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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/12/2025, n. 2737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2737 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia Nigri Giudice
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2714 del R.G. 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Stella Cavallo, come da Parte_1
mandato in atti,
ATTRICE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Cosimo Di Castri, Controparte_1
come da mandato in atti,
CONVENUTO
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DOMANDA
Con ricorso depositato l'8.5.2022, premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio il 16.6.1998 in Taranto con , che Controparte_1
dalla loro unione erano nati in data 28.5.1999 e 19.11.2005 i figli ed Per_1
1 , chiedeva pronunziarsi la separazione dalla moglie, alle Per_2
condizioni di cui al ricorso.
Costituendosi in giudizio, il convenuto non si opponeva alla pronunzia della separazione giudiziale, contestando tuttavia le avverse deduzioni.
Adottati i provvedimenti presidenziali, con sentenza non definitiva n.
849/2023 il Tribunale pronunziava la separazione tra i coniugi, disponendo il prosieguo del giudizio per la risoluzione delle ulteriori questioni controversie.
Rimessa la causa in istruttoria, all'udienza del 10.12.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo alle condizioni congiunte riportate nelle note di trattazione di scritta.
Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica delle convenzioni innanzi indicate.
Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio,
tenuto conto della particolare natura della controversia e del suo esito finale.
P.Q.M.
Il Tribunale dando atto della intervenuta separazione dei coniugi e pronunziata con sentenza non Parte_1 Controparte_1
definitiva del Tribunale di Taranto n. 849/2023, così provvede:
1) disciplina le condizioni della separazione dei coniugi Parte_1
e in conformità a quelle riportate nelle note
[...] Controparte_1
scritte depositate dalle parti nell'udienza a trattazione scritta del
2 10.12.2025, qui da intendersi integralmente trascritte;
2) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, 17.12.2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Martino Casavola
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia Nigri Giudice
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2714 del R.G. 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Stella Cavallo, come da Parte_1
mandato in atti,
ATTRICE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Cosimo Di Castri, Controparte_1
come da mandato in atti,
CONVENUTO
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DOMANDA
Con ricorso depositato l'8.5.2022, premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio il 16.6.1998 in Taranto con , che Controparte_1
dalla loro unione erano nati in data 28.5.1999 e 19.11.2005 i figli ed Per_1
1 , chiedeva pronunziarsi la separazione dalla moglie, alle Per_2
condizioni di cui al ricorso.
Costituendosi in giudizio, il convenuto non si opponeva alla pronunzia della separazione giudiziale, contestando tuttavia le avverse deduzioni.
Adottati i provvedimenti presidenziali, con sentenza non definitiva n.
849/2023 il Tribunale pronunziava la separazione tra i coniugi, disponendo il prosieguo del giudizio per la risoluzione delle ulteriori questioni controversie.
Rimessa la causa in istruttoria, all'udienza del 10.12.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo alle condizioni congiunte riportate nelle note di trattazione di scritta.
Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica delle convenzioni innanzi indicate.
Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio,
tenuto conto della particolare natura della controversia e del suo esito finale.
P.Q.M.
Il Tribunale dando atto della intervenuta separazione dei coniugi e pronunziata con sentenza non Parte_1 Controparte_1
definitiva del Tribunale di Taranto n. 849/2023, così provvede:
1) disciplina le condizioni della separazione dei coniugi Parte_1
e in conformità a quelle riportate nelle note
[...] Controparte_1
scritte depositate dalle parti nell'udienza a trattazione scritta del
2 10.12.2025, qui da intendersi integralmente trascritte;
2) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, 17.12.2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Martino Casavola
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