TRIB
Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 27/02/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Gabriella Favero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N. 7576/2023 del Ruolo Generale, promossa ex art. 281 decies c.p.c. da:
CP_1
per sé e unitamente a , quali esercenti la responsabili- Controparte_2 tà genitoriale, per la figlia minorenne
; Persona_1
[...]
[...]
[
, Controparte_3 per sé e unitamente a , quali esercenti la responsabilità ge- CP_4 Parte_1 nitoriale, per i figli minorenni e Persona_2
; Persona_3
, Controparte_5 per sé e unitamente a , quali esercenti la responsabilità genitoriale, CP_6 per la figlia minorenne
1 ; Persona_4
[...]
[...]
, Controparte_7 per sé e unitamente a , quali esercenti la responsabilità geni- Controparte_8 toriale, per la figlia minorenne
Persona_5
Parte_2
Tutti rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Falcone del Foro di Foggia contro
, contumace Controparte_9
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ve- nezia.
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il al fine di veder riconosciuta la Controparte_9 propria cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto discendenti in linea retta di CP_3
nato il [...] a [...] che ivi contraeva matrimonio, in data
[...]
20.05.1883, con e dalla cui unione ebbe origine l'odierna discendenza. Persona_6
Il sig. mai si naturalizzava cittadino brasiliano. CP_3
Il è rimasto contumace. Controparte_9
Il Pubblico Ministero, cui gli atti sono stati comunicati trattandosi di procedimento atti- nente lo status della persona, è intervenuto in giudizio senza formulare conclusioni.
All'udienza del 21.02.2025 la difesa attorea ha precisato le conclusioni come in ricorso e la causa è stata trattenuta in decisione.
Va preliminarmente richiamata la normativa di riferimento rilevando come prima della riforma avvenuta nel 1992 l'istituto della cittadinanza fosse regolato dalla Legge
n.555/1912. Tale legge all'art. 1 confermava il principio del riconoscimento della citta
2 dinanza italiana per esclusiva derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita, come già stabilito nel Codice Civile del 1865 che all'art. 4 statuiva infat- ti: “Art. 4. È cittadino il figlio di padre cittadino.”, salva la previsione “residuale” di cui all'art. 7, al cui primo comma era stabilito che : “Art.
7. Quando il padre sia ignoto, è cit- tadino il figlio nato da madre cittadina”.
L'art. 7 della legge n. 555/1912 consentiva, inoltre, al figlio di italiano nato in [...] estero che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, anche se il genitore durante la sua minore età ne incorreva nella perdita, riconoscendo quindi all'interessato la rilevante facoltà di rinunciarvi al raggiungimento della maggiore età, se residente all'estero.
Tale norma speciale derogava, oltre al principio dell'unicità di cittadinanza ex art. 1, a quello della dipendenza delle sorti della cittadinanza del figlio minore da quelle del pa- dre, sancito in via ordinaria dall'art. 12 della medesima legge n. 555\1912, ove era di- chiarato che: “I figli minori non emancipati di chi acquista o ricupera la cittadinanza, di- vengono cittadini, salvo che risiedendo all'estero conservino, secondo la legge dello Sta- to a cui appartengono, la cittadinanza straniera”.
Il contrasto normativo sviluppatosi con la legge del 1912 e il contenuto della medesima legge venivano superati successivamente dai principi enunciati dalla Carta Costituzionale del 1948. Infatti, l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della Legge, in parti- colare per violazione del principio di eguaglianza tra uomo e donna ex art. 3 Cost. ha nel tempo indotto il legislatore ad apportare talune modifiche ed integrazioni, ad esempio con la Legge n. 123 del 21 aprile 1983 e la Legge n. 180 del 15 maggio 1986.
La riforma organica in materia di cittadinanza si è ottenuta, poi, con l'entrata in vigore della Legge n.91 del 05.02.1992, che ha espressamente abrogato la previgente legge del
1912, dove si è affermato che ha diritto alla cittadinanza il figlio di padre o madre citta- dini o di genitori ignoti, se nasce sul territorio nazionale (L. 5 febbraio 1992, n. 91, art. 1), confermando il principio cardine dello ius sanguinis e nella via residuale dello ius soli.
La legge del 1992 ha rivalutato il peso della volontà individuale nell'acquisto e nella per- dita della cittadinanza e ha riconosciuto il diritto alla titolarità contemporanea di più cit- tadinanze. Altra importante novità nella struttura legislativa, introdotta anch'essa dalla legge del 1992, è la trasmissione dello status civitatis anche per via materna, avendo rece- pito nel suo contenuto normativo sia gli orientamenti giurisprudenziali più recenti (in
3 particolare le sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983), sia la circolare n. K. 28.1 dell'8 aprile 1991.
La cittadinanza italiana è riconosciuta dalla nascita essendo questo uno status derivante dalla discendenza in linea retta da un cittadino italiano, uomo o donna, per nascita. Con la conseguenza che il procedimento per il riconoscimento della cittadinanza deve essere esperito a ritroso (spesso in svariati passaggi generazionali) perché se il genitore è stato riconosciuto cittadino italiano, anche i discendenti in linea retta dovranno godere del medesimo status.
Orbene.
Va preliminarmente rilevato che l'avo ebbe a nascere a Montebelluna (TV) CP_3 il 25.11.1857 e quindi prima dell'annessione del Veneto al Regno d'Italia (avvenuto il 22 ottobre 1866), tuttavia il certificato di matrimonio comprova che lo stesso fu celebrato a
Montebelluna in data 20.05.1883 e dimostra dunque la presenza in vita nel territorio ita- liano a tale data dello stesso capostipite, che conseguentemente fu cittadino italiano.
E' altresì documentato che emigrato in Brasile, non si naturalizzò mai cit- CP_3 tadino brasiliano, come risulta dal certificato di mancata naturalizzazione, talché avendo sempre conservato la cittadinanza italiana il medesimo l'aveva a propria volta trasmessa ai propri discendenti.
Quanto, infatti, alla cd. “grande naturalizzazione” del 1889 con cui il Governo provviso- rio brasiliano aveva imposto la cittadinanza brasiliana a tutti gli stranieri residenti nel ter- ritorio nazionale che non avessero manifestato espressa rinuncia entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione del decreto (ovvero entro due anni, come corresse la sopravve- nuta costituzione brasiliana del 1891), va osservato quanto segue.
Va ricordato che l'art. 6 del Codice civile italiano del 1885 statuiva che “Lo stato e la capa- cità delle persone ed i rapporti di famiglia sono regolati dalle leggi della nazione a cui esse appartengo- no”. Quanto poi alla perdita della cittadinanza, l'art. 11 del codice citato affermava espressamente che “la cittadinanza si perde:
1. Da colui che vi rinunzia con dichiarazione davanti
l'ufficiale dello stato civile del proprio domicilio, e trasferisce in paese estero la sua residenza;
2. Da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero;
3. Da colui che, senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera”.
Nel tempo, proprio sulla base delle diverse letture date alla norma di cui all'art. 11 n.2 cod. civ. 1865, si andarono formando orientamenti giurisprudenziali contrapposti sugli
4 effetti che la “grande naturalizzazione” avrebbe prodotto sulla conservazione della citta- dinanza italiana, giungendo talora ad escluderla.
E' intervenuta a dirimere il contrasto la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con le due cd. “sentenze gemelle” del 24 Agosto 2022, la n. 25317 e la n. 25318.
Con tali articolate sentenze viene sostanzialmente riaffermato il principio secondo cui
“l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da deci- sioni attuate in un ambito ordinamentale straniero”.
Ed a conferma di ciò, nella parte motiva (della sentenza n.25317) la Suprema Corte ulte- riormente precisa: “ … L'incisività di codeste espressioni rende il senso ultimo (il senso vero) dell'orientamento, praticamente attestato sulla implausibilità di un'accettazione de- sunta da mera inerzia (appunto “dal fatto negativo”), anziché da una condotta attiva dell'interessato tesa a ottenere la cittadinanza straniera.
A distanza di oltre un secolo questa conclusione va ancora condivisa.
La riprova più convincente si rinviene considerando che alla formula dell'art. 11, n. 2, cod. civ. abr. diede continuità quella dell'art. 8 della l. n. 555 del 1912.
Le fattispecie estintive descritte dal codice civile del 1865 furono difatti replicate, secon- do la tradizione dell'epoca, nella legge speciale sulla cittadinanza del 1912. La quale, por- tando a più compiuto sviluppo l'anteriore previsione, chiarì con maggiore enfasi il punto che interessa, dicendo che “perde la cittadinanza: 1° chi spontaneamente acquista una cittadinan- za straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza”.
Venne così confermato che (i) la perdita poteva conseguire solo a un atto di acquisizione della cittadinanza straniera spontaneo e volontario del soggetto interessato, e che (ii) mai l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria con- dizione di vita, si sarebbe potuto considerare bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello status.”.
Quanto poi alla linea di discendenza dall'avo italiano, continua e non interrotta, come riportata in ricorso, questa trova riscontro nella documentazione (con rettificazioni) ver- sata in atti telematicamente, documentazione tutta debitamente tradotta ed apostillata.
Si tratta di trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” per linea di discen- denza maschile dal capostipite , in cui non si registrano passaggi genera- Persona_7 zionali per linea femminile in epoca anteriore alla promulgazione ed entrata in vigore
5 della Costituzione italiana e dunque non si pongono tutte le specifiche questioni più so- pra accennate in relazione a quest'ultima ipotesi.
Si osserva, quanto agli eventuali modesti mutamenti delle generalità o meglio una lieve alterazione delle stesse che verosimilmente ciò può essere frutto di un adattamento fo- netico dei grafemi italiani ai fonemi della lingua del paese di emigrazione, fenomeno piuttosto diffuso e che si ritiene non possa precludere la trasmissione della cittadinanza in assenza di dubbi e contestazioni sull'identità delle persone nella linea di discendenza.
Astrattamente potrebbe ritenersi la carenza di interesse ad agire giudizialmente in capo ai ricorrenti per l'accertamento della cittadinanza italiana, essendone i discendenti e ri- correnti titolari sin dalla nascita e ciò in ragione del fatto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo italiano prevedevano la tra- CP_3 smissione della cittadinanza per via paterna, diversamente da quanto avviene per l'acquisto della cittadinanza per linea materna trasmessa in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana, per il quale l'accoglimento della richiesta è necessa- riamente frutto di lettura giurisprudenziale in mancanza di un dettato normativo inequi- voco.
Va tuttavia rilevato che dalla documentazione dimessa in giudizio risulta che il Consola- to Generale di Curitiba e quello di San Paolo, territorialmente competenti in base alle residenze per poter iniziare l'iter per l'accertamento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano, risultano trovarsi in una situazione di gravissimo arretrato.
Appare evidente come la vastità del fenomeno abbia creato e stia creando una situazione di sostanziale paralisi degli uffici competenti a fronte dell'enorme mole di domande pre- sentate.
L'obiettiva incertezza in ordine alla definizione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per via consolare e comunque il verosimile decorso di un lasso temporale non ragionevole rispetto all'interesse dei richiedenti e molto maggio- re del termine di 730 giorni per l'evasione delle domande previsto dall'art. 3 del DPR
n.362/1994 (seppur per fattispecie diverse di riconoscimento della cittadinanza italiana), poiché equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificano l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Va da ultimo rilevato che mentre i ricorrenti hanno provato la catena di discendenza dall'avo italiano e ciò con la produzione dei certificati anagrafici debitamente tradotti e
6 apostillati, non risulta viceversa eccepito né, conseguentemente, provato dal
[...]
alcun evento interruttivo. CP_9
La Suprema Corte, peraltro, ha recentemente ribadito in tal senso il principio di diritto in tema di ripartizione dell'onere della prova, così statuendo: “In tema di diritti di citta- dinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla
contro
- parte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.”
(Cass. Sez, Unite n. 25317/2022, già più sopra richiamata).
La domanda avanzata dai ricorrenti va pertanto accolta, dichiarando che i medesimi so- no cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_9 provvedimenti conseguenti.
La particolare natura del giudizio e soprattutto la considerazione che l'elevato numero delle richieste in via amministrativa non ne consente la tempestiva evasione, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, prote- zione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composi- zione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che:
1. , nato a [...] il [...], brasiliano, residen- CP_1 te nella città di CRICIUMA - SANTA CATARINA (SP), Brasile, all'indirizzo Rua SE-
TE DE SETEMBRE N.110, APTO 705/B,
2. , n. il 23.08.2006 a CRICIUMA (SC) BRASILE, ivi Persona_1 res. all'indirizzo Rua SETE DE SETEMBRE N.110, APTO 705/B;
3. , n. il 12.12.1995 a CRICIUMA – SC- BRASILE, ivi Controparte_3 res. all'indirizzo Rua SETE DE SETEMBRE N.110, APTO 705/B;
7 4. , n. a PALOTINA (PR) BRASILE il 28.03.1968, Controparte_3 res. in Estrada General s.n., Quartiere Linha Pazini, a Morro Grande – Santa Catarina –
Brasile;
5. , n. il 21.04.1986 a TURVO – S.C. – BRASI- Controparte_3
LE, res. in Estrada General s.n., Quartiere Linha Pazini, a Morro Grande – Santa Cata- rina – Brasile,
6. n. il 14.02.2008 a Meleiro – S.C. – Brasile, res. in Persona_2
Estrada General s.n., Quartiere Linha Pazini, a Morro Grande – Santa Catarina – Brasi- le,
7. , n. il 20.06.2018 a ARARANGUA – S.C. – BRA- Persona_3
SILE, res. in Estrada General s.n., Quartiere Linha Pazini, a Morro Grande – Santa Ca- tarina – Brasile;
8. , n. il 22.08.1990 a TURVO – S.C. – BRASILE, res. Controparte_5 in Estrada General s.n., Quartiere Linha Pazini, a Morro Grande – Santa Catarina – Bra- sile,
9. , n. il 06.12.2014 a MELEIRO – S.C. BRASI- Persona_4
LE, res. in Estrada General s.n., Quartiere Linha Pazini, a Morro Grande – Santa Cata- rina – Brasile;
10. , n. il 24.03.1997 a TURVO – S.C. – BRASILE, res. in Controparte_7
Estrada General s.n., Quartiere Linha Pazini, a Morro Grande – Santa Catarina – Brasi- le;
11. , n.il 23.07.1966 a TURVO – S.C. – Controparte_7
BRASILE, res. in AV. CASA A , , in Controparte_10 CP_11
– – BRASILE, Per_8 Per_9
12. n. il 25.07.2006 a Criciuma – S.C. Brasile, res.in CP_3 Persona_5
AV. , in – Controparte_12 Per_8 [...]
– BRASILE;
Per_9
13. , n. il 27.12.1990 a CRICIUMA – S.C.- BRASILE, Parte_2
CP_1 res.in AV. A , AUREA, in – Controparte_10 CP_12 Per_8
– BRASILE;
Per_9 sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_9 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile,
8 della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Venezia, 26 Febbraio 2025
Il giudice onorario dott.ssa Gabriella Favero
9