Versione
15 gennaio 1967
15 gennaio 1967
Art. 5.
Dopo l'articolo 9 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , e' aggiunto il seguente:
Articolo 9-bis. - "La decadenza dalla qualita' di consigliere per Impedimenti, incompatibilita' o incapacita' contemplati dalla legge, e' pronunciata dal Consiglio comunale in sede amministrativa, di ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino elettore del Comune, o di chiunque altro vi abbia interesse.
Contro la deliberazione adottata dal Consiglio comunale e' ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale competente per territorio.
La decadenza dalla qualita' di consigliere puo' essere altresi' promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia interesse, davanti al Tribunale civile, con ricorso da notificare al consigliere ovvero ai consiglieri Interessati, nonche' al sindaco quale presidente del Consiglio comunale.
L'azione puo' essere promossa anche dal prefetto.
Per tali giudizi si osservano le norme di procedura ed i termini stabiliti dall'articolo 82.
Contro la sentenza del Tribunale, sono ammesse le impugnazioni ed i ricorsi previsti dagli articoli 82/2 e 82/3.
La pronuncia della decadenza dalla carica di consigliere comunale produce di pieno diritto la immediata decadenza dall'ufficio di sindaco.
Le norme del presente articolo si applicano anche ai procedimenti relativi alla ineleggibilita' e alla decadenza dalla qualita' di sindaco, per le cause di ineleggibilita' alla carica stessa previste dall'articolo 6".
Dopo l'articolo 9 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , e' aggiunto il seguente:
Articolo 9-bis. - "La decadenza dalla qualita' di consigliere per Impedimenti, incompatibilita' o incapacita' contemplati dalla legge, e' pronunciata dal Consiglio comunale in sede amministrativa, di ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino elettore del Comune, o di chiunque altro vi abbia interesse.
Contro la deliberazione adottata dal Consiglio comunale e' ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale competente per territorio.
La decadenza dalla qualita' di consigliere puo' essere altresi' promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia interesse, davanti al Tribunale civile, con ricorso da notificare al consigliere ovvero ai consiglieri Interessati, nonche' al sindaco quale presidente del Consiglio comunale.
L'azione puo' essere promossa anche dal prefetto.
Per tali giudizi si osservano le norme di procedura ed i termini stabiliti dall'articolo 82.
Contro la sentenza del Tribunale, sono ammesse le impugnazioni ed i ricorsi previsti dagli articoli 82/2 e 82/3.
La pronuncia della decadenza dalla carica di consigliere comunale produce di pieno diritto la immediata decadenza dall'ufficio di sindaco.
Le norme del presente articolo si applicano anche ai procedimenti relativi alla ineleggibilita' e alla decadenza dalla qualita' di sindaco, per le cause di ineleggibilita' alla carica stessa previste dall'articolo 6".
Commentario • 1
- 1. Norme di coordinamento e abrogazionihttps://www.brocardi.it/ · 1
Art. 1 Norme di coordinamento e abrogazione in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia 1. Alla legge 24 gennaio 1979, n.18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 42 è sostituito dal seguente: "Art. 42. La tutela giurisdizionale contro gli atti di proclamazione degli eletti, per motivi inerenti alle operazioni elettorali successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo."; b) sono abrogati gli articoli 43 e 46, secondo comma. Art. 2 Norme di coordinamento e abrogazioni in materia di elezioni amministrative 1. Al testo unico delle leggi per …
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Giurisprudenza • 35
- 1. TAR Bari, sez. III, sentenza breve 23/06/2009, n. 1545Provvedimento: […] La controversia de qua verte infatti su diritti soggettivi perfetti (nella specie il diritto di elettorato passivo) devoluti in base al tradizionale criterio di riparto di giurisdizione alla cognizione del giudice ordinario. Peraltro anche l'art. 9 bis d.p.r. n. 570/1960 (introdotto dall'art. 5 legge n. 1147/1966) e l'art. 82 d.p.r. n. 570/1960 (sostituito dall'art. 1 legge n. 1147/1966) prevedono la giurisdizione del giudice ordinario sulle deliberazioni in tema di decadenza dalla qualità di consigliere comunale.Leggi di più...
- art. 82 d.P.R. 570/1960·
- principi di equità·
- giurisdizione·
- art. 59 d.lgs. 267/2000·
- giurisdizione ordinaria·
- giurisdizione amministrativa·
- sospensione di diritto·
- decadenza da carica pubblica·
- compensazione delle spese di giudizio·
- rimessione della causa