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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 412/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente e Relatore
CAPUZZI FRANCESCA, Giudice
LAUDATI ANTONIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1454/2025 depositato il 15/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1416/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 16
e pubblicata il 03/02/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2007 0363873949 000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 54/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (conclusioni come da verbale)
Resistente/Appellato: (conclusioni come da verbale)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 1416 del 2025 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma che ha respinto il ricorso proposto avverso l'intimazione di pagamento n. 09720239057800135000, notificatogli in data 28/07/2023, con riferimento a imposte riguardanti la prodromica cartella di pagamento n.09720070363873949000, della quale lamentava l'omessa notifica e l'intervenuta prescrizione/decadenza del credito erariale.
Con tempestive controdeduzioni si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate DP1 di Roma invocando il rigetto dell'appello proposto con il favore delle spese.
All'odierna udienza il ricorso è stato deciso come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il primo giudice ha dato atto sia dell'intervenuta e tempestiva notifica della cartella di pagamento (atto a monte dell'intimazione impugnata), sia del compimento di atti interruttivi della dedotta prescrizione non ancora maturata al momento della notifica dell'atto impugnato.
Con il gravame interposto l'appellante reitera pedissequamente entrambe le questioni dedotte (e respinte in primo grado).
Tuttavia, come già accertato in primo grado sulla base della documentazione in atti la cartella n.
n.09720070363873949000, da cui scaturisce l'intimazione impugnata, risulta correttamente notificata in data 17/01/2008, mediante deposito alla casa comunale.
Successivamente a tale notifica, l'Agente della riscossione ha validamente interrotto il termine di prescrizione, notificando in data 09/10/2017 l'intimazione di pagamento n.09720179049048036000.
Pertanto l'appello proposto risulta infondato e deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 1.800,00 oltre accessori.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente e Relatore
CAPUZZI FRANCESCA, Giudice
LAUDATI ANTONIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1454/2025 depositato il 15/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1416/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 16
e pubblicata il 03/02/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2007 0363873949 000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 54/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (conclusioni come da verbale)
Resistente/Appellato: (conclusioni come da verbale)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 1416 del 2025 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma che ha respinto il ricorso proposto avverso l'intimazione di pagamento n. 09720239057800135000, notificatogli in data 28/07/2023, con riferimento a imposte riguardanti la prodromica cartella di pagamento n.09720070363873949000, della quale lamentava l'omessa notifica e l'intervenuta prescrizione/decadenza del credito erariale.
Con tempestive controdeduzioni si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate DP1 di Roma invocando il rigetto dell'appello proposto con il favore delle spese.
All'odierna udienza il ricorso è stato deciso come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il primo giudice ha dato atto sia dell'intervenuta e tempestiva notifica della cartella di pagamento (atto a monte dell'intimazione impugnata), sia del compimento di atti interruttivi della dedotta prescrizione non ancora maturata al momento della notifica dell'atto impugnato.
Con il gravame interposto l'appellante reitera pedissequamente entrambe le questioni dedotte (e respinte in primo grado).
Tuttavia, come già accertato in primo grado sulla base della documentazione in atti la cartella n.
n.09720070363873949000, da cui scaturisce l'intimazione impugnata, risulta correttamente notificata in data 17/01/2008, mediante deposito alla casa comunale.
Successivamente a tale notifica, l'Agente della riscossione ha validamente interrotto il termine di prescrizione, notificando in data 09/10/2017 l'intimazione di pagamento n.09720179049048036000.
Pertanto l'appello proposto risulta infondato e deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 1.800,00 oltre accessori.