Articolo 2 della Legge 16 luglio 1982, n. 452
Articolo 1Articolo 3
Versione
4 agosto 1982
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Versione
15 novembre 1994
Art. 2.

L'ultimo, comma dell' articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110 , e' sostituito dal seguente:
"La commissione esprime parere obbligatorio sulla catalogazione delle armi prodotte o importate nello Stato, accertando che le stesse, anche per le loro caratteristiche, non rientrino nelle categorie contemplate nel precedente articolo 1, nonche' su tutte le questioni di carattere generale e normativo relative alle armi e alle misure di sicurezza per quanto concerne la fabbricazione, la riparazione, il deposito, la custodia, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la raccolta, la collezione, il trasporto e l'uso delle armi".
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che e' soppresso, ai sensi dell' art. 1, comma 28, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , l'organo collegiale "Commissione consultiva centrale delle armi" di cui al presente provvedimento.
Entrata in vigore il 15 novembre 1994
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