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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/12/2025, n. 3838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3838 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8962/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, REl.Est.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Parte_1
Nata a MILANO il ARONA il 10.4.1979 cittadina: Pt_2
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in[...] con l'Avv. DONATELLA SPORTIELLO presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_3
Nato a MILANO il 2.9.1966 cittadino: Pt_4
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. DONATELLA SPORTIELLO presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Milano il 20 aprile 2012 (numero 0109, Parte 2, Serie A, anno 2012) In separazione dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24 luglio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. Il signor lascerà l'attuale abitazione coniugale sita in via Avezzana, 18, di proprietà della Pt_3
signora in data 30 settembre 2025, potendo prelevare la televisione ed il modem ivi presenti. Pt_1
Da detta data, dunque, l'immobile di via Avezzana tornerà nella piena disponibilità della signora cessando di essere abitazione famigliare. Pt_1
3. La signora verserà al signor la somma di euro 3.000,00 a titolo di concorso alle Pt_1 Pt_3
spese che lo stesso sosterrà per la locazione di un nuovo immobile, importo che verserà a rate entro il 30.1.2026
4. Le parti dichiarano di aver definito ogni questione economica e personale relativa al matrimonio e di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra e, pertanto, rinunciano a qualsivoglia pretesa economica e di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_3
che hanno contratto matrimonio in Milano il 20 aprile 2012;
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Spese di lite al definitivo;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato Dott.ssa Valentina Madera
Così deciso in Milano, il 8.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG