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Sentenza 12 aprile 2024
Sentenza 12 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/04/2024, n. 15166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15166 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IA CO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma in data 15/11/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione del consigliere Lucia Aielli;
letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Paola Mastroberardino ha chiesto l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15/11/2023 il Tribunale di Roma rigettava l'istanza di riesame proposta da IA CO avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Roma che aveva applicato al ricorrente la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al delitto di tentata rapina impropria. 2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione l'indagato che, con un unico motivo, deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 15166 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 20/02/2024 dei gravi indizi di colpevolezza, fondata sulle dichiarazioni della persona offesa la quale a ditta dello stesso Tribunale del riesame, dovrà essere risentita a chiarimenti. . CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché basato su motivo manifestamente infondato. Il provvedimento impugnato non presenta i vizi denunciati con il ricorso. Specificamente nell'ordinanza si dà atto adeguatamente della sussistenza del presupposto cautelare di cui all'art. 273 cod. proc. pen., sul quale unicamente si concentra il ricorso, rilevandosi come il fatto enunciato nella provvisoria imputazione emerga non solo dalle dichiarazioni della persona offesa Banchi, ma anche degli elementi fattuali indicati nel verbale di arresto. Con riferimento a quest'ultimo il Tribunale spiega, applicando i canoni valutativi fissati da questa Corte, le ragioni in forza delle quali doveva ritenersi provata, a livello indiziario, la fattispecie di tentata rapina impropria risultando del tutto inconsistente e venendo quindi ragionevolmente esclusa, la tesi difensiva secondo la quale i due indagati si trovavano sul posto a fumare uno spinello. Nessuna contraddizione, poi, si rinviene nella motivazione per il fatto che il Tribunale ha valorizzato le dichiarazioni della persona offesa pur prospettando che essa potrebbe essere chiamata a rendere chiarimenti. Si tratta, infatti, di una mera eventualità poiché come segnalato dallo stesso Tribunale, l'indicazione di HI riguardante i fuggitivi che gli avevano rubato il cellulare, era dovuta alla concitazione e all'esigenza primaria di ottenere immediato ausilio da parte dei presenti. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa congruo liquidare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20/2/2024
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione del consigliere Lucia Aielli;
letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Paola Mastroberardino ha chiesto l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15/11/2023 il Tribunale di Roma rigettava l'istanza di riesame proposta da IA CO avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Roma che aveva applicato al ricorrente la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al delitto di tentata rapina impropria. 2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione l'indagato che, con un unico motivo, deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 15166 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 20/02/2024 dei gravi indizi di colpevolezza, fondata sulle dichiarazioni della persona offesa la quale a ditta dello stesso Tribunale del riesame, dovrà essere risentita a chiarimenti. . CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché basato su motivo manifestamente infondato. Il provvedimento impugnato non presenta i vizi denunciati con il ricorso. Specificamente nell'ordinanza si dà atto adeguatamente della sussistenza del presupposto cautelare di cui all'art. 273 cod. proc. pen., sul quale unicamente si concentra il ricorso, rilevandosi come il fatto enunciato nella provvisoria imputazione emerga non solo dalle dichiarazioni della persona offesa Banchi, ma anche degli elementi fattuali indicati nel verbale di arresto. Con riferimento a quest'ultimo il Tribunale spiega, applicando i canoni valutativi fissati da questa Corte, le ragioni in forza delle quali doveva ritenersi provata, a livello indiziario, la fattispecie di tentata rapina impropria risultando del tutto inconsistente e venendo quindi ragionevolmente esclusa, la tesi difensiva secondo la quale i due indagati si trovavano sul posto a fumare uno spinello. Nessuna contraddizione, poi, si rinviene nella motivazione per il fatto che il Tribunale ha valorizzato le dichiarazioni della persona offesa pur prospettando che essa potrebbe essere chiamata a rendere chiarimenti. Si tratta, infatti, di una mera eventualità poiché come segnalato dallo stesso Tribunale, l'indicazione di HI riguardante i fuggitivi che gli avevano rubato il cellulare, era dovuta alla concitazione e all'esigenza primaria di ottenere immediato ausilio da parte dei presenti. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa congruo liquidare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20/2/2024