Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/06/2025, n. 2183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2183 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze
Sezione Protezione Internazionale
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Barbara Fabbrini, nella causa iscritta al n.r.g.10849/2023 promossa da:
e altri, con il patrocinio dell'avv. TOGNINI VALERIA;
Parte_1
RICORRENTE contro
, in persona del , con il patrocinio ex lege Controparte_1 CP_2 CP_3 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE
e
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Firenze;
INTERVENUTO
Oggetto: Diritti della cittadinanza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1. I fatti e l'andamento del processo
Con ricorso depositato il 28/09/2023, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di cittadino Persona_1 italiano, nato il [...], nel Comune di Arezzo (doc. 02), poi emigrato in Brasile, dove era deceduto il 6.3.1941 (doc. 03) senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento Stranieri, prodotto in giudizio nella versione in lingua originale, nonché tradotto e apostillato (v. all. 4/14).
In particolare, i ricorrenti deducevano l'avo emigrato, in data 10.11.1899, ha contratto matrimonio in Brasile con dalla cui unione è nato, in data 8.4.1909, Controparte_4 Per_2
e deceduto in data 2.10.1984; (cfr. doc. 15 matrimonio Santi 16 nascita 17 morte
[...] Per_2
). In data 23.9.1939, ha contratto matrimonio con e dallo Per_2 Persona_2 Controparte_5 loro unione, in data 8.4.1944, è nata (cfr. doc. 18 matrimonio 19 Persona_3 Per_2 nascita ). In data 29.11.1962, quest'ultima ha contratto matrimonio con Persona_3 Parte_2
pagina 1 di 6
[...]
, in data 18.10.1964, , in data 10.9.1965, Persona_4 Persona_5 Parte_3 ed, in data 18.2.1969, (cfr. doc20 matrimonio 21 nascita Persona_6 Persona_3 Per_3
22 nascita 23 nascita 24 nascita ) CP_5 Pt_3 Pt_2
In data 18.7.1990, ha contratto matrimonio con Persona_4 Persona_7 per poi divorziare in data 27.1.2004; dalla loro unione sono nate due figlie: nata Persona_8 in data 26.10.1985 e nata in data [...]; (cfr. doc. 25 matrimonio 26 Persona_9 Per_3 dicorzio 27 nascita 28 nascita ) In data 12.6.2015, ha Per_3 Per_8 Per_9 Persona_8 contratto matrimonio con , e dalla loro unione sono nati due figli: Persona_10
, nata in data [...], e nato in data [...]; Persona_11 Persona_12
(cfr. doc. 29 matrimonio 30 nascita 31 nascita ). In data 12.5.2022, Per_8 Per_11 Per_12 [...] ha contratto matrimonio con;
(cfr. doc. 32 matrimonio Persona_9 Persona_13 Per_9
)
In data 3.11.1990, ha contratto matrimonio con Persona_5 Controparte_6
(assumendone il cognome) per poi divorziare in data 29.4.2013 e dalla loro unione sono nate
[...] due figlie: , nata il [...] e , nata il [...] Parte_4 Persona_14
(cfr. doc. 33 matrimonio 34 divorzio 35 nascita 36 nascita ). CP_5 CP_5 Pt_4 Per_14
In data 6.12.1986 ha contratto matrimonio con Parte_3 Persona_15
(assumendone il cognome) e dalla loro unione sono nati due figli: nato Persona_16 il 19.11.1988 e , nata il [...] (cfr. doc. 37 matrimonio 38 Persona_17 Pt_3 nascita 39 nascita LY ). In data 28.9.2019, ha contratto Per_15 Persona_16 matrimonio con e dalla loro unione è nata, in data 16.12.2022, ; Persona_18 Parte_1
(cfr. doc.40 matrimonio 41 nascita ). Per_15 Pt_1
In data 17.1.2004, ha contratto matrimonio con e dalla Persona_6 Controparte_7 loro unione sono nati due figli: , nato in data [...] e , Persona_19 Controparte_8 Per_1 nato in data [...] (cfr. 42 matrimonio 43 nascita 44 nascita ) Pt_2 CP_8
Il Ministero non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica, e ne va dichiarata la contumacia.
Istruita con produzioni documentali, la causa è stata riservata per la decisione, senza ulteriori termini a difesa, dopo che l'udienza fissata per il 04 marzo 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni conformi all'atto introduttivo
La causa veniva trattata in udienza per delega dal GOP, dott. Alessandro Martini, assegnato a questo giudice nell'ambito dell'UPP, che ne curava altresì lo studio del fascicolo e la predisposizione di bozza provvedimentale, rimettendo poi per la decisione e il provvedimento finale alla sottoscritta giudice titolare
2. La decisione
1. Risulta dalla documentazione in atti, tutta correttamente tradotta ed apostillata, che l'avo italiano dei ricorrenti non era stato mai naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa, jure sanguinis, ai suoi discendenti, odierni ricorrenti.
Riassuntivamente, dalla dedotta e documentata linea di discendenza oggetto della domanda, risulta provato il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis ex L. 91/1992.
pagina 2 di 6 2. E' opportuno sottolineare che, nonostante la presenza di alcune divergenze ed errori nei nomi e cognomi dei discendenti, ai fini dell'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi dei discendenti risultano del tutto irrilevanti al fine dell'accoglimento della domanda, dovuti verosimilmente al fatto che gli ufficiali di stato civile brasiliani non conoscevano la lingua italiana o non la conoscevano bene i discendenti degli emigranti, i quali a loro volta potevano non conoscere il portoghese. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso
, con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952, sottolineava l'inutilità Controparte_9 di procedere alla correzione di atti di stato civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso, si è pronunciato il medesimo Ministero di
Grazia e Giustizia nella nota del 1212 del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”.
3. Interesse ad agire
1. Quanto alla ammissibilità della domanda, in via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e
“giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria, ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_1
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, in presenza di una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa, atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Pertanto, in linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché i ricorrenti ne sono pacificamente titolari sin dalla nascita, posto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo italiano (l'art. 4 del codice civile del 1865, secondo cui: “È cittadino il figlio di padre cittadino”; l'art. 1 della legge n. 555/1912, in base al quale: “È cittadino per nascita:
1. il figlio di padre cittadino”; infine, la legge n. 91/1992, il cui art. 1, comma 1, stabilisce che: “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini”), prevedevano la trasmissione della cittadinanza per via paterna.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento formale dello status civitatis incombe sul , i CP_1 ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, pagina 3 di 6 sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Si sottolinea che, in presenza dei presupposti richiesti ex lege, l'atto amministrativo non ha natura discrezionale, ma si definisce atto vincolato, costituendo l'adempimento del dovere dell'amministrazione di accertare la ricorrenza in concreto degli elementi della fattispecie astratta, parimenti a quanto avviene nell'ambito della tutela giurisdizionale dichiarativa. In altre parole, il decreto amministrativo di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis non è un atto discrezionale concessorio, non crea una nuova situazione giuridica e non ha effetti costitutivi, limitandosi a certificare la titolarità formale di uno status preesistente, il quale viene semplicemente riconosciuto.
2. Tuttavia, parte ricorrente ha dato prova di aver presentato al Consolato Generale d'Italia di
San Paolo la richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis, quali discendente, in linea diretta, di cittadino italiano, senza aver avuto alcuna risposta, né ricevuto alcuna convocazione (doc. 46). In particolare, parte ricorrente ha dedotto, senza incontrare contestazione, che il procedimento da seguire, espressamente previsto dal sito istituzionale https://conssanpaolo.esteri.it/consolato_sanpaolo/it/i_servizi/per_i_cittadini/cittadinanza/riconosciment o-della-cittadinanza_0.html, consta di due fasi distinte, una preliminare ed una istruttoria. Nella prima, il richiedente deve inviare, in originale, il modulo compilato e firmato di Richiesta di appuntamento.
Peraltro, a far data dall'entrata in vigore del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE
2016/679, risulta non essere più consultabile on line né la lista di attesa con i relativi nominati, con comprensibili incertezze circa la posizione dei richiedenti. Successivamente, i richiedenti vengono convocati in consolato al fine di presentare l'istanza di riconoscimento con tutta la documentazione richiesta nonché il pagamento della tassa.
Nonostante la dedotta procedura, risulta senza smentita che, ad oggi, il Parte_5
in San Paolo versi, dato l'elevato numero di richieste di cittadinanza iure sanguinis, in una
[...] situazione di quasi paralisi dei propri uffici ed, invero, come si legge dal sito istituzionale, prodotto da parte ricorrente (doc. 47), sono in corso di convocazione i richiedenti che hanno presentato la loro richiesta nell'anno 2011, mentre risultano in lista di attesa, fino a tutto il 2022, il numero complessivo di 121.829 richieste. Ciò comporta, al ritmo di evasione attuale, una proiezione di circa 12-13 anni per l'inserimento nella lista di convocazione, oltre l'ulteriore termine per il completamento della pratica.
Tale situazione è stata resa nota proprio dal , atteso che, nel sito istituzionale, si legge che la Parte_5 lista di attesa stimata al momento è di circa 12 anni
(https://conssanpaolo.esteri.it/Consolato_SanPaolo/it/i_servizi/per_i_ cittadini/cittadinanza/cittadinanza-iure-sanguinis-fase.html ) e che “Si informa che la fila per il riconoscimento della cittadinanza italiana è purtroppo lunga – a causa dei milioni di italo-discendenti residenti in questa circoscrizione consolare dei quali molti richiedono la cittadinanza italiana - e non può essere evitata” (https://conssanpaolo.esteri.it/consolato_sanpaolo/it/i_servizi/per_i cittadini/cittadinanza/importanti-note-introduttive.html).
Ora, ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devo essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'art. 3 del DPR 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda nel termine di 730 giorni. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto al diritto vantato, comportando una lesione allo stesso, equivalgono a pagina 4 di 6 un diniego del diritto in questione. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del provvedimenti conseguenti. CP_10
4. Le spese del giudizio
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la CP_1 documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento del diritto non risultando alla stessa imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione. Le stesse vanno quindi liquidate, in misura minima dei parametri di cui al DM 147/2022, in ragione della materia del contendere, della relativa semplicità e quasi serialità delle questioni poste, nonché della limitata attività processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che
- , nata a [...] - MG, Brasile, il 08/04/1944, Parte_6 residente in [...]N-920, città di ANDRADAS – Stato di
MINAS GERAIS, Brasile (CF ); C.F._1
- nata a [...] - MG, Brasile, il 10/09/1965, Controparte_11 residente in [...]N-35 BAIRRO, città di ANDRADAS – Stato di MINAS
GERAIS, Brasile (CF ); C.F._2
- , nata a [...] - MG, Brasile, il 13/10/1992, Persona_17 Per_16 residente in [...]N-35 BAIRRO città di ANDRADAS – Stato di MINAS
GERAIS, Brasile (CF ) ; C.F._3
- nato a [...] - MG, Brasile, il 19/11/1988, Persona_16 residente in [...]8205 APARTAMENTO 42 TORRE 4 - CITTÀ DI
- SÃO JOSÉ DO RIO PRETO -SP, BRASILE (CF ), e la di lui figlia C.F._4
- nata il [...] a [...]é Do Rio Preto -Sp e residente in Parte_1
AVENIDA APARTAMENTO 42 TORRE 4 - CITTÀ DI - SÃO C.F._5 C.F._6
JOSÉ DO RIO PRETO -SP, BRASILE;
- , nata a [...] - MG, Brasile, il Parte_7
18/10/1964, residente in [...]N-966 città di
ANDRADAS – Stato di MINAS GERAIS, Brasile (CF ); C.F._7
- , nata a [...] - MG, Brasile, il 03/05/1991, residente in Parte_4
RUA FERNANDO AVELINO ANDRADE N-966 città di ANDRADAS – Stato di MINAS
GERAIS, Brasile (CF ); C.F._8
- , nata a [...] - MG, Brasile, il 13/06/1994, residente Persona_14 in RUA FERNANDO AVELINO ANDRADE N-966 città di ANDRADAS – Stato di MINAS
GERAIS, Brasile (CF ); C.F._9
pagina 5 di 6 - , nata a [...] - MG, Brasile, il 09/10/1963, residente in Per_3 Persona_4
RUA - JK.99 AP- 101 città di ITAJUBA – Stato di MINAS GERAIS, Brasile (CF
); C.F._10
- nata a [...] - MG, Brasile, il 19/07/1990, residente in [...]Persona_9
- JK.99 AP- 101 città di – Stato di MINAS GERAIS, Brasile (CF Per_20
); C.F._11
- nata a [...] - MG, Brasile, il 26/10/1985, residente in Persona_8
RUA - JK.99 AP- 301 - città di – Stato di MINAS GERAIS (CF Per_20
), Brasile, e i di lui figli C.F._12
- nata il [...] TA (CF ), Parte_8 C.F._13
- nato il [...] TA (CF ), Persona_12 C.F._14 entrambi residenti in [...].99 AP- 301 - città di – Stato di MINAS GERAIS, Per_20
Brasile;
- , nato a [...] - MG, Brasile, il 18/02/1969, residente in Persona_6
AVENIDA DOUTOR BIAS FORT N. 920 città di ANDRADAS – Stato di MINAS GERAIS,
Brasile (CF ) e i di lui figli minori: C.F._15
- nato il [...] a [...] Controparte_8
), C.F._16
- nato il [...] a [...] Persona_19 C.F._17 entrambi residenti in [...]N. 920 città di ANDRADAS – Stato di MINAS GERAIS, Brasile, sono cittadini italiani dalla nascita;
2) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente CP_1 che si liquidano in euro 1.200,00, oltre euro 545,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Firenze, 20/06/2025 il Giudice
Dott. ssa Barbara Fabbrini
pagina 6 di 6