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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 01/10/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1036/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, composto dai magistrati:
dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel. dott.ssa Anna Smedile Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1036 \2024 R.G. vertente tra:
c.f.: , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in via Nazionale 66, Falcone, presso lo studio dell'avv.
Donato Ilaria, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
e
, c.f.: , nata a Controparte_1 C.F._2
Pailitas Col, in Colombia, il 25/06/1990; resistente contumace
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO. interventore ex lege
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza del 25.09.2025 la parte ricorrente ha concluso come da verbale, da intendersi richiamato in questa sede. Il P.M. ha inviato il proprio visto senza nulla osservare.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/09/2024, ha premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio con , in data 30/09/2022, Controparte_1
in Milazzo, regolarmente trascritto, e che dal matrimonio non sono nati figli. Ha adito questo Tribunale chiedendo che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi, non essendo più ripristinabile tra gli stessi la comunione spirituale e materiale.
, non si è costituita, benché ritualmente Controparte_1
citata; pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Disposta la comparizione personale delle parti per l'udienza del 25.09.2025, fatte precisare le conclusioni e ordinata la discussione orale, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione in conformità al disposto di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c.
Nella fattispecie considerata sussiste la giurisdizione del Tribunale adito quando alla pronuncia sullo status, in applicazione dell'articolo 3 del Regolamento (Ce) del
Consiglio n. 2201/2003 del 27 novembre 2003, e del Reg. n.1111/2019 che dal 1 agosto
2022 ha sostituito lo stesso, che radica la competenza giurisdizionale esclusiva dell'autorità giudiziaria italiana, quale Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi o il luogo di ultima residenza abituale dei coniugi, se uno di essi vi risiede ancora. In particolare, il ricorrente risulta essere ancora residente nella casa coniugale di via Badessa n. 36, Milazzo (v. doc. allegata all'atto di ricorso).
Con riferimento alla legge applicabile, si richiama il regolamento (UE)
n.1259/2010 del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale per le controversie istaurate a decorrere dal 21 giugno 2012, il cui art. 8 stabilisce che
2 in mancanza di scelta operata dalle parti, la separazione personale tra i coniugi è disciplinata dalla legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale e da altri criteri a cascata. Nel caso di specie non potendo essere applicati gli altri criteri di collegamento deve essere applicata la legge italiana in quanto legge del foro adito (art. 8, comma 1, lett. d).
Compiute tali premesse, il Collegio ritiene che la domanda proposta dal ricorrente, diretta alla dichiarazione della separazione giudiziale dei coniugi, sia fondata e debba essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendano intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza. L'accertamento della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, diviene, pertanto, il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge (Cass. Civ. 10.06.1992 n. 7148).
Dalle dichiarazioni di parte ricorrente è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia. Specificamente, la constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si
è protratto, l'abbandono della casa coniugale “da oltre un anno” della CP_1
(v. verbale di udienza), e la sua attuale irreperibilità, dimostrano la
[...]
fondatezza dell'assunto del ricorrente.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Nulla va disposto in ordine all'assegnazione della casa coniugale, posto che in assenza di prole trovano applicazione le norme civilistiche ordinarie.
3 Parimenti, nulla va disposto in ordine alla previsione di assegno di mantenimento, non essendo stata formulata domanda al riguardo da parte della resistente rimasta contumace.
Tenuto conto della natura del procedimento e del contegno processuale della convenuta rimasta contumace, sussistono i presupposti per procedere all'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando nel procedimento n. R.G. 1036/2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così dispone:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio in data Controparte_1
30/09/2022 nel Comune di Milazzo, giusto atto di matrimonio trascritto nei Registri del predetto comune all'atto n. 24, parte I, serie Ufficio 1 anno 2022;
- ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere alla prescritta annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 69 D.P.R. n. 396/2000, e dispone, per l'effetto, che la decisione, al suo passaggio in giudicato, gli sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria;
- compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona P.G. nella Camera di Consiglio del 30/09/2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Marino Merlo dott. Antonino Orifici
4 Alla redazione del provvedimento ha partecipato la dott.ssa Gabriella Ruggeri, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, composto dai magistrati:
dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel. dott.ssa Anna Smedile Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1036 \2024 R.G. vertente tra:
c.f.: , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in via Nazionale 66, Falcone, presso lo studio dell'avv.
Donato Ilaria, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
e
, c.f.: , nata a Controparte_1 C.F._2
Pailitas Col, in Colombia, il 25/06/1990; resistente contumace
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO. interventore ex lege
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza del 25.09.2025 la parte ricorrente ha concluso come da verbale, da intendersi richiamato in questa sede. Il P.M. ha inviato il proprio visto senza nulla osservare.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/09/2024, ha premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio con , in data 30/09/2022, Controparte_1
in Milazzo, regolarmente trascritto, e che dal matrimonio non sono nati figli. Ha adito questo Tribunale chiedendo che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi, non essendo più ripristinabile tra gli stessi la comunione spirituale e materiale.
, non si è costituita, benché ritualmente Controparte_1
citata; pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Disposta la comparizione personale delle parti per l'udienza del 25.09.2025, fatte precisare le conclusioni e ordinata la discussione orale, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione in conformità al disposto di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c.
Nella fattispecie considerata sussiste la giurisdizione del Tribunale adito quando alla pronuncia sullo status, in applicazione dell'articolo 3 del Regolamento (Ce) del
Consiglio n. 2201/2003 del 27 novembre 2003, e del Reg. n.1111/2019 che dal 1 agosto
2022 ha sostituito lo stesso, che radica la competenza giurisdizionale esclusiva dell'autorità giudiziaria italiana, quale Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi o il luogo di ultima residenza abituale dei coniugi, se uno di essi vi risiede ancora. In particolare, il ricorrente risulta essere ancora residente nella casa coniugale di via Badessa n. 36, Milazzo (v. doc. allegata all'atto di ricorso).
Con riferimento alla legge applicabile, si richiama il regolamento (UE)
n.1259/2010 del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale per le controversie istaurate a decorrere dal 21 giugno 2012, il cui art. 8 stabilisce che
2 in mancanza di scelta operata dalle parti, la separazione personale tra i coniugi è disciplinata dalla legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale e da altri criteri a cascata. Nel caso di specie non potendo essere applicati gli altri criteri di collegamento deve essere applicata la legge italiana in quanto legge del foro adito (art. 8, comma 1, lett. d).
Compiute tali premesse, il Collegio ritiene che la domanda proposta dal ricorrente, diretta alla dichiarazione della separazione giudiziale dei coniugi, sia fondata e debba essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendano intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza. L'accertamento della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, diviene, pertanto, il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge (Cass. Civ. 10.06.1992 n. 7148).
Dalle dichiarazioni di parte ricorrente è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia. Specificamente, la constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si
è protratto, l'abbandono della casa coniugale “da oltre un anno” della CP_1
(v. verbale di udienza), e la sua attuale irreperibilità, dimostrano la
[...]
fondatezza dell'assunto del ricorrente.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Nulla va disposto in ordine all'assegnazione della casa coniugale, posto che in assenza di prole trovano applicazione le norme civilistiche ordinarie.
3 Parimenti, nulla va disposto in ordine alla previsione di assegno di mantenimento, non essendo stata formulata domanda al riguardo da parte della resistente rimasta contumace.
Tenuto conto della natura del procedimento e del contegno processuale della convenuta rimasta contumace, sussistono i presupposti per procedere all'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando nel procedimento n. R.G. 1036/2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così dispone:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio in data Controparte_1
30/09/2022 nel Comune di Milazzo, giusto atto di matrimonio trascritto nei Registri del predetto comune all'atto n. 24, parte I, serie Ufficio 1 anno 2022;
- ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere alla prescritta annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 69 D.P.R. n. 396/2000, e dispone, per l'effetto, che la decisione, al suo passaggio in giudicato, gli sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria;
- compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona P.G. nella Camera di Consiglio del 30/09/2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Marino Merlo dott. Antonino Orifici
4 Alla redazione del provvedimento ha partecipato la dott.ssa Gabriella Ruggeri, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021.
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