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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 09/10/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1853/2025
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G. N.
_______/______, IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa RA Cao Presidente rel.
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 14 luglio 2025, da
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Fabio Stefanetti del Foro di Varese
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 domiciliato in FA GE D'DA (BG) Via Vittorio Veneto n. 6
con l'Avv. Fabio Stefanetti del Foro di Varese
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario,
in FA GE D'DA (BG), in data 29/09/2006,
(n. 14, anno 2006, parte II, serie A);
SEPARAZIONE:
separati consensualmente con verbale in data 17 novembre 2022, omologato con decreto del 24 novembre 2022
Tribunale di Bergamo RG. 6971/2022
con i seguenti FIGLI MINORI NON economicamente indipendenti:
- nata a [...] il [...], C.F.: Pt_3 C.F._3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 14 luglio 2025, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2
(matrimonio contratto in FA GE D'DA (BG) in data 29/09/2006 iscritto nei registri dello Stato
[...]
Civile del Comune di FA GE D'DA, n. 14, anno2006, Parte II, Serie A,) mandando alla Cancelleria per le annotazioni dell'emananda sentenza presso l'Ufficiale dello Stato Civile del comune di competenza.
2) La casa coniugale, sita in FA GE D'DA (BG), Via Vittorio Veneto n. 6, di proprietà di entrambi i coniugi di comune accordo è attualmente in locazione e le parti concordano che il canone dagli stessi percepito continui ad essere utilizzato per il pagamento delle rate di mutuo che grava sullo stesso.
3) La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori, secondo la disciplina dell'affido Persona_1 condiviso, i genitori si impegnano a curarne la crescita educativa e scolastica e, più in generale, a curarne il benessere, seguendone le naturali inclinazioni, con collocazione prevalente presso la residenza della madre, Signora in Mozzate (CO), Via Alcide De Gasperi n. 4. Parte_1 4) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore quando lo Parte_2 Persona_1 vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi della stessa, previo accordo con la madre ed in ragione della minore età della figlia, le parti concordano che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia nei periodi di seguito indicati:
a) una sera infrasettimanale (venerdì) dalle ore 18.00 alle ore 22.00;
b) a fine settimana alternati, dal sabato mattina alle ore 09.00 alla domenica dopo cena, alle ore 21.00;
c) durante le festività natalizie per 5 (cinque) giorni, alternando con la madre il giorno di Natale o
Capodanno, nonché durante le festività pasquali per 3 (tre) giorni, alternando con la madre il giorno di Pasqua o Pasquetta, ad anni alterni, in modo tale che chi dei due genitori non abbia trascorso con la figlia il giorno di Natale e/o Pasqua, possa trascorrere con lei quelle di Capodanno e/o di Pasquetta
e viceversa.
d) il padre, infine, avrà facoltà di tenere con sé la figlia durante le vacanze estive per 2 (due) settimane anche non consecutive, secondo modalità e tempi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
5) Il Signor verserà alla Signora un assegno mensile di € Parte_2 Parte_1
250,00 (duecentocinquanta/00) a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore Per_1
fino a che la stessa sarà economicamente autosufficiente. Tale somma verrà versata entro il 30
[...] di ogni mese ed andrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal dodicesimo messe successivo all'emissione della Sentenza di divorzio.
6) L'assegno unico, come da accordi tra i coniugi, viene percepito interamente ed unicamente dalla
Signora in ragione della collocazione presso di lei della figlia e il Sig. Parte_1 Pt_2 autorizza la stessa alla richiesta e al relativo incasso;
[...]
7) Le spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse della figlia saranno ripartite al
50% tra i coniugi, secondo lo schema che segue e saranno da corrispondersi all'altro coniuge entro
15 giorni dall'esibizione delle pezze giustificative da parte del genitore che andrà a sostenerle:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residente all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
d) spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitari;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto della figlia.
8) Le parti si rilasciano reciprocamente l'assenso al rilascio del passaporto per la figlia minore e/o documento equipollente valido per l'espatrio, rendendosi sin d'ora disponibili agli adempimenti relativi e necessari;
9) I Signori e dichiarano di essere economicamente Parte_1 Parte_2 autosufficienti e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento;
10) I Signori e dichiarano di aver già regolato tra loro ogni Parte_1 Parte_2 rapporto economico patrimoniale derivante dal matrimonio;
11) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia dell'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio all'Ufficiale di Stato Civile del FA GE D'DA (BG), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Bergamo, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi di e in data 29/09/2006, in FA GE Parte_1 Parte_2
D'DA (BG) con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di FA
GE D'DA (n. 14, anno 2006, parte II, Serie A),
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FA GE
D'DA (BG) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 3.10.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa RA Cao