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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 150/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DETTORI GIANLUIGI, Presidente
LI LU AN, LA
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 547/2022 depositato il 04/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sinnai - Parco Delle Rimembranze 09048 Sinnai CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 47/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 3 e pubblicata il 03/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 31832 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 31833 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 31834 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 31835 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 31836 TARI 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Appellante:
CHIEDE:
- l'accoglimento dell'appello con conseguente riforma della sentenza impugnata
- la condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio
Appellato:
CHIEDE:
- il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata
- la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto il signor Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza numero 47/2022 - pronunciata in data 13 ottobre 2021 e depositata in segreteria in data 3 febbraio 2022 - con la quale la terza sezione della Commissione tributaria provinciale di Cagliari, decidendo in merito a cinque avvisi di accertamento emessi dal Comune di Sinnai per tari anni d'imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, respingeva il ricorso e condannava parte soccombente alla rifusione delle spese di lite.
Proponeva, quindi, appello per:
- violazione o falsa applicazione degli articoli 116 comma 2 e 17 comma 1 del decreto legislativo numero
472/1997 e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio
- violazione o falsa applicazione dell'articolo 12 comma 5 del decreto legislativo numero 471/1997 e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio
- violazione o falsa applicazione dell'articolo 1 comma 684 della legge numero 147/2013 e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio al fine di chiedere la riforma della sentenza impugnata e l'annullamento della pretesa tributaria.
Si è costituito in giudizio il Comune di Sinnai per chiedere il rigetto dell'appello.
All'udienza in data 16 febbraio 2026 la causa viene trattenuta a sentenza e decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
In primis deve essere confermata la infondatezza della eccezione di insufficiente motivazione degli atti impugnati i quali contengono le ragioni in fatto e in diritto della pretesa tributaria (omessa presentazione della dichiarazione, entro i termini di legge, della dichiarazione ai fini tari), la specificazione dei tributi, delle sanzioni e degli interessi applicati.
Il contribuente è stato, quindi, messo in condizione di proporre puntuale e articolato ricorso e di contestare la pretesa tributaria. L'appello è, invece, da accogliere con riferimento al così detto "cumulo giuridico" delle sanzioni.
All'uopo soccorre la Corte di Cassazione con la recente ordinanza numero 13787 in data 23 maggio 2025 la quale recita "in tema di cumulo giuridico delle sanzioni tributarie di cui al d.lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 5, l'istituto della continuazione trova applicazione alle sanzioni previste per i tributi locali ed è configurato in termini di autonomia precettiva rispetto alle altre previsioni di favore, incentrandosi sulla nozione di "violazioni della stessa indole" desunta dalla disciplina della recidiva. La continuazione si arresta per effetto della contestazione della violazione, che costituisce punto di arresto per il riconoscimento del beneficio, sicché le violazioni antecedenti alla contestazione devono essere unificate ai fini sanzionatori, mentre quelle successive ne restano escluse. Allorché le sanzioni per diverse annualità siano irrogate con avvisi notificati contemporaneamente, la continuazione si applica per tutte le violazioni antecedenti a tale contestazione. In caso di processi separati relativi ad avvisi contenenti irrogazione di sanzioni della stessa indole commesse in periodi di imposta diversi, l'ultimo giudice è competente a rideterminare la sanzione complessiva fino a che le precedenti sentenze non siano passate in giudicato. Presenta particolare rilevanza nomofilattica la questione relativa alla prospettabilità del cumulo giuridico con riferimento a violazioni relative a tributi diversi e alla configurabilità di tali violazioni come "della stessa indole" ai sensi dell'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, in ragione di profili di sostanziale identità, anche in relazione ai profili applicativi dello jus superveniens".
Poiché le sanzioni sono state così quantificate: euro 39,84 per l'anno 2015, euro 119,37 per l'anno 2016, euro 115,55 per l'anno 2017, euro 115,16 per l'anno 2018 ed euro 115,16 per l'anno 2019, il Collegio ritiene che, in forza del cumulo giuridico, la sanzione più grave debba essere aumentata di un quarto (1/4).
Ogni ulteriore eccezione o motivo di appello deve essere respinto.
La parziale soccombenza impone la compensazione delle spese di lite.
Tutto ciò premesso e ritenuto la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sasrdegna - sezione
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso con riferimento al cumulo giuridico con conseguente aumento di un quarto della sanzione più grave così come indicato in motivazione.
Respinge nel resto.
Spese compensate.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio in dat 16 febbraio 2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DETTORI GIANLUIGI, Presidente
LI LU AN, LA
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 547/2022 depositato il 04/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sinnai - Parco Delle Rimembranze 09048 Sinnai CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 47/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 3 e pubblicata il 03/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 31832 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 31833 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 31834 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 31835 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 31836 TARI 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Appellante:
CHIEDE:
- l'accoglimento dell'appello con conseguente riforma della sentenza impugnata
- la condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio
Appellato:
CHIEDE:
- il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata
- la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto il signor Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza numero 47/2022 - pronunciata in data 13 ottobre 2021 e depositata in segreteria in data 3 febbraio 2022 - con la quale la terza sezione della Commissione tributaria provinciale di Cagliari, decidendo in merito a cinque avvisi di accertamento emessi dal Comune di Sinnai per tari anni d'imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, respingeva il ricorso e condannava parte soccombente alla rifusione delle spese di lite.
Proponeva, quindi, appello per:
- violazione o falsa applicazione degli articoli 116 comma 2 e 17 comma 1 del decreto legislativo numero
472/1997 e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio
- violazione o falsa applicazione dell'articolo 12 comma 5 del decreto legislativo numero 471/1997 e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio
- violazione o falsa applicazione dell'articolo 1 comma 684 della legge numero 147/2013 e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio al fine di chiedere la riforma della sentenza impugnata e l'annullamento della pretesa tributaria.
Si è costituito in giudizio il Comune di Sinnai per chiedere il rigetto dell'appello.
All'udienza in data 16 febbraio 2026 la causa viene trattenuta a sentenza e decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
In primis deve essere confermata la infondatezza della eccezione di insufficiente motivazione degli atti impugnati i quali contengono le ragioni in fatto e in diritto della pretesa tributaria (omessa presentazione della dichiarazione, entro i termini di legge, della dichiarazione ai fini tari), la specificazione dei tributi, delle sanzioni e degli interessi applicati.
Il contribuente è stato, quindi, messo in condizione di proporre puntuale e articolato ricorso e di contestare la pretesa tributaria. L'appello è, invece, da accogliere con riferimento al così detto "cumulo giuridico" delle sanzioni.
All'uopo soccorre la Corte di Cassazione con la recente ordinanza numero 13787 in data 23 maggio 2025 la quale recita "in tema di cumulo giuridico delle sanzioni tributarie di cui al d.lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 5, l'istituto della continuazione trova applicazione alle sanzioni previste per i tributi locali ed è configurato in termini di autonomia precettiva rispetto alle altre previsioni di favore, incentrandosi sulla nozione di "violazioni della stessa indole" desunta dalla disciplina della recidiva. La continuazione si arresta per effetto della contestazione della violazione, che costituisce punto di arresto per il riconoscimento del beneficio, sicché le violazioni antecedenti alla contestazione devono essere unificate ai fini sanzionatori, mentre quelle successive ne restano escluse. Allorché le sanzioni per diverse annualità siano irrogate con avvisi notificati contemporaneamente, la continuazione si applica per tutte le violazioni antecedenti a tale contestazione. In caso di processi separati relativi ad avvisi contenenti irrogazione di sanzioni della stessa indole commesse in periodi di imposta diversi, l'ultimo giudice è competente a rideterminare la sanzione complessiva fino a che le precedenti sentenze non siano passate in giudicato. Presenta particolare rilevanza nomofilattica la questione relativa alla prospettabilità del cumulo giuridico con riferimento a violazioni relative a tributi diversi e alla configurabilità di tali violazioni come "della stessa indole" ai sensi dell'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, in ragione di profili di sostanziale identità, anche in relazione ai profili applicativi dello jus superveniens".
Poiché le sanzioni sono state così quantificate: euro 39,84 per l'anno 2015, euro 119,37 per l'anno 2016, euro 115,55 per l'anno 2017, euro 115,16 per l'anno 2018 ed euro 115,16 per l'anno 2019, il Collegio ritiene che, in forza del cumulo giuridico, la sanzione più grave debba essere aumentata di un quarto (1/4).
Ogni ulteriore eccezione o motivo di appello deve essere respinto.
La parziale soccombenza impone la compensazione delle spese di lite.
Tutto ciò premesso e ritenuto la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sasrdegna - sezione
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso con riferimento al cumulo giuridico con conseguente aumento di un quarto della sanzione più grave così come indicato in motivazione.
Respinge nel resto.
Spese compensate.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio in dat 16 febbraio 2026