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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 16/12/2025, n. 1950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1950 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice ET RD ZZ ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 4550 del ruolo generale dell'anno 2022, promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Roma via delle Cave n. 79, presso lo studio del Parte_1 procuratore Avv. Alessandro Milanetti, che lo rappresenta e difende
OPPONENTE
CONTRO
, con sede in Roma, in persona del Controparte_1
Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Lazio, , elettivamente domiciliata in CP_2
Cosenza via Milelli n. 66, presso lo studio del procuratore Avv. Francesca Mosciaro, che la rappresenta e difende
NONCHE'
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_3 domiciliato in Velletri piazza Giovanni Falcone n. 2, presso lo studio dell'Avv. Vanessa Morganti, rappresentato e difeso dal procuratore Avv. Simona Miglio
OPPOSTI
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 14 settembre 2022, ha rappresentato di aver ricevuto Parte_1 il 19 agosto 2022 la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202200003824000, relativa a una cartella esattoriale e a diversi avvisi di addebito emessi per contributi previdenziali.
Il ricorrente ha impugnato la comunicazione, limitatamente agli avvisi di addebito nn.
39720120027285015000, 39720130016356177000, 39720140003332221000,
39720140013046875000, 397201400257412800, 39720150012464291000,
39720160025362566000, 39720170011502317000, 39720180013637050000,
39720180028728728000, 39720190009311321000, 39720190026874367000 e 3972021001080080200, affermando la omissione della notifica degli atti presupposti, la prescrizione del debito e la decadenza di cui all'art. 25 d.lgs. 46/1999. CP_
ha quindi convenuto in giudizio , e Parte_1 Controparte_1 chiedendo che il giudice annulli la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e gli avvisi di addebito richiamati. CP_
1.1. Si è costituito in giudizio che ha contestato quanto dedotto da parte ricorrente e chiesto il rigetto del ricorso.
1.2. Si è altresì costituita in giudizio , che ha chiesto il Controparte_1 rigetto del ricorso.
2. All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
3. Parte ricorrente affermato da un lato la prescrizione del debito e dall'altro la mancata notifica degli avvisi di addebito in relazione ai quali la comunicazione è stata impugnata. CP_ L' ha invece eccepito la tardività dell'opposizione, per violazione del termine di 40 giorni previsto dall'art. 25 d.lgs. 46/1999.
I due motivi di ricorso e l'eccezione sollevata possono essere esaminati congiuntamente. CP_
3.1. Quanto al difetto di notifica, prospettato da , occorre rilevare che ha Parte_1 depositato prova della notifica dei seguenti avvisi di addebito:
n. 39720120027285015000, eseguita il 25 gennaio 2013 (doc. 2);
n. 39720130016356177000, eseguita per compiuta giacenza il 5 marzo 2014 (doc. 4);
n. 39720140003332221000, eseguita per compiuta giacenza l'1 luglio 2014 (doc. 6);
n. 39720140013046875000, eseguita il 23 ottobre 2014 (doc. 8);
n. 3972014002574128000, eseguita per compiuta giacenza il 20 gennaio 2015 (doc. 10);
n. 39720150012464291000, eseguita il 5 novembre 2015 (doc. 12);
n. 39720160025362566000, eseguita il 29 novembre 2016 (doc. 14);
n. 39720170011502317000, eseguita per compiuta giacenza il 10 novembre 2017 (doc. 16);
n. 39720180013637050000, eseguita il 14 agosto 2018 (doc. 18);
n. 39720180028728728000, eseguita per compiuta giacenza il 22 febbraio 2019 (doc. 20);
n. 39720190009311321000, eseguita il 25 luglio 2019 (doc. 22);
n. 39720190026874367000, eseguita il 19 dicembre 2019 (doc. 24);
n. 39720210010800802000, eseguita il 23 dicembre 2021 (doc. 26).
3.1.1. Alla prima udienza del 13 giugno 2023 parte ricorrente ha contestato solo genericamente la documentazione sopra richiamata.
3.1.2. Ne deriva che devono essere affermati la prova della notifica degli avvisi di addebito opposti e la tardività del motivo di ricorso fondato sulla decadenza di cui all'art. 25 d.lgs. 46/1999, in quanto in mancanza di opposizione gli avvisi di addebito sono divenuti irretrattabili.
3.2. Quanto alla eccezione di prescrizione, maturata dopo la notifica dei titoli, le Sezioni
Unite della Corte di cassazione hanno affermato l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale del credito previdenziale, in quanto “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs.
n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di CP_3 pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, CP_4 conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” (Cass. SS.UU. 17 novembre 2016, n. 23397).
Inoltre, occorre ricordare che la richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti (Cass. 6 febbraio 2024, n.
3414).
3.2. In relazione agli avvisi di addebito n. 39720120027285015000,
39720130016356177000, 39720140003332221000, 39720140013046875000,
39720140024574128000, 39720150012464291000, ha Controparte_1 depositato prova della notifica dell'intimazione di pagamento n. 09720179006039576000 (docc. 5 e
6), eseguita l'1 aprile 2017.
3.2.1. Pertanto, in relazione agli avvisi di addebito richiamati nell'intimazione n.
09720179006039576000, notificata l'1 aprile 2017, e agli ulteriori avvisi oggetto di impugnazione
(n. 39720160025362566000, n. 39720170011502317000, n. 39720180013637050000, n.
39720180028728728000, n. 39720190009311321000, n. 39720190026874367000), la cui notifica è stata eseguita tra il 29 novembre 2016 e il 19 dicembre 2019, stante la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 29 agosto 2022, richiamato quanto sopra, e anche alla luce della sospensione disposta dall'art. 83 comma 2 d.l. 18/2020 e dall'art. 36 comma 1 d.l. 23/2020, rilevato che riguardo ai crediti oggetto di causa è non trascorso senza atti interruttivi un periodo di tempo superiore a cinque anni dalla notifica di ogni singolo atto a quella del provvedimento impugnato, l'eccezione di prescrizione non può essere accolta.
3.3. Inoltre, il ricorrente ha depositato in data 14 giugno 2023, su autorizzazione del
Giudice, provvedimento di di accoglimento dell'istanza di Controparte_1 rateizzazione presentata il 9 giugno 2023, in relazione al debito portato nell'avviso di addebito n.
39720210010800802000, notificato il 23 dicembre 2021, rispetto al quale l'eccezione non può essere accolta.
4. Conclusivamente, il ricorso non può essere accolto.
5. In relazione alla regolamentazione delle spese di lite, parte ricorrente, soccombente, deve essere condannata al relativo pagamento in favore delle parti ricorrenti, secondo la liquidazione operata in dispositivo sulla base dei parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014 n. 55, con distrazione in favore del procuratore dell'ente di riscossione.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, rigetta il ricorso;
CP_
condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, liquidate in € Parte_1
3.291,00, oltre spese generali;
condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite, liquidate in € 3.291,00, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi.
Velletri, 16 dicembre 2025
Il giudice
ET RD ZZ