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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26182/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Chantal Dameglio Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 26182/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Corso Sebastopoli Parte_1 C.F._1
n. 176, Torino, presso lo studio dell'avv. GIORZA CARLA LUISA e dall' avv. LEONE
GABRIELLA che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in via Controparte_1 C.F._2
Gioberti n. 22, Torino, presso lo studio dell'avv. FEOLA GIOVANNA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alle minori: nata a [...] [...] e nata a [...] il [...] Per_1 Per_2
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le minori sono nate dalla relazione tra , Parte_1 Controparte_1
non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il 06/11/2024 Parte_1 CP_1
hanno chiesto la modifica del provvedimento assunto da questo Tribunale in data
[...]
11.07.2022, relativamente alla riduzione del contributo al mantenimento per le minori.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli delle figlie, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla in punto spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto, in modifica del provvedimento assunto da questo
Tribunale in data 11.07.2022:
DISPONE che il Sig. versi, dalla data del deposito del ricorso, a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento in favore delle due figlie minori e da corrispondersi alla Persona_3 Persona_4 signora entro il giorno 20 di ogni mese, la somma mensile di € 300,00, oltre Controparte_1 rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al versamento del 50% delle spese mediche, scolastiche, sportive (uno sport ciascuna delle figlie) necessarie e documentate, delle straordinarie, richiamando integralmente il Protocollo di Intesa tra Tribunale di Torino ed il Consiglio dell'ordine degli Avvocati del 15.03.2016 per quanto non esplicitamente ivi regolamentato.
PRENDE ATTO che, a titolo di arretrato per il contributo al mantenimento in favore delle due figlie minori al deposito del presente ricorso, il Sig. è tenuto e si obbliga al versamento alla Parte_1 madre delle minori in favore delle due figlie e della somma complessiva Persona_3 Persona_4 di euro 4.600,00, secondo la condivisa seguente modalità: euro 2.000,00 entro il deposito del presente ricorso;
la somma di €. 500,00 entro e non oltre il 30 settembre 2024; la somma di euro 300,00 entro e non oltre il 31 marzo 2025 e la residua somma di euro 1.800,00 attraverso il versamento di rate mensili di euro 50,00 caduna a decorrere dal 30 aprile 2025, da corrispondere in uno col contributo mensile al mantenimento per le figlie, per i fatti e le ragioni di cui in narrativa e con ogni consequenziale provvedimento di legge.
CONFERMA nel resto il precedente provvedimento assunto da questo Tribunale.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
20/12/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Valentina Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Chantal Dameglio Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 26182/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Corso Sebastopoli Parte_1 C.F._1
n. 176, Torino, presso lo studio dell'avv. GIORZA CARLA LUISA e dall' avv. LEONE
GABRIELLA che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in via Controparte_1 C.F._2
Gioberti n. 22, Torino, presso lo studio dell'avv. FEOLA GIOVANNA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alle minori: nata a [...] [...] e nata a [...] il [...] Per_1 Per_2
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le minori sono nate dalla relazione tra , Parte_1 Controparte_1
non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il 06/11/2024 Parte_1 CP_1
hanno chiesto la modifica del provvedimento assunto da questo Tribunale in data
[...]
11.07.2022, relativamente alla riduzione del contributo al mantenimento per le minori.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli delle figlie, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla in punto spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto, in modifica del provvedimento assunto da questo
Tribunale in data 11.07.2022:
DISPONE che il Sig. versi, dalla data del deposito del ricorso, a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento in favore delle due figlie minori e da corrispondersi alla Persona_3 Persona_4 signora entro il giorno 20 di ogni mese, la somma mensile di € 300,00, oltre Controparte_1 rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al versamento del 50% delle spese mediche, scolastiche, sportive (uno sport ciascuna delle figlie) necessarie e documentate, delle straordinarie, richiamando integralmente il Protocollo di Intesa tra Tribunale di Torino ed il Consiglio dell'ordine degli Avvocati del 15.03.2016 per quanto non esplicitamente ivi regolamentato.
PRENDE ATTO che, a titolo di arretrato per il contributo al mantenimento in favore delle due figlie minori al deposito del presente ricorso, il Sig. è tenuto e si obbliga al versamento alla Parte_1 madre delle minori in favore delle due figlie e della somma complessiva Persona_3 Persona_4 di euro 4.600,00, secondo la condivisa seguente modalità: euro 2.000,00 entro il deposito del presente ricorso;
la somma di €. 500,00 entro e non oltre il 30 settembre 2024; la somma di euro 300,00 entro e non oltre il 31 marzo 2025 e la residua somma di euro 1.800,00 attraverso il versamento di rate mensili di euro 50,00 caduna a decorrere dal 30 aprile 2025, da corrispondere in uno col contributo mensile al mantenimento per le figlie, per i fatti e le ragioni di cui in narrativa e con ogni consequenziale provvedimento di legge.
CONFERMA nel resto il precedente provvedimento assunto da questo Tribunale.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
20/12/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Valentina Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.