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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/08/2025, n. 4329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4329 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Tribunale presso la Sezione Prima Civile del Tribunale di Catania, dottoressa Tiziana G. Falsaperla, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
EX ART. 281 SEXIES, TERZO COMMA, C.P.C. nella causa civile iscritta al n° 13955/2023 R. G., avente ad oggetto: Riconoscimento della cittadinanza italiana promossa da
, nato a [...], Florida, Stati Uniti d'America il 10 aprile 1986, Parte_1 residente al 8515 Miami Lakes, Florida Stati Uniti d'America, C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli, Corso Vittorio Emanuele n. 416, presso lo studio degli Avv.ti Alessandro Conte e Roberto Biancogiglio, che la rappresentano e difendono come da procura in atti
Ricorrente
CONTRO
(CF ), in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici, in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149, è domiciliato;
Resistente contumace
******
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendente diretto di
, cittadino italiano, nato in [...] il [...], unitosi in Persona_1 matrimonio con in data 06 Novembre 1919 nella città di Maipú Persona_2 provincia di Mendoza nello Stato dell'Argentina, senza mai essersi naturalizzato cittadino argentino o aver rinunciato alla cittadinanza italiana.
Il non si è costituito in giudizio: Controparte_1
Fissata l'udienza per la decisione i procuratori del ricorrente hanno depositato nei termini concessi note scritte, insistendo nelle conclusioni già formulate e chiedendo la decisione della causa.
Va premesso che la legge n. 206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto - legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il comma n. 37 della citata legge prevede, inoltre, che “le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza è del Tribunale in cui è ricompreso il Comune di nascita dell'avo italiano, o più precisamente del Tribunale in cui ha sede la sezione in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo del ricorrente è nato in [...], con conseguente competenza di questo Tribunale, sezione specializzata in materia di immigrazione ex art 4.
Va, altresì, rilevato come il riconoscimento dello status civitatis spetti al
[...]
. CP_1
I richiedenti dovrebbero limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o, nel caso di richiedenti non residenti in Italia, a domandare il riconoscimento di tale status all'autorità consolare di competenza per la circoscrizione in cui questi risiedono, sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da cittadino o cittadina italiani.
Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Nel caso di procedimenti aventi ad oggetto l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana e il rilascio della relativa certificazione, per tutti i casi di acquisto della cittadinanza italiana, ivi incluso quello della trasmissione iure sanguinis della stessa, il termine individuato dal D.P.R. 17/01/2014 n. 33 è di 730 giorni.
Nella specie, il ricorrente ha dato prova di essere stato impossibilitato ad accedere alla procedura amministrativa destinata al riconoscimento, non consentendo il sistema Prenot@mi di effettuare la prenotazione.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis e il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse stesso, equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Nel merito, il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per i motivi che seguono.
La Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con la sentenza 25317/2022 ha stabilito i seguenti principi: “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
(ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(iii) dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione”;
Nel caso di specie la domanda risulta fondata, tenuto conto della documentazione dimessa agli atti, tradotta e apostillata:
- certificato di nascita - rilasciato dall'Ufficio di Statistiche Demografiche, Stato della Florida - di , nato a [...], Florida, Stati Uniti d'America il 10 Parte_1 aprile 1986, figlio di e (all.to 7); Persona_3 Persona_4
- certificato di matrimonio – rilasciato dall'Ufficio di Statistiche Demografiche, Stato della Florida – di (all.to 6) Persona_3
- atto di nascita di (padre del ricorrente), nato in [...] 11 Dicembre Persona_3
1953 nella città di Temperley, distretto di Lomas de Zamora, Provincia di Buenos Aires nello Stato dell'Argentina, dal matrimonio tra e Persona_3 [...]
(all.to 5); Controparte_3 - certificato di matrimonio di (nonno del ricorrente) e Persona_3 [...]
(all.to 4) Controparte_3
- atto di nascita di (nonno del ricorrente), nato in [...] 02 Gennaio Persona_3
1922 nella città di Maipú provincia di Mendoza nello Stato dell'Argentina dal matrimonio tra ( e (all.to 3); Per_1 Per_5 Per_3 Persona_2
- certificato di matrimonio di e (all.to Persona_6 Persona_2
2)
- estratto atto di nascita di , nato in [...] il [...] Persona_1 figlio di e (all.to 3); Persona_7 Persona_8
- certificato negativo di naturalizzazione relativo a ) , che Persona_6 Per_3 pur avendo efficacia dichiarativa, con valenza negativa e possibilità di prova contraria, non è stato contestato dalla parte resistente, né è stata fornita prova in senso diverso (all.to 3)
Devesi, quindi, considerare provato che l'avo del ricorrente non ha mai perso la cittadinanza italiana e l'ha trasmessa iure sanguinis.
Dalla documentazione emerge, inoltre, che la linea di discendenza non contempla passaggi per linea femminile intervenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana.
Va comunque precisato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983, ha dichiarato incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina, in violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, spianando la strada all'equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza.
Il Principio di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza è stato affermato a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del 21 aprile 1983, art. 5 (“E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina”), e successivamente dalla Legge n. 91/1992, che ha ulteriormente consolidato il detto principio, stabilendo che “è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”.
In base al principio dell'ius sanguinis, la cittadinanza italiana può essere trasmessa ai discendenti di una madre italiana, purché questi siano nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, e a condizione che la madre fosse cittadina italiana al momento della loro nascita.
Questa è la regola attualmente in vigore, secondo l'orientamento seguito dal
. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza del 2009, Controparte_1 ha riconosciuto il diritto alla cittadinanza italiana anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948, che possono richiederla in sede giudiziaria.
Risultando, dunque, provata la discendenza diretta da cittadino italiano deve essere accolta la domanda, dichiarando il ricorrente cittadino italiano e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1 Quanto alla domanda di condanna alle spese del giudizio, devesi rilevare che il non si è costituito in giudizio e, come notorio, la condizione di sostanziale CP_1 paralisi degli uffici competenti all'estero risulta riconducibile alla abnorme mole delle domande avanzate.
Pertanto, non essendovi soccombenza, trattandosi di un'attività, sostanzialmente, non contenziosa, non v'è pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia del e così statuisce: Controparte_1
1. accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che il ricorrente , Parte_1 nato a [...], Florida, Stati Uniti d'America il 10 aprile 1986, è cittadino italiano iure sanguinis per via di discendenza diretta dall'avo cittadino italiano;
2. ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Civile Controparte_1 competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. Nulla sulle spese.
Catania, 27/08/2025
Il Giudice
Dott.ssa Tiziana G. Falsaperla