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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/09/2025, n. 6712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6712 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Gaia Majorano, all'udienza del 29.9.2025 tenutasi ex
127 ter, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 7905/2025
TRA
, nata il [...] a [...] C.F.:- , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Ugo Odierna (C.F.: ) e Alfonso C.F._2
Leperino (C.F.: ) unitamente ai quali elettivamente domicilia presso C.F._3 lo studio del primo in Napoli alla via Fiorentini n. 61
RICORRENTE
E
(CF-P.IVA ), con sede legale in Napoli alla Via Controparte_1 P.IVA_1
Comunale del Principe n.13/A, in persona del Direttore Generale Dr. , Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Gianpiero Mesco (CF ) entrambi C.F._4 elettivamente domiciliati in Napoli, alla Via Comunale del Principe n.13/A, presso il Contr Servizio Affari Legali della predetta
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.3.2025 e ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe agiva in giudizio deducendo:
pagina1 di 10 - di essere dipendente dell'amministrazione convenuta con contratto di lavoro a tempo indeterminato inquadrata nel profilo professionale di “Infermiere Senior” Categoria DS5, e di prestare servizio presso il Distretto 46;
- di aver percepito, nella qualità di personale addetto ai SERT, fino al 31 dicembre 2022 la
“indennità SERT” disciplinata dall'art. 88, del CCNL Comparto Sanità 2016 – 2018 e dal 1 gennaio 2023 in poi la “Indennità per l'operatività in particolari disciplinata Parte_2 dall'art. 107 CCNL 2019-2021;
- che, per i giorni in cui ha goduto delle ferie, non é stata computata nella base di calcolo della retribuzione dovuta la indennità SERT fino al dicembre 2022 e l'indennità per la operatività in particolari UO/Servizi dal 1 gennaio 2023.
In diritto deduceva la nozione Europea di retribuzione, allegando giurisprudenza di legittimità e della Corte di Giustizia a sostegno delle proprie tesi. Allegava, altresì, giurisprudenza di merito di segno favorevole.
Concludeva: “A) Accertare e dichiarare - previa declaratoria di nullità o disapplicazione delle disposizioni della contrattazione collettiva confliggenti con la “nozione europea di retribuzione” e, più precisamente: degli artt. 33, comma 1, e 88, CCNL del 21 maggio
2018; dell'art. 19, comma 1, CCNL dell'1 settembre 1995; dell'art. 23, comma 4, CCNL del
19 aprile 2004; dell'art. 37 CCNL Integrativo del 20 settembre 2001; degli artt. 49, 94, e
107, CCNL del 2 novembre 2022 - il diritto della ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva della “Indennità SERT” per
l'importo di € 5,16 dal 1 aprile 2020 al 31 dicembre 2022 ex art. 88, CCNL 2016-2018, e della “ Indennità per l' operatività in particolari per l'importo di € 5,00 per il Parte_2 periodo dall'1 gennaio 2023 in poi ex artt. 107, CCNL 2019-2021, e per l'effetto: B)
Condannare genericamente la in persona del Direttore Generale pro Controparte_1 tempore, ad inserire nella base di calcolo della retribuzione delle ferie gli importi giornalieri della “indennità SERT” pari ad € 5,16 dal 1 aprile 2020 al 31 dicembre 2022 ex art. 88,
CCNL 2016-2018 e della “ Indennità per l' operatività in particolari UO/Servizi” pari ad €
5,00 per il periodo dall'1 gennaio 2023 fino ad oggi ex artt. 107 CCNL 2019-2021 e a corrispondere alla ricorrente le differenze maturate a tale titolo per il periodo dal 1 aprile
2020 fino alla data di deposito del presente ricorso, oltre interessi legali;
C) Con vittoria di spese e compensi professionali, nonché rimborso spese generali, con attribuzione agli avvocati antistatari in solido tra loro”.
pagina2 di 10 Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva la resistente eccependo, in via preliminare, la prescrizione quinquennale dei diritti vantati e, nel merito l'infondatezza del ricorso ritenendo le suddette indennità legate alla effettiva presenza in servizio.
Concludeva: “Affinché codesto Autorevole Giudicante voglia rigettare il ricorso perché prescritto e comunque totalmente infondato, in fatto ed in diritto, e, peraltro, non provato;
condannare parte ricorrente al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
All'udienza del 29.9.2025 tenutasi ex art. 127- ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da parte resistente stante l'avvenuta notifica dell'atto di messa in mora in data 20.3.2025, decorrendo le pretese vantate dalla ricorrente dal 1/4/2020.
Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. Ritiene il tribunale di doversi uniformare all'orientamento espresso da altri giudici della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, che appare coerente con l'orientamento già espresso dalla
Suprema Corte di Cassazione in materia di disciplina delle ferie annuali e alla retribuzione dovuta per tale istituto, anche alla luce dell'interpretazione fornita dalla CGUE sulla portata precettiva delle disposizioni eurounitarie.
Ritiene, in particolare, il tribunale di dover condividere consapevolmente quanto statuito dalla sentenza Cassazione civile sez. lav. - 17/05/2019, n. 13425, e dalla successiva conforme Cassazione civile sez. lav. - 15/10/2020, n. 22401.
Tali decisioni hanno statuito la sussistenza di una “nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva
88/2003” per come interpretato dalla Corte di Giustizia nelle pronunce richiamate nelle decisioni della Cassazione, che ha sancito che “ Per ciò che riguarda, in particolare,
"l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri Persona_1
(punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C520/06, e altri, punto 58) e Persona_2 che “ Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di pagina3 di 10 Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, e altri (punto 21) dove si afferma Per_3 che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. 13. In tale pronuncia, la Corte di
Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto Per_3
"qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza
Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto
25).
Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione
"correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza Williams e altri cit., punto 28) e che “Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio
2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31)”.
Ritiene il Tribunale, in adesione al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, richiamato dalle pronunce di cui sopra, “che l'interpretazione offerta dalla Corte di
Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicchè alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità"
(cfr. Cass. n. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata).
pagina4 di 10 Sicchè “ In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione”.
Tanto premesso, deve essere pertanto valutata la sussistenza, nel caso in esame, del rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011,
e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono Per_3 la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.
Viene pertanto in rilievo l'esame delle specifiche indennità indicate in ricorso ed escluse dal computo della retribuzione delle ferie godute dalla ricorrente.
Va, in primo luogo, ritenuto che l'indennità SERT e l'indennità per l'operatività in particolari servizi UO/servizi risultano pacificamente erogate alla ricorrente con continuità nel periodo di causa, come documentato da fogli presenza e statini paga e non contestato specificamente dalla convenuta.
Dirimente ai fini del decidere, pertanto, è valutare la natura delle indennità in oggetto e la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate. Nel caso di specie, l'Indennità
SERT e la successiva Indennità per l'operatività in particolari UO/Servizi trovano la seguente definizione e disciplina.
Art. 88 CCNL 2016 – 2018 (fino al 31 dicembre 2022). “1. Al personale addetto ai SERT in via permanente, indipendentemente dal ruolo di appartenenza, è confermata l'attribuzione di una indennità giornaliera per ogni giorno di servizio prestato nella misura sottoindicata:
a) Personale appartenente alla categoria A o B iniziale: E. 1,03 LORDI;
b) Personale appartenente alla categoria B, livello economico Bs, C e D, ivi compreso il livello economico Ds: E. 5,16 lordi.
2. L' indennità non è corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata ed è cumulabile con le altre indennità per particolari condizioni di lavoro ove spettanti. Essa compete anche al personale saltuariamente
pagina5 di 10 chiamato ad effettuare prestazioni giornaliere presso il SERT limitatamente alle giornate in cui venga erogata la prestazione”.
ART. 107 CCNL 2019 – 2021 (dal 1° gennaio 2023). “
1. Le indennità di cui al presente articolo è destinata al personale, con esclusione dell'area del personale di elevata qualificazione, che presta il proprio lavoro presso Unità Operative o Servizi particolarmente disagiati.
2. Il personale assegnato alle UO/Servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuate dal DM 30.2.1998 e s.m.i., i gruppi operatori e le terapie intensive, le terapie sub-intensive, i servizi di nefrologia e dialisi, le UO/Servizi di di emergenza urgenza, i servizi che espletano in via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare presso l' utente, iservizi per le dipendenze, compete una indennità giornaliera lorda per giornata di presenza, negli importi di seguito indicati: Personale del ruolo sanitario, sociosanitario e tecnico delle aree dei professionisti della salute e dei funzionari, degli assistenti e degli operatori E. 5,00 – Importo Giornaliero-;
5. Le indennità di cui al presente articolo compensano interamente il disagio del personale operante in particolari unità operative o servizi;
7.Il presente articolo sostituisce e disapplica, a decorrere dall ' 1° gennaio 2023, l'art. 86, commi 6, 8, 9, 10,11, e 14, l'art. 87 e 88 del CCNL 21.5.2018”.
Dall'analisi della fonte collettiva, ritiene questo giudicante che la domanda sia fondata, in quanto una corretta interpretazione tanto della giurisprudenza nazionale e comunitaria, quanto della fonte collettiva, determina la riconducibilità dell'odierna fattispecie all'interno dei confini tracciati per la nozione eurounitaria di ferie retribuite.
Premesso che l'emolumento in questione è pacificamente previsto dalla fonte negoziale per comporre la cd. parte variabile della retribuzione, viene in rilievo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza sovranazionale (C155/10– Williams), secondo cui: “[…] laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”.
Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
pagina6 di 10 Inoltre, come precisato dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza, non può ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie in quanto, malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali. Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che, non svolgendo nel periodo feriale la mansione, non devono mutare i relativi incentivi/indennità, essendo proprio questa ripercussione finanziaria negativa che è capace di produrre il potenziale effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie che si intende evitare. In relazione poi alla scarsa incidenza delle differenze sulla retribuzione occorre, poi, ribadire che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo “quantitativo”, ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo “teleologico” (Cass. 20216/2022 cit.).
Seguendo questa prospettiva al giudice nazionale non spetta valutare, in concreto, se vi sia stato o meno un effetto dissuasivo. L'esistenza di quest'ultimo, infatti, è già stata apprezzata a monte dalle norme dell'Unione Europea, come interpretate dalla Corte di
Giustizia, con la conseguenza che, al fine di evitare, in radice, il rischio di rinuncia, viene stabilito l'obbligo – a carico delle parti datoriali – di mantenere la medesima retribuzione già corrisposta in costanza di lavoro effettivo.
L'unica indagine da dover svolgere, pertanto, è e resta quella relativa alle singole voci retributive (“è compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri”), restando estraneo alla fattispecie la valutazione dell'effetto dissuasivo, mera potenziale conseguenza del mancato rispetto dei principi di cui sopra. Venendo all'analisi specifica delle indennità in questione, trattasi di indennità caratterizzate da una stretta connessione (rectius: “nesso intrinseco” C155/10– Williams) con le mansioni svolte, quale infermiere professionale.
Del resto, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione (punto principale su cui muove la prospettazione di parte resistente), nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione.
pagina7 di 10 In altri termini, muovendo da un'interpretazione sistematica delle clausole della fonte negoziale esaminate, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., deve concludersi che le indennità in esame sono senza dubbio collegate all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro.
Tanto basta perché possano rientrare a pieno titolo nel calcolo della retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
In ordine alla quantificazione, non può trovare accoglimento quanto sostenuto da parte resistente in quanto la ricorrente agisce al fine di ottenere la condanna generica della resistente a inserire nella base di calcolo della retribuzione per i giorni di ferie le suddette indennità e a corrispondere le relative differenze.
Tanto premesso, deve ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva
- degli artt. 33, comma 1, e 88, CCNL del 21 maggio 2018; dell'art. 19, comma 1, CCNL dell'1 settembre 1995; dell'art. 23, comma 4, CCNL del 19 aprile 2004; dell'art. 37 CCNL
Integrativo del 20 settembre 2001; degli artt. 49, 94, e 107, CCNL del 2 novembre 2022- che escludono , o non includono, il computo delle suddette indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, appaiono in contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale di cui sopra, per come interpretate dalla giurisprudenza eurounitaria, con conseguente nullità di esse.
Deve pertanto essere dichiarato il diritto della ricorrente a vedersi riconoscere per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva della “Indennità SERT” per l'importo di € 5,16 dal 1 aprile 2020 al 31 dicembre 2022 ex art. 88, CCNL 2016-2018, e della “ Indennità per l' operatività in particolari per l'importo di € 5,00 per il Parte_2 periodo dall'1 gennaio 2023 in poi ex artt. 107, CCNL 2019-2021.
Conseguentemente, la , in persona del Direttore Generale pro Controparte_1 tempore, va condannata ad inserire nella base di calcolo della retribuzione delle ferie gli importi giornalieri della “indennità SERT” pari ad € 5,16 dal 1 aprile 2020 al 31 dicembre
2022 ex art. 88, CCNL 2016-2018 e della “ Indennità per l' operatività in particolari
UO/Servizi” pari ad € 5,00 per il periodo dall'1 gennaio 2023 fino ad oggi ex artt. 107
CCNL 2019-2021 e a corrispondere alla ricorrente le differenze maturate a tale titolo per il periodo dal 1 aprile 2020 fino alla data di deposito del presente ricorso.
pagina8 di 10 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione.
P.Q.M.
La dott.ssa M.G. Majorano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede accogliendo il ricorso:
1. Dichiara la nullità delle disposizioni della contrattazione collettiva confliggenti con la
“nozione europea di retribuzione” e, più precisamente degli artt. 33, comma 1, e 88,
CCNL del 21 maggio 2018; dell'art. 19, comma 1, CCNL dell'1 settembre 1995; dell'art. 23, comma 4, CCNL del 19 aprile 2004; dell'art. 37 CCNL Integrativo del 20 settembre 2001; degli artt. 49, 94, e 107, CCNL del 2 novembre 2022 e accerta il diritto della ricorrente a vedersi riconoscere per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva della “Indennità SERT” per l'importo di € 5,16 dal 1 aprile 2020 al 31 dicembre 2022 ex art. 88, CCNL 2016-2018, e della “
Indennità per l' operatività in particolari per l'importo di € 5,00 per il Parte_2 periodo dall'1 gennaio 2023 in poi ex artt. 107, CCNL 2019-2021;
2. Per l'effetto la condanna l in persona del Direttore Generale Controparte_1 pro tempore, ad inserire nella base di calcolo della retribuzione delle ferie gli importi giornalieri della “indennità SERT” pari ad € 5,16 dal 1 aprile 2020 al 31 dicembre
2022 ex art. 88, CCNL 2016-2018 e della “ Indennità per l' operatività in particolari
UO/Servizi” pari ad € 5,00 per il periodo dall'1 gennaio 2023 ex artt. 107 CCNL
2019-2021 e a corrispondere alla ricorrente le differenze maturate a tale titolo per il periodo dal 1 aprile 2020 fino alla data di deposito del presente ricorso, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
3. Condanna, altresì, l , in persona del Direttore Generale pro Controparte_1 tempore al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in
€1600,00 oltre IVA CPA e rimborso generale come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Napoli, 29/9/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Gaia Majorano
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