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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXI, sentenza 09/02/2026, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 299/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 21, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RU SALVATORE, Presidente MERRA VITO, Relatore MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3765/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 3538/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 12 e pubblicata il 04/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820239030626825000 TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820100495996240000 TRIBUTI 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820110035437979000 TRIBUTI 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820110436236140000 TRIBUTI 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TNN01D100098/2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TNN01D100098/2018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TNN01D100098/2018 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TNN01D100098/2018 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TNN01D100098/2018 IRAP 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TNN01D100110/2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TNN01D100110/2018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TNN01D100110/2018 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TNN01D100110/2018 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TNN01D100110/2018 IRAP 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TNN01D100193/2019 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TNN01D100193/2019 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TNN01D100193/2019 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TNN01D100193/2019 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TNN01D100193/2019 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 209/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1L'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Milano, notificava al IG , avviso di intimazione n. 06820239030626825000, a causa del mancato pagamento di tre cartelle esattoriali, un avviso di addebito dell'INPS e tre avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, per l'importo complessivo di Euro 150.303,18. Resistente_1Avverso il prefato avviso, il IG , proponeva rituale ricorso, limitatamente alle sottese cartelle contenenti crediti tributati n. 06820100495996240000, n. 06820110035437979000 e n. 06820110436236140000, nonché agli avvisi di accertamento TNN01D100098/2018, TNN01D100110/2018 e TNN01D100193/2019, con il quale eccepiva la nullità dell'avviso di intimazione, lamentava l'omessa notifica degli atti prodromici citati, e la conseguente prescrizione di tutte le somme richieste. Asseriva la prescrizione dei crediti oggetto delle tre cartelle precedentemente citate, dovendo ritenersi che, in ogni caso, tra la data di presunta notifica delle stesse e quella di notificazione dell'atto impugnato fossero decorsi i rispettivi termini prescrizionali (individuati da controparte in 10 anni per i tributi erariali ed in cinque anni per gli interessi e le sanzioni). Sosteneva, comunque come, anche laddove l'agente provasse la notifica delle cartelle, dovessero ritenersi prescritti i crediti ivi riportati limitatamente alle somme richieste a titolo di interessi e di sanzione. Deduceva, altresì, i termini di decadenza dell'amministrazione dal potere di accertamento (presumibilmente al fine di eccepirne l'intervenuto decorso), e si doleva, infine, della violazione e falsa applicazione dell'art. 2 c. 3 D. Lgs. 472/97 per erroneo computo, da parte dell'agente della riscossione, degli interessi di mora, nonché della violazione dell'art. 1283 c.c. per applicazione dei predetti interessi di mora su interessi già applicati dall'ente impositore. L'Agenzia delle Entrate-Riscossioni non si costituiva, mentre l'Agenzia delle Entrate di Milano si costituiva in giudizio con atto di intervento volontario ex art. 14 e 23, D.Lgs. n. 546/1992, produceva documentazione di sua competenza a prova della regolare notifica, chiariva, tuttavia di difendersi in relazione alle eccezioni di propria competenza (quale ente impositivo), rinviando per le restanti eccezioni all'ADER, nonostante ciò, per scrupolo difensivo, lo stesso Ufficio prendeva comunque posizione anche sulle contestazioni inerenti prettamente alla fase riscossiva, chiedendo l'integrale rigetto dell'avverso ricorso. La Corte di Giustizia Tributaria, di primo grado di Milano, sezione dodicesima, con sentenza n. 3538/2024 del 15/07/2024 depositata il 04/09/2024, annullava l'intimazione di pagamento limitatamente alle cartelle di pagamento e agli interessi e sanzioni di cui agli avvisi di accertamento. La Corte, poiché l'Agenzia delle Entrate-Riscossioni, non aveva dato prova della notifica, annullava le tre cartelle, nonché, annullava le relative sanzioni ed interessi per intervenuta prescrizione, a riguardo dei tre avvisi di accertamento, riteneva dovute le solo imposte. Avverso la sentenza l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, difesa e rappresentata Difensore_1dall'avv. , proponeva appello, censurava la sentenza per la dichiarata omessa notifica delle cartelle esattoriali, sosteneva che per le tre cartelle non era intervenuta la prescrizione per la notifica di atti interruttivi, che allegava agli atti di causa, riferiva che per i tre avvisi di accertamento, nessuna prescrizione era intervenuta, in quanto erano stati notificati avvisi di intimazione e comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria, atti interruttivi. Chiedeva che fosse accolto l'appello e, per l'effetto, dichiarare legittimo l'avviso di intimazione, nonché la pretesa in essa contenuta, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio L'Agenzia delle Entrate si costituiva con proprie controdeduzioni e appello incidentale, lamentava l'erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva annullato sanzioni ed interessi oggetto degli avvisi di accertamento. Asseriva, violazione dell'art. 36 D.Lgs. 546/92 a causa dei gravi travisamenti dei fatti e dell'omessa pronuncia su rilevanti difese eccepite dall'Ufficio in primo grado, sosteneva la correttezza del proprio operato, nonché delle notifiche degli avvisi di accertamento. Chiedeva la riforma della sentenza, nella parte in cui ha statuito la non debenza delle sanzioni ed interessi, con vittoria di spese. Resistente_1 Difensore_2Il IG , difeso e rappresentato dall'avv. , si costituiva con proprie controdeduzioni avverso l'appello principale, con le quali eccepiva preliminarmente l'improcedibilità dell'appello di parte ADER, asseriva di riservarsi di procedere con querela di falso sulle asserite notifiche delle cartelle. Chiedeva il rigetto dell'appello con vittoria di spese. Resistente_1Successivamente il IG , depositava controdeduzioni, con le quali contestava integralmente l'appello principale, mentre con l'appello incidentale, impugna la sentenza laddove aveva ritenuto regolarmente notificati gli avvisi di accertamento, in quanto la documentazione deposita in atti dalla ADE non giustificava la corretta notifica degli avvisi di accertamento. Chiedeva l'accoglimento dell'appello nella parte a lui sfavorevole, per l'effetto, annullare l'avviso di intimazione, nonché delle cartelle, con vittoria di spese di questo grado di giudizio. L'Agenzia delle Entrate depositava memoria illustrativa, con la quale riferiva che Resistente_1con il procedimento instaurato dal IG per la querela di falso, il Sentenza_1Tribunale Ordinario di Milano, con sentenza n. depositata in data 28 maggio 2025, dichiarava inammissibile l'impugnazione, ritenendo insussistente la dedotta falsità degli atti impugnati e constatato che gli avvisi di accertamento risultano ritualmente notificati ai sensi dell'art. 139 c.p.c.. L'Agenzia della Riscossione depositava memoria difensiva, con la quale eccepiva l'inammissibilità dell'appello incidentale del contribuente, poiché tardivo. La causa è decisa all'udienza del 26 gennaio 2026 che si svolge come da separato verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, censura la sentenza per la dichiarata omessa notifica delle cartelle esattoriali, sostiene che per le tre cartelle non é intervenuta la prescrizione per la notifica di atti interruttivi, che allega agli atti di causa, assume che per i tre avvisi di accertamento, nessuna prescrizione é intervenuta, in quanto sono stati notificati atti interruttivi di avvisi di intimazione e comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria. L'Agenzia delle Entrate con l'appello incidentale, lamenta l'erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui ha annullato sanzioni ed interessi oggetto degli avvisi di accertamento. Asserisce, violazione dell'art. 36 D.Lgs. 546/92 a causa dei gravi travisamenti dei fatti e dell'omessa pronuncia su rilevanti difese eccepite dall'Ufficio in primo grado, insiste la correttezza del proprio operato, nonché delle notifiche degli avvisi di accertamento. Resistente_1Il IG , con le controdeduzioni, eccepisce preliminarmente l'improcedibilità dell'appello principale, mentre, successivamente, con l'appello incidentale, censura la sentenza laddove ha ritenuto regolarmente notificati gli avvisi di accertamento, in quanto la documentazione deposita in atti dalla ADE non giustifica la corretta notifica degli avvisi di accertamento. Preliminarmente, l'eccezione pregiudiziale, sollevata da parte contribuente và disattesa in merito all'improcedibilità, l'eccepita improcedibilità riguarda l'appello nel suo complesso, solitamente causata dalla mancata costituzione nei termini o mancata comparizione dell'appellante, mentre, l'inammissibilità riguarda la produzione di nuovi documenti o nuove domande in appello. In sintesi, se la nuova documentazione viene prodotta senza giustificato motivo, la stessa sarà dichiarata inammissibile e non verrà considerata nel giudizio di appello, ma questo non rende “improcedibile” l'appello stesso, a meno che non vi siano state le violazioni procedurali previste dagli arttt. 348 o 347 c.p.c. compatibili col rito tributario, tematiche che non si rilevano nell'appello principale. L'art. 58, D.Lgs 546/92, come novellato dal D.Lgs 30 dicembre 2023, n°220 («Disposizioni in materia di contenzioso tributario») risponde al principio espresso dall'art. 19 lett. D.L.111/2023 di rafforzare il divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo, ed è entrato in vigore il 4 gennaio 2024. L'intervento normativo, di cui al D. Lgs. n. 220/2023, ha così modificato la succitata norma:
“
1. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
2. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati.
3. Non è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis”. Quindi, agli appelli notificati a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore si applica il succitato art. 58 che dispone un nuovo regime processuale delle nuove prove, dei nuovi documenti e dei motivi aggiunti in appello. L'intervenuta modifica ha espressamente precluso ai giudici di secondo grado di fondare la propria decisione su prove e documenti che avrebbero potuto essere disposti o acquisiti nel giudizio di primo grado, salvo talune eccezioni espressamente previste. Il terzo comma del novellato citato articolo 58 preclude, senza eccezioni di sorta, la possibilità depositare le “…notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado…”. Ne deriva che il giudice non potrebbe mai ammettere la produzione in giudizio dei documenti elencati nel terzo comma. Va precisato, che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato introdotto il 26/02/2024, pertanto l'ADER era a conoscenza delle preclusioni introdotte. Appare evidente, dunque, che la documentazione relativa alle notifiche riversata agli atti solamente in appello da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, non può essere considerata da questa Corte, pertanto, inammissibile. In merito all'appello incidentale, proposto dall'ADE, la quale impugna la sentenza con un unico motivo di appello ritenendo non applicabile il termine di prescrizione quinquennale, é infondato. La decisione della Corte di primo grado, sul punto della prescrizione delle sanzioni ed interessi a parere di codesto Collegio, è corretta e condivisibile. Ai fini del calcolo della prescrizione ed alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Unite (Ord. num. 11676 del 30/04/2024), da cui questa Corte, non intende discostarsi intervenuta nuovamente in tema di prescrizione dei tributi e delle sanzioni ed interessi, si deve distinguere tra credito erariale in linea capitale (per il quale il termine è decennale ex art.2946 c.c.) e credito per sanzioni ed interessi, il cui termine quinquennale è rispettivamente sancito dall'art.20 d.lgs. n.472/1997 e dall'art.2948, n.4 c.c.. Nella fattispecie che qui interessa, trattandosi di credito Erariale, ai fini della individuazione del termine di prescrizione applicabile nella specie, non può che trattarsi di termine di prescrizione decennale. Pertanto, i crediti erariali degli avvisi di accertamento impugnati, non possono dirsi prescritti alla data di notifica della intimazione di pagamento (05/01/2024) impugnata, idonea ad interrompere i termini di prescrizione del credito. Con riguardo alla pretesa per gli accessori (sanzioni ed interessi), deve invece dichiararsi l'avvenuta prescrizione quinquennale del credito. Infine, l'appello incidentale proposto da parte contribuente è inammissibile, poiché tardivo. Infatti, l'appello incidentale di cui sopra è stato depositato in data 04/04/2025, in violazione dell'art. 54, D.Lgs. 546/92, del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto d'appello principale avvenuto il 16/12/2024. Considerata la reciproca soccombenza, sussistono i presupposti di legge per compensare le spese del giudizio. Per le suesposte considerazioni, assorbita ogni altra domanda e/o eccezione, la Corte rigetta l'appello principale dell'ADER e gli appelli incidentale dell'ADE e del Resistente_1IG . Spese compensate.
P.Q.M.
Rigetta l'appello principale dell'ADER e gli appelli incidentale dell'ADE e del contribuente. Spese compensate. Milano, lì 26/01/2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(dott. Vito Merra) (dott. Salvatore Labruna)
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 21, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RU SALVATORE, Presidente MERRA VITO, Relatore MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3765/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 3538/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 12 e pubblicata il 04/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820239030626825000 TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820100495996240000 TRIBUTI 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820110035437979000 TRIBUTI 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820110436236140000 TRIBUTI 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TNN01D100098/2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TNN01D100098/2018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TNN01D100098/2018 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TNN01D100098/2018 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TNN01D100098/2018 IRAP 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TNN01D100110/2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TNN01D100110/2018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TNN01D100110/2018 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TNN01D100110/2018 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TNN01D100110/2018 IRAP 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TNN01D100193/2019 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TNN01D100193/2019 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TNN01D100193/2019 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TNN01D100193/2019 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TNN01D100193/2019 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 209/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1L'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Milano, notificava al IG , avviso di intimazione n. 06820239030626825000, a causa del mancato pagamento di tre cartelle esattoriali, un avviso di addebito dell'INPS e tre avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, per l'importo complessivo di Euro 150.303,18. Resistente_1Avverso il prefato avviso, il IG , proponeva rituale ricorso, limitatamente alle sottese cartelle contenenti crediti tributati n. 06820100495996240000, n. 06820110035437979000 e n. 06820110436236140000, nonché agli avvisi di accertamento TNN01D100098/2018, TNN01D100110/2018 e TNN01D100193/2019, con il quale eccepiva la nullità dell'avviso di intimazione, lamentava l'omessa notifica degli atti prodromici citati, e la conseguente prescrizione di tutte le somme richieste. Asseriva la prescrizione dei crediti oggetto delle tre cartelle precedentemente citate, dovendo ritenersi che, in ogni caso, tra la data di presunta notifica delle stesse e quella di notificazione dell'atto impugnato fossero decorsi i rispettivi termini prescrizionali (individuati da controparte in 10 anni per i tributi erariali ed in cinque anni per gli interessi e le sanzioni). Sosteneva, comunque come, anche laddove l'agente provasse la notifica delle cartelle, dovessero ritenersi prescritti i crediti ivi riportati limitatamente alle somme richieste a titolo di interessi e di sanzione. Deduceva, altresì, i termini di decadenza dell'amministrazione dal potere di accertamento (presumibilmente al fine di eccepirne l'intervenuto decorso), e si doleva, infine, della violazione e falsa applicazione dell'art. 2 c. 3 D. Lgs. 472/97 per erroneo computo, da parte dell'agente della riscossione, degli interessi di mora, nonché della violazione dell'art. 1283 c.c. per applicazione dei predetti interessi di mora su interessi già applicati dall'ente impositore. L'Agenzia delle Entrate-Riscossioni non si costituiva, mentre l'Agenzia delle Entrate di Milano si costituiva in giudizio con atto di intervento volontario ex art. 14 e 23, D.Lgs. n. 546/1992, produceva documentazione di sua competenza a prova della regolare notifica, chiariva, tuttavia di difendersi in relazione alle eccezioni di propria competenza (quale ente impositivo), rinviando per le restanti eccezioni all'ADER, nonostante ciò, per scrupolo difensivo, lo stesso Ufficio prendeva comunque posizione anche sulle contestazioni inerenti prettamente alla fase riscossiva, chiedendo l'integrale rigetto dell'avverso ricorso. La Corte di Giustizia Tributaria, di primo grado di Milano, sezione dodicesima, con sentenza n. 3538/2024 del 15/07/2024 depositata il 04/09/2024, annullava l'intimazione di pagamento limitatamente alle cartelle di pagamento e agli interessi e sanzioni di cui agli avvisi di accertamento. La Corte, poiché l'Agenzia delle Entrate-Riscossioni, non aveva dato prova della notifica, annullava le tre cartelle, nonché, annullava le relative sanzioni ed interessi per intervenuta prescrizione, a riguardo dei tre avvisi di accertamento, riteneva dovute le solo imposte. Avverso la sentenza l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, difesa e rappresentata Difensore_1dall'avv. , proponeva appello, censurava la sentenza per la dichiarata omessa notifica delle cartelle esattoriali, sosteneva che per le tre cartelle non era intervenuta la prescrizione per la notifica di atti interruttivi, che allegava agli atti di causa, riferiva che per i tre avvisi di accertamento, nessuna prescrizione era intervenuta, in quanto erano stati notificati avvisi di intimazione e comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria, atti interruttivi. Chiedeva che fosse accolto l'appello e, per l'effetto, dichiarare legittimo l'avviso di intimazione, nonché la pretesa in essa contenuta, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio L'Agenzia delle Entrate si costituiva con proprie controdeduzioni e appello incidentale, lamentava l'erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva annullato sanzioni ed interessi oggetto degli avvisi di accertamento. Asseriva, violazione dell'art. 36 D.Lgs. 546/92 a causa dei gravi travisamenti dei fatti e dell'omessa pronuncia su rilevanti difese eccepite dall'Ufficio in primo grado, sosteneva la correttezza del proprio operato, nonché delle notifiche degli avvisi di accertamento. Chiedeva la riforma della sentenza, nella parte in cui ha statuito la non debenza delle sanzioni ed interessi, con vittoria di spese. Resistente_1 Difensore_2Il IG , difeso e rappresentato dall'avv. , si costituiva con proprie controdeduzioni avverso l'appello principale, con le quali eccepiva preliminarmente l'improcedibilità dell'appello di parte ADER, asseriva di riservarsi di procedere con querela di falso sulle asserite notifiche delle cartelle. Chiedeva il rigetto dell'appello con vittoria di spese. Resistente_1Successivamente il IG , depositava controdeduzioni, con le quali contestava integralmente l'appello principale, mentre con l'appello incidentale, impugna la sentenza laddove aveva ritenuto regolarmente notificati gli avvisi di accertamento, in quanto la documentazione deposita in atti dalla ADE non giustificava la corretta notifica degli avvisi di accertamento. Chiedeva l'accoglimento dell'appello nella parte a lui sfavorevole, per l'effetto, annullare l'avviso di intimazione, nonché delle cartelle, con vittoria di spese di questo grado di giudizio. L'Agenzia delle Entrate depositava memoria illustrativa, con la quale riferiva che Resistente_1con il procedimento instaurato dal IG per la querela di falso, il Sentenza_1Tribunale Ordinario di Milano, con sentenza n. depositata in data 28 maggio 2025, dichiarava inammissibile l'impugnazione, ritenendo insussistente la dedotta falsità degli atti impugnati e constatato che gli avvisi di accertamento risultano ritualmente notificati ai sensi dell'art. 139 c.p.c.. L'Agenzia della Riscossione depositava memoria difensiva, con la quale eccepiva l'inammissibilità dell'appello incidentale del contribuente, poiché tardivo. La causa è decisa all'udienza del 26 gennaio 2026 che si svolge come da separato verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, censura la sentenza per la dichiarata omessa notifica delle cartelle esattoriali, sostiene che per le tre cartelle non é intervenuta la prescrizione per la notifica di atti interruttivi, che allega agli atti di causa, assume che per i tre avvisi di accertamento, nessuna prescrizione é intervenuta, in quanto sono stati notificati atti interruttivi di avvisi di intimazione e comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria. L'Agenzia delle Entrate con l'appello incidentale, lamenta l'erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui ha annullato sanzioni ed interessi oggetto degli avvisi di accertamento. Asserisce, violazione dell'art. 36 D.Lgs. 546/92 a causa dei gravi travisamenti dei fatti e dell'omessa pronuncia su rilevanti difese eccepite dall'Ufficio in primo grado, insiste la correttezza del proprio operato, nonché delle notifiche degli avvisi di accertamento. Resistente_1Il IG , con le controdeduzioni, eccepisce preliminarmente l'improcedibilità dell'appello principale, mentre, successivamente, con l'appello incidentale, censura la sentenza laddove ha ritenuto regolarmente notificati gli avvisi di accertamento, in quanto la documentazione deposita in atti dalla ADE non giustifica la corretta notifica degli avvisi di accertamento. Preliminarmente, l'eccezione pregiudiziale, sollevata da parte contribuente và disattesa in merito all'improcedibilità, l'eccepita improcedibilità riguarda l'appello nel suo complesso, solitamente causata dalla mancata costituzione nei termini o mancata comparizione dell'appellante, mentre, l'inammissibilità riguarda la produzione di nuovi documenti o nuove domande in appello. In sintesi, se la nuova documentazione viene prodotta senza giustificato motivo, la stessa sarà dichiarata inammissibile e non verrà considerata nel giudizio di appello, ma questo non rende “improcedibile” l'appello stesso, a meno che non vi siano state le violazioni procedurali previste dagli arttt. 348 o 347 c.p.c. compatibili col rito tributario, tematiche che non si rilevano nell'appello principale. L'art. 58, D.Lgs 546/92, come novellato dal D.Lgs 30 dicembre 2023, n°220 («Disposizioni in materia di contenzioso tributario») risponde al principio espresso dall'art. 19 lett. D.L.111/2023 di rafforzare il divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo, ed è entrato in vigore il 4 gennaio 2024. L'intervento normativo, di cui al D. Lgs. n. 220/2023, ha così modificato la succitata norma:
“
1. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
2. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati.
3. Non è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis”. Quindi, agli appelli notificati a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore si applica il succitato art. 58 che dispone un nuovo regime processuale delle nuove prove, dei nuovi documenti e dei motivi aggiunti in appello. L'intervenuta modifica ha espressamente precluso ai giudici di secondo grado di fondare la propria decisione su prove e documenti che avrebbero potuto essere disposti o acquisiti nel giudizio di primo grado, salvo talune eccezioni espressamente previste. Il terzo comma del novellato citato articolo 58 preclude, senza eccezioni di sorta, la possibilità depositare le “…notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado…”. Ne deriva che il giudice non potrebbe mai ammettere la produzione in giudizio dei documenti elencati nel terzo comma. Va precisato, che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato introdotto il 26/02/2024, pertanto l'ADER era a conoscenza delle preclusioni introdotte. Appare evidente, dunque, che la documentazione relativa alle notifiche riversata agli atti solamente in appello da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, non può essere considerata da questa Corte, pertanto, inammissibile. In merito all'appello incidentale, proposto dall'ADE, la quale impugna la sentenza con un unico motivo di appello ritenendo non applicabile il termine di prescrizione quinquennale, é infondato. La decisione della Corte di primo grado, sul punto della prescrizione delle sanzioni ed interessi a parere di codesto Collegio, è corretta e condivisibile. Ai fini del calcolo della prescrizione ed alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Unite (Ord. num. 11676 del 30/04/2024), da cui questa Corte, non intende discostarsi intervenuta nuovamente in tema di prescrizione dei tributi e delle sanzioni ed interessi, si deve distinguere tra credito erariale in linea capitale (per il quale il termine è decennale ex art.2946 c.c.) e credito per sanzioni ed interessi, il cui termine quinquennale è rispettivamente sancito dall'art.20 d.lgs. n.472/1997 e dall'art.2948, n.4 c.c.. Nella fattispecie che qui interessa, trattandosi di credito Erariale, ai fini della individuazione del termine di prescrizione applicabile nella specie, non può che trattarsi di termine di prescrizione decennale. Pertanto, i crediti erariali degli avvisi di accertamento impugnati, non possono dirsi prescritti alla data di notifica della intimazione di pagamento (05/01/2024) impugnata, idonea ad interrompere i termini di prescrizione del credito. Con riguardo alla pretesa per gli accessori (sanzioni ed interessi), deve invece dichiararsi l'avvenuta prescrizione quinquennale del credito. Infine, l'appello incidentale proposto da parte contribuente è inammissibile, poiché tardivo. Infatti, l'appello incidentale di cui sopra è stato depositato in data 04/04/2025, in violazione dell'art. 54, D.Lgs. 546/92, del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto d'appello principale avvenuto il 16/12/2024. Considerata la reciproca soccombenza, sussistono i presupposti di legge per compensare le spese del giudizio. Per le suesposte considerazioni, assorbita ogni altra domanda e/o eccezione, la Corte rigetta l'appello principale dell'ADER e gli appelli incidentale dell'ADE e del Resistente_1IG . Spese compensate.
P.Q.M.
Rigetta l'appello principale dell'ADER e gli appelli incidentale dell'ADE e del contribuente. Spese compensate. Milano, lì 26/01/2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(dott. Vito Merra) (dott. Salvatore Labruna)