evidenziava che il ricorso aveva ad oggetto tre domande: di riliquidazione del trattamento pensionistico, di pagamento degli arretrati e di pagamento degli interessi.
A tale riguardo, questo Giudice rilevava quanto segue, chiedendo alle parti di prendere specificamente posizione in relazione ai punti evidenziati:
1) sull’importo della pensione riliquidata non risultavano osservazioni, quindi si ravvisavano i presupposti per la dichiarazione della cessata materia del contendere;
2) sul calcolo degli arretrati risultava il deposito dei prospetti di calcolo con i chiarimenti con la memoria di replica da parte di INPS depositata il 15 gennaio 2026, mentre la ricorrente, con la memoria di replica depositata il giorno prima, chiedeva ulteriori adempimenti istruttori; la documentazione da ultimo depositata da INPS apparentemente poteva essere idonea a fornire le precisazioni necessarie, ma si chiedeva la conferma da parte della ricorrente;
3) sul tema del calcolo degli interessi e dell’eventuale rivalutazione, se in misura superiore, si chiedeva se la ricorrente riteneva possibile una condanna generica oppure richiedeva la quantificazione degli importi già in questa sede, in quanto gli arretrati sono stati pagati a marzo 2025.
L’Avv. Maria Gabriella Del Rosso per la ricorrente confermava la richiesta di dichiarare la cessazione della del contendere in merito al pagamento degli arretrati, in base all’ultima documentazione depositata da INPS con il conteggio analitico, con la richiesta di una condanna generica al pagamento degli interessi ed accessori, nonché la vittoria delle spese e dei compensi di lite.
L’Avv. Micheli per INPS si associava alla richiesta della dichiarazione della cessazione della materia del contendere, formulata dalla ricorrente in udienza, non ritenendo necessari ulteriori adempimenti istruttori in merito al calcolo degli accessori in relazione alla documentazione da ultimo prodotta. Pertanto, la difesa di INPS insisteva per la compensazione delle spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In primo luogo, deve essere rilevato che INPS ha proceduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico della ricorrente in base ai dati retributivi aggiornati, provvedendo altresì al pagamento degli arretrati.
Entrambe le parti aderiscono alla richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere del presente giudizio sul punto della riliquidazione del trattamento pensionistico spettante alla ricorrente e del pagamento degli arretrati in conto capitale.
Conseguentemente, questo Giudice dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in relazione alle domande di riliquidazione del trattamento pensionistico e di pagamento degli arretrati in conto capitale.
2. Resta, invece, controverso tra le parti il tema relativo alla liquidazione e al pagamento degli accessori dovuti in conseguenza alla predetta riliquidazione.
All’odierna udienza la ricorrente ha acconsentito alla condanna generica di INPS sul punto, al fine di permettere la definizione del presente giudizio senza necessità di ulteriori adempimenti istruttori.
A tal fine, è necessario precisare che la costante giurisprudenza della Corte dei conti riconosce gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria – quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi – con decorrenza dalla data di scadenza originaria di ciascun rateo degli arretrati e sino al pagamento effettivo.
La base di calcolo degli accessori è rappresentata dall’importo di ciascun rateo arretrato al lordo, mentre l’importo complessivo degli accessori così calcolati dovrà essere sottoposto alla tassazione secondo le stesse regole del trattamento pensionistico principale su cui arretrati gli interessi e la rivalutazione monetaria sono maturati (cfr. art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986).
A tale riguardo, si rileva che il prospetto di calcolo degli accessori depositato da INPS con memoria autorizzata del 15 gennaio 2026 si discosta in modo evidente dalle regole sopra evidenziate.
Di conseguenza, INPS deve essere condannata alla liquidazione degli interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria – quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi – con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo degli arretrati dovuti alla ricorrente e sino al 3 marzo 2025 (data dell’effettivo pagamento degli arretrati in conto capitale), nonché al pagamento alla ricorrente dell’eventuale differenza rispetto all’importo degli interessi legali già corrisposto.
3. Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano, in relazione alle circostanze particolari del caso concreto e dello sviluppo della vicenda processuale, in misura di euro 2.000,00 (oltre al 4% CPA ed IVA di legge).
Sul punto, questo Giudice condivide l’orientamento della Cass. civ., sent. n. 13498/2018: “Poiché, ai fini della distribuzione dell’onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l’aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l’accertamento giudiziale”.
In particolare, dagli atti del giudizio risulta che l’impossibilità per l’Amministrazione pubblica datrice di lavoro della Sig.ra - di procedere al tempestivo inserimento dei dati retributivi della ricorrente è stata determinata da un blocco informatico della posizione dell’interessata, presumibilmente in conseguenza alla rinuncia ad una precedente domanda di riscatto.
Sul tema, la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che le conseguenze dell’inefficienza delle procedure informatiche di INPS non possono essere poste a carico dei pensionati, dovendo l’Amministrazione predisporre le procedure alternative in grado di fornire una soluzione tempestiva.
P.Q.M.
la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione monocratica di Giudice Unico delle pensioni, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla Sig.ra -:
1. Dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in relazione alle domande di riliquidazione del trattamento pensionistico e di pagamento degli arretrati in conto capitale.
2. Condanna INPS (i) alla liquidazione degli interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria – quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi – con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo degli arretrati e sino al 3 marzo 2025 e (ii) al pagamento alla ricorrente dell’eventuale differenza rispetto all’importo degli interessi legali già corrisposto.
3. Condanna INPS al pagamento a favore della ricorrente delle spese legali in misura di euro 2.000,00 (oltre al 4% CPA ed IVA di legge, se dovuta).
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2026.
IL GIUDICE
Dott.ssa Khelena Nikifarava f.to digitalmente Depositata in Segreteria il 07/04/2026 Il Funzionario
NI ET
f.to digitalmente