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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/07/2025, n. 3597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3597 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. 5218/25 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(P.IVA ) Parte_1 C.F._1 lgarini era del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo Studio dei difensori in Milano, via Negri n. 4
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
- CONVENUTO CONTUMACE -
Oggetto: pagamento somme, difetto di giurisdizione All'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
FATTO con ricorso depositato in data 28 aprile 2025, conveniva in giudizio Parte_1 avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – per sentir Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
“
1. accertare e dichiarare il diritto di , per tutte le ragioni esposte in fatto e Parte_1 diritto, all'indennità sostitutiva del preavviso per le dimissioni volontarie del Sig.
[...]
e, conseguentemente, condannare il Sig. a corrispondere a CP_1 Controparte_1
l'importo di CHF 31.800 – oltre agli interessi legali di mora dal dovuto Parte_1 al saldo, ovvero la maggiore o minor somma determinata all'esito del giudizio;
2. accertare e dichiarare il diritto di , per tutte le ragioni esposte in fatto e Parte_1 diritto, al rimborso del canone di locazione e delle spese sostenute per l'assegnazione al Sig. dell'immobile sito in IS (Svizzera), via Zorzi, n. 41 ad uso Controparte_1 abitazione e, conseguentemente, condannare il Sig. a corrispondere a Controparte_1
l'importo di CHF 3.600, ovvero la maggiore o minor somma determinata Parte_1 all'esito del giudizio;
3. accertare e dichiarare il diritto di , per tutte le ragioni esposte in fatto e Parte_1 diritto, al risarcimento del danno emergente cagionato dall'improvviso abbandono del posto di lavoro da parte del Sig. e, conseguentemente, condannare il Sig. Controparte_1 [...] a corrispondere a l'importo di CHF 88.074 a titolo di CP_1 Parte_1 risarcimento del relativo danno, ovvero la maggiore o minor somma determinata all'esito del giudizio;
4. accertare e dichiarare il diritto di , per tutte le ragioni esposte in fatto e Parte_1 diritto, al risarcimento del danno da lucro cessante cagionato dall'improvviso abbandono del posto di lavoro da parte del Sig. e, conseguentemente, condannare il Sig. Controparte_1
a corrispondere a l'importo di CHF 314.908,97 a Controparte_1 Parte_1 titolo di risarcimento del relativo danno, ovvero la maggiore o minor somma determinata all'esito del giudizio”. Oltre interessi e rivalutazione e, in ogni caso, con vittoria delle spese di lite.
, pur regolarmente citato, non si costituiva in giudizio e ne Controparte_1 veniva, pertanto, dichiarata la contumacia.
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 30 luglio 2025, il Giudice decideva come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla Legge
133/2008.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. agisce in giudizio al fine di ottenere il pagamento di quanto Parte_1 ritenuto dovuto – a titolo di indennità, rimborsi spese e risarcimento danni – a seguito delle dimissioni rassegnate, senza preavviso, da . Controparte_1
*
1.1. A fondamento delle proprie pretese, la società ha dedotto quanto segue.
A far data dal 18 settembre 2023, aveva assunto il convenuto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato: contratto – assoggettato alla legge svizzera, e integrato dall'applicazione del C.C.N.L. svizzero relativo all'industria alberghiera e alla ristorazione – che prevedeva l'assegnazione di mansioni di “sushi man capo”, una retribuzione di 5.300,00 CHF lordi per 13 mensilità, la concessione di un alloggio in IS (Svizzera) per un periodo di 9 mesi decorrenti dal 18 settembre 2023, con obbligo del lavoratore di rimborsare alla società il canone di locazione nell'ipotesi di dimissioni intervenute entro 18 mesi dalla data di assunzione.
2 Con lettera del 4 ottobre 2023, era stato autorizzato a Controparte_1 utilizzare l'immobile di IS (Svizzera) quale abitazione privata e a usufruirne per l'intera durata del rapporto di lavoro (cfr. doc. 4, fascicolo ricorrente), con addebito alla ricorrente del canone di locazione e delle spese delle utenze per un totale di
600,00 CHF mensili.
Nel contratto di lavoro era stato pattuito un preavviso di sei mesi per il caso di recesso, con obbligo di pagamento della corrispondente indennità per il caso di mancato preavviso (cfr. doc. 2, fascicolo ricorrente).
Tra l'1 e il 21 marzo 2024, era stato autorizzato a fruire di Controparte_1 un periodo di ferie dal quale, tuttavia, non aveva fatto ritorno;
il successivo 3 aprile
2024, il convenuto aveva fatto pervenire una lettera di dimissioni retrodatata al 21 marzo 2024 (cfr. doc. 14, fascicolo ricorrente).
*
1.2. Tanto premesso, invoca la condanna dell'ex dipendente al Parte_1 versamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, al rimborso del canone di locazione e delle spese relative all'abitazione concessa in uso, al risarcimento dei danni tutti patiti in ragione dell'improvviso ed ingiustificato abbandono del posto di lavoro: somme vanamente richieste in via stragiudiziale.
Conclude, pertanto, come sopra precisato.
*** * ***
2. Il ricorso è inammissibile per carenza di giurisdizione del Giudice italiano.
*
2.1. La Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, entrata in vigore l'1 gennaio
2011, disciplina le controversie di lavoro agli artt. 18-21.
L'art. 19 prevede che “Il datore di lavoro domiciliato nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione può essere convenuto:
1. davanti al giudice dello Stato in cui è domiciliato,
o 2. in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione: a) davanti al giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività o a quello dell'ultimo luogo in cui la svolgeva abitualmente, o b) qualora il lavoratore non svolga o non abbia svolto abitualmente la propria attività in un solo paese, davanti al giudice del luogo in cui è o era situata la sede d'attività presso la quale è stato assunto”.
3 L'art. 20 dispone che “l'azione del datore di lavoro può essere proposta solo davanti al giudice dello Stato vincolato dalla presente convenzione nel cui territorio il lavoratore è domiciliato”.
Le richiamate disposizioni integrano quanto originariamente previsto dall'art. 5 della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988, a mente del quale “il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:
1. in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;
in materia di contratto individuale di lavoro, il luogo è quello in cui il lavoratore svolge abitualmente la sua attività e, se il lavoratore non svolge abitualmente la sua attività in un solo Paese, il luogo è quello in cui si trova lo stabilimento dal quale è stato assunto…”.
In ordine a tale successione normativa, nella relazione esplicativa della
Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, si chiarisce quanto segue: “come avviene per le altre competenze di protezione, l'azione del datore di lavoro nei confronti del lavoratore può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato vincolato dalla Convenzione in cui il lavoratore è domiciliato, salva l'ipotesi della domanda riconvenzionale davanti al giudice investito della domanda principale a norma della sezione sui contratti di lavoro. Nel disporre in questo senso, l'art. 20 segue lo stesso criterio di protezione adottato per le assicurazioni e i contratti di consumo, modificando così
l'art. 5 n. 1 della Convenzione del 1988, che permette anche al datore di lavoro di adire il giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la sua attività e, in caso di attività in più paesi, del luogo dello stabilimento che ha assunto il lavoratore. La soppressione di questa possibilità per il datore di lavoro è stata decisa dopo attenta valutazione del ruolo di questo criterio di giurisdizione. Il riferimento al luogo di svolgimento del lavoro risponde allo scopo di offrire al lavoratore un foro alternativo, quando questi ritenga che in quel luogo la prova dei suoi diritti sia più agevole, anche una volta terminato il rapporto di lavoro, non di mettere a disposizione del datore di lavoro un comodo forum actoris nelle controversie che lo oppongono al lavoratore”.
Nel quadro così delineato, la successione normativa induce a ritenere che il luogo in cui il “lavoratore è domiciliato” non possa che essere il luogo nel quale il dipendente era domiciliato al tempo del rapporto di lavoro di cui si controverte;
questo, proprio nella prospettiva di favor praestatoris invocata da parte ricorrente in sede di discussione.
Con il riferimento al domicilio del lavoratore, l'art. 20 della Convenzione di
Lugano del 30 ottobre 2007 ha l'effetto di radicare la giurisdizione nel luogo in cui quest'ultimo ha stabilito il centro delle proprie attività e dei propri interessi che, normalmente, coincide con il luogo di svolgimento del rapporto di lavoro;
il favor nei
4 confronti del prestatore – contraente debole del rapporto – trova, così, piena estrinsecazione poiché il radicamento della giurisdizione nel luogo connesso alla prestazione lavorativa oggetto di causa assicura a quest'ultimo un più agevole e pieno esercizio del diritto di difesa.
In sostanza, la ratio è quella di garantire al lavoratore la possibilità di difendere i propri diritti nel modo più adeguato, valorizzando la connessione oggettiva e soggettiva tra la controversia inerente al rapporto di lavoro, il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa e il luogo ove, ai tempi della stessa, risultavano radicati attività, affari e interessi.
Le riflessioni che precedono trovano pieno conforto nella giurisprudenza sovranazionale.
È principio ormai consolidato quello per cui “i contratti di lavoro hanno determinate particolarità, in quanto creano un nesso durevole che inserisce il lavoratore nell'ambito di una determinata organizzazione dell'attività dell'impresa o del datore di lavoro e in quanto si ricollegano al luogo dell'esercizio dell'attività, il quale determina l'applicazione di norme imperative e di contratti collettivi” (CGUE, 10 settembre 2015, C-47/14, §39; cfr. anche CGCEE, 15 gennaio 1987, C-266/8, §16).
L'impostazione qui assunta, peraltro, riporta a piena coerenza anche la vicenda sottoposta al vaglio giudiziale che – priva di qualsivoglia connessione con il territorio,
l'ordinamento e la giurisdizione italiana – presenta un'univoca e stretta connessione con la giurisdizione svizzera trattandosi di un contratto di lavoro sottoscritto con una società avente sede a Lugano, regolato dalla legge svizzera, integrato dall'applicazione del contratto collettivo di settore svizzero, integralmente eseguito in territorio svizzero da un lavoratore domiciliato, nel corso del rapporto, in Svizzera.
*** * ***
3.
Per questi motivi
, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice
Italiano.
*
3.1. Nulla sulle spese in ragione della contumacia della parte convenuta.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Italiano.
5 Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano, 30 luglio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Chiara COLOSIMO
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(P.IVA ) Parte_1 C.F._1 lgarini era del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo Studio dei difensori in Milano, via Negri n. 4
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
- CONVENUTO CONTUMACE -
Oggetto: pagamento somme, difetto di giurisdizione All'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
FATTO con ricorso depositato in data 28 aprile 2025, conveniva in giudizio Parte_1 avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – per sentir Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
“
1. accertare e dichiarare il diritto di , per tutte le ragioni esposte in fatto e Parte_1 diritto, all'indennità sostitutiva del preavviso per le dimissioni volontarie del Sig.
[...]
e, conseguentemente, condannare il Sig. a corrispondere a CP_1 Controparte_1
l'importo di CHF 31.800 – oltre agli interessi legali di mora dal dovuto Parte_1 al saldo, ovvero la maggiore o minor somma determinata all'esito del giudizio;
2. accertare e dichiarare il diritto di , per tutte le ragioni esposte in fatto e Parte_1 diritto, al rimborso del canone di locazione e delle spese sostenute per l'assegnazione al Sig. dell'immobile sito in IS (Svizzera), via Zorzi, n. 41 ad uso Controparte_1 abitazione e, conseguentemente, condannare il Sig. a corrispondere a Controparte_1
l'importo di CHF 3.600, ovvero la maggiore o minor somma determinata Parte_1 all'esito del giudizio;
3. accertare e dichiarare il diritto di , per tutte le ragioni esposte in fatto e Parte_1 diritto, al risarcimento del danno emergente cagionato dall'improvviso abbandono del posto di lavoro da parte del Sig. e, conseguentemente, condannare il Sig. Controparte_1 [...] a corrispondere a l'importo di CHF 88.074 a titolo di CP_1 Parte_1 risarcimento del relativo danno, ovvero la maggiore o minor somma determinata all'esito del giudizio;
4. accertare e dichiarare il diritto di , per tutte le ragioni esposte in fatto e Parte_1 diritto, al risarcimento del danno da lucro cessante cagionato dall'improvviso abbandono del posto di lavoro da parte del Sig. e, conseguentemente, condannare il Sig. Controparte_1
a corrispondere a l'importo di CHF 314.908,97 a Controparte_1 Parte_1 titolo di risarcimento del relativo danno, ovvero la maggiore o minor somma determinata all'esito del giudizio”. Oltre interessi e rivalutazione e, in ogni caso, con vittoria delle spese di lite.
, pur regolarmente citato, non si costituiva in giudizio e ne Controparte_1 veniva, pertanto, dichiarata la contumacia.
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 30 luglio 2025, il Giudice decideva come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla Legge
133/2008.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. agisce in giudizio al fine di ottenere il pagamento di quanto Parte_1 ritenuto dovuto – a titolo di indennità, rimborsi spese e risarcimento danni – a seguito delle dimissioni rassegnate, senza preavviso, da . Controparte_1
*
1.1. A fondamento delle proprie pretese, la società ha dedotto quanto segue.
A far data dal 18 settembre 2023, aveva assunto il convenuto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato: contratto – assoggettato alla legge svizzera, e integrato dall'applicazione del C.C.N.L. svizzero relativo all'industria alberghiera e alla ristorazione – che prevedeva l'assegnazione di mansioni di “sushi man capo”, una retribuzione di 5.300,00 CHF lordi per 13 mensilità, la concessione di un alloggio in IS (Svizzera) per un periodo di 9 mesi decorrenti dal 18 settembre 2023, con obbligo del lavoratore di rimborsare alla società il canone di locazione nell'ipotesi di dimissioni intervenute entro 18 mesi dalla data di assunzione.
2 Con lettera del 4 ottobre 2023, era stato autorizzato a Controparte_1 utilizzare l'immobile di IS (Svizzera) quale abitazione privata e a usufruirne per l'intera durata del rapporto di lavoro (cfr. doc. 4, fascicolo ricorrente), con addebito alla ricorrente del canone di locazione e delle spese delle utenze per un totale di
600,00 CHF mensili.
Nel contratto di lavoro era stato pattuito un preavviso di sei mesi per il caso di recesso, con obbligo di pagamento della corrispondente indennità per il caso di mancato preavviso (cfr. doc. 2, fascicolo ricorrente).
Tra l'1 e il 21 marzo 2024, era stato autorizzato a fruire di Controparte_1 un periodo di ferie dal quale, tuttavia, non aveva fatto ritorno;
il successivo 3 aprile
2024, il convenuto aveva fatto pervenire una lettera di dimissioni retrodatata al 21 marzo 2024 (cfr. doc. 14, fascicolo ricorrente).
*
1.2. Tanto premesso, invoca la condanna dell'ex dipendente al Parte_1 versamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, al rimborso del canone di locazione e delle spese relative all'abitazione concessa in uso, al risarcimento dei danni tutti patiti in ragione dell'improvviso ed ingiustificato abbandono del posto di lavoro: somme vanamente richieste in via stragiudiziale.
Conclude, pertanto, come sopra precisato.
*** * ***
2. Il ricorso è inammissibile per carenza di giurisdizione del Giudice italiano.
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2.1. La Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, entrata in vigore l'1 gennaio
2011, disciplina le controversie di lavoro agli artt. 18-21.
L'art. 19 prevede che “Il datore di lavoro domiciliato nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione può essere convenuto:
1. davanti al giudice dello Stato in cui è domiciliato,
o 2. in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione: a) davanti al giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività o a quello dell'ultimo luogo in cui la svolgeva abitualmente, o b) qualora il lavoratore non svolga o non abbia svolto abitualmente la propria attività in un solo paese, davanti al giudice del luogo in cui è o era situata la sede d'attività presso la quale è stato assunto”.
3 L'art. 20 dispone che “l'azione del datore di lavoro può essere proposta solo davanti al giudice dello Stato vincolato dalla presente convenzione nel cui territorio il lavoratore è domiciliato”.
Le richiamate disposizioni integrano quanto originariamente previsto dall'art. 5 della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988, a mente del quale “il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:
1. in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;
in materia di contratto individuale di lavoro, il luogo è quello in cui il lavoratore svolge abitualmente la sua attività e, se il lavoratore non svolge abitualmente la sua attività in un solo Paese, il luogo è quello in cui si trova lo stabilimento dal quale è stato assunto…”.
In ordine a tale successione normativa, nella relazione esplicativa della
Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, si chiarisce quanto segue: “come avviene per le altre competenze di protezione, l'azione del datore di lavoro nei confronti del lavoratore può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato vincolato dalla Convenzione in cui il lavoratore è domiciliato, salva l'ipotesi della domanda riconvenzionale davanti al giudice investito della domanda principale a norma della sezione sui contratti di lavoro. Nel disporre in questo senso, l'art. 20 segue lo stesso criterio di protezione adottato per le assicurazioni e i contratti di consumo, modificando così
l'art. 5 n. 1 della Convenzione del 1988, che permette anche al datore di lavoro di adire il giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la sua attività e, in caso di attività in più paesi, del luogo dello stabilimento che ha assunto il lavoratore. La soppressione di questa possibilità per il datore di lavoro è stata decisa dopo attenta valutazione del ruolo di questo criterio di giurisdizione. Il riferimento al luogo di svolgimento del lavoro risponde allo scopo di offrire al lavoratore un foro alternativo, quando questi ritenga che in quel luogo la prova dei suoi diritti sia più agevole, anche una volta terminato il rapporto di lavoro, non di mettere a disposizione del datore di lavoro un comodo forum actoris nelle controversie che lo oppongono al lavoratore”.
Nel quadro così delineato, la successione normativa induce a ritenere che il luogo in cui il “lavoratore è domiciliato” non possa che essere il luogo nel quale il dipendente era domiciliato al tempo del rapporto di lavoro di cui si controverte;
questo, proprio nella prospettiva di favor praestatoris invocata da parte ricorrente in sede di discussione.
Con il riferimento al domicilio del lavoratore, l'art. 20 della Convenzione di
Lugano del 30 ottobre 2007 ha l'effetto di radicare la giurisdizione nel luogo in cui quest'ultimo ha stabilito il centro delle proprie attività e dei propri interessi che, normalmente, coincide con il luogo di svolgimento del rapporto di lavoro;
il favor nei
4 confronti del prestatore – contraente debole del rapporto – trova, così, piena estrinsecazione poiché il radicamento della giurisdizione nel luogo connesso alla prestazione lavorativa oggetto di causa assicura a quest'ultimo un più agevole e pieno esercizio del diritto di difesa.
In sostanza, la ratio è quella di garantire al lavoratore la possibilità di difendere i propri diritti nel modo più adeguato, valorizzando la connessione oggettiva e soggettiva tra la controversia inerente al rapporto di lavoro, il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa e il luogo ove, ai tempi della stessa, risultavano radicati attività, affari e interessi.
Le riflessioni che precedono trovano pieno conforto nella giurisprudenza sovranazionale.
È principio ormai consolidato quello per cui “i contratti di lavoro hanno determinate particolarità, in quanto creano un nesso durevole che inserisce il lavoratore nell'ambito di una determinata organizzazione dell'attività dell'impresa o del datore di lavoro e in quanto si ricollegano al luogo dell'esercizio dell'attività, il quale determina l'applicazione di norme imperative e di contratti collettivi” (CGUE, 10 settembre 2015, C-47/14, §39; cfr. anche CGCEE, 15 gennaio 1987, C-266/8, §16).
L'impostazione qui assunta, peraltro, riporta a piena coerenza anche la vicenda sottoposta al vaglio giudiziale che – priva di qualsivoglia connessione con il territorio,
l'ordinamento e la giurisdizione italiana – presenta un'univoca e stretta connessione con la giurisdizione svizzera trattandosi di un contratto di lavoro sottoscritto con una società avente sede a Lugano, regolato dalla legge svizzera, integrato dall'applicazione del contratto collettivo di settore svizzero, integralmente eseguito in territorio svizzero da un lavoratore domiciliato, nel corso del rapporto, in Svizzera.
*** * ***
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Per questi motivi
, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice
Italiano.
*
3.1. Nulla sulle spese in ragione della contumacia della parte convenuta.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Italiano.
5 Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano, 30 luglio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Chiara COLOSIMO
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