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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 16/12/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
R.G.N. 582/2022
Oggi all'udienza del davanti alla Giudice dott.ssa Viviana Alessandra Piccione, sono comparsi per parte opponente l'Avv. Pizzimenti, per parte opposta l'Avv.
EL OT in dellega dell'Avv. Antonella Testa. Con riferimento alla quantificazione formulata dal CTU l'Avv. OT siriporta specificatamente alle osservazioni fattenelle note conclusive e chiede l'accoglimento delle richieste istruttorie e conclusioni formulate nelle note.
L'Avv. Pizzimenti si riporta e con riferimento al conteggio svolto dal conculnete in luce delle dichiarazioni contenute nei registri contabili ella evidenzia che trattasi di documentazione della cui veridicità non può dubitarsi tenuto conto che nel contesto di riferimento la lavanderia a gettoni all'epoca dei fatti non costituiva un servizio così diffuso dall'utenza composta per lo più da famiglie.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Palmi, 16/12/2025
IL GIUDICE dott.ssa Viviana Alessandra Piccione REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice unico, dott.ssa Viviana Alessandra Piccione, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 582 del Registro Generale Contenzioso per l'anno
2022
TRA
Parte_1
.IVA: ), in persona della legale rappresentante pro C.F._1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, come in atti, dall'Avv. Anna PIZZIMENTI (C.F.:
, con Studio sito in Palmi (RC), Via F. Carbone, n.4; C.F._2
(C.F.: e (C.F.: Parte_1 C.F._3 Parte_1
), in proprio e nella qualità di socie della C.F._4 [...]
rappresentate e difese, come in atti, dall'avv. Avv. Anna Parte_1
PIZZIMENTI (C.F.: ; C.F._2
- Parte opponente -
E
(C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Controparte_1
Imprese di Roma ), in persona del suo Procuratore speciale, Avv. P.IVA_2
rappresentata e difesa, come in atti, dall' Avv. Antonella Controparte_2
Testa (P.E.C.: ), elettivamente Email_1 domiciliata in Palmi (RC), corso Garibaldi, n.106, presso lo Studio dell'Avv.
SA IE;
- Parte opposta –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo del Tribunale di Palmi n. 76/2022.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società “ Parte_1
e le sig.re e , in proprio e nella qualità
[...] Parte_1 Parte_1 di socie della predetta società, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 76/2022, emesso dal Tribunale di Palmi in favore di
[...]
di importo pari ad € 11.478,59 - oltre interessi sul Controparte_1 capitale e spese del monitorio - per crediti da consumo di energia scaturenti da fattura n. 080531352013502A del 05.03.2015.
1.1. Le opponenti eccepivano, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del credito, contestando l'efficacia interruttiva delle lettere di diffida notificate dalla società fornitrice con raccomandate a/r del 31.01.2017 e del 26.10.2021, ritenute generiche sia sotto il profilo dell'esatta individuazione del soggetto obbligato -non necessariamente coincidente con il destinatario della missiva- che in ordine all'individuazione degli importi dovuti e delle relative causali.
Nel merito, contestavano la pretesa eccependo l'inidoneità della fattura commerciale, emessa sulla base di una ricostruzione unilaterale e presuntiva dei consumi, a costituire prova del credito ingiunto. Precisavano inoltre che l'utenza di via Poeta 35 rappresentava una delle unità locali ove la società intimata esercitava la propria attività di lavanderia, attività cessata in data 22.06.2015, come da visura camerale in atti. Contestavano infine l'entità della pretesa azionata, ritenendola eccessiva e non corrispondente ai consumi effettivi.
Le attrici concludevano, dunque, per la revoca del decreto ingiuntivo, con condanna della società opposta al pagamento delle spese di lite.
2. Il 27.06.2022 si costituiva in giudizio la società , la Controparte_3 quale contestava il dedotto avversario insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria dispese e competenze di giudizio. La società fornitrice rilevava, in particolare, che il termine prescrizionale era stato utilmente interrotto con intimazioni di pagamento stragiudiziali del 31.01.2017 e del
26.10.2021 - recanti in allegato gli estratti conto della fornitura - regolarmente recapitate alla società intimata presso la sede legale, come evincibile dalla pec di riscontro del sollecito del 31.01.2017 inoltrata dalla società intimata per il tramite del suo difensore. Nel merito, la società convenuta rilevava che la fattura era stata emessa in esito a verifiche effettuate in data 25.02.2015 dai tecnici della società distributrice, E-Distribuzione, presso l'utenza sita in Palmi, via Poeta
35, intestata alla lavanderia opponente, nel corso delle quali era emerso “… un allaccio diretto tramite un cavo quadripolare della sezione di 6 mmq collegato alla cassetta Enel 4X16 posta all'esterno, collegato tramite quattro cappellotti all'interno di una cassetta di tipo stagno a quattro conduttori di 16 mmq. che tramite un interruttore quadripolare di proprietà del cliente alimentavano un teleruttore che a sua volta energizzava il locale commerciale…”. Evidenziava che il verbale di accertamento redatto dai tecnici, in presenza dei Carabinieri, avente natura giuridica di atto redatto da incaricato di pubblico servizio, era stato sottoscritto senza riserve dalla rappresentante legale della società, Pt_1
Seguiva, pertanto, la quantificazione, ad opera della società
[...] distributrice, dell'energia irregolarmente prelevata e la segnalazione dell'abuso alla Procura della Repubblica e all' . Controparte_4
In ordine al quantum, la società opposta evidenziava che il criterio utilizzato da
E-Distribuzione per la quantificazione dell'energia irregolarmente prelevata era stato quello della potenza “tecnicamente prelevabile” ossia della potenza assorbibile attraverso il cavo, come stabilito dalla norma CEI-UNEL 35024 moltiplicata per le ore medie statistiche di utilizzazione della fornitura che, per gli usi diversi dalle abitazioni, sono fissate in 1800 ore/anno, pervenendo così a stimare un consumo di energia pari a 53522 kW.
Quanto alla delimitazione temporale dell'addebito, la società opposta rilevava che i consumi si riferivano al periodo compreso tra il 21.11.2013 al 25.02.2015, stante l'attivazione della fornitura in data 20.11.2013. Evidenziava che, in tale periodo, la aveva operato un prelievo irregolare di energia, ricevendo Parte_1 fatture di importo inferiore ai consumi effettivi da allaccio diretto alla rete accertato in sede di verifica.
La società , evidenziava inoltre che la lavanderia non Controparte_1 aveva contestato il prelievo irregolare e che in diverse occasioni vi era stato uno scambio di corrispondenza volto ad una definizione bonaria, mai raggiunta.
Insisteva dunque per la conferma del decreto ingiuntivo con condanna dell'opponente alle spese di lite. 3. In esito ad istruttoria documentale, esperita la Consulenza Tecnica d'Ufficio, la causa veniva rinviata per discussione.
4. Preliminarmente si rigetta l'eccezione di prescrizione sollevata dalle opponenti, essendo documentata in atti l'esistenza di diversi atti interruttivi, regolarmente recapitati alla società intimata con raccomandate a/r, dalla stessa riscontrata per il tramite del proprio difensore (vedi intimazioni di pagamento e pec di riscontro dell'avvocato Testa del 20.02.2017, in atti).
4.1. Nel merito, la domanda è parzialmente fondata.
La controversia ha ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo, emesso in favore della società opposta per consumi di energia elettrica da allaccio abusivo alla rete - inerenti al periodo novembre 2013- febbraio 2015 – quantificati da
[...]
in via presuntiva ed astratta, in esito ad accertamenti effettuati dai CP_5 propri tecnici.
Sotto un profilo generale, è utile premettere che costituisce principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito quello secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è sempre il creditore/opposto (attore in senso sostanziale) a dover provare il diritto azionato in via monitoria, mentre
è a carico del debitore/opponente (convenuto in senso sostanziale) l'onere di allegare i fatti modificativi o estintivi del diritto medesimo (ex plurimis, Cass.
25499/2021, Cass. 24629/2015, Cass. 21101/2015).
È pertanto la società creditrice, a dover fornire la prova del credito, con la precisazione che la fattura seppur registrata nella contabilità dell'emittente, pur essendo titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo, non è tuttavia sufficiente a provare l'esistenza e l'entità del credito nel giudizio di cognizione
(Cass. 5915/2011).
In luce dei principi sopra enunciati, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di somme per prelievi irregolari di energia elettrica, in assenza di contratto di somministrazione, grava sul fornitore, quale attore in senso sostanziale, l'onere di provare il titolo posto a base della fornitura, l'entità dei consumi fatturati, l'ammontare del corrispettivo dovuto, l'imputabilità dei prelievi irregolari al soggetto nei cui confronti si fa valere la pretesa creditoria. Nel caso di specie, la società fornitrice non ha fornito utili elementi a ricostruire i consumi effettivi nel periodo considerato, risultando dunque indimostrate l'esistenza e l'entità del credito azionato.
È invero circostanza pacifica e documentata in atti che E-distribuzione abbia proceduto alla quantificazione dei consumi in maniera presuntiva, applicando il criterio della “potenza tecnicamente prelevabile” determinata dalla sezione del cavo rilevato in sede di verifica e quantificata in 23,4 kW, sulla base di valutazioni tecniche di cui alla norma CEIUNEL 35024/1. La stessa è stata moltiplicata per le ore mediamente previste per le utenze ad uso diverso da quelle domestiche
(1.800 su base annua) e sommata alle misure registrate nel periodo di ricostruzione, sottendendo un funzionamento dell'impianto in regime di carico elettrico costante ed alla massima potenza per l'intero tempo di utilizzo. Il
Distributore ha dunque dedotto consumi di energia prelevata per complessivi
55.635 kWh, con un incremento a debito dell'utente di complessivi 53.522 kWh rispetto all'energia misurata dal contatore.
4.2. La consulenza tecnica d'ufficio -dalla quale non vi è ragione di discostarsi in quanto supportata da puntuali riscontri di carattere tecnico e documentale, oltre che coerente e immune da vizi di carattere logico-argomentativo- ha tuttavia smentito la quantificazione operata dal distributore, contestandola sia sotto il profilo metodologico, non avendo gli accertatori operato alcun censimento degli utilizzatori elettrici installati presso l'utenza, al momento del sopralluogo, nonostante la dimensione contenuta dei locali dell'esercizio self-service (pari a
34 mq)1, sia per quanto concerne il criterio presuntivo applicato (“potenza tecnicamente prelevabile”) ritenuto dal perito “…non congruo in base alla tipologia di attività espletata…”, in quanto inidoneo a cogliere le fluttuazioni di carico cui può essere soggetta un'attività di lavanderia quale quella in esame2.
Il CTU ha inoltre ritenuto non congruo il metodo basato sui dati storici di consumo, stante “l'indisponibilità in atti di dati attendibili circa i consumi storici dell'utenza considerata”. Parimenti, il metodo basato sulla correzione dei consumi misurati mediante la percentuale d'errore del misuratore è stato ritenuto inapplicabile, atteso che “…l'irregolarità riscontrata dal Distributore all'atto della verifica era costituita da un bypass, ossia da un allaccio diretto alla rete di distribuzione realizzato in parallelo all'allaccio regolare con contatore, e non da un malfunzionamento o una manomissione del dispositivo di misura”.
Sulla scorta delle evidenze in atti e di quanto emerso nel corso dei sopralluoghi peritali, il CTU ha dunque proceduto alla ricostruzione dei consumi utilizzando il metodo analitico simulato, tenuto conto del criterio di capienza geometrica
(superficie dei locali dell'esercizio commerciale pari a 34 mq), del criterio di compatibilità elettrica (potenza di picco complessiva contemporanea delle macchine principali) e della dotazione minima di dispositivi fissi necessari per gli esercizi self-service. In forza di una stima analitica simulata, fondata sulle evidenze in atti, il CTU ha individuato un consumo, per il periodo di riferimento, pari a 20.759,8 kWh3; consumo rideterminato in 2.899,3 kWh, qualora si dovesse tenere in considerazione la documentazione contabile della società utilizzatrice4.
Il perito ha dunque concluso che l'importo ancora dovuto dalla Parte_1 intimata alla società fornitrice, detratte le somme già versate, è pari ad €
3.990,10, IVA inclusa, somma invece suscettibile di rideterminazione in misura di € 155,04, applicando il metodo di stima analitica basata sulla contabilità dell'attività commerciale5 .
4.3. La prima soluzione appare tuttavia quella meritevole di adesione, stante l'inidoneità sotto il profilo probatorio della contabilità aziendale, trattandosi di evidenze desumibili da scritture contabili provenienti dalla stessa società che le invoca.
5. Sulla scorta delle evidenze che precedono, l'opposizione deve essere parzialmente accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo. 6. Sussistono valide ragioni per la compensazione tra le parti delle spese di lite, attesa la parziale soccombenza ed il prelievo irregolare di energia non contestato da parte opponente.
6.1. Le spese di CTU vengono invece poste a carico della società opposta avendo la stessa declinato le proposte conciliative formulate in corso di giudizio, per importi superiori a quello riconosciuto dalla CTU, sicché deve essere posto a carico dell'opposta società la nomina di un perito d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, così provvede
- accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Palmi n. 76/2022;
- condanna l'opponente al pagamento della somma di euro 3.990,10, IVA inclusa in favore della parte opposta;
- condanna la società in persona del l.r.p.t., al Controparte_1 pagamento delle spese di CTU liquidate con decreto del 10.12.2024.
- compensa le spese di lite.
Manda la Cancelleria per la pubblicazione della presente sentenza e per gli adempimenti di rito.
Palmi, 16.12.2025
Il Giudice dott.ssa Viviana Alessandra Piccione
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 C.f.r. CTU pag 19. 2 C.f.r. CTU pag. 23. 3 Vedi CTU pag. 30. 4 Vedi CTU pag. 31. 5 Vedi CTU “Ne consegue che l'importo che risulta a debito dell'opponente in caso di stima analitica secondo la simulazione proposta, decurtato delle somme già regolarmente corrisposte per consumi misurati, risulta pari a € 3.990,10 IVA compresa. Di contro, l'importo che risulta a debito dell'opponente in caso di stima analitica basata sulla contabilità dell'attività commerciale, decurtato delle somme già regolarmente corrisposte per consumi misurati, risulta pari a € 155,04 IVA compresa”
SEZIONE CIVILE
R.G.N. 582/2022
Oggi all'udienza del davanti alla Giudice dott.ssa Viviana Alessandra Piccione, sono comparsi per parte opponente l'Avv. Pizzimenti, per parte opposta l'Avv.
EL OT in dellega dell'Avv. Antonella Testa. Con riferimento alla quantificazione formulata dal CTU l'Avv. OT siriporta specificatamente alle osservazioni fattenelle note conclusive e chiede l'accoglimento delle richieste istruttorie e conclusioni formulate nelle note.
L'Avv. Pizzimenti si riporta e con riferimento al conteggio svolto dal conculnete in luce delle dichiarazioni contenute nei registri contabili ella evidenzia che trattasi di documentazione della cui veridicità non può dubitarsi tenuto conto che nel contesto di riferimento la lavanderia a gettoni all'epoca dei fatti non costituiva un servizio così diffuso dall'utenza composta per lo più da famiglie.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Palmi, 16/12/2025
IL GIUDICE dott.ssa Viviana Alessandra Piccione REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice unico, dott.ssa Viviana Alessandra Piccione, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 582 del Registro Generale Contenzioso per l'anno
2022
TRA
Parte_1
.IVA: ), in persona della legale rappresentante pro C.F._1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, come in atti, dall'Avv. Anna PIZZIMENTI (C.F.:
, con Studio sito in Palmi (RC), Via F. Carbone, n.4; C.F._2
(C.F.: e (C.F.: Parte_1 C.F._3 Parte_1
), in proprio e nella qualità di socie della C.F._4 [...]
rappresentate e difese, come in atti, dall'avv. Avv. Anna Parte_1
PIZZIMENTI (C.F.: ; C.F._2
- Parte opponente -
E
(C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Controparte_1
Imprese di Roma ), in persona del suo Procuratore speciale, Avv. P.IVA_2
rappresentata e difesa, come in atti, dall' Avv. Antonella Controparte_2
Testa (P.E.C.: ), elettivamente Email_1 domiciliata in Palmi (RC), corso Garibaldi, n.106, presso lo Studio dell'Avv.
SA IE;
- Parte opposta –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo del Tribunale di Palmi n. 76/2022.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società “ Parte_1
e le sig.re e , in proprio e nella qualità
[...] Parte_1 Parte_1 di socie della predetta società, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 76/2022, emesso dal Tribunale di Palmi in favore di
[...]
di importo pari ad € 11.478,59 - oltre interessi sul Controparte_1 capitale e spese del monitorio - per crediti da consumo di energia scaturenti da fattura n. 080531352013502A del 05.03.2015.
1.1. Le opponenti eccepivano, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del credito, contestando l'efficacia interruttiva delle lettere di diffida notificate dalla società fornitrice con raccomandate a/r del 31.01.2017 e del 26.10.2021, ritenute generiche sia sotto il profilo dell'esatta individuazione del soggetto obbligato -non necessariamente coincidente con il destinatario della missiva- che in ordine all'individuazione degli importi dovuti e delle relative causali.
Nel merito, contestavano la pretesa eccependo l'inidoneità della fattura commerciale, emessa sulla base di una ricostruzione unilaterale e presuntiva dei consumi, a costituire prova del credito ingiunto. Precisavano inoltre che l'utenza di via Poeta 35 rappresentava una delle unità locali ove la società intimata esercitava la propria attività di lavanderia, attività cessata in data 22.06.2015, come da visura camerale in atti. Contestavano infine l'entità della pretesa azionata, ritenendola eccessiva e non corrispondente ai consumi effettivi.
Le attrici concludevano, dunque, per la revoca del decreto ingiuntivo, con condanna della società opposta al pagamento delle spese di lite.
2. Il 27.06.2022 si costituiva in giudizio la società , la Controparte_3 quale contestava il dedotto avversario insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria dispese e competenze di giudizio. La società fornitrice rilevava, in particolare, che il termine prescrizionale era stato utilmente interrotto con intimazioni di pagamento stragiudiziali del 31.01.2017 e del
26.10.2021 - recanti in allegato gli estratti conto della fornitura - regolarmente recapitate alla società intimata presso la sede legale, come evincibile dalla pec di riscontro del sollecito del 31.01.2017 inoltrata dalla società intimata per il tramite del suo difensore. Nel merito, la società convenuta rilevava che la fattura era stata emessa in esito a verifiche effettuate in data 25.02.2015 dai tecnici della società distributrice, E-Distribuzione, presso l'utenza sita in Palmi, via Poeta
35, intestata alla lavanderia opponente, nel corso delle quali era emerso “… un allaccio diretto tramite un cavo quadripolare della sezione di 6 mmq collegato alla cassetta Enel 4X16 posta all'esterno, collegato tramite quattro cappellotti all'interno di una cassetta di tipo stagno a quattro conduttori di 16 mmq. che tramite un interruttore quadripolare di proprietà del cliente alimentavano un teleruttore che a sua volta energizzava il locale commerciale…”. Evidenziava che il verbale di accertamento redatto dai tecnici, in presenza dei Carabinieri, avente natura giuridica di atto redatto da incaricato di pubblico servizio, era stato sottoscritto senza riserve dalla rappresentante legale della società, Pt_1
Seguiva, pertanto, la quantificazione, ad opera della società
[...] distributrice, dell'energia irregolarmente prelevata e la segnalazione dell'abuso alla Procura della Repubblica e all' . Controparte_4
In ordine al quantum, la società opposta evidenziava che il criterio utilizzato da
E-Distribuzione per la quantificazione dell'energia irregolarmente prelevata era stato quello della potenza “tecnicamente prelevabile” ossia della potenza assorbibile attraverso il cavo, come stabilito dalla norma CEI-UNEL 35024 moltiplicata per le ore medie statistiche di utilizzazione della fornitura che, per gli usi diversi dalle abitazioni, sono fissate in 1800 ore/anno, pervenendo così a stimare un consumo di energia pari a 53522 kW.
Quanto alla delimitazione temporale dell'addebito, la società opposta rilevava che i consumi si riferivano al periodo compreso tra il 21.11.2013 al 25.02.2015, stante l'attivazione della fornitura in data 20.11.2013. Evidenziava che, in tale periodo, la aveva operato un prelievo irregolare di energia, ricevendo Parte_1 fatture di importo inferiore ai consumi effettivi da allaccio diretto alla rete accertato in sede di verifica.
La società , evidenziava inoltre che la lavanderia non Controparte_1 aveva contestato il prelievo irregolare e che in diverse occasioni vi era stato uno scambio di corrispondenza volto ad una definizione bonaria, mai raggiunta.
Insisteva dunque per la conferma del decreto ingiuntivo con condanna dell'opponente alle spese di lite. 3. In esito ad istruttoria documentale, esperita la Consulenza Tecnica d'Ufficio, la causa veniva rinviata per discussione.
4. Preliminarmente si rigetta l'eccezione di prescrizione sollevata dalle opponenti, essendo documentata in atti l'esistenza di diversi atti interruttivi, regolarmente recapitati alla società intimata con raccomandate a/r, dalla stessa riscontrata per il tramite del proprio difensore (vedi intimazioni di pagamento e pec di riscontro dell'avvocato Testa del 20.02.2017, in atti).
4.1. Nel merito, la domanda è parzialmente fondata.
La controversia ha ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo, emesso in favore della società opposta per consumi di energia elettrica da allaccio abusivo alla rete - inerenti al periodo novembre 2013- febbraio 2015 – quantificati da
[...]
in via presuntiva ed astratta, in esito ad accertamenti effettuati dai CP_5 propri tecnici.
Sotto un profilo generale, è utile premettere che costituisce principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito quello secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è sempre il creditore/opposto (attore in senso sostanziale) a dover provare il diritto azionato in via monitoria, mentre
è a carico del debitore/opponente (convenuto in senso sostanziale) l'onere di allegare i fatti modificativi o estintivi del diritto medesimo (ex plurimis, Cass.
25499/2021, Cass. 24629/2015, Cass. 21101/2015).
È pertanto la società creditrice, a dover fornire la prova del credito, con la precisazione che la fattura seppur registrata nella contabilità dell'emittente, pur essendo titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo, non è tuttavia sufficiente a provare l'esistenza e l'entità del credito nel giudizio di cognizione
(Cass. 5915/2011).
In luce dei principi sopra enunciati, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di somme per prelievi irregolari di energia elettrica, in assenza di contratto di somministrazione, grava sul fornitore, quale attore in senso sostanziale, l'onere di provare il titolo posto a base della fornitura, l'entità dei consumi fatturati, l'ammontare del corrispettivo dovuto, l'imputabilità dei prelievi irregolari al soggetto nei cui confronti si fa valere la pretesa creditoria. Nel caso di specie, la società fornitrice non ha fornito utili elementi a ricostruire i consumi effettivi nel periodo considerato, risultando dunque indimostrate l'esistenza e l'entità del credito azionato.
È invero circostanza pacifica e documentata in atti che E-distribuzione abbia proceduto alla quantificazione dei consumi in maniera presuntiva, applicando il criterio della “potenza tecnicamente prelevabile” determinata dalla sezione del cavo rilevato in sede di verifica e quantificata in 23,4 kW, sulla base di valutazioni tecniche di cui alla norma CEIUNEL 35024/1. La stessa è stata moltiplicata per le ore mediamente previste per le utenze ad uso diverso da quelle domestiche
(1.800 su base annua) e sommata alle misure registrate nel periodo di ricostruzione, sottendendo un funzionamento dell'impianto in regime di carico elettrico costante ed alla massima potenza per l'intero tempo di utilizzo. Il
Distributore ha dunque dedotto consumi di energia prelevata per complessivi
55.635 kWh, con un incremento a debito dell'utente di complessivi 53.522 kWh rispetto all'energia misurata dal contatore.
4.2. La consulenza tecnica d'ufficio -dalla quale non vi è ragione di discostarsi in quanto supportata da puntuali riscontri di carattere tecnico e documentale, oltre che coerente e immune da vizi di carattere logico-argomentativo- ha tuttavia smentito la quantificazione operata dal distributore, contestandola sia sotto il profilo metodologico, non avendo gli accertatori operato alcun censimento degli utilizzatori elettrici installati presso l'utenza, al momento del sopralluogo, nonostante la dimensione contenuta dei locali dell'esercizio self-service (pari a
34 mq)1, sia per quanto concerne il criterio presuntivo applicato (“potenza tecnicamente prelevabile”) ritenuto dal perito “…non congruo in base alla tipologia di attività espletata…”, in quanto inidoneo a cogliere le fluttuazioni di carico cui può essere soggetta un'attività di lavanderia quale quella in esame2.
Il CTU ha inoltre ritenuto non congruo il metodo basato sui dati storici di consumo, stante “l'indisponibilità in atti di dati attendibili circa i consumi storici dell'utenza considerata”. Parimenti, il metodo basato sulla correzione dei consumi misurati mediante la percentuale d'errore del misuratore è stato ritenuto inapplicabile, atteso che “…l'irregolarità riscontrata dal Distributore all'atto della verifica era costituita da un bypass, ossia da un allaccio diretto alla rete di distribuzione realizzato in parallelo all'allaccio regolare con contatore, e non da un malfunzionamento o una manomissione del dispositivo di misura”.
Sulla scorta delle evidenze in atti e di quanto emerso nel corso dei sopralluoghi peritali, il CTU ha dunque proceduto alla ricostruzione dei consumi utilizzando il metodo analitico simulato, tenuto conto del criterio di capienza geometrica
(superficie dei locali dell'esercizio commerciale pari a 34 mq), del criterio di compatibilità elettrica (potenza di picco complessiva contemporanea delle macchine principali) e della dotazione minima di dispositivi fissi necessari per gli esercizi self-service. In forza di una stima analitica simulata, fondata sulle evidenze in atti, il CTU ha individuato un consumo, per il periodo di riferimento, pari a 20.759,8 kWh3; consumo rideterminato in 2.899,3 kWh, qualora si dovesse tenere in considerazione la documentazione contabile della società utilizzatrice4.
Il perito ha dunque concluso che l'importo ancora dovuto dalla Parte_1 intimata alla società fornitrice, detratte le somme già versate, è pari ad €
3.990,10, IVA inclusa, somma invece suscettibile di rideterminazione in misura di € 155,04, applicando il metodo di stima analitica basata sulla contabilità dell'attività commerciale5 .
4.3. La prima soluzione appare tuttavia quella meritevole di adesione, stante l'inidoneità sotto il profilo probatorio della contabilità aziendale, trattandosi di evidenze desumibili da scritture contabili provenienti dalla stessa società che le invoca.
5. Sulla scorta delle evidenze che precedono, l'opposizione deve essere parzialmente accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo. 6. Sussistono valide ragioni per la compensazione tra le parti delle spese di lite, attesa la parziale soccombenza ed il prelievo irregolare di energia non contestato da parte opponente.
6.1. Le spese di CTU vengono invece poste a carico della società opposta avendo la stessa declinato le proposte conciliative formulate in corso di giudizio, per importi superiori a quello riconosciuto dalla CTU, sicché deve essere posto a carico dell'opposta società la nomina di un perito d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, così provvede
- accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Palmi n. 76/2022;
- condanna l'opponente al pagamento della somma di euro 3.990,10, IVA inclusa in favore della parte opposta;
- condanna la società in persona del l.r.p.t., al Controparte_1 pagamento delle spese di CTU liquidate con decreto del 10.12.2024.
- compensa le spese di lite.
Manda la Cancelleria per la pubblicazione della presente sentenza e per gli adempimenti di rito.
Palmi, 16.12.2025
Il Giudice dott.ssa Viviana Alessandra Piccione
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 C.f.r. CTU pag 19. 2 C.f.r. CTU pag. 23. 3 Vedi CTU pag. 30. 4 Vedi CTU pag. 31. 5 Vedi CTU “Ne consegue che l'importo che risulta a debito dell'opponente in caso di stima analitica secondo la simulazione proposta, decurtato delle somme già regolarmente corrisposte per consumi misurati, risulta pari a € 3.990,10 IVA compresa. Di contro, l'importo che risulta a debito dell'opponente in caso di stima analitica basata sulla contabilità dell'attività commerciale, decurtato delle somme già regolarmente corrisposte per consumi misurati, risulta pari a € 155,04 IVA compresa”