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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 11/11/2025, n. 1636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1636 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa AN Di CA, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'11 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1249/2025 promossa da
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Placida Claudia Parte_1 C.F._1
Falsone, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
-contumace-
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
-contumace-
Oggetto: opposizione a ruolo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato l'1.04.2025, l'odierna ricorrente propone opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29120259000524160000 e l'avviso di addebito n. 59120160001382754000 ad essa sotteso, chiedendo dichiararsene la nullità per mancata notifica dell'atto presupposto, per decadenza e prescrizione della pretesa azionata. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Nonostante la regolare notifica del ricorso, non si sono costituiti in giudizio l' e CP_1 [...]
, dei quali va pertanto dichiarata la contumacia. Controparte_2
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
________________________
La causa va decisa sulla scorta del motivo relativo alla prescrizione ex art. 3, comma 9, della legge n.
335/1995 (sul principio della ragione più liquida quale derivazione degli artt. 24 e 11 Cost. si leggano
Cass. Sez. U, Sentenza n. 9936 del 2014 e Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014 così massimata: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale
e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”).
Segnatamente, l'opposizione va accolta giacché manca agli atti documentazione attestante il perfezionamento della notifica dell'avviso di addebito n. 59120160001382754000 e, pertanto, avuto riguardo alle annualità dei contributi dallo stesso portati (2007, 2008 e 2009), si ritiene che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 29120259000524160000 (12.03.2025) il termine quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, della legge 335/1995 fosse già ampiamente decorso, con conseguente prescrizione del diritto a procedere alla relativa riscossione coattiva.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, accolto.
Il peso delle spese segue la soccombenza, con distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie l'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59120160001382754000 e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme ivi portate;
condanna l' e al pagamento in solido, in favore di parte CP_1 Controparte_2 ricorrente, delle spese processuali che si liquidano in complessivi 2.000,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge, e ne dispone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Agrigento, l'11 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
AN Di CA
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa AN Di CA, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'11 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1249/2025 promossa da
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Placida Claudia Parte_1 C.F._1
Falsone, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
-contumace-
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
-contumace-
Oggetto: opposizione a ruolo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato l'1.04.2025, l'odierna ricorrente propone opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29120259000524160000 e l'avviso di addebito n. 59120160001382754000 ad essa sotteso, chiedendo dichiararsene la nullità per mancata notifica dell'atto presupposto, per decadenza e prescrizione della pretesa azionata. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Nonostante la regolare notifica del ricorso, non si sono costituiti in giudizio l' e CP_1 [...]
, dei quali va pertanto dichiarata la contumacia. Controparte_2
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
________________________
La causa va decisa sulla scorta del motivo relativo alla prescrizione ex art. 3, comma 9, della legge n.
335/1995 (sul principio della ragione più liquida quale derivazione degli artt. 24 e 11 Cost. si leggano
Cass. Sez. U, Sentenza n. 9936 del 2014 e Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014 così massimata: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale
e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”).
Segnatamente, l'opposizione va accolta giacché manca agli atti documentazione attestante il perfezionamento della notifica dell'avviso di addebito n. 59120160001382754000 e, pertanto, avuto riguardo alle annualità dei contributi dallo stesso portati (2007, 2008 e 2009), si ritiene che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 29120259000524160000 (12.03.2025) il termine quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, della legge 335/1995 fosse già ampiamente decorso, con conseguente prescrizione del diritto a procedere alla relativa riscossione coattiva.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, accolto.
Il peso delle spese segue la soccombenza, con distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie l'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59120160001382754000 e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme ivi portate;
condanna l' e al pagamento in solido, in favore di parte CP_1 Controparte_2 ricorrente, delle spese processuali che si liquidano in complessivi 2.000,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge, e ne dispone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Agrigento, l'11 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
AN Di CA