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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/12/2025, n. 4918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4918 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Giudice AN PI UA, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3034/25 del Ruolo Gen.
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessio D'Aniello e Giuseppe
D'Aniello
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_1
Resistente contumace
OGGETTO: ratei assegno mensile di assistenza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.03.2025 la ricorrente indicata in epigrafe ha agito nei confronti dell' per il riconoscimento di CP_1 quanto sopra riportato, deducendo di aver ottenuto, con decreto di omologa emesso da questo Tribunale e notificato all' il CP_1
30.10.2024, il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza e di attendere, nonostante i solleciti inoltrati, la corresponsione dei ratei dovuti a decorrere dal mese di dicembre
2022.
L' , pur regolarmente citato, è rimasto contumace. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Nelle note depositate parte ricorrente ha rilevato l'avvenuto pagamento delle somme pretese chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere. L' , in data 8.04.2025, ha CP_1 infatti emesso provvedimento di liquidazione ed ha poi provveduto al pagamento della prestazione richiesta nel mese di giugno 2025.
Va osservato che, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere, devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass.,
22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass., 11.4.95, n. 4151).
Considerato che effettivamente, dalla documentazione prodotta, è emerso che parte convenuta abbia dato soddisfazione alla pretesa dedotta in ricorso nel giugno 2025, può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Per quanto attiene al regime delle spese processuali, visto che, nel caso di specie, la prestazione è stata liquidata dopo il deposito e la notifica del ricorso (20.03.2025), le spese di lite si pongono a carico dell' e si liquidano come in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € CP_1
1.305,50, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Aversa 5.12.2025
Il Giudice
AN PI UA