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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/11/2025, n. 4029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4029 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 7104/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio
Spezzaferri, preso atto delle note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza precedentemente fissata per la data 14.11.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 7104/2020 avente ad oggetto “Responsabilità extracontrattuale – lesione personale” e pendente
TRA
nato a [...] il [...] – C.F. Parte_1
e , nato a [...] il C.F._1 Parte_2
13.07.1974 - C.F. , in qualità di eredi di nata C.F._2 Persona_1
a Napoli il 19.09.1950 e deceduta in Casavatore il 6.10.2023, rappresentati e difesi, giusta procura in calce dell'atto di citazione, dall'avv. Nicola Chianese, presso il cui studio, sito in Casandrino (Na) alla via M. Praus n. 6, sono elettivamente domiciliati;
ATTORI
E
in persona del legale rappresentanti p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
NT RA, presso il cui studio, sito in Santa Maria Capua Vetere (CE), alla via
Dei Sanniti n. 4, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
E
, domiciliato in Casandrino (NA), al Viale della Repubblica n. 20 CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
1 R.G. 7104/2020
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva: che in data Persona_1
18.09.2017, alle ore 11:30 circa, allorché si trovava in Casandrino (NA), alla Via G.
Falcone, all'altezza del centro TIM, intenta ad attraversare la suddetta strada sulle apposite strisce pedonali, veniva investita dal veicolo Fiat modello Palio, targato
BK973XR, di proprietà e condotto da;
che il predetto veicolo non CP_2
arrestava la propria corsa e, senza concedere la dovuta precedenza, la travolgeva;
che,
a seguito dell'evento lesivo, riportava lesioni personali per la quali si era reso necessario il suo trasporto presso il pronto soccorso dell'ospedale “A. Cardarelli” di
Napoli ove i sanitari le avevano diagnosticato una “frattura di parte non specificata del femore”; che il veicolo coinvolto nel sinistro de quo risultava essere assicurato con la compagnia assicurativa che, in data 7.03.2019, era stata inviata Controparte_1
alla compagnia convenuta, a mezzo pec, la richiesta di risarcimento di tutti i danni derivanti dall'incidente stradale, alla quale non aveva seguito alcunché; che, successivamente, era stata inviata comunicazione al fine di tentare il bonario componimento della controversia, senza alcun esito.
Tanto premesso ed esposto, citando in giudizio , nella qualità di CP_2
proprietario e conducente del veicolo e la compagnia Controparte_3
concludeva affinché venissero in solido condannati al risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non, oltre interessi legali rivalutazione monetaria dall'evento all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese di lite.
2. Si costituiva la Compagnia assicurativa convenuta che, contestando la fondatezza in fatto e in diritto dell'avversa pretesa, assumeva: in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per omessa esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto a fondamento della pretesa azionata;
l'improponibilità della domanda per assenza di una preventiva richiesta risarcitoria ex art. 145 cod. ass. e per mancato esperimento di una procedura di negoziazione assistita;
la carenza della propria legittimazione passiva poiché il rapporto assicurativo non risulta suffragato da alcuna documentazione;
nel merito, che non era stato dimostrato il nesso causale tra l'evento dannoso dedotto e le lesioni personali subite dalla che la quantificazione dei Per_1
danni subiti era sproporzionata e generica oltre che non supportata da alcun valido elemento probatorio.
Ciò posto, concludeva affinché, in via preliminare, fosse accertata e dichiarata la
2 R.G. 7104/2020
nullità ed improponibilità della domanda;
nel merito, affinché fosse rigettata la pretesa attorea, con vittoria di spese di lite.
2.1. Il convenuto benché ritualmente evocato in giudizio, ometteva di CP_2
costituirsi. Pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia (cfr. notifica dell'atto di citazione depositata in data 24-7-2020 e relativo avviso di ricevimento consegnato il
24-7-2020, depositato da parte attrice in data 15-11-2021).
Svolta l'attività istruttoria attraverso l'audizione di un teste di parte attrice e, mutato il
CI con il subentro dello scrivente in data 18-11-2024 al precedente GI, veniva disposto l'espletamento di una consulenza tecnica medico-legale con deposito della relazione peritale in data 28-3-2025.
All'esito della fase istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. al giorno 14-11-2025 con udienza da trattarsi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., previa concessione di ulteriori termini a ritroso per l'eventuale deposito di scritti conclusionali.
3. La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
3.1. Preliminarmente va rigettata, in quanto infondata, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per asserita indeterminatezza dell'oggetto: invero, dal contenuto della citazione risultano chiaramente delineati sia il “petitum” (domanda di risarcimento danni) che la “causa petendi” (sinistro rientrante nella r.c.a.), con la esaustiva descrizione delle modalità dell'incidente e del luogo del suo verificarsi, sicché non emerge alcuna violazione dell'art. 163 n. 4 c.p.c. in relazione ai vizi della “editio actionis” di cui all'art. 164 c.p.c., ponendo così la compagnia convenuta nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese;
pertanto, non può dirsi violato il diritto di difesa della controparte, senza dubbio posta in grado
– come ha concretamente fatto – di esplicare tutte le proprie difese nel merito.
3.2. Sempre in via preliminare va dichiarata la procedibilità della domanda risarcitoria avanzata, stante l'ottemperanza al combinato disposto degli artt. 145 e 148 cod. ass. dimostrata mediante la produzione, in atti, delle richieste risarcitorie trasmesse a mezzo pec e ricevute dalla compagnia assicurativa convenuta in data 7-3-2019 (cfr. in allegato al fascicolo di parte attrice), atteso che secondo la giurisprudenza di legittimità l'onere imposto al soggetto danneggiato di informare la compagnia assicurativa dell'accaduto può essere soddisfatto anche con atti equipollenti alla raccomandata, purché altrettanto idonei al soddisfacimento dello scopo perseguito
3 R.G. 7104/2020
(Cassazione civile sez. VI, 26.01.2021, n.1699).
La predetta missiva risulta redatta in piena osservanza dei requisiti contenutistici contemplati dall' art. 148 cod. ass., con indicazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento, della descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, dei dati relativi all'età, all'attività del danneggiato e all'entità delle lesioni subite.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha, invero, chiarito che la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare alla compagnia assicurativa, a pena di improponibilità, della domanda giudiziale ex art. 145 cod. ass.,
“è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 cod. ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore” (Cassazione civile sez. VI,
03.06.2021, n.15445).
Risulta poi rispettato dall'attrice il termine previsto come spatium deliberandi dall'art. 145 cod. ass. 1° comma, essendo inutilmente decorso il termine dilatorio di 90 giorni per la proponibilità dell'azione giudiziaria decorrente dal momento in cui la parte danneggiata ha richiesto in via stragiudiziale alla il Controparte_3
risarcimento dei danni subiti (cfr. messa in mora allegata al fascicolo di parte attrice).
3.3. Sulla base della documentazione processuale non sussistono poi dubbi con riguardo alla legittimazione passiva del , quale proprietario del veicolo CP_2
Fiat Palio targato BK973XR (cfr. modello PRA allegato alla produzione di parte attrice).
Quanto, invece, all'eccezione sollevata dalla convenuta assicurazione circa la legittimazione passiva nel sinistro de quo, risulta anch'essa superabile.
Dalla produzione di parte attrice si evince che la ON abbia confermato il coinvolgimento assicurativo della sul veicolo coinvolto nel Controparte_1
sinistro (cfr. lettera ON allegata in data 8-2-2022 alla produzione di parte attrice).
4. Passando al merito, può ritenersi adeguatamente provata la dinamica dell'incidente stradale narrata da parte attrice nella domanda introduttiva, trovando tale descrizione conferma nell'escussione testimoniale, nella espletata consulenza tecnica d'ufficio
4 R.G. 7104/2020
oltre che nel referto ospedaliero di pronto soccorso.
L'effettiva sussistenza delle lesioni traumatiche quale danno-evento posto a fondamento della pretesa risarcitoria trova un riscontro nel referto di pronto soccorso n. 2017/61363 del 18.09.2017 in cui viene indicata quale causa dell'infortunio un incidente stradale, diagnosticandosi già in quella sede una “frattura sottocapitata femore dx” (referto di pronto soccorso del fascicolo di parte attrice).
Sul piano dei rilievi probatori, la dinamica del sinistro narrata in citazione viene corroborata dalle dichiarazioni del teste di parte attrice, il quale descrive con precisione le circostanze di tempo e luogo nell'ambito delle quali avveniva l'investimento stradale subito da Persona_1
In particolare, quanto alla ricostruzione dell'incidente stradale, il teste escusso,
[...]
da ritenersi attendibile, per avere reso dichiarazioni sufficientemente Tes_1
circostanziate e coerenti, e per aver assistito visivamente ai fatti di causa, confermava il verificarsi dell'evento lesivo secondo le modalità allegate da parte attrice nell'atto introduttivo.
A riguardo, il teste ha dichiarato, per averlo visto personalmente: Testimone_1
“…Sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto ricordo che mi trovavo in Via
Falcone, era settembre verso la metà del mese dell'anno 2017, di mattina alle 11:30 circa, io mi stavo recando in detta via allorquando ho visto la signor con mio Per_1
nipote, che stavano attraversando le strisce pedonali. Mentre la signor stava Per_1
attraversando veniva urtata con lo specchietto anteriore destro da una fiat palio. Preciso che l'urto avveniva tra la parte anteriore destra dell'auto e la parte destra della signora…” (cfr. dichiarazione testimoniale di resa all'udienza del Testimone_1
18.10.2024).
Il teste escusso, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, ha dunque confermato la ricostruzione dell'accadimento dannoso dedotto in citazione ed il verificarsi dell'infortunio di natura traumatica subito dall'attrice con colpo ricevuto alla parte destra del corpo a causa della colpevole condotta di guida tenuta dall'autovettura Fiat Palio targata BK973XR.
Le dichiarazioni testimoniali relative alla riconducibilità eziologica delle lesioni personali riportate da alla caduta al suolo determinata dall'impatto Persona_1
con il veicolo Fiat Palio risultano poi suffragate dalla consulenza tecnica medico- legale del dott. . Persona_2
5 R.G. 7104/2020
Sul piano degli elementi probatori relativi alla dinamica del sinistro e alla sue conseguenze pregiudizievoli oggetto di valutazione giudiziale nel caso di specie occorre precisare che, coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass. 9/12/1995 n.12630; 7.6.2000, n. 7716;
11.3.2002 n. 3492).
La consulenza tecnica medico-legale espletata nel corso del processo dal CTU dott.
, depositata in data 28-3-2025, unitamente alle risultanze probatorie Persona_2
precedentemente analizzate, consente di ritenere dimostrata l'ammissibilità del nesso di causa tra l'evento traumatico de quo (l'investimento ad opera di un veicolo) e le lesioni riportate dalla ovvero “esiti di frattura sottocapitata femore destro Per_1
trattata con protesi totale di anca destra”, in quanto “le lesioni sono da riportare all'incidente per cui è causa;
…sono compatibili con la dinamica del sinistro”.
Il quadro istruttorio consente, quindi, di ritenere provato il legame eziologico tra l'evento dannoso, costituito dall'investimento stradale, le lesioni inizialmente riportate e le conseguenze pregiudizievoli derivate dagli esiti stabilizzati del processo patologico concernente le menomazioni anatomiche e le limitazioni antalgico- funzionali subite dalla danneggiata nella zona femorale interessata dal trauma.
Per quanto attiene alla data del sinistro come avvenuto in data 18-9-2017,
l'incongruenza riportata nel c.d. verbale di Pronto Soccorso deve essere rapportata alla circostanza che l'eventuale dichiarazione dell'attrice riportata dai sanitari non è stata controfirmata o confermata dalla stessa e comunque la circostanza è stata oggetto di apposito capo di interpello formale del convenuto contumace, il quale non si è presentato all'udienza dell'1-12-2023.
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A fronte di tale dato, prende rilevanza la prova orale sopra citata all'esito della quale il testimone ha confermato come l'investimento sia avvenuto nel mese Testimone_1
di “settembre verso la metà del mese dell'anno 2017, di mattina alle 11:30 circa”.
Orbene, in assenza di elementi di prova contrari forniti da parte convenuta, con particolare riferimento al responsabile civile direttamente interessato, può dirsi raggiunta la prova del sinistro come avvenuto in data 18-9-2017.
D'altra parte, non emerge che il teste sia inattendibile né che abbia già testimoniato per domande similari a quella oggetto dell'odierno scrutinio.
4.1. Con riguardo ai profili di responsabilità, l'investimento di un pedone, da parte di un veicolo, come nel caso de quo, costituisce una tipica ipotesi di evento dannoso derivante dalla circolazione stradale “senza scontro tra veicoli”, che pone, a carico del conducente il veicolo, una presunzione, iuris tantum, di colpa stabilita dall'art. 2054
c.c.
Il conducente si presume responsabile del sinistro, salvo provi l'esclusiva o concorrente responsabilità del pedone nella causazione del danno, tenendo conto che a tal fine non rileva una semplice anomalia nella condotta del pedone, ma occorre che la stessa sia stata imprudente, oggettivamente pericolosa e ragionevolmente imprevedibile, tale da concorrere, ai sensi dell'articolo 1227, primo comma c.c., con la colpa presunta del conducente (cfr. Cass. civ., n. 18872 del 10.7.2008).
Il superamento della presunzione in un senso favorevole al conducente fa gravare sullo stesso, sul proprietario o sulla compagnia assicurativa del veicolo investitore, l'onere di fornire la prova concreta ed effettiva dell'esclusiva responsabilità del pedone che sia in grado di escludere oggettivamente ogni apporto causale relativo al comportamento del conducente, o di limitarlo quantitativamente mediante la dimostrazione del concorso causale del pedone, non essendo sufficiente, a tal fine, una mera difesa in ordine alla verifica dell'esistenza del fatto storico in assenza specifici elementi contrari di valutazione.
Nel caso di specie, sulla base della dinamica del sinistro così come descritta dal testimone escusso, in assenza di dichiarazioni contrarie rese da parte convenuta in sede di interpello formale, emerge che il veicolo colpiva l'attrice mentre era intenta ad attraversare la strada sulle strisce pedonali.
L'art. 191 del codice della strada prevede che quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando
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gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità, prescrivendo, in particolare, che “i conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, come nel caso in esame, devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo o si trovano nelle sue immediate prossimità, quando a essi non sia vietato il passaggio”.
Sul punto, può richiamarsi la consolidata giurisprudenza di legittimità la quale, proprio con riguardo al diritto di precedenza del pedone in prossimità delle strisce pedonali, ha precisato che “in tema di circolazione stradale, il conducente di un veicolo è tenuto ad osservare in prossimità degli attraversamenti pedonali la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l'esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, essendo al riguardo ininfluente che l'attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle vicinanze, tenendo conto inoltre che non è possibile determinare aprioristicamente la distanza dalle strisce entro la quale la detta precedenza opera, dovendosi avere riguardo al complessivo quadro nel quale avviene l'attraversamento pedonale” (Cass. n. 4738/2021).
Invero, per la Suprema Corte il pedone che si accinga ad attraversare la strada sulle strisce pedonali non è tenuto, alla stregua dell'ordinaria diligenza, a verificare se i conducenti in transito mostrino o meno l'intenzione di rallentare e lasciarlo attraversare, potendo egli fare ragionevole affidamento sugli obblighi di cautela gravanti sui conducenti (Cass. Civ., 30 settembre 2009, n. 20949).
Anche laddove un pedone attraversi la carreggiata fuori dalle apposite strisce, il conducente del veicolo è sempre tenuto a rallentare la velocità e addirittura ad interrompere la marcia al fine di evitare incidenti che potrebbero derivare proprio da mancata cessione della precedenza a suo favore, in quanto l'esercizio del diritto di precedenza non può considerarsi illimitato, dovendo essere sempre subordinato al principio del neminem laedere.
Da tali principi discende che l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché questo rientri nel limite della prevedibilità; pertanto, il conducente che noti sul proprio percorso la presenza di pedoni che tardano ad effettuare l'attraversamento, deve rallentare la velocità, e occorrendo, anche
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fermarsi, allo scopo di prevenire inavvertenze e indecisioni pericolose dei pedoni stessi, che si presentino ragionevolmente prevedibili e probabili.
In sostanza, “il danno non è imputabile (del tutto o in parte) al conducente non semplicemente quando abbia concorso a cagionarlo (in tutto o in parte) il pedone, ma quando la condotta di quest'ultimo, pur se colpevole, non era prevedibile al punto da impedire al conducente di evitare l'investimento: così Cassazione civile sez. III
28.2.2020 n. 5627, che pure evidenzia che “il rapporto tra l'art. 2054 c.c. e l'art. 1227
c.c. è nel senso che la prevenzione è affidata, prevalentemente, al conducente, il quale
è esente solo davanti a comportamenti imprevedibili del pedone, non solo colposi, ma, per l'appunto, imprevedibili ed inevitabili”.
Nel caso di specie, né la Compagnia Assicurativa, né il proprietario/conducente del veicolo rimasto contumace, hanno offerto elementi specifici e circostanziati tali da revocare in dubbio l'esistenza del fatto storico o da ingenerare il convincimento che le lesioni personali patite dall'attrice si siano verificate con modalità o conseguenze diverse da quelle descritte e documentate.
4.2. Sul punto, la non ha fornito alcuna prova contraria o dedotto Controparte_4
circostanze idonee a dimostrare, sia pur presuntivamente, la sussistenza di un comportamento imprevedibile o imprudente da parte del pedone tale da rendere inevitabile il verificarsi dell'investimento.
Dalle risultanze istruttorie non è emerso alcun elemento probatorio da cui poter desumere una incidenza, anche minima, del comportamento dell'attrice nella dinamica causale dell'evento dannoso, non potendo, quindi, individuarsi in capo alla stessa alcuna responsabilità nella causazione del sinistro.
Sulla base delle emergenze processuali si può invece ritenere che laddove il conducente del veicolo avesse tenuto una condotta di guida maggiormente prudente in prossimità dell'attraversamento pedonale, ben avrebbe potuto compiere tutte le manovre necessarie, quale ad esempio l'arresto tempestivo del veicolo, dinanzi ad un ostacolo prevedibile, quale nella specie l'attraversamento di un pedone in prossimità delle strisce pedonali.
Può ritenersi, quindi, razionalmente credibile che il conducente del veicolo Fiat, con una condotta di guida incauta ed omettendo di concedere la dovuta precedenza al pedone transitante in prossimità delle strisce, abbia causato l'investimento della
Per_1
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Occorre poi ribadire che , conducente dell'autovettura, non ha colto CP_2
l'occasione offerta dall'interrogatorio formale deferito dalla parte attrice con la memoria 183 c.p.c. 6° comma 2° termine per chiarire la concreta dinamica dell'incidente che lo ha visto coinvolto (cfr. memoria 183 c.p.c. 2° termine).
Infatti, non ha risposto all'interrogatorio formale a lui deferito, avente ad CP_2
oggetto le circostanze dedotte dalla parte attrice allo scopo di dimostrare l'esclusiva responsabilità del conducente del motociclo nella causazione dell'evento dannoso.
In tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'art. 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà comunque al giudice la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, allo stesso tempo, di valutare ogni altro elemento di prova (cfr. Cassazione civile sez. II,
02.09.2022, n.25935).
Da ciò discende che la valutazione ex art. 232 c.p.c. della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 c.p.c. In particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare ex se idoneo a fornire la prova del fatto contestato ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo (cfr. Cassazione civile 24.06.2020, n. 12487).
4.3. Alla luce del materiale istruttorio acquisito, non è quindi configurabile un concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., della persona investita, in quanto non è stato provato che il comportamento di quest'ultima sia stato improntato ad imprevedibilità, pericolosità ed imprudenza.
Di contro se ne inferisce che il conducente del veicolo, con una condotta di guida imprudente e avventata abbia provocato in via esclusiva il sinistro.
Pertanto, alla stregua del quadro probatorio complessivamente considerato è ravvisabile una responsabilità esclusiva del veicolo investitore Fiat Palio targata
BK973XR nel sinistro verificatosi in data 18.09.2017 in danno di Persona_1
É quindi senz'altro risarcibile il danno biologico subito dalla parte attrice, in seguito al sinistro in oggetto connesso all'invalidità permanente, inteso, secondo la nozione
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ormai generalmente condivisa in giurisprudenza, come menomazione dell'integrità della persona in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisca nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica.
In materia possono richiamarsi i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, la quale statuisce che il danno non patrimoniale costituisce una categoria giuridicamente anche se non fenomenologicamente unitaria, con ciò significando che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale è soggetto alle medesime regole e ai medesimi criteri risarcitori (artt. 1223 c.c., 1226 c.c., 2056 c.c., 2059 c.c.); nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito (principio di integralità del risarcimento), dall'altro, evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici (scongiurando sperequazioni e duplicazioni risarcitorie); in presenza di un danno permanente alla salute costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione di un ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali ad esempio i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico relazionale); in presenza di un danno permanente alla salute la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema del c.d. punto variabile) può essere aumentato solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e peculiari;
le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non può non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (cfr. Cass. Ord. n. 7513/2018 c.d. Ordinanza Decalogo).
4.4. Ciò posto, per quanto attiene la determinazione e quantificazione dei danni patiti da è possibile fare riferimento alla relazione medico-legale effettuata Persona_1
dal consulente tecnico dott. . Persona_2
A tal riguardo, il Tribunale fa proprie le conclusioni a cui è pervenuto il C.T.U.
A tal riguardo, circa il danno risarcibile, ritiene questo Giudice che il danno alla salute
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(o danno biologico), in quanto consistente nell'alterazione peggiorativa dell'integrità psicofisica del soggetto, costituisca la componente prioritaria del danno alla persona.
Lo stesso assorbe le voci elaborate in giurisprudenza - riflettenti la capacità lavorativa generica, il danno alla vita di relazione ed il danno estetico - e va liquidato tenendo conto di una uniformità pecuniaria di base, senza trascurare l'incidenza che la menomazione ha dispiegato sulle attività della vita quotidiana del danneggiato.
Il danno alla salute va, pertanto, valutato e risarcito con criteri identici per tutti coloro che si trovano in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e simili, salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto. Se è dimostrato che il soggetto ha subito, altresì, ripercussioni sul piano patrimoniale (spese, perdite, mancati utili) anche tale danno va risarcito;
ove, infine, il fatto sia inquadrabile in un'ipotesi di reato ovvero, più in generale, si sia verificata la lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito, andrà risarcito anche il danno non patrimoniale.
In tal modo resta esclusa ogni duplicazione risarcitoria in quanto il danno alla capacità di reddito è risarcibile solo se vi sia una specifica incidenza della lesione sulla capacità di guadagno del soggetto. Non viene, cioè, in considerazione il concetto di invalidità incidente sulla capacità lavorativa generica;
solo alla dimostrazione dell'incidenza dell'invalidità sulla capacità lavorativa specifica, consegue il risarcimento del danno patrimoniale lamentato.
Alla luce dell'orientamento prospettato, parte attrice va risarcita unicamente in relazione al danno alla salute.
Sul punto, dalla documentazione medica versata in atti e dalla relazione medico-legale prodotta è risultato che il sinistro di cui è causa abbia specificamente determinato quali esiti consolidati del processo patologico: “esiti di frattura sottocapitata femore destro trattata con protesi totale di anca destra”.
Il danno subito - la cui compatibilità con la dinamica dell'incidente è avvalorata dagli esiti della consulenza tecnica - aveva determinato nell'attrice dei postumi invalidanti permanenti, che il consulente, dott. ha quantificato complessivamente Persona_2
in una percentuale del 15 % di danno biologico.
Il consulente ha poi determinato in 30 giorni il periodo di invalidità temporanea totale con ITP di giorni 30 al 75%, in 20 giorni il periodo di invalidità temporanea parziale valutata al 50%, ed in 20 giorni il periodo di invalidità temporanea parziale valutata al
12 R.G. 7104/2020
25%.
4.5. Tanto premesso, deve indicarsi che la sig.ra risulta essere Persona_1
deceduta in data 06.10.2023 per cause indipendenti dalla verificazione del sinistro de quo, e precisamente 2209 giorni, pari a circa 6 anni dopo il sinistro avvenuto in data
18.09.2017.
Pertanto, nel caso di specie, in relazione al danno biologico da invalidità permanente, va precisato che non si potrà fare applicazione delle note tabelle basate sull'aspettativa di vita media, rapportata all'età del danneggiato all'epoca del sinistro e alla percentuale del danno biologico riscontrato, piuttosto, si dovrà ricorrere all'applicazione di quelle riservate alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione del bene salute definito da premorienza, ossia quando la vittima di un danno alla salute deceda prima della conclusione del giudizio per cause non riconducibili alla menomazione derivante dal fatto illecito.
In merito la Suprema Corte ha chiarito che “in tema di risarcimento del danno biologico, ove la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del danno spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto;
e, d'altra parte, non è giuridicamente configurabile un danno risarcibile in favore della persona per il tempo successivo alla sua morte” (cfr. Cass., sentenze
14767/2003; 22338/2007; 2297/2011; 23739/2011; 679/2016; 10897/2016;
12913/2020).
Sulla scorta di tale pacifico principio di diritto, le note tabelle per il risarcimento del danno biologico e non patrimoniale elaborate dall'osservatorio sulla giustizia civile di
Milano hanno previsto una apposita sezione dedicata alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione del bene salute definito da premorienza (per causa non ricollegabile alla menomazione conseguente all'illecito, come appunto avvenuto nella specie), in cui l'entità del danno è parametrata, non tanto all'età del danneggiato, ma al tempo di sopravvivenza del danneggiato rispetto al sinistro, sulla scorta della duplice premessa che, da un lato, un criterio liquidativo diversificato per fasce di età sia inidoneo ad esprimere la peculiarità della fattispecie, trattandosi di un criterio utilizzato per calcolare l'aspettativa di vita, concetto che diviene irrilevante nel
13 R.G. 7104/2020
momento in cui la persona viene a mancare e, dall'altro lato, che il danno non è una funzione costante nel tempo, ma esso è ragionevolmente maggiore in prossimità dell'evento per poi decrescere progressivamente fino a stabilizzarsi.
Tuttavia, va osservato come la Suprema Corte di Cassazione, esplicitamente chiamata a giudicare circa l'equità, proporzionalità e ragionevolezza dei criteri adottati dalle su indicate tabelle milanesi per la liquidazione del danno biologico definito da premorienza, ne ha espresso giudizio sostanzialmente negativo, affermando come
“Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto "iure successionis" va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto non conforme al criterio dell'equità l'applicazione delle tabelle milanesi sul c.d. danno da premorienza, in quanto basate sull'attribuzione al danno biologico permanente di un valore economico decrescente nel corso del tempo).” [così, in massima, Cass. 41933/2021 conf. Cass Sez.
3 - Ordinanza n. 15112 del 29/05/2024
(Rv. 671181 - 01)].
In particolare, nella motivazione della menzionata decisione, la Suprema Corte ha osservato: “Ritiene la Corte, pertanto, che la tabella milanese sul danno da premorienza si dimostri non equa e, come tale, non possa costituire un utile strumento per la liquidazione del relativo danno. Si pone, a questo punto, nel permanere dell'inerzia del legislatore circa le tabelle di cui all'art. 138 cit., la necessità di indicare un criterio alternativo. Va detto, a questo proposito, che le indicazioni che il Collegio sta per formulare costituiscono, ovviamente, un orientamento in attesa di un futuro intervento del legislatore, allo scopo di evitare che le liquidazioni ricadano in un arbitrio generale che costituirebbe l'antitesi dell'equità. Non bisogna dimenticare, infatti, che la liquidazione di cui si discute rimane - come si è detto - una liquidazione equitativa, rispetto alla quale i giudici di merito sono liberi di esercitare la valutazione discrezionale che deriva dalla specificità dei singoli casi. Osserva la Corte che,
14 R.G. 7104/2020
ragionando in astratto, le tecniche di liquidazione possono essere diverse;
appare preferibile, però, un sistema di calcolo che sia rispettoso del criterio della proporzionalità. Ciò significa che il danno da premorienza deve essere calcolato considerando come punto di partenza (dividendo) la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio;
rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle dell'ISTAT, dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva, in modo da pervenire ad un risultato che sia, nei limiti dell'umanamente possibile, maggiormente conforme al criterio dell'equità.” (cfr. Cass. 41933/2021 cit.).
Il sistema individuato dalla Corte di Cassazione, dal quale lo scrivente non ha motivo di discostarsi, è tale da assicurare uniformità di trattamento nelle ipotesi sopra indicate come di premorienza, consiste nel dividere la somma che sarebbe spettata al danneggiato (in base a età e grado di menomazione) per gli anni di vita attesa indicati dalle tabelle ISTAT;
il risultato annuo dovrà essere moltiplicato per gli anni effettivamente vissuti dalla vittima dopo il fatto illecito, così da ottenere una liquidazione conforme al criterio di equità.
Il giudice di merito deve dunque partire dal risarcimento spettante “a parità di età e di percentuale di invalidità permanente” fino al termine della vita, e diminuire la somma
“in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti” (cfr. arg. ex Cass. n.
Sez. 3 -, Ordinanza n. 15112 del 29/05/2024 - Rv. 671181 - 01)
Così, nella fattispecie in esame, considerato:
- (a) che la danneggiata aveva all'epoca del sinistro 66 anni Persona_1
circa;
- (b) che a tale età un'invalidità permanente pari a 15 punti percentuali (così come riconosciuti dal CTU) avrebbe comportato, se la danneggiata fosse rimasta in vita, la liquidazione di un danno biologico pari ad € 56.000,00;
- che, invece, la danneggiata risulta essere deceduta in data 06.10.2023 per causa non ricollegabile alla menomazione conseguente all'illecito in assenza di prova contraria, cosicché la stessa risulta essere sopravvissuta circa 6 anni rispetto al sinistro dedotto in lite;
- che le tabelle ISTAT pubblicamente consultabili come Tavole di mortalità
15 R.G. 7104/2020
della popolazione residente (richiamate dai precedenti della Corte di legittimità di cui sopra) prevedevano, per gli anni 2017 e 2023 (rispettivamente anno di accadimento del sinistro e anno di decesso della un'aspettativa media Per_1
di vita di anni 87 circa per soggetti di sesso femminile;
il che equivale a dire che la risulta essere deceduta circa 21 anni prima della media nazionale Per_1
presa in riferimento per l'elaborazione delle tabelle di calcolo di danno biologico innanzi indicate.
Il danno non patrimoniale biologico liquidabile a e trasmissibile agli Persona_1
eredi e , ritualmente costituiti manifestando Parte_1 Parte_2 così de facto la volontà di accettare l'eredità di che trattasi, risulta essere pari - secondo il criterio di calcolo equitativo e proporzionale proposto dalla Suprema Corte - ad
€.16.000,00 (come derivante dal calcolo: 56.000,00: 21 x 6).
Pertanto, il Tribunale, in applicazione dei parametri sopra menzionati, determina il quantum debeatur per il danno non patrimoniale riportato dalla istante nel modo che segue:
- € 16.000,00 per i suddetti postumi permanenti (pari al 15 %), parametrati 6 anni di sopravvivenza del danneggiato dopo la verificazione del sinistro per cui
è causa;
- € 3.450,00 per Inabilità Temporanea Totale (quantificata dal CTU in 30 giorni), da computarsi al valore base di euro 115,00) pro die, in base alle tabelle di riferimento adottate;
- € 2.587,50 per Inabilità Temporanea Parziale al 70% (quantificata dal CTU in ulteriori 30 giorni);
- € 1.150,00 per Inabilità Temporanea Parziale al 50% (quantificata dal CTU in ulteriori 20 giorni);
- € 575,00 per Inabilità Temporanea Parziale al 25% (quantificata dal CTU in ulteriori 20 giorni);
Quanto, invece, alla personalizzazione del danno, la misura del risarcimento prevista dalle tabelle ministeriali può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari tramite una personalizzazione che, all'interno delle aliquote previste dall'art. 139 cod. ass., deve avvenire in maniera unitaria, tenendo conto sia dell'aspetto dinamico-relazionale, sia della correlata maggior sofferenza soggettiva interiore (Tribunale Milano sez. X, 05.10.2022,
16 R.G. 7104/2020
n.7670).
Nel caso di specie, in relazione alle lesioni subite dall'attrice, questo Giudice chiarisce di aver ritenuto non ammissibile alcuna personalizzazione del danno in quanto, alla luce delle emergenze processuali e del materiale istruttorio, ogni profilo evidenziato da parte attrice ai fini della liquidazione (aspetti anatomo-funzionali e relazionali nonché aspetti di sofferenza soggettiva) risulta già congruamente ristorato con i valori tabellari, in difetto di pregiudizi della qualità della vita peculiari, anomali ed ulteriori rispetto a quelli normalmente afferenti il danno biologico e la normale sofferenza soggettiva ad esso correlata.
E ciò tenuto conto che l'attrice non ha allegato ma, soprattutto, provato alcuna circostanza tale da giustificare la personalizzazione.
A seguito del decesso di il diritto al risarcimento della somma Persona_1
dovuta a seguito del sinistro si trasmette iure hereditario nel patrimonio giuridico dei soggetti che sono intervenuti nel presente giudizio in qualità di eredi della parte danneggiata.
Pertanto, l'importo complessivo liquidato in favore degli attori per il risarcimento del danno non patrimoniale è pari ad € 23.762,50.
In definitiva, sulla base delle considerazioni finora svolte, la Compagnia Assicurativa convenuta, e il responsabile civile, sono tenuti a corrispondere a Controparte_1
e , nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_1
a titolo di risarcimento danni non patrimoniali l'importo complessivo di € 23.762,50.
Per il risarcimento relativo al danno non patrimoniale e non, trattandosi di valore all'attualità, la somma deve essere devalutata alla data del fatto (18.09.2017), con successivo calcolo della rivalutazione secondo gli indici annuali ISTAT e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza.
Infatti, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza che provvede sulla liquidazione del danno, l'obbligazione risarcitoria, che è debito di valore, si trasforma in debito di valuta (cfr. Cass. 10.10.1988 n. 5465).
5. Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza dei convenuti, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, aggiornati al D.M.
n. 147 del 13.8.2022, in relazione al valore della controversia determinato in base al criterio del decisum – quindi rientrante nello scaglione delle cause da € 5200,00 a €
17 R.G. 7104/2020
26.000,00 - e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte attrice con applicazione dei criteri medi per ogni fase ivi prevista.
Vanno definitivamente poste a carico dei convenuti soccombenti le spese relative alla
C.T.U., liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie la domanda per qu anto di ragione e, per l'effetto, dichiarata la responsabilità nella produzione del sinistro di , in qualità di CP_2
responsabile civile e condanna in solido quest'ultimo e la al Controparte_1
pagamento, in favore di e , nella qualità di Parte_1 Parte_2
eredi di della somma di €.23.762,50= a titolo di risarcimento Persona_1
danni, oltre interessi e rivalutazione così come dettagliatamente indicato in motivazione;
• condanna e la al pagamento, in favore di CP_2 Controparte_1 [...]
e , nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_1
delle spese processuali che si liquidano in €.51,68= per esborsi documentati ed
€.5.077,00= per compenso professionale oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione all'avv. Nicola Chianese, dichiaratosi antistatario nell'atto di citazione.
• pone definitivamente a carico dei convenuti e CP_2 Controparte_1
convenuta le spese di C.T.U. come liquidate nel corso del giudizio mediante decreto di liquidazione del 13-9-2025.
Così deciso in Aversa in data
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Spezzaferri
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio
Spezzaferri, preso atto delle note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza precedentemente fissata per la data 14.11.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 7104/2020 avente ad oggetto “Responsabilità extracontrattuale – lesione personale” e pendente
TRA
nato a [...] il [...] – C.F. Parte_1
e , nato a [...] il C.F._1 Parte_2
13.07.1974 - C.F. , in qualità di eredi di nata C.F._2 Persona_1
a Napoli il 19.09.1950 e deceduta in Casavatore il 6.10.2023, rappresentati e difesi, giusta procura in calce dell'atto di citazione, dall'avv. Nicola Chianese, presso il cui studio, sito in Casandrino (Na) alla via M. Praus n. 6, sono elettivamente domiciliati;
ATTORI
E
in persona del legale rappresentanti p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
NT RA, presso il cui studio, sito in Santa Maria Capua Vetere (CE), alla via
Dei Sanniti n. 4, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
E
, domiciliato in Casandrino (NA), al Viale della Repubblica n. 20 CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
1 R.G. 7104/2020
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva: che in data Persona_1
18.09.2017, alle ore 11:30 circa, allorché si trovava in Casandrino (NA), alla Via G.
Falcone, all'altezza del centro TIM, intenta ad attraversare la suddetta strada sulle apposite strisce pedonali, veniva investita dal veicolo Fiat modello Palio, targato
BK973XR, di proprietà e condotto da;
che il predetto veicolo non CP_2
arrestava la propria corsa e, senza concedere la dovuta precedenza, la travolgeva;
che,
a seguito dell'evento lesivo, riportava lesioni personali per la quali si era reso necessario il suo trasporto presso il pronto soccorso dell'ospedale “A. Cardarelli” di
Napoli ove i sanitari le avevano diagnosticato una “frattura di parte non specificata del femore”; che il veicolo coinvolto nel sinistro de quo risultava essere assicurato con la compagnia assicurativa che, in data 7.03.2019, era stata inviata Controparte_1
alla compagnia convenuta, a mezzo pec, la richiesta di risarcimento di tutti i danni derivanti dall'incidente stradale, alla quale non aveva seguito alcunché; che, successivamente, era stata inviata comunicazione al fine di tentare il bonario componimento della controversia, senza alcun esito.
Tanto premesso ed esposto, citando in giudizio , nella qualità di CP_2
proprietario e conducente del veicolo e la compagnia Controparte_3
concludeva affinché venissero in solido condannati al risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non, oltre interessi legali rivalutazione monetaria dall'evento all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese di lite.
2. Si costituiva la Compagnia assicurativa convenuta che, contestando la fondatezza in fatto e in diritto dell'avversa pretesa, assumeva: in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per omessa esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto a fondamento della pretesa azionata;
l'improponibilità della domanda per assenza di una preventiva richiesta risarcitoria ex art. 145 cod. ass. e per mancato esperimento di una procedura di negoziazione assistita;
la carenza della propria legittimazione passiva poiché il rapporto assicurativo non risulta suffragato da alcuna documentazione;
nel merito, che non era stato dimostrato il nesso causale tra l'evento dannoso dedotto e le lesioni personali subite dalla che la quantificazione dei Per_1
danni subiti era sproporzionata e generica oltre che non supportata da alcun valido elemento probatorio.
Ciò posto, concludeva affinché, in via preliminare, fosse accertata e dichiarata la
2 R.G. 7104/2020
nullità ed improponibilità della domanda;
nel merito, affinché fosse rigettata la pretesa attorea, con vittoria di spese di lite.
2.1. Il convenuto benché ritualmente evocato in giudizio, ometteva di CP_2
costituirsi. Pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia (cfr. notifica dell'atto di citazione depositata in data 24-7-2020 e relativo avviso di ricevimento consegnato il
24-7-2020, depositato da parte attrice in data 15-11-2021).
Svolta l'attività istruttoria attraverso l'audizione di un teste di parte attrice e, mutato il
CI con il subentro dello scrivente in data 18-11-2024 al precedente GI, veniva disposto l'espletamento di una consulenza tecnica medico-legale con deposito della relazione peritale in data 28-3-2025.
All'esito della fase istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. al giorno 14-11-2025 con udienza da trattarsi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., previa concessione di ulteriori termini a ritroso per l'eventuale deposito di scritti conclusionali.
3. La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
3.1. Preliminarmente va rigettata, in quanto infondata, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per asserita indeterminatezza dell'oggetto: invero, dal contenuto della citazione risultano chiaramente delineati sia il “petitum” (domanda di risarcimento danni) che la “causa petendi” (sinistro rientrante nella r.c.a.), con la esaustiva descrizione delle modalità dell'incidente e del luogo del suo verificarsi, sicché non emerge alcuna violazione dell'art. 163 n. 4 c.p.c. in relazione ai vizi della “editio actionis” di cui all'art. 164 c.p.c., ponendo così la compagnia convenuta nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese;
pertanto, non può dirsi violato il diritto di difesa della controparte, senza dubbio posta in grado
– come ha concretamente fatto – di esplicare tutte le proprie difese nel merito.
3.2. Sempre in via preliminare va dichiarata la procedibilità della domanda risarcitoria avanzata, stante l'ottemperanza al combinato disposto degli artt. 145 e 148 cod. ass. dimostrata mediante la produzione, in atti, delle richieste risarcitorie trasmesse a mezzo pec e ricevute dalla compagnia assicurativa convenuta in data 7-3-2019 (cfr. in allegato al fascicolo di parte attrice), atteso che secondo la giurisprudenza di legittimità l'onere imposto al soggetto danneggiato di informare la compagnia assicurativa dell'accaduto può essere soddisfatto anche con atti equipollenti alla raccomandata, purché altrettanto idonei al soddisfacimento dello scopo perseguito
3 R.G. 7104/2020
(Cassazione civile sez. VI, 26.01.2021, n.1699).
La predetta missiva risulta redatta in piena osservanza dei requisiti contenutistici contemplati dall' art. 148 cod. ass., con indicazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento, della descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, dei dati relativi all'età, all'attività del danneggiato e all'entità delle lesioni subite.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha, invero, chiarito che la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare alla compagnia assicurativa, a pena di improponibilità, della domanda giudiziale ex art. 145 cod. ass.,
“è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 cod. ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore” (Cassazione civile sez. VI,
03.06.2021, n.15445).
Risulta poi rispettato dall'attrice il termine previsto come spatium deliberandi dall'art. 145 cod. ass. 1° comma, essendo inutilmente decorso il termine dilatorio di 90 giorni per la proponibilità dell'azione giudiziaria decorrente dal momento in cui la parte danneggiata ha richiesto in via stragiudiziale alla il Controparte_3
risarcimento dei danni subiti (cfr. messa in mora allegata al fascicolo di parte attrice).
3.3. Sulla base della documentazione processuale non sussistono poi dubbi con riguardo alla legittimazione passiva del , quale proprietario del veicolo CP_2
Fiat Palio targato BK973XR (cfr. modello PRA allegato alla produzione di parte attrice).
Quanto, invece, all'eccezione sollevata dalla convenuta assicurazione circa la legittimazione passiva nel sinistro de quo, risulta anch'essa superabile.
Dalla produzione di parte attrice si evince che la ON abbia confermato il coinvolgimento assicurativo della sul veicolo coinvolto nel Controparte_1
sinistro (cfr. lettera ON allegata in data 8-2-2022 alla produzione di parte attrice).
4. Passando al merito, può ritenersi adeguatamente provata la dinamica dell'incidente stradale narrata da parte attrice nella domanda introduttiva, trovando tale descrizione conferma nell'escussione testimoniale, nella espletata consulenza tecnica d'ufficio
4 R.G. 7104/2020
oltre che nel referto ospedaliero di pronto soccorso.
L'effettiva sussistenza delle lesioni traumatiche quale danno-evento posto a fondamento della pretesa risarcitoria trova un riscontro nel referto di pronto soccorso n. 2017/61363 del 18.09.2017 in cui viene indicata quale causa dell'infortunio un incidente stradale, diagnosticandosi già in quella sede una “frattura sottocapitata femore dx” (referto di pronto soccorso del fascicolo di parte attrice).
Sul piano dei rilievi probatori, la dinamica del sinistro narrata in citazione viene corroborata dalle dichiarazioni del teste di parte attrice, il quale descrive con precisione le circostanze di tempo e luogo nell'ambito delle quali avveniva l'investimento stradale subito da Persona_1
In particolare, quanto alla ricostruzione dell'incidente stradale, il teste escusso,
[...]
da ritenersi attendibile, per avere reso dichiarazioni sufficientemente Tes_1
circostanziate e coerenti, e per aver assistito visivamente ai fatti di causa, confermava il verificarsi dell'evento lesivo secondo le modalità allegate da parte attrice nell'atto introduttivo.
A riguardo, il teste ha dichiarato, per averlo visto personalmente: Testimone_1
“…Sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto ricordo che mi trovavo in Via
Falcone, era settembre verso la metà del mese dell'anno 2017, di mattina alle 11:30 circa, io mi stavo recando in detta via allorquando ho visto la signor con mio Per_1
nipote, che stavano attraversando le strisce pedonali. Mentre la signor stava Per_1
attraversando veniva urtata con lo specchietto anteriore destro da una fiat palio. Preciso che l'urto avveniva tra la parte anteriore destra dell'auto e la parte destra della signora…” (cfr. dichiarazione testimoniale di resa all'udienza del Testimone_1
18.10.2024).
Il teste escusso, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, ha dunque confermato la ricostruzione dell'accadimento dannoso dedotto in citazione ed il verificarsi dell'infortunio di natura traumatica subito dall'attrice con colpo ricevuto alla parte destra del corpo a causa della colpevole condotta di guida tenuta dall'autovettura Fiat Palio targata BK973XR.
Le dichiarazioni testimoniali relative alla riconducibilità eziologica delle lesioni personali riportate da alla caduta al suolo determinata dall'impatto Persona_1
con il veicolo Fiat Palio risultano poi suffragate dalla consulenza tecnica medico- legale del dott. . Persona_2
5 R.G. 7104/2020
Sul piano degli elementi probatori relativi alla dinamica del sinistro e alla sue conseguenze pregiudizievoli oggetto di valutazione giudiziale nel caso di specie occorre precisare che, coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass. 9/12/1995 n.12630; 7.6.2000, n. 7716;
11.3.2002 n. 3492).
La consulenza tecnica medico-legale espletata nel corso del processo dal CTU dott.
, depositata in data 28-3-2025, unitamente alle risultanze probatorie Persona_2
precedentemente analizzate, consente di ritenere dimostrata l'ammissibilità del nesso di causa tra l'evento traumatico de quo (l'investimento ad opera di un veicolo) e le lesioni riportate dalla ovvero “esiti di frattura sottocapitata femore destro Per_1
trattata con protesi totale di anca destra”, in quanto “le lesioni sono da riportare all'incidente per cui è causa;
…sono compatibili con la dinamica del sinistro”.
Il quadro istruttorio consente, quindi, di ritenere provato il legame eziologico tra l'evento dannoso, costituito dall'investimento stradale, le lesioni inizialmente riportate e le conseguenze pregiudizievoli derivate dagli esiti stabilizzati del processo patologico concernente le menomazioni anatomiche e le limitazioni antalgico- funzionali subite dalla danneggiata nella zona femorale interessata dal trauma.
Per quanto attiene alla data del sinistro come avvenuto in data 18-9-2017,
l'incongruenza riportata nel c.d. verbale di Pronto Soccorso deve essere rapportata alla circostanza che l'eventuale dichiarazione dell'attrice riportata dai sanitari non è stata controfirmata o confermata dalla stessa e comunque la circostanza è stata oggetto di apposito capo di interpello formale del convenuto contumace, il quale non si è presentato all'udienza dell'1-12-2023.
6 R.G. 7104/2020
A fronte di tale dato, prende rilevanza la prova orale sopra citata all'esito della quale il testimone ha confermato come l'investimento sia avvenuto nel mese Testimone_1
di “settembre verso la metà del mese dell'anno 2017, di mattina alle 11:30 circa”.
Orbene, in assenza di elementi di prova contrari forniti da parte convenuta, con particolare riferimento al responsabile civile direttamente interessato, può dirsi raggiunta la prova del sinistro come avvenuto in data 18-9-2017.
D'altra parte, non emerge che il teste sia inattendibile né che abbia già testimoniato per domande similari a quella oggetto dell'odierno scrutinio.
4.1. Con riguardo ai profili di responsabilità, l'investimento di un pedone, da parte di un veicolo, come nel caso de quo, costituisce una tipica ipotesi di evento dannoso derivante dalla circolazione stradale “senza scontro tra veicoli”, che pone, a carico del conducente il veicolo, una presunzione, iuris tantum, di colpa stabilita dall'art. 2054
c.c.
Il conducente si presume responsabile del sinistro, salvo provi l'esclusiva o concorrente responsabilità del pedone nella causazione del danno, tenendo conto che a tal fine non rileva una semplice anomalia nella condotta del pedone, ma occorre che la stessa sia stata imprudente, oggettivamente pericolosa e ragionevolmente imprevedibile, tale da concorrere, ai sensi dell'articolo 1227, primo comma c.c., con la colpa presunta del conducente (cfr. Cass. civ., n. 18872 del 10.7.2008).
Il superamento della presunzione in un senso favorevole al conducente fa gravare sullo stesso, sul proprietario o sulla compagnia assicurativa del veicolo investitore, l'onere di fornire la prova concreta ed effettiva dell'esclusiva responsabilità del pedone che sia in grado di escludere oggettivamente ogni apporto causale relativo al comportamento del conducente, o di limitarlo quantitativamente mediante la dimostrazione del concorso causale del pedone, non essendo sufficiente, a tal fine, una mera difesa in ordine alla verifica dell'esistenza del fatto storico in assenza specifici elementi contrari di valutazione.
Nel caso di specie, sulla base della dinamica del sinistro così come descritta dal testimone escusso, in assenza di dichiarazioni contrarie rese da parte convenuta in sede di interpello formale, emerge che il veicolo colpiva l'attrice mentre era intenta ad attraversare la strada sulle strisce pedonali.
L'art. 191 del codice della strada prevede che quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando
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gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità, prescrivendo, in particolare, che “i conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, come nel caso in esame, devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo o si trovano nelle sue immediate prossimità, quando a essi non sia vietato il passaggio”.
Sul punto, può richiamarsi la consolidata giurisprudenza di legittimità la quale, proprio con riguardo al diritto di precedenza del pedone in prossimità delle strisce pedonali, ha precisato che “in tema di circolazione stradale, il conducente di un veicolo è tenuto ad osservare in prossimità degli attraversamenti pedonali la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l'esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, essendo al riguardo ininfluente che l'attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle vicinanze, tenendo conto inoltre che non è possibile determinare aprioristicamente la distanza dalle strisce entro la quale la detta precedenza opera, dovendosi avere riguardo al complessivo quadro nel quale avviene l'attraversamento pedonale” (Cass. n. 4738/2021).
Invero, per la Suprema Corte il pedone che si accinga ad attraversare la strada sulle strisce pedonali non è tenuto, alla stregua dell'ordinaria diligenza, a verificare se i conducenti in transito mostrino o meno l'intenzione di rallentare e lasciarlo attraversare, potendo egli fare ragionevole affidamento sugli obblighi di cautela gravanti sui conducenti (Cass. Civ., 30 settembre 2009, n. 20949).
Anche laddove un pedone attraversi la carreggiata fuori dalle apposite strisce, il conducente del veicolo è sempre tenuto a rallentare la velocità e addirittura ad interrompere la marcia al fine di evitare incidenti che potrebbero derivare proprio da mancata cessione della precedenza a suo favore, in quanto l'esercizio del diritto di precedenza non può considerarsi illimitato, dovendo essere sempre subordinato al principio del neminem laedere.
Da tali principi discende che l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché questo rientri nel limite della prevedibilità; pertanto, il conducente che noti sul proprio percorso la presenza di pedoni che tardano ad effettuare l'attraversamento, deve rallentare la velocità, e occorrendo, anche
8 R.G. 7104/2020
fermarsi, allo scopo di prevenire inavvertenze e indecisioni pericolose dei pedoni stessi, che si presentino ragionevolmente prevedibili e probabili.
In sostanza, “il danno non è imputabile (del tutto o in parte) al conducente non semplicemente quando abbia concorso a cagionarlo (in tutto o in parte) il pedone, ma quando la condotta di quest'ultimo, pur se colpevole, non era prevedibile al punto da impedire al conducente di evitare l'investimento: così Cassazione civile sez. III
28.2.2020 n. 5627, che pure evidenzia che “il rapporto tra l'art. 2054 c.c. e l'art. 1227
c.c. è nel senso che la prevenzione è affidata, prevalentemente, al conducente, il quale
è esente solo davanti a comportamenti imprevedibili del pedone, non solo colposi, ma, per l'appunto, imprevedibili ed inevitabili”.
Nel caso di specie, né la Compagnia Assicurativa, né il proprietario/conducente del veicolo rimasto contumace, hanno offerto elementi specifici e circostanziati tali da revocare in dubbio l'esistenza del fatto storico o da ingenerare il convincimento che le lesioni personali patite dall'attrice si siano verificate con modalità o conseguenze diverse da quelle descritte e documentate.
4.2. Sul punto, la non ha fornito alcuna prova contraria o dedotto Controparte_4
circostanze idonee a dimostrare, sia pur presuntivamente, la sussistenza di un comportamento imprevedibile o imprudente da parte del pedone tale da rendere inevitabile il verificarsi dell'investimento.
Dalle risultanze istruttorie non è emerso alcun elemento probatorio da cui poter desumere una incidenza, anche minima, del comportamento dell'attrice nella dinamica causale dell'evento dannoso, non potendo, quindi, individuarsi in capo alla stessa alcuna responsabilità nella causazione del sinistro.
Sulla base delle emergenze processuali si può invece ritenere che laddove il conducente del veicolo avesse tenuto una condotta di guida maggiormente prudente in prossimità dell'attraversamento pedonale, ben avrebbe potuto compiere tutte le manovre necessarie, quale ad esempio l'arresto tempestivo del veicolo, dinanzi ad un ostacolo prevedibile, quale nella specie l'attraversamento di un pedone in prossimità delle strisce pedonali.
Può ritenersi, quindi, razionalmente credibile che il conducente del veicolo Fiat, con una condotta di guida incauta ed omettendo di concedere la dovuta precedenza al pedone transitante in prossimità delle strisce, abbia causato l'investimento della
Per_1
9 R.G. 7104/2020
Occorre poi ribadire che , conducente dell'autovettura, non ha colto CP_2
l'occasione offerta dall'interrogatorio formale deferito dalla parte attrice con la memoria 183 c.p.c. 6° comma 2° termine per chiarire la concreta dinamica dell'incidente che lo ha visto coinvolto (cfr. memoria 183 c.p.c. 2° termine).
Infatti, non ha risposto all'interrogatorio formale a lui deferito, avente ad CP_2
oggetto le circostanze dedotte dalla parte attrice allo scopo di dimostrare l'esclusiva responsabilità del conducente del motociclo nella causazione dell'evento dannoso.
In tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'art. 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà comunque al giudice la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, allo stesso tempo, di valutare ogni altro elemento di prova (cfr. Cassazione civile sez. II,
02.09.2022, n.25935).
Da ciò discende che la valutazione ex art. 232 c.p.c. della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 c.p.c. In particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare ex se idoneo a fornire la prova del fatto contestato ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo (cfr. Cassazione civile 24.06.2020, n. 12487).
4.3. Alla luce del materiale istruttorio acquisito, non è quindi configurabile un concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., della persona investita, in quanto non è stato provato che il comportamento di quest'ultima sia stato improntato ad imprevedibilità, pericolosità ed imprudenza.
Di contro se ne inferisce che il conducente del veicolo, con una condotta di guida imprudente e avventata abbia provocato in via esclusiva il sinistro.
Pertanto, alla stregua del quadro probatorio complessivamente considerato è ravvisabile una responsabilità esclusiva del veicolo investitore Fiat Palio targata
BK973XR nel sinistro verificatosi in data 18.09.2017 in danno di Persona_1
É quindi senz'altro risarcibile il danno biologico subito dalla parte attrice, in seguito al sinistro in oggetto connesso all'invalidità permanente, inteso, secondo la nozione
10 R.G. 7104/2020
ormai generalmente condivisa in giurisprudenza, come menomazione dell'integrità della persona in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisca nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica.
In materia possono richiamarsi i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, la quale statuisce che il danno non patrimoniale costituisce una categoria giuridicamente anche se non fenomenologicamente unitaria, con ciò significando che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale è soggetto alle medesime regole e ai medesimi criteri risarcitori (artt. 1223 c.c., 1226 c.c., 2056 c.c., 2059 c.c.); nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito (principio di integralità del risarcimento), dall'altro, evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici (scongiurando sperequazioni e duplicazioni risarcitorie); in presenza di un danno permanente alla salute costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione di un ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali ad esempio i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico relazionale); in presenza di un danno permanente alla salute la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema del c.d. punto variabile) può essere aumentato solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e peculiari;
le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non può non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (cfr. Cass. Ord. n. 7513/2018 c.d. Ordinanza Decalogo).
4.4. Ciò posto, per quanto attiene la determinazione e quantificazione dei danni patiti da è possibile fare riferimento alla relazione medico-legale effettuata Persona_1
dal consulente tecnico dott. . Persona_2
A tal riguardo, il Tribunale fa proprie le conclusioni a cui è pervenuto il C.T.U.
A tal riguardo, circa il danno risarcibile, ritiene questo Giudice che il danno alla salute
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(o danno biologico), in quanto consistente nell'alterazione peggiorativa dell'integrità psicofisica del soggetto, costituisca la componente prioritaria del danno alla persona.
Lo stesso assorbe le voci elaborate in giurisprudenza - riflettenti la capacità lavorativa generica, il danno alla vita di relazione ed il danno estetico - e va liquidato tenendo conto di una uniformità pecuniaria di base, senza trascurare l'incidenza che la menomazione ha dispiegato sulle attività della vita quotidiana del danneggiato.
Il danno alla salute va, pertanto, valutato e risarcito con criteri identici per tutti coloro che si trovano in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e simili, salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto. Se è dimostrato che il soggetto ha subito, altresì, ripercussioni sul piano patrimoniale (spese, perdite, mancati utili) anche tale danno va risarcito;
ove, infine, il fatto sia inquadrabile in un'ipotesi di reato ovvero, più in generale, si sia verificata la lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito, andrà risarcito anche il danno non patrimoniale.
In tal modo resta esclusa ogni duplicazione risarcitoria in quanto il danno alla capacità di reddito è risarcibile solo se vi sia una specifica incidenza della lesione sulla capacità di guadagno del soggetto. Non viene, cioè, in considerazione il concetto di invalidità incidente sulla capacità lavorativa generica;
solo alla dimostrazione dell'incidenza dell'invalidità sulla capacità lavorativa specifica, consegue il risarcimento del danno patrimoniale lamentato.
Alla luce dell'orientamento prospettato, parte attrice va risarcita unicamente in relazione al danno alla salute.
Sul punto, dalla documentazione medica versata in atti e dalla relazione medico-legale prodotta è risultato che il sinistro di cui è causa abbia specificamente determinato quali esiti consolidati del processo patologico: “esiti di frattura sottocapitata femore destro trattata con protesi totale di anca destra”.
Il danno subito - la cui compatibilità con la dinamica dell'incidente è avvalorata dagli esiti della consulenza tecnica - aveva determinato nell'attrice dei postumi invalidanti permanenti, che il consulente, dott. ha quantificato complessivamente Persona_2
in una percentuale del 15 % di danno biologico.
Il consulente ha poi determinato in 30 giorni il periodo di invalidità temporanea totale con ITP di giorni 30 al 75%, in 20 giorni il periodo di invalidità temporanea parziale valutata al 50%, ed in 20 giorni il periodo di invalidità temporanea parziale valutata al
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25%.
4.5. Tanto premesso, deve indicarsi che la sig.ra risulta essere Persona_1
deceduta in data 06.10.2023 per cause indipendenti dalla verificazione del sinistro de quo, e precisamente 2209 giorni, pari a circa 6 anni dopo il sinistro avvenuto in data
18.09.2017.
Pertanto, nel caso di specie, in relazione al danno biologico da invalidità permanente, va precisato che non si potrà fare applicazione delle note tabelle basate sull'aspettativa di vita media, rapportata all'età del danneggiato all'epoca del sinistro e alla percentuale del danno biologico riscontrato, piuttosto, si dovrà ricorrere all'applicazione di quelle riservate alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione del bene salute definito da premorienza, ossia quando la vittima di un danno alla salute deceda prima della conclusione del giudizio per cause non riconducibili alla menomazione derivante dal fatto illecito.
In merito la Suprema Corte ha chiarito che “in tema di risarcimento del danno biologico, ove la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del danno spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto;
e, d'altra parte, non è giuridicamente configurabile un danno risarcibile in favore della persona per il tempo successivo alla sua morte” (cfr. Cass., sentenze
14767/2003; 22338/2007; 2297/2011; 23739/2011; 679/2016; 10897/2016;
12913/2020).
Sulla scorta di tale pacifico principio di diritto, le note tabelle per il risarcimento del danno biologico e non patrimoniale elaborate dall'osservatorio sulla giustizia civile di
Milano hanno previsto una apposita sezione dedicata alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione del bene salute definito da premorienza (per causa non ricollegabile alla menomazione conseguente all'illecito, come appunto avvenuto nella specie), in cui l'entità del danno è parametrata, non tanto all'età del danneggiato, ma al tempo di sopravvivenza del danneggiato rispetto al sinistro, sulla scorta della duplice premessa che, da un lato, un criterio liquidativo diversificato per fasce di età sia inidoneo ad esprimere la peculiarità della fattispecie, trattandosi di un criterio utilizzato per calcolare l'aspettativa di vita, concetto che diviene irrilevante nel
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momento in cui la persona viene a mancare e, dall'altro lato, che il danno non è una funzione costante nel tempo, ma esso è ragionevolmente maggiore in prossimità dell'evento per poi decrescere progressivamente fino a stabilizzarsi.
Tuttavia, va osservato come la Suprema Corte di Cassazione, esplicitamente chiamata a giudicare circa l'equità, proporzionalità e ragionevolezza dei criteri adottati dalle su indicate tabelle milanesi per la liquidazione del danno biologico definito da premorienza, ne ha espresso giudizio sostanzialmente negativo, affermando come
“Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto "iure successionis" va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto non conforme al criterio dell'equità l'applicazione delle tabelle milanesi sul c.d. danno da premorienza, in quanto basate sull'attribuzione al danno biologico permanente di un valore economico decrescente nel corso del tempo).” [così, in massima, Cass. 41933/2021 conf. Cass Sez.
3 - Ordinanza n. 15112 del 29/05/2024
(Rv. 671181 - 01)].
In particolare, nella motivazione della menzionata decisione, la Suprema Corte ha osservato: “Ritiene la Corte, pertanto, che la tabella milanese sul danno da premorienza si dimostri non equa e, come tale, non possa costituire un utile strumento per la liquidazione del relativo danno. Si pone, a questo punto, nel permanere dell'inerzia del legislatore circa le tabelle di cui all'art. 138 cit., la necessità di indicare un criterio alternativo. Va detto, a questo proposito, che le indicazioni che il Collegio sta per formulare costituiscono, ovviamente, un orientamento in attesa di un futuro intervento del legislatore, allo scopo di evitare che le liquidazioni ricadano in un arbitrio generale che costituirebbe l'antitesi dell'equità. Non bisogna dimenticare, infatti, che la liquidazione di cui si discute rimane - come si è detto - una liquidazione equitativa, rispetto alla quale i giudici di merito sono liberi di esercitare la valutazione discrezionale che deriva dalla specificità dei singoli casi. Osserva la Corte che,
14 R.G. 7104/2020
ragionando in astratto, le tecniche di liquidazione possono essere diverse;
appare preferibile, però, un sistema di calcolo che sia rispettoso del criterio della proporzionalità. Ciò significa che il danno da premorienza deve essere calcolato considerando come punto di partenza (dividendo) la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio;
rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle dell'ISTAT, dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva, in modo da pervenire ad un risultato che sia, nei limiti dell'umanamente possibile, maggiormente conforme al criterio dell'equità.” (cfr. Cass. 41933/2021 cit.).
Il sistema individuato dalla Corte di Cassazione, dal quale lo scrivente non ha motivo di discostarsi, è tale da assicurare uniformità di trattamento nelle ipotesi sopra indicate come di premorienza, consiste nel dividere la somma che sarebbe spettata al danneggiato (in base a età e grado di menomazione) per gli anni di vita attesa indicati dalle tabelle ISTAT;
il risultato annuo dovrà essere moltiplicato per gli anni effettivamente vissuti dalla vittima dopo il fatto illecito, così da ottenere una liquidazione conforme al criterio di equità.
Il giudice di merito deve dunque partire dal risarcimento spettante “a parità di età e di percentuale di invalidità permanente” fino al termine della vita, e diminuire la somma
“in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti” (cfr. arg. ex Cass. n.
Sez. 3 -, Ordinanza n. 15112 del 29/05/2024 - Rv. 671181 - 01)
Così, nella fattispecie in esame, considerato:
- (a) che la danneggiata aveva all'epoca del sinistro 66 anni Persona_1
circa;
- (b) che a tale età un'invalidità permanente pari a 15 punti percentuali (così come riconosciuti dal CTU) avrebbe comportato, se la danneggiata fosse rimasta in vita, la liquidazione di un danno biologico pari ad € 56.000,00;
- che, invece, la danneggiata risulta essere deceduta in data 06.10.2023 per causa non ricollegabile alla menomazione conseguente all'illecito in assenza di prova contraria, cosicché la stessa risulta essere sopravvissuta circa 6 anni rispetto al sinistro dedotto in lite;
- che le tabelle ISTAT pubblicamente consultabili come Tavole di mortalità
15 R.G. 7104/2020
della popolazione residente (richiamate dai precedenti della Corte di legittimità di cui sopra) prevedevano, per gli anni 2017 e 2023 (rispettivamente anno di accadimento del sinistro e anno di decesso della un'aspettativa media Per_1
di vita di anni 87 circa per soggetti di sesso femminile;
il che equivale a dire che la risulta essere deceduta circa 21 anni prima della media nazionale Per_1
presa in riferimento per l'elaborazione delle tabelle di calcolo di danno biologico innanzi indicate.
Il danno non patrimoniale biologico liquidabile a e trasmissibile agli Persona_1
eredi e , ritualmente costituiti manifestando Parte_1 Parte_2 così de facto la volontà di accettare l'eredità di che trattasi, risulta essere pari - secondo il criterio di calcolo equitativo e proporzionale proposto dalla Suprema Corte - ad
€.16.000,00 (come derivante dal calcolo: 56.000,00: 21 x 6).
Pertanto, il Tribunale, in applicazione dei parametri sopra menzionati, determina il quantum debeatur per il danno non patrimoniale riportato dalla istante nel modo che segue:
- € 16.000,00 per i suddetti postumi permanenti (pari al 15 %), parametrati 6 anni di sopravvivenza del danneggiato dopo la verificazione del sinistro per cui
è causa;
- € 3.450,00 per Inabilità Temporanea Totale (quantificata dal CTU in 30 giorni), da computarsi al valore base di euro 115,00) pro die, in base alle tabelle di riferimento adottate;
- € 2.587,50 per Inabilità Temporanea Parziale al 70% (quantificata dal CTU in ulteriori 30 giorni);
- € 1.150,00 per Inabilità Temporanea Parziale al 50% (quantificata dal CTU in ulteriori 20 giorni);
- € 575,00 per Inabilità Temporanea Parziale al 25% (quantificata dal CTU in ulteriori 20 giorni);
Quanto, invece, alla personalizzazione del danno, la misura del risarcimento prevista dalle tabelle ministeriali può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari tramite una personalizzazione che, all'interno delle aliquote previste dall'art. 139 cod. ass., deve avvenire in maniera unitaria, tenendo conto sia dell'aspetto dinamico-relazionale, sia della correlata maggior sofferenza soggettiva interiore (Tribunale Milano sez. X, 05.10.2022,
16 R.G. 7104/2020
n.7670).
Nel caso di specie, in relazione alle lesioni subite dall'attrice, questo Giudice chiarisce di aver ritenuto non ammissibile alcuna personalizzazione del danno in quanto, alla luce delle emergenze processuali e del materiale istruttorio, ogni profilo evidenziato da parte attrice ai fini della liquidazione (aspetti anatomo-funzionali e relazionali nonché aspetti di sofferenza soggettiva) risulta già congruamente ristorato con i valori tabellari, in difetto di pregiudizi della qualità della vita peculiari, anomali ed ulteriori rispetto a quelli normalmente afferenti il danno biologico e la normale sofferenza soggettiva ad esso correlata.
E ciò tenuto conto che l'attrice non ha allegato ma, soprattutto, provato alcuna circostanza tale da giustificare la personalizzazione.
A seguito del decesso di il diritto al risarcimento della somma Persona_1
dovuta a seguito del sinistro si trasmette iure hereditario nel patrimonio giuridico dei soggetti che sono intervenuti nel presente giudizio in qualità di eredi della parte danneggiata.
Pertanto, l'importo complessivo liquidato in favore degli attori per il risarcimento del danno non patrimoniale è pari ad € 23.762,50.
In definitiva, sulla base delle considerazioni finora svolte, la Compagnia Assicurativa convenuta, e il responsabile civile, sono tenuti a corrispondere a Controparte_1
e , nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_1
a titolo di risarcimento danni non patrimoniali l'importo complessivo di € 23.762,50.
Per il risarcimento relativo al danno non patrimoniale e non, trattandosi di valore all'attualità, la somma deve essere devalutata alla data del fatto (18.09.2017), con successivo calcolo della rivalutazione secondo gli indici annuali ISTAT e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza.
Infatti, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza che provvede sulla liquidazione del danno, l'obbligazione risarcitoria, che è debito di valore, si trasforma in debito di valuta (cfr. Cass. 10.10.1988 n. 5465).
5. Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza dei convenuti, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, aggiornati al D.M.
n. 147 del 13.8.2022, in relazione al valore della controversia determinato in base al criterio del decisum – quindi rientrante nello scaglione delle cause da € 5200,00 a €
17 R.G. 7104/2020
26.000,00 - e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte attrice con applicazione dei criteri medi per ogni fase ivi prevista.
Vanno definitivamente poste a carico dei convenuti soccombenti le spese relative alla
C.T.U., liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie la domanda per qu anto di ragione e, per l'effetto, dichiarata la responsabilità nella produzione del sinistro di , in qualità di CP_2
responsabile civile e condanna in solido quest'ultimo e la al Controparte_1
pagamento, in favore di e , nella qualità di Parte_1 Parte_2
eredi di della somma di €.23.762,50= a titolo di risarcimento Persona_1
danni, oltre interessi e rivalutazione così come dettagliatamente indicato in motivazione;
• condanna e la al pagamento, in favore di CP_2 Controparte_1 [...]
e , nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_1
delle spese processuali che si liquidano in €.51,68= per esborsi documentati ed
€.5.077,00= per compenso professionale oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione all'avv. Nicola Chianese, dichiaratosi antistatario nell'atto di citazione.
• pone definitivamente a carico dei convenuti e CP_2 Controparte_1
convenuta le spese di C.T.U. come liquidate nel corso del giudizio mediante decreto di liquidazione del 13-9-2025.
Così deciso in Aversa in data
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Spezzaferri
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