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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 23/04/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 536/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 536/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 23 aprile 2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi:
Davanti al giudice del lavoro designato, dott.ssa Agnese Cicchetti, è comparso l'avv. Lazzarini
Roberta in sostituzione dell'avv. CARIOLI IVAN per parte ricorrente.
È altresì comparso l'avv. Francesco Matranga in sostituzione dell'avv. VESTINI RENATO, per . CP_2
E' altresì presente il dott. ai fini della pratica professionale. Persona_1
L'avv. di parte ricorrente si riporta integralmente al contenuto del ricorso introduttivo ritualmente notificato, nelle cui conclusioni, anche in via istruttoria, insiste. Rappresenta che la richiesta riguarda il periodo dal 1.7.2023 al 1.7.2024; evidenzia che parte resistente non ha sollevato contestazioni in punto di fatto e chiede quindi che la causa venga decisa;
in subordine insiste nelle proprie richieste istruttorie.
L'avv. di parte resistente si riporta alla comparsa di risposta tempestivamente depositata, nel cui contenuto tutto, anche in via istruttoria, insiste.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
pagina 1 di 7 Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Agnese
Cicchetti ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 536/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CARIOLI IVAN, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in G. URTOLLER N. 6 47521 CESENA presso il difensore avv. CARIOLI IVAN
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. VESTINI RENATO, elettivamente domiciliato in V. LI. P.IVA_1
N. 4 47122 FORLI' presso il difensore avv. VESTINI RENATO
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
Con ricorso depositato in data 30.07.2024, ha convenuto innanzi a questo Parte_1
Tribunale per ottenerne la condanna alla corresponsione dell'assegno sociale ai sensi CP_2
pagina 3 di 7 dell'art. 3 l. 335/95, stante l'asserita l'illegittimità del provvedimento di rigetto emesso dall'
[...]
in data 18 luglio 2023. CP_3
A fondamento della domanda la ricorrente ha esposto di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente, di essersi separata dal marito dall'anno Controparte_4
2013 come da accordo di separazione del 16.06.2023 confermato innanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di Forlimpopoli nell'ambito del quale i coniugi non avevano concordato alcun contributo a carico del marito anche in considerazione del fatto che l'abitazione coniugale era stata lasciata nella disponibilità della moglie.
Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, adducendo la legittimità del CP_2
rigetto dell'istanza di accesso al beneficio da parte della ricorrente in ragione della ritenuta insussistenza dello stato di bisogno della richiedente, stante la deliberata rinuncia da parte della stessa al riconoscimento di un assegno di mantenimento da parte del marito in sede di separazione.
La causa è stata istruita documentalmente e sulle conclusioni precisate all'odierna udienza viene decisa con motivazione contestuale.
2.
La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni che si vanno ad evidenziare.
L'assegno sociale è una prestazione di carattere assistenziale che dà attuazione alla previsione dell'art. 38 Cost. secondo cui "ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale".
L'istituto è regolato dall'art. 3, comma 6, della L. 335/1995 che, nel definire l'assegno sociale come una prestazione di carattere assistenziale che prescinde da ogni requisito contributivo, essendo unicamente collegata alla sussistenza di uno stato di bisogno evidenziato dall'insussistenza dei redditi idonei al mantenimento del proprio nucleo familiare, prevede che ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali ivi previste
è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale".
pagina 4 di 7 Per accedere al beneficio è necessario che l'istante non percepisca redditi in misura superiore ai limiti legislativamente indicati con riferimento all'arco temporale di interesse;
in particolare, il limite di reddito per l'assegno sociale è pari allo stesso importo annuo dell'assegno qualora il richiedente non sia coniugato;
se invece il richiedente è coniugato il limite di reddito è raddoppiato, ed in tal caso si fa riferimento al reddito di entrambi i coniugi.
Ai fini del calcolo dei redditi, si considerano tutti i redditi, di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva
Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione.
Risulta quindi dalla richiamata disciplina normativa che l'unico requisito previsto per accedere al beneficio è lo stato di bisogno dell'istante.
Venendo al caso di specie, non è contestata da parte di la sussistenza in capo alla ricorrente CP_2
dei requisiti anagrafici e reddituali necessari ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione.
Oggetto di controversia tra le parti, siccome posto a fondamento del rigetto della domanda della ricorrente da parte dell'istituto, è quindi esclusivamente la rilevanza, ai fini dell'accertamento dello stato di bisogno, della rinuncia da parte della ricorrente all'assegno di mantenimento in sede di separazione.
Ciò premesso, occorre evidenziare come, ai fini dell'accertamento del diritto rivendicato, in ragione del tenore letterale della norma (ove si fa riferimento ai redditi effettivamente percepiti e agli assegni alimentari corrisposti), debba darsi rilievo al solo dato oggettivo della mancata percezione di un reddito incompatibile, non essendo invece di ostacolo a tale fine né la mera potenzialità reddituale dell'interessato né le ragioni dell'insorgere in capo a quest'ultimo dello stato di bisogno.
Con particolare riferimento alla eventuale mancata proposizione di domanda di assegno di mantenimento o assegno divorzile, poi, occorre considerare che, se è vero che nel caso di specie pagina 5 di 7 l'odierna ricorrente e il coniuge in sede di separazione hanno convenuto di non pretendere alcun mantenimento l'uno dall'altro, è pur vero che tale scelta non è di per sé idonea ad escludere la effettiva sussistenza di un obiettivo stato di bisogno e di carenza di fonti di reddito da parte dell'appellato, cui deve aversi esclusivo riguardo.
È stato infatti affermato, sul punto, dalla giurisprudenza di legittimità che si intende condividere ai fini della presente decisione, che “il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l.
n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi
o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno” (Cass. n. 14513 del 09/07/2020), come peraltro ribadito recentemente anche da Cass. Cass. Sez lav. Ord. 6/10/2022 n. 29109, a tenore della quale
“in materia di diritto all'assegno sociale, deve ritenersi erronea la sentenza che ritenga che la semplice mancanza di richiesta dell'assegno di mantenimento al coniuge separato equivalga ad assenza dello stato bisogno, dando luogo al riconoscimento da parte dell'istante del proprio stato di autosufficienza economica, e ciò in quanto così facendo il giudice finisce per introdurre nell'ordinamento l'ulteriore requisito dell'obbligo del richiedente l'assegno sociale di rivolgersi previamente al proprio coniuge separato, con effetti inderogabilmente ablativi del diritto all'assegno sociale, in caso di inottemperanza, pur nella accertata sussistenza dei requisiti esplicitamente dettati allo scopo dalla legge”.
Né l'istituto resistente ha validamente dedotto o provato che la scelta della ricorrente di non domandare un assegno di mantenimento – laddove peraltro risulta dedotto e non contestato, che all'esito della separazione i coniugi hanno concordato per l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente - sia frutto di una preordinazione dolosa.
Alla stregua delle considerazioni che precedono dovrà quindi dichiararsi il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto l'assegno sociale ex art. 3 l. n. 335/1995 a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa (avvenuta in data 23/12/2021), quindi a far data dall'1/07/2023 e sino alla data del 30/06/2024, conformemente a quanto richiesto dalla ricorrente che ha dedotto il venire meno dello stato di bisogno a decorrere dalla suddetta data in pagina 6 di 7 ragione della sopravvenuta percezione della pensione di reversibilità del coniuge deceduto in data
6/06/2024, con conseguente condanna di al pagamento dei relativi ratei maturati, oltre CP_2
accessori ex art. 16 comma 6 l. 412/1991, con decorrenza di legge (e cioè dal 121 giorno dalla domanda amministrativa).
3.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 al D.M. 147/2022, facendo applicazione dei valori minimi applicabili
(valore della causa da € 5.200,00 ad € 26.000,00, esclusa la fase istruttoria in quanto non celebrata) stante la non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto, esclusa la fase istruttoria in quanto non celebrata, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto,
2. dichiara il diritto di alla percezione dell'assegno sociale ex art. 3 l. n. Parte_1
335/1995 a decorrere dall'1/07/2023 e sino al 31/06/2024, oltre interessi al tasso legale dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda;
3. condanna alla corresponsione in favore di dell'assegno di cui al capo CP_2 Parte_1
2);
4. condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.865,00, oltre rimb. forf., CP_2
IVA e CPA, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 23/04/2025
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 536/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 23 aprile 2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi:
Davanti al giudice del lavoro designato, dott.ssa Agnese Cicchetti, è comparso l'avv. Lazzarini
Roberta in sostituzione dell'avv. CARIOLI IVAN per parte ricorrente.
È altresì comparso l'avv. Francesco Matranga in sostituzione dell'avv. VESTINI RENATO, per . CP_2
E' altresì presente il dott. ai fini della pratica professionale. Persona_1
L'avv. di parte ricorrente si riporta integralmente al contenuto del ricorso introduttivo ritualmente notificato, nelle cui conclusioni, anche in via istruttoria, insiste. Rappresenta che la richiesta riguarda il periodo dal 1.7.2023 al 1.7.2024; evidenzia che parte resistente non ha sollevato contestazioni in punto di fatto e chiede quindi che la causa venga decisa;
in subordine insiste nelle proprie richieste istruttorie.
L'avv. di parte resistente si riporta alla comparsa di risposta tempestivamente depositata, nel cui contenuto tutto, anche in via istruttoria, insiste.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
pagina 1 di 7 Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Agnese
Cicchetti ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 536/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CARIOLI IVAN, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in G. URTOLLER N. 6 47521 CESENA presso il difensore avv. CARIOLI IVAN
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. VESTINI RENATO, elettivamente domiciliato in V. LI. P.IVA_1
N. 4 47122 FORLI' presso il difensore avv. VESTINI RENATO
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
Con ricorso depositato in data 30.07.2024, ha convenuto innanzi a questo Parte_1
Tribunale per ottenerne la condanna alla corresponsione dell'assegno sociale ai sensi CP_2
pagina 3 di 7 dell'art. 3 l. 335/95, stante l'asserita l'illegittimità del provvedimento di rigetto emesso dall'
[...]
in data 18 luglio 2023. CP_3
A fondamento della domanda la ricorrente ha esposto di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente, di essersi separata dal marito dall'anno Controparte_4
2013 come da accordo di separazione del 16.06.2023 confermato innanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di Forlimpopoli nell'ambito del quale i coniugi non avevano concordato alcun contributo a carico del marito anche in considerazione del fatto che l'abitazione coniugale era stata lasciata nella disponibilità della moglie.
Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, adducendo la legittimità del CP_2
rigetto dell'istanza di accesso al beneficio da parte della ricorrente in ragione della ritenuta insussistenza dello stato di bisogno della richiedente, stante la deliberata rinuncia da parte della stessa al riconoscimento di un assegno di mantenimento da parte del marito in sede di separazione.
La causa è stata istruita documentalmente e sulle conclusioni precisate all'odierna udienza viene decisa con motivazione contestuale.
2.
La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni che si vanno ad evidenziare.
L'assegno sociale è una prestazione di carattere assistenziale che dà attuazione alla previsione dell'art. 38 Cost. secondo cui "ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale".
L'istituto è regolato dall'art. 3, comma 6, della L. 335/1995 che, nel definire l'assegno sociale come una prestazione di carattere assistenziale che prescinde da ogni requisito contributivo, essendo unicamente collegata alla sussistenza di uno stato di bisogno evidenziato dall'insussistenza dei redditi idonei al mantenimento del proprio nucleo familiare, prevede che ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali ivi previste
è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale".
pagina 4 di 7 Per accedere al beneficio è necessario che l'istante non percepisca redditi in misura superiore ai limiti legislativamente indicati con riferimento all'arco temporale di interesse;
in particolare, il limite di reddito per l'assegno sociale è pari allo stesso importo annuo dell'assegno qualora il richiedente non sia coniugato;
se invece il richiedente è coniugato il limite di reddito è raddoppiato, ed in tal caso si fa riferimento al reddito di entrambi i coniugi.
Ai fini del calcolo dei redditi, si considerano tutti i redditi, di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva
Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione.
Risulta quindi dalla richiamata disciplina normativa che l'unico requisito previsto per accedere al beneficio è lo stato di bisogno dell'istante.
Venendo al caso di specie, non è contestata da parte di la sussistenza in capo alla ricorrente CP_2
dei requisiti anagrafici e reddituali necessari ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione.
Oggetto di controversia tra le parti, siccome posto a fondamento del rigetto della domanda della ricorrente da parte dell'istituto, è quindi esclusivamente la rilevanza, ai fini dell'accertamento dello stato di bisogno, della rinuncia da parte della ricorrente all'assegno di mantenimento in sede di separazione.
Ciò premesso, occorre evidenziare come, ai fini dell'accertamento del diritto rivendicato, in ragione del tenore letterale della norma (ove si fa riferimento ai redditi effettivamente percepiti e agli assegni alimentari corrisposti), debba darsi rilievo al solo dato oggettivo della mancata percezione di un reddito incompatibile, non essendo invece di ostacolo a tale fine né la mera potenzialità reddituale dell'interessato né le ragioni dell'insorgere in capo a quest'ultimo dello stato di bisogno.
Con particolare riferimento alla eventuale mancata proposizione di domanda di assegno di mantenimento o assegno divorzile, poi, occorre considerare che, se è vero che nel caso di specie pagina 5 di 7 l'odierna ricorrente e il coniuge in sede di separazione hanno convenuto di non pretendere alcun mantenimento l'uno dall'altro, è pur vero che tale scelta non è di per sé idonea ad escludere la effettiva sussistenza di un obiettivo stato di bisogno e di carenza di fonti di reddito da parte dell'appellato, cui deve aversi esclusivo riguardo.
È stato infatti affermato, sul punto, dalla giurisprudenza di legittimità che si intende condividere ai fini della presente decisione, che “il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l.
n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi
o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno” (Cass. n. 14513 del 09/07/2020), come peraltro ribadito recentemente anche da Cass. Cass. Sez lav. Ord. 6/10/2022 n. 29109, a tenore della quale
“in materia di diritto all'assegno sociale, deve ritenersi erronea la sentenza che ritenga che la semplice mancanza di richiesta dell'assegno di mantenimento al coniuge separato equivalga ad assenza dello stato bisogno, dando luogo al riconoscimento da parte dell'istante del proprio stato di autosufficienza economica, e ciò in quanto così facendo il giudice finisce per introdurre nell'ordinamento l'ulteriore requisito dell'obbligo del richiedente l'assegno sociale di rivolgersi previamente al proprio coniuge separato, con effetti inderogabilmente ablativi del diritto all'assegno sociale, in caso di inottemperanza, pur nella accertata sussistenza dei requisiti esplicitamente dettati allo scopo dalla legge”.
Né l'istituto resistente ha validamente dedotto o provato che la scelta della ricorrente di non domandare un assegno di mantenimento – laddove peraltro risulta dedotto e non contestato, che all'esito della separazione i coniugi hanno concordato per l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente - sia frutto di una preordinazione dolosa.
Alla stregua delle considerazioni che precedono dovrà quindi dichiararsi il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto l'assegno sociale ex art. 3 l. n. 335/1995 a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa (avvenuta in data 23/12/2021), quindi a far data dall'1/07/2023 e sino alla data del 30/06/2024, conformemente a quanto richiesto dalla ricorrente che ha dedotto il venire meno dello stato di bisogno a decorrere dalla suddetta data in pagina 6 di 7 ragione della sopravvenuta percezione della pensione di reversibilità del coniuge deceduto in data
6/06/2024, con conseguente condanna di al pagamento dei relativi ratei maturati, oltre CP_2
accessori ex art. 16 comma 6 l. 412/1991, con decorrenza di legge (e cioè dal 121 giorno dalla domanda amministrativa).
3.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 al D.M. 147/2022, facendo applicazione dei valori minimi applicabili
(valore della causa da € 5.200,00 ad € 26.000,00, esclusa la fase istruttoria in quanto non celebrata) stante la non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto, esclusa la fase istruttoria in quanto non celebrata, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto,
2. dichiara il diritto di alla percezione dell'assegno sociale ex art. 3 l. n. Parte_1
335/1995 a decorrere dall'1/07/2023 e sino al 31/06/2024, oltre interessi al tasso legale dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda;
3. condanna alla corresponsione in favore di dell'assegno di cui al capo CP_2 Parte_1
2);
4. condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.865,00, oltre rimb. forf., CP_2
IVA e CPA, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 23/04/2025
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
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