Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 31/03/2026, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00637/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00244/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 244 del 2023, proposto da
CO IO, IS MB, ON IO, rappresentati e difesi dall'avvocato Leonardo Lascialfari, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia;
contro
Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Minucci, Antonella Pisapia, Matteo Romeo, Andrea Taccari, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento n. 3023/2022 del 28/12/2022, notificato il 02/01/2023, a firma del Dirigente del Servizio Edilizia privata - Direzione Urbanistica, del Comune di Firenze
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I Signori IO e MB, premesso: 1) di aver acquisito dal Sig. GI IO un immobile sito in Firenze in relazione al quale il loro dante causa ebbe a presentare in data 10 dicembre 2004 una domanda di condono ai sensi della L.R. Toscana n. 53/2004 avente ad oggetto il rialzamento del solaio di copertura e la realizzazione di tamponature esterne e tramezzi interni di una preesistente tettoria per ricovero mezzi e materiali; 2) che il comune di Firenze, ritenendo applicabile ai fini della determinazione della altezza del fabbricato abusivamente ristrutturato, l’art. 189, comma 9, del regolamento edilizio approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 47/2007, il quale ai fini dell’esame delle istanze di condono rinvia al regolamento edilizio tipo elaborato da Regione Toscana nel 1980, e non invece la disciplina contenuta nel regolamento edilizio del 2002 vigente al momento della presentazione della istanza, ha preso a riferimento l’altezza così determinata ai fini del calcolo volumetrico giungendo alla conclusione che l’intervento abusivo non sarebbe sanabile in quanto eccederebbe il limite di incremento del 30% della volumetria preesistente posto dalla l.r.t. n. 53 del 2004. Tutto ciò premesso i ricorrenti impugnano il provvedimento negativo per i motivi di cui appresso.
Il Collegio ritiene di prendere prioritariamente in esame il secondo motivo di ricorso con il quale i ricorrenti affermano che il comune di Firenze avrebbe applicato parametri edilizi contenuti in un regolamento entrato in vigore successivamente alla entrata in vigore della legge regionale n. 53 del 2004 ed alla presentazione della istanza di sanatoria.
A tale rilevo il comune di Firenze ha replicato che la adozione postuma da parte dei comuni toscani di una disciplina ad hoc dei parametri edilizi finalizzata all’esame delle istanze di sanatoria sarebbe stata autorizzata dalla circolare illustrativa della l.r.t. n. 53/2004 nella parte in cui stabilisce che “per le modalità e le specificazioni tecniche necessarie al calcolo dei volumi deve farsi riferimento a quanto disposto dalle normative comunali”.
Il motivo è fondato ed assorbente.
I requisiti di condonabilità sono stabiliti da norme statali e regionali di rango primario le quali non lasciano alcuno spazio ad una regolazione attuativa ad opera dei regolamenti comunali.
In particolare, il comma 2 dell’art. 1 della l.r.t. n. 53/2004, nella parte in cui prevede che non sono suscettibili di sanatoria gli interventi abusivi su unità residenziali che abbiano comportato un incremento volumetrico superiore a 100 mc., non attribuisce in alcun modo ai comuni la potestà di adottare successivamente alla sua entrata in vigore regolamenti ad hoc che stabiliscano parametri edilizi speciali applicabili alle sole istanze di condono (e tale attribuzione non può certo trovare fondamento in una circolare come sostiene il Comune).
Vero è che la nozione di volume implica la applicazione di normative regolamentari locali che stabiliscono le modalità di determinazione dei relativi parametri di calcolo (come le altezze) ma tali regolamenti costituiscono un elemento normativo integrativo del fatto previsto dalla norma (incremento di 100 mc) la cui modificazione si riflette sulla stessa definizione delle fattispecie che prevedono i requisiti necessari per ottenere la sanatoria.
Rimettere a regolamenti locali successivi alla entrata in vigore della legge regionale n. 53/2004 la definizione dei parametri edilizi che incidono sul calcolo dei limiti volumetrici comporterebbe, quindi, una delega ad integrare in via postuma le fattispecie ammesse o escluse dalla sanatoria straordinaria; delega che non trova alcun riscontro nella volontà del legislatore nazionale e regionale e che, in ogni caso, verrebbe a rendere incerta ed aleatoria l’intera disciplina poiché regolamenti sopravvenuti potrebbero determinare il rigetto di domande di sanatoria che avrebbero potuto essere accolte al momento della loro presentazione e, viceversa, l’accoglimento di istanze originariamente prive dei requisiti.
Nel caso di specie risulta essere incontestato che utilizzando i parametri di determinazione della altezza dettati dal regolamento edilizio vigente alla data di entrata in vigore della l.r.t. 53/2004 l’incremento determinato dall’abuso sarebbe stato inferire al 30% della volumetria preesistente con conseguente ammissibilità della istanza di sanatoria alla quale non poteva essere opposta una disposizione regolamentare adottata successivamente in difetto di basi normative.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
OB RI UC, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Gisondi | OB RI UC |
IL SEGRETARIO