CASS
Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/09/2025, n. 30556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30556 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AC PE NT nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 21 febbraio 2025 dalla Corte d'appello di Catanzaro Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Olga Mignolo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RILEVATO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato la richiesta di ricusazione proposta da PE NT AC nei confronti del giudice Loredana De Franco, presidente del Collegio investito del giudizio di appello nei procc. riuniti n. 2344/2023 e n. 2022/2024 R.G. (cd. "Rinascita Scott"). Tale richiesta era fondata sul fatto che il medesimo giudice aveva concorso a pronunciare, quale presidente del Collegio, la sentenza di appello nel proc. n. 1206 2021 nei confronti di EO SO e altri, processo denominato "Nemea", avente ad oggetto l'imputazione di partecipazione all'associazione di stampo mafioso dei SO di Filandari, contrapposta alla cosca AC di RI, sentenza nella quale la posizione di AC sarebbe stata incidentalmente Penale Sent. Sez. 6 Num. 30556 Anno 2025 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 09/05/2025 valutata con riferimento alla contestazione associativa e alla ricostruzione dei rapporti conflittuali tra le due consorterie, attribuendo ad AC la veste di esponente di vertice della omonima cosca. 2. PE NT AC ricorre per cassazione, deducendo con un unico motivo di ricorso i vizi di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché di violazione degli artt. 34, 36, lett. g), e 37 cod. proc. pen. Rileva, in primo luogo, la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, da un lato, afferma che la dichiarazione di ricusazione è inammissibile per mancato assolvimento dell'onere di produzione documentale e, dall'altro lato, esamina nel merito l'istanza, rigettandola. Sotto altro profilo, si deduce il vizio di violazione di legge in considerazione del fatto che le medesime fonti di prova utilizzate nel processo "Nemea" per affermare la responsabilità di SO in relazione alla cosca di appartenenza (contrapposta a quella di RI che, in più parti della motivazione, si afferma guidata dal ricorrente) sono state utilizzate anche per l'affermazione di responsabilità di AC in relazione alla contestazione associativa mossa nel processo "Rinascita Scott". Ad avviso del ricorrente, dunque, con la motivazione nel processo "Nemea" si è sostanzialmente anticipato il giudizio sulla sua responsabilità nel procedimento in corso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto, oltre a non confrontarsi con la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di ricusazione per la mancata allegazione di atti relativi al processo cui la stessa si riferisce, è generico e confutativo. La Corte territoriale, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, completamente trascurata dal ricorrente, che si limita ad insistere nella propria tesi, ha escluso che le argomentazioni contenute nella sentenza che ha definito il processo "Nemea" costituiscano una anticipazione del giudizio di responsabilità in ordine alle imputazioni contestate nel presente procedimento in quanto i passaggi relativi al ricorrente e al suo ruolo di "Boss di RI" si inseriscono nel contesto ricostruttivo del contenuto delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia in merito, peraltro, alla sola vicenda dell'omicidio di TO SO risalente agli anni '90. Appare, dunque, evidente, sulla base di tale ineccepibile argomentazione, che non vi è stata alcuna anticipazione del giudizio di responsabilità del ricorrente. 2 2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Pre nte
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Olga Mignolo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RILEVATO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato la richiesta di ricusazione proposta da PE NT AC nei confronti del giudice Loredana De Franco, presidente del Collegio investito del giudizio di appello nei procc. riuniti n. 2344/2023 e n. 2022/2024 R.G. (cd. "Rinascita Scott"). Tale richiesta era fondata sul fatto che il medesimo giudice aveva concorso a pronunciare, quale presidente del Collegio, la sentenza di appello nel proc. n. 1206 2021 nei confronti di EO SO e altri, processo denominato "Nemea", avente ad oggetto l'imputazione di partecipazione all'associazione di stampo mafioso dei SO di Filandari, contrapposta alla cosca AC di RI, sentenza nella quale la posizione di AC sarebbe stata incidentalmente Penale Sent. Sez. 6 Num. 30556 Anno 2025 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 09/05/2025 valutata con riferimento alla contestazione associativa e alla ricostruzione dei rapporti conflittuali tra le due consorterie, attribuendo ad AC la veste di esponente di vertice della omonima cosca. 2. PE NT AC ricorre per cassazione, deducendo con un unico motivo di ricorso i vizi di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché di violazione degli artt. 34, 36, lett. g), e 37 cod. proc. pen. Rileva, in primo luogo, la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, da un lato, afferma che la dichiarazione di ricusazione è inammissibile per mancato assolvimento dell'onere di produzione documentale e, dall'altro lato, esamina nel merito l'istanza, rigettandola. Sotto altro profilo, si deduce il vizio di violazione di legge in considerazione del fatto che le medesime fonti di prova utilizzate nel processo "Nemea" per affermare la responsabilità di SO in relazione alla cosca di appartenenza (contrapposta a quella di RI che, in più parti della motivazione, si afferma guidata dal ricorrente) sono state utilizzate anche per l'affermazione di responsabilità di AC in relazione alla contestazione associativa mossa nel processo "Rinascita Scott". Ad avviso del ricorrente, dunque, con la motivazione nel processo "Nemea" si è sostanzialmente anticipato il giudizio sulla sua responsabilità nel procedimento in corso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto, oltre a non confrontarsi con la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di ricusazione per la mancata allegazione di atti relativi al processo cui la stessa si riferisce, è generico e confutativo. La Corte territoriale, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, completamente trascurata dal ricorrente, che si limita ad insistere nella propria tesi, ha escluso che le argomentazioni contenute nella sentenza che ha definito il processo "Nemea" costituiscano una anticipazione del giudizio di responsabilità in ordine alle imputazioni contestate nel presente procedimento in quanto i passaggi relativi al ricorrente e al suo ruolo di "Boss di RI" si inseriscono nel contesto ricostruttivo del contenuto delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia in merito, peraltro, alla sola vicenda dell'omicidio di TO SO risalente agli anni '90. Appare, dunque, evidente, sulla base di tale ineccepibile argomentazione, che non vi è stata alcuna anticipazione del giudizio di responsabilità del ricorrente. 2 2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Pre nte