Versione
4 agosto 1982
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Versione
15 novembre 1994
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Art. 2.
L'ultimo, comma dell' articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110 , e' sostituito dal seguente:
"La commissione esprime parere obbligatorio sulla catalogazione delle armi prodotte o importate nello Stato, accertando che le stesse, anche per le loro caratteristiche, non rientrino nelle categorie contemplate nel precedente articolo 1, nonche' su tutte le questioni di carattere generale e normativo relative alle armi e alle misure di sicurezza per quanto concerne la fabbricazione, la riparazione, il deposito, la custodia, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la raccolta, la collezione, il trasporto e l'uso delle armi".
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che e' soppresso, ai sensi dell' art. 1, comma 28, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , l'organo collegiale "Commissione consultiva centrale delle armi" di cui al presente provvedimento.
L'ultimo, comma dell' articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110 , e' sostituito dal seguente:
"La commissione esprime parere obbligatorio sulla catalogazione delle armi prodotte o importate nello Stato, accertando che le stesse, anche per le loro caratteristiche, non rientrino nelle categorie contemplate nel precedente articolo 1, nonche' su tutte le questioni di carattere generale e normativo relative alle armi e alle misure di sicurezza per quanto concerne la fabbricazione, la riparazione, il deposito, la custodia, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la raccolta, la collezione, il trasporto e l'uso delle armi".
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che e' soppresso, ai sensi dell' art. 1, comma 28, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , l'organo collegiale "Commissione consultiva centrale delle armi" di cui al presente provvedimento.
Giurisprudenza • 2
- 1. CGUE, n. C-500/10, Sentenza della Corte, Ufficio IVA di Piacenza contro Belvedere Costruzioni Srl, 29/03/2012Provvedimento: SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 29 marzo 2012 ( *1 ) «Fiscalità — IVA — Articolo 4, paragrafo 3, TUE — Sesta direttiva — Articoli 2 e 22 — Estinzione automatica delle procedure pendenti dinanzi al giudice tributario di terzo grado» Nella causa C-500/10, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Commissione tributaria centrale, sezione di Bologna, con decisione del 22 settembre 2010, pervenuta in cancelleria il 19 ottobre 2010, nel procedimento Ufficio IVA di Piacenza contro RE OS SR, LA CORTE (Quarta Sezione), composta dal sig. J.-C. Bonichot, presidente di sezione, dalla sig.ra A. Prechal, dal …Leggi di più...
- estinzione automatica procedimento·
- giurisdizione tributaria·
- giudicato·
- art. 2 e 22 sesta direttiva·
- art. 4 par. 3 TUE·
- principio termine ragionevole·
- riscossione effettiva IVA·
- IVA·
- neutralità fiscale·
- decreto legge n. 40/2010