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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 11840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11840 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14715/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Massimiliano Esofaco, presso il cui studio in Napoli alla Via
Jannelli n. 23/M elettivamente domicilia;
Appellante
CONTRO
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Wanda
Bencardino, presso il cui studio in Napoli al Largo Alessandro Lala n. 22 elettivamente domicilia;
Appellata costituita
E
Controparte_2
Appellata contumace
CONCLUSIONI: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva, innanzi al Giudice di Pace di Napoli, opposizione ex art. Parte_1
615 c.p.c. avverso l'estratto di ruolo rilasciato dall' , Controparte_3 avente ad oggetto la cartella di pagamento n. 071/2009/0084497351/000, ruolo n.
7085/2009, dell'importo di € 3.378,62, emessa a fronte del mancato pagamento di verbali
1 di accertamento di violazioni al Codice della Strada, elevati dalla Controparte_2 negli anni 2006 e 2007.
Chiedeva l'annullamento della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione/decadenza successiva dei titoli esecutivi.
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità Controparte_3 dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo, per carenza di interesse ad agire, ex art. 100
c.p.c., dell'opponente.
Nel merito, eccepiva l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto, tenuto conto dell'intervenuta notifica della cartella di pagamento di cui all'estratto di ruolo impugnato, con esclusione del maturarsi della prescrizione.
La non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace. Controparte_2
Con sentenza n. 36246/2021, pubblicata in data 7.12.2021, il Giudice di Pace di Napoli, nel rilevare l'applicabilità dell'art. 4 del Decreto-legge n. 41/2021, convertito dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, dichiarava la cancellazione degli importi a qualsiasi titolo iscritti nella cartella di pagamento n. 071/2009/0084497351/000, ruolo n. 7085/2009, e compensava le spese di lite. ha proposto appello censurando unicamente il capo della sentenza Parte_1 relativo alla regolamentazione delle spese, con richiesta di riformarlo con la condanna delle parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
Nello specifico, l'appellante ha eccepito la falsa applicazione del principio di diritto prescritto dall'art. 92, co. 2 c.p.c. laddove, indipendentemente dall'applicazione della c.d.
Pace Fiscale, il giudice di prime cure avrebbe virtualmente accolto nel merito la domanda attorea e, per l'effetto, avrebbe dovuto applicare il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., condannando i convenuti alle spese processuali.
In particolare, il ha contestato l'omessa, contraddittoria nonché inesatta ed Pt_1 insufficiente motivazione addotta dal giudicante di primo grado, non supportata da ragioni gravi ed eccezionali tali da giustificare la compensazione delle spese di lite in assenza di soccombenza reciproca e visto che l'opposizione sarebbe stata virtualmente accolta nel merito, in base a questioni che non assurgono a fattispecie nuove, peculiari o di difficile risoluzione.
L'appellante ha, quindi, chiesto la parziale riforma della sentenza gravata, limitatamente al capo afferente la liquidazione dei compensi e delle spese di lite, e dunque la condanna degli appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione.
2 Si è costituita l' eccependo l'inammissibilità nonché Controparte_3
l'infondatezza dell'appello.
Il Concessionario ha eccepito che, che nel caso di specie, non può trovare applicazione il principio della soccombenza virtuale atteso che il giudice di prime cure ha dichiarato cessata la materia del contendere, così come previsto, ex lege, dall'art. 4 del Decreto- legge n. 41/2021, convertito dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, esplicitando correttamente ed adeguadamente i motivi per cui ha disposto la compensazione delle spese di lite.
Nel ribadire la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla notifica dei verbali presupposti di competenza esclusiva dell'Ente impositore, l'Agente per la riscossione ha, altresì, dedotto che il GDP avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., avendo l'opponente impugnato un estratto di ruolo.
L' ha, dunque, concluso chiedendo il rigetto Controparte_3 dell'appello, con vittoria delle spese di lite.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, la non si è costituita in Controparte_2 giudizio e, dunque, deve esserne dichiarata la contumacia.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata assegnata in decisione, attesa la rinuncia delle parti costituite ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
L'art. 92, co. 2 c.p.c. prevede che: “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo in questione – nel testo modificato dall'art. 13, co. 1, D.L.
n.132/2014 e convertito con modificazioni dalla Legge n.162/2014 – nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni oltre a quelle espressamente menzionate (ovvero soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti).
Il Giudice di Pace, nella sentenza censurata, con riferimento alla disciplina ex D.L. n.
41/2021 in tema di “stralcio dei debiti fino a 5.000 euro”, ha rilevato “la immediata applicabilità, nel corso del presente giudizio, dello ius superveniens ricorrendone i presupposti (annullamento automatico ex lege)”; inoltre, lo stesso giudice ha precisato
3 che: “è necessario sottolineare l'avvenuta cancellazione degli importi a qualsiasi titolo iscritti, in virtù dell'art. 4 del Decreto-legge n° 41/2021, convertito dalla L. 21 maggio
2021, n. 69”.
Il Giudice a quo ha rilevato l'incidenza dello “sgravio dei crediti” previsto dall'art. 4 del
Decreto-legge n. 41/2021, con definizione ope legis della controversia, per effetto dello ius superveniens determinante l'annullamento automatico ex lege del debito litigioso e il conseguente venir meno dell'interesse dell'attore ad una pronuncia sull'intervenuta prescrizione del credito.
Premesso che la cessazione della materia del contendere per difetto di interesse non implica “ex se” la fondatezza dell'opposizione ed il suo accoglimento con applicazione automatica del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., va sottolineato che la Suprema
Corte ha talvolta disposto la compensazione in fattispecie analoghe, precisando che tale decisione deriva dalla definizione ope legis della controversia, in virtù di un fatto estraneo alle parti che si impone ad esse (cfr. Cass. 7 giugno 2019, 15474; Cass. 18 giugno 2020, n. 11762; conf. Cass. ord. 17 maggio 2022 n. 15872).
Inoltre, la decisione del giudice a quo è condivisibile in ogni caso a ragion del fatto che la questione dell'impugnabilità del ruolo e/o della cartella di pagamento sulla base di un estratto del ruolo è notoriamente caratterizzata da contrasti giurisprudenziali, sorti persino all'interno dei medesimi uffici giudiziari a seguito della sentenza Cass. S.U. n.
19704/2015.
Invero, nel caso di specie, l'impugnazione della cartella di pagamento è avvenuta per iniziativa di sulla base di un estratto del ruolo spontaneamente Parte_1 richiesto presso gli sportelli dell'Agente per la riscossione.
In ipotesi del genere, la Cassazione ha addirittura affermato che la domanda dell'opponente avrebbe dovuto essere rigettata per una palese carenza di interesse a sentir dichiarare l'estinzione di un credito risalente, non più azionato dal creditore o dall'incaricato alla riscossione.
Il riferimento è a quelle pronunce della Suprema Corte che hanno posto in risalto la mancanza di esercizio della pretesa creditoria da parte dell' , con Controparte_4 annessa mancanza di volontà di perseguire il pagamento con la notifica delle cartelle di pagamento.
Non è fuor luogo precisare che l'orientamento giurisprudenziale sull'insussistenza dell'interesse ad agire da parte dell'opponente in tali ipotesi (v. Cass. 20618/16, Cass. n.
4 22946/16 e Cass. ord. 5446/19), peraltro già condiviso da questo giudice, è stato definitivamente avvalorato dalla recente sentenza Cass. S.U. del 06.09.2022 n. 26283.
Le Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi sulla portata del comma 4-bis dell'art. 12
D.P.R. 602/1973, introdotto dall'art.
3-bis D.L. 146/2021 convertito nella L. 215/2021, considerano superato il “principio della tutela immediata” espresso dalla precedente
Cass. S.U. n. 19704/2015 e condizionano l'ammissibilità della domanda alla sussistenza di un interesse ad agire normativamente qualificato dalla suddetta disciplina.
I giudici di legittimità, riconoscendo la volontà legislativa di “contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione” e non rilevando alcun vuoto di tutela per il debitore, atteso che “pure a fronte dell'invalida o dell'omessa notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento c'è sempre un giudice chiamato a pronunciarsi sulle doglianze del contribuente che impugni l'atto successivo, anche se esecutivo, o alternativo all'esecuzione”, hanno escluso l'ammissibilità di una domanda di accertamento negativo del credito “pura” fondata sul mero estratto del ruolo.
Considerato che il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio, sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e sia contenuta entro i limiti del “devolutum”, quali risultanti dall'atto di appello (cfr. Cass. n. 4889/2016, conf. a Cass. n. 696/2002), va confermata la decisione del primo giudice in relazione al governo delle spese, seppure supportata dalle motivazioni in atti.
Anche le spese del presente grado vanno interamente compensate in considerazione dell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale in materia di impugnabilità dell'estratto del ruolo.
Al rigetto dell'appello segue l'applicazione della norma di cui all'art. 13, comma 1- quater, D.P.R. 115/2002, circa l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per l'introduzione del gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale, sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 [...]
e avverso la sentenza del Giudice di Pace di Controparte_5 Controparte_2
Napoli n. 36246/2021, così provvede:
a) dichiara la contumacia della Controparte_2
b) rigetta l'appello;
5 c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti in causa;
d) ai sensi dell'art. 13, co.
1-quarter, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13
D.P.R. 115/12.
Così deciso in Napoli, lì 15.12.2025
Il giudice dott.ssa Manuela Granata
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14715/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Massimiliano Esofaco, presso il cui studio in Napoli alla Via
Jannelli n. 23/M elettivamente domicilia;
Appellante
CONTRO
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Wanda
Bencardino, presso il cui studio in Napoli al Largo Alessandro Lala n. 22 elettivamente domicilia;
Appellata costituita
E
Controparte_2
Appellata contumace
CONCLUSIONI: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva, innanzi al Giudice di Pace di Napoli, opposizione ex art. Parte_1
615 c.p.c. avverso l'estratto di ruolo rilasciato dall' , Controparte_3 avente ad oggetto la cartella di pagamento n. 071/2009/0084497351/000, ruolo n.
7085/2009, dell'importo di € 3.378,62, emessa a fronte del mancato pagamento di verbali
1 di accertamento di violazioni al Codice della Strada, elevati dalla Controparte_2 negli anni 2006 e 2007.
Chiedeva l'annullamento della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione/decadenza successiva dei titoli esecutivi.
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità Controparte_3 dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo, per carenza di interesse ad agire, ex art. 100
c.p.c., dell'opponente.
Nel merito, eccepiva l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto, tenuto conto dell'intervenuta notifica della cartella di pagamento di cui all'estratto di ruolo impugnato, con esclusione del maturarsi della prescrizione.
La non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace. Controparte_2
Con sentenza n. 36246/2021, pubblicata in data 7.12.2021, il Giudice di Pace di Napoli, nel rilevare l'applicabilità dell'art. 4 del Decreto-legge n. 41/2021, convertito dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, dichiarava la cancellazione degli importi a qualsiasi titolo iscritti nella cartella di pagamento n. 071/2009/0084497351/000, ruolo n. 7085/2009, e compensava le spese di lite. ha proposto appello censurando unicamente il capo della sentenza Parte_1 relativo alla regolamentazione delle spese, con richiesta di riformarlo con la condanna delle parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
Nello specifico, l'appellante ha eccepito la falsa applicazione del principio di diritto prescritto dall'art. 92, co. 2 c.p.c. laddove, indipendentemente dall'applicazione della c.d.
Pace Fiscale, il giudice di prime cure avrebbe virtualmente accolto nel merito la domanda attorea e, per l'effetto, avrebbe dovuto applicare il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., condannando i convenuti alle spese processuali.
In particolare, il ha contestato l'omessa, contraddittoria nonché inesatta ed Pt_1 insufficiente motivazione addotta dal giudicante di primo grado, non supportata da ragioni gravi ed eccezionali tali da giustificare la compensazione delle spese di lite in assenza di soccombenza reciproca e visto che l'opposizione sarebbe stata virtualmente accolta nel merito, in base a questioni che non assurgono a fattispecie nuove, peculiari o di difficile risoluzione.
L'appellante ha, quindi, chiesto la parziale riforma della sentenza gravata, limitatamente al capo afferente la liquidazione dei compensi e delle spese di lite, e dunque la condanna degli appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione.
2 Si è costituita l' eccependo l'inammissibilità nonché Controparte_3
l'infondatezza dell'appello.
Il Concessionario ha eccepito che, che nel caso di specie, non può trovare applicazione il principio della soccombenza virtuale atteso che il giudice di prime cure ha dichiarato cessata la materia del contendere, così come previsto, ex lege, dall'art. 4 del Decreto- legge n. 41/2021, convertito dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, esplicitando correttamente ed adeguadamente i motivi per cui ha disposto la compensazione delle spese di lite.
Nel ribadire la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla notifica dei verbali presupposti di competenza esclusiva dell'Ente impositore, l'Agente per la riscossione ha, altresì, dedotto che il GDP avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., avendo l'opponente impugnato un estratto di ruolo.
L' ha, dunque, concluso chiedendo il rigetto Controparte_3 dell'appello, con vittoria delle spese di lite.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, la non si è costituita in Controparte_2 giudizio e, dunque, deve esserne dichiarata la contumacia.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata assegnata in decisione, attesa la rinuncia delle parti costituite ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
L'art. 92, co. 2 c.p.c. prevede che: “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo in questione – nel testo modificato dall'art. 13, co. 1, D.L.
n.132/2014 e convertito con modificazioni dalla Legge n.162/2014 – nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni oltre a quelle espressamente menzionate (ovvero soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti).
Il Giudice di Pace, nella sentenza censurata, con riferimento alla disciplina ex D.L. n.
41/2021 in tema di “stralcio dei debiti fino a 5.000 euro”, ha rilevato “la immediata applicabilità, nel corso del presente giudizio, dello ius superveniens ricorrendone i presupposti (annullamento automatico ex lege)”; inoltre, lo stesso giudice ha precisato
3 che: “è necessario sottolineare l'avvenuta cancellazione degli importi a qualsiasi titolo iscritti, in virtù dell'art. 4 del Decreto-legge n° 41/2021, convertito dalla L. 21 maggio
2021, n. 69”.
Il Giudice a quo ha rilevato l'incidenza dello “sgravio dei crediti” previsto dall'art. 4 del
Decreto-legge n. 41/2021, con definizione ope legis della controversia, per effetto dello ius superveniens determinante l'annullamento automatico ex lege del debito litigioso e il conseguente venir meno dell'interesse dell'attore ad una pronuncia sull'intervenuta prescrizione del credito.
Premesso che la cessazione della materia del contendere per difetto di interesse non implica “ex se” la fondatezza dell'opposizione ed il suo accoglimento con applicazione automatica del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., va sottolineato che la Suprema
Corte ha talvolta disposto la compensazione in fattispecie analoghe, precisando che tale decisione deriva dalla definizione ope legis della controversia, in virtù di un fatto estraneo alle parti che si impone ad esse (cfr. Cass. 7 giugno 2019, 15474; Cass. 18 giugno 2020, n. 11762; conf. Cass. ord. 17 maggio 2022 n. 15872).
Inoltre, la decisione del giudice a quo è condivisibile in ogni caso a ragion del fatto che la questione dell'impugnabilità del ruolo e/o della cartella di pagamento sulla base di un estratto del ruolo è notoriamente caratterizzata da contrasti giurisprudenziali, sorti persino all'interno dei medesimi uffici giudiziari a seguito della sentenza Cass. S.U. n.
19704/2015.
Invero, nel caso di specie, l'impugnazione della cartella di pagamento è avvenuta per iniziativa di sulla base di un estratto del ruolo spontaneamente Parte_1 richiesto presso gli sportelli dell'Agente per la riscossione.
In ipotesi del genere, la Cassazione ha addirittura affermato che la domanda dell'opponente avrebbe dovuto essere rigettata per una palese carenza di interesse a sentir dichiarare l'estinzione di un credito risalente, non più azionato dal creditore o dall'incaricato alla riscossione.
Il riferimento è a quelle pronunce della Suprema Corte che hanno posto in risalto la mancanza di esercizio della pretesa creditoria da parte dell' , con Controparte_4 annessa mancanza di volontà di perseguire il pagamento con la notifica delle cartelle di pagamento.
Non è fuor luogo precisare che l'orientamento giurisprudenziale sull'insussistenza dell'interesse ad agire da parte dell'opponente in tali ipotesi (v. Cass. 20618/16, Cass. n.
4 22946/16 e Cass. ord. 5446/19), peraltro già condiviso da questo giudice, è stato definitivamente avvalorato dalla recente sentenza Cass. S.U. del 06.09.2022 n. 26283.
Le Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi sulla portata del comma 4-bis dell'art. 12
D.P.R. 602/1973, introdotto dall'art.
3-bis D.L. 146/2021 convertito nella L. 215/2021, considerano superato il “principio della tutela immediata” espresso dalla precedente
Cass. S.U. n. 19704/2015 e condizionano l'ammissibilità della domanda alla sussistenza di un interesse ad agire normativamente qualificato dalla suddetta disciplina.
I giudici di legittimità, riconoscendo la volontà legislativa di “contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione” e non rilevando alcun vuoto di tutela per il debitore, atteso che “pure a fronte dell'invalida o dell'omessa notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento c'è sempre un giudice chiamato a pronunciarsi sulle doglianze del contribuente che impugni l'atto successivo, anche se esecutivo, o alternativo all'esecuzione”, hanno escluso l'ammissibilità di una domanda di accertamento negativo del credito “pura” fondata sul mero estratto del ruolo.
Considerato che il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio, sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e sia contenuta entro i limiti del “devolutum”, quali risultanti dall'atto di appello (cfr. Cass. n. 4889/2016, conf. a Cass. n. 696/2002), va confermata la decisione del primo giudice in relazione al governo delle spese, seppure supportata dalle motivazioni in atti.
Anche le spese del presente grado vanno interamente compensate in considerazione dell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale in materia di impugnabilità dell'estratto del ruolo.
Al rigetto dell'appello segue l'applicazione della norma di cui all'art. 13, comma 1- quater, D.P.R. 115/2002, circa l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per l'introduzione del gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale, sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 [...]
e avverso la sentenza del Giudice di Pace di Controparte_5 Controparte_2
Napoli n. 36246/2021, così provvede:
a) dichiara la contumacia della Controparte_2
b) rigetta l'appello;
5 c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti in causa;
d) ai sensi dell'art. 13, co.
1-quarter, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13
D.P.R. 115/12.
Così deciso in Napoli, lì 15.12.2025
Il giudice dott.ssa Manuela Granata
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