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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Asti, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Asti |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASTI Sezione 1, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DELLA FINA ENRICO, Presidente VICINI ROBERTA, Relatore ROSSO PIERO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 76/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 P.IVA_1 Spa -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Asti
Email_2elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ANN.TO CESS. CR CRED. BARR. ARC 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 82/2025 depositato il 18/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente_1 Ricorrente_2 “Contribuente” S.p.A. “Società” - ricorrenti – I Contribuenti, come rappresentati e difesi, chiedono che codesta On. Le Commissione Tributaria voglia, contrariis rejectis:
- annullare il Provvedimento in epigrafe indicato, in accoglimento del suesposto motivo di ricorso, dichiarando conseguentemente legittima la comunicazione di cessione del credito;
- condannare l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Asti alla rifusione delle spese e degli onorari di giudizio, ai sensi dell'art. 15, d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 92 c.p.c., come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69. l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Asti (di seguito, l'“Ufficio”) CONCLUSIONI 1. Dichiarare il ricorso inammissibile, per violazione dell'art. 19 del D. Lgs. 546 del 1992; 2. Dichiarare il difetto di legittimazione attiva della Ricorrente_2 SPA ed estrometterla dal giudizio;
3. Nel merito, nella denegata ipotesi in cui il ricorso fosse ritenuto ammissibile, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la legittimità dell'atto impugnato;
4. Condannare le parti ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Ricorrente_2La contribuente e la società S.p.A. (entrambi ricorrenti, con la Società in veste di cessionaria del credito) hanno impugnato la ricevuta di annullamento degli effetti della comunicazione di cessione del credito (Prot. 25031410534054030-000001), esercitata ai sensi dell'art. 121 del D.L. n. 34/2020 per interventi di abbattimento di barriere architettoniche (art. 119-ter). L'atto, notificato dall'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Asti il 27 marzo 2025, è stato emesso all'esito dei controlli preventivi antifrode disciplinati dall'art. 122-bis del D.L. n. 34/2020, che hanno rilevato profili di incoerenza e irregolarità dei dati, comportando la sanzione della "non effettuazione" della comunicazione stessa. I ricorrenti adducono quale motivo di diritto l'illegittimità del Provvedimento per violazione e falsa applicazione dell'art. 119-ter del D.L. n. 34/2020, in relazione alle limitazioni introdotte dall'art. 3 del D.L. n. 212/2023. Tale ultima normativa ha circoscritto l'applicazione dell'agevolazione ai soli interventi che, alla data del 30 dicembre 2023, fossero già stati oggetto di accordo vincolante con versamento di acconto o, in caso di edilizia libera, fossero già iniziati. A giudizio dei ricorrenti a tale data sussistevano tutte e tre le condizioni. Il contratto è stato sottoscritto il 7 giugno 2023, con versamento di un primo bonifico parlante il 28 agosto 2023. Sebbene il contratto sia stato successivamente rimodulato (10 novembre 2023) a seguito di rilievo tecnico e l'acconto originario sia stato oggetto di procedura di "recall" (storno) il 12 dicembre 2023, con successivo nuovo bonifico parlante (22 luglio 2024), tale gestione è presentata come operazione di piena buona fede e diligenza per assicurare la corrispondenza esatta tra il credito ceduto e quello effettivamente maturato, in ottemperanza ai principi di trasparenza fiscale. L'effettivo inizio sostanziale dell'intervento, rientrante nell'edilizia libera, è individuato nel rilievo tecnico eseguito il 9 settembre 2023. Si sostiene che, nel settore degli infissi su misura, tale fase di rilievo è determinante e costituisce il vero avvio del ciclo produttivo non fungibile, documentato da fotografie geolocalizzate con data certa e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. L'interpretazione dell'Ufficio che equiparerebbe l'inizio lavori alla sola fase finale dell'installazione viene denunciata come eccessivamente restrittiva, in contrasto con la ratio legis e i principi di proporzionalità e tutela dell'affidamento (art. 10 e 10-ter dello Statuto dei Diritti del Contribuente). I ricorrenti chiedono pertanto l'annullamento del Provvedimento e la conseguente dichiarazione di legittimità della comunicazione di cessione del credito, con condanna dell'Ufficio alla rifusione delle spese di giudizio.
L'Ufficio eccepisce in via preliminare l'inammissibilità del ricorso, argomentando che la ricevuta di annullamento ex art. 122-bis non rientra tra gli atti impugnabili previsti tassativamente dall'art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992, in quanto non costituisce manifestazione di potestà impositiva né diniego di agevolazione, limitandosi a precludere unicamente la modalità indiretta di fruizione (sconto/cessione) e lasciando salva la possibilità per la contribuente di utilizzare direttamente la detrazione in dichiarazione dei redditi. A ciò si aggiunge l'eccezione di difetto di legittimazione attiva per la società Ricorrente_2 S.p.A., il cui eventuale pregiudizio è considerato solo indiretto e di natura civilistica. Nel merito, l'Amministrazione finanziaria sostiene l'infondatezza del ricorso, affermando di non aver limitato illegittimamente alcun diritto e di aver fornito i chiarimenti richiesti in ossequio al principio di collaborazione. L'Ufficio contesta, in particolare, la data di inizio lavori, ritenendo il rilievo tecnico una mera attività propedeutica e individuando l'inizio al più tardi al 14 novembre 2024 (data del modulo di avvenuta posa), data successiva alle soglie temporali di salvaguardia previste dai decreti. Si rileva altresì che, anche ipotizzando l'assenza di inizio lavori, la condizione alternativa del versamento dell'acconto in data antecedente al 29 marzo 2024 (termine ultimo previsto dal D.L. 39/2024) non risulta soddisfatta, poiché il primo acconto (28 agosto 2023) è stato annullato (12 dicembre 2023) e il nuovo versamento è avvenuto solo il 22 luglio 2024, rendendo irrilevanti le giustificazioni sulla procedura di recall.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è da considerarsi ammissibile.
L'atto impugnato– la ricevuta di annullamento degli effetti della comunicazione di cessione del credito ex Art. 122-bis del D.L. 34/2020 – deve essere qualificato come "diniego di agevolazione". Nonostante l'atto formalmente non recuperi l'imposta, esso produce un pregiudizio immediato e definitivo sulla facoltà di monetizzazione del beneficio fiscale (il Bonus Barriere 75%), rientrando così nell'alveo degli atti impugnabili ex Art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992, interpretato in senso sostanziale. Riconoscere l'impugnabilità è essenziale per garantire la tutela giurisdizionale effettiva del contribuente contro le decisioni assunte tramite controlli automatizzati, permettendo la verifica giudiziale dei presupposti di rischio che hanno condotto al blocco.
Ogni altra eccezione preliminare (inclusa quella sulla legittimazione attiva della società) resta assorbita dalla decisione nel merito." Il lamentato vizio di carenza motivazione, mancando l'indicazione delle ragioni specifiche del blocco è superato avendo avuto la parte la possibilità di conoscere le ragioni del blocco e di argomentare come poi ha fatto in questa sede.
Nel merito si rileva come l'inizio dei lavori si documenta con fatture e il bonifico parlante deve includere la causale con il riferimento normativo corretto (es. "BONIFICO PER RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA Art. 16-bis del Dpr 917/1986 e s.m.i e Art. 119-ter decreto-legge 34/2020 – Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di Barriere Architettoniche"). Il rilievo, pur essendo necessario per una corretta esecuzione dei lavori, non può essere considerato inizio dei lavori. Correttamente la agenzia ha ritenuto che i lavori non fossero iniziati entro la data limite del 30 dicembre 2023 (o, in subordine, del 29 marzo 2024), ciò corrispondendo ad una condivisa interpretazione tecnico-fiscale del concetto di "inizio lavori" cui corrisponde la debolezza probatoria degli elementi forniti dalla ricorrente. Il concetto di "inizio lavori" ai fini dell'applicazione delle norme di salvaguardia per le agevolazioni fiscali (D.L. n. 212/2023) deve essere interpretato in senso oggettivo e sostanziale, non meramente preparatorio o documentale. La prassi e la ratio legis non consentono di equiparare all'inizio lavori le attività che sono necessarie per la preparazione del progetto, del contratto o della fornitura. Il rilievo tecnico del 9 settembre 2023, pur essendo cruciale per la realizzazione degli infissi su misura, è un'attività che rientra nella fase di progettazione e contrattualizzazione. Tale attività non comporta l'avvio delle opere edilizie sull'immobile. Del resto, l'erronea misurazione ha determinato uno slittamento in avanti dell'intera attività, con necessità di nuove misurazioni prima di procedere all'inizio.
L'inizio dei lavori deve invece coincidere con il momento in cui si verificano le prime opere di trasformazione fisica o di intervento edilizio sull'immobile oggetto di agevolazione.
Nel caso di sostituzione di infissi, questo momento si identifica con lo smontaggio dei vecchi serramenti o la successiva posa in opera dei nuovi.
L'argomentazione che i lavori non siano iniziati prima della data limite è rafforzata dalle incongruenze temporali e dalla natura della documentazione. L'Ufficio individua l'inizio effettivo al 14 novembre 2024, che coincide con il modulo di avvenuta posa e le fotografie dei nuovi infissi installati. Questa data è ampiamente successiva al termine del 30 dicembre 2023, invalidando il presupposto di salvaguardia.
Peraltro, ritenere che il rilievo del settembre 2023 costituisca l'inizio dei lavori implicherebbe che l'intervento sia durato oltre un anno (fino alla posa nel novembre 2024). Tale lasso di tempo è inverosimile per un intervento di sostituzione di infissi e mina la credibilità della data dichiarata.
La documentazione prodotta dai ricorrenti (fotografie geolocalizzate dei vecchi infissi e una dichiarazione sostitutiva firmata dalla sola Ricorrente_1) dimostra solo l'esistenza dell'immobile e l'esecuzione di una misurazione, ma non attesta l'avvio del cantiere o l'inizio delle opere edilizie. Tale documentazione ha quindi scarsa valenza probatoria rispetto all'effettivo inizio dei lavori.
In conclusione, non essendoci prova di attività edilizia sull'immobile prima del 30 dicembre 2023 (o 29 marzo 2024), ma solo documentazione relativa a fasi preparatorie e di progettazione, si ritiene che la condizione di "lavori già iniziati" non sia stata soddisfatta, rendendo il ricorso infondato nel merito della richiesta di cessione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Asti rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di giudizio, che liquida in € 1.800,00 oltre pesi di legge.
Asti, 18/11/2025
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASTI Sezione 1, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DELLA FINA ENRICO, Presidente VICINI ROBERTA, Relatore ROSSO PIERO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 76/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 P.IVA_1 Spa -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Asti
Email_2elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ANN.TO CESS. CR CRED. BARR. ARC 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 82/2025 depositato il 18/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente_1 Ricorrente_2 “Contribuente” S.p.A. “Società” - ricorrenti – I Contribuenti, come rappresentati e difesi, chiedono che codesta On. Le Commissione Tributaria voglia, contrariis rejectis:
- annullare il Provvedimento in epigrafe indicato, in accoglimento del suesposto motivo di ricorso, dichiarando conseguentemente legittima la comunicazione di cessione del credito;
- condannare l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Asti alla rifusione delle spese e degli onorari di giudizio, ai sensi dell'art. 15, d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 92 c.p.c., come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69. l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Asti (di seguito, l'“Ufficio”) CONCLUSIONI 1. Dichiarare il ricorso inammissibile, per violazione dell'art. 19 del D. Lgs. 546 del 1992; 2. Dichiarare il difetto di legittimazione attiva della Ricorrente_2 SPA ed estrometterla dal giudizio;
3. Nel merito, nella denegata ipotesi in cui il ricorso fosse ritenuto ammissibile, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la legittimità dell'atto impugnato;
4. Condannare le parti ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Ricorrente_2La contribuente e la società S.p.A. (entrambi ricorrenti, con la Società in veste di cessionaria del credito) hanno impugnato la ricevuta di annullamento degli effetti della comunicazione di cessione del credito (Prot. 25031410534054030-000001), esercitata ai sensi dell'art. 121 del D.L. n. 34/2020 per interventi di abbattimento di barriere architettoniche (art. 119-ter). L'atto, notificato dall'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Asti il 27 marzo 2025, è stato emesso all'esito dei controlli preventivi antifrode disciplinati dall'art. 122-bis del D.L. n. 34/2020, che hanno rilevato profili di incoerenza e irregolarità dei dati, comportando la sanzione della "non effettuazione" della comunicazione stessa. I ricorrenti adducono quale motivo di diritto l'illegittimità del Provvedimento per violazione e falsa applicazione dell'art. 119-ter del D.L. n. 34/2020, in relazione alle limitazioni introdotte dall'art. 3 del D.L. n. 212/2023. Tale ultima normativa ha circoscritto l'applicazione dell'agevolazione ai soli interventi che, alla data del 30 dicembre 2023, fossero già stati oggetto di accordo vincolante con versamento di acconto o, in caso di edilizia libera, fossero già iniziati. A giudizio dei ricorrenti a tale data sussistevano tutte e tre le condizioni. Il contratto è stato sottoscritto il 7 giugno 2023, con versamento di un primo bonifico parlante il 28 agosto 2023. Sebbene il contratto sia stato successivamente rimodulato (10 novembre 2023) a seguito di rilievo tecnico e l'acconto originario sia stato oggetto di procedura di "recall" (storno) il 12 dicembre 2023, con successivo nuovo bonifico parlante (22 luglio 2024), tale gestione è presentata come operazione di piena buona fede e diligenza per assicurare la corrispondenza esatta tra il credito ceduto e quello effettivamente maturato, in ottemperanza ai principi di trasparenza fiscale. L'effettivo inizio sostanziale dell'intervento, rientrante nell'edilizia libera, è individuato nel rilievo tecnico eseguito il 9 settembre 2023. Si sostiene che, nel settore degli infissi su misura, tale fase di rilievo è determinante e costituisce il vero avvio del ciclo produttivo non fungibile, documentato da fotografie geolocalizzate con data certa e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. L'interpretazione dell'Ufficio che equiparerebbe l'inizio lavori alla sola fase finale dell'installazione viene denunciata come eccessivamente restrittiva, in contrasto con la ratio legis e i principi di proporzionalità e tutela dell'affidamento (art. 10 e 10-ter dello Statuto dei Diritti del Contribuente). I ricorrenti chiedono pertanto l'annullamento del Provvedimento e la conseguente dichiarazione di legittimità della comunicazione di cessione del credito, con condanna dell'Ufficio alla rifusione delle spese di giudizio.
L'Ufficio eccepisce in via preliminare l'inammissibilità del ricorso, argomentando che la ricevuta di annullamento ex art. 122-bis non rientra tra gli atti impugnabili previsti tassativamente dall'art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992, in quanto non costituisce manifestazione di potestà impositiva né diniego di agevolazione, limitandosi a precludere unicamente la modalità indiretta di fruizione (sconto/cessione) e lasciando salva la possibilità per la contribuente di utilizzare direttamente la detrazione in dichiarazione dei redditi. A ciò si aggiunge l'eccezione di difetto di legittimazione attiva per la società Ricorrente_2 S.p.A., il cui eventuale pregiudizio è considerato solo indiretto e di natura civilistica. Nel merito, l'Amministrazione finanziaria sostiene l'infondatezza del ricorso, affermando di non aver limitato illegittimamente alcun diritto e di aver fornito i chiarimenti richiesti in ossequio al principio di collaborazione. L'Ufficio contesta, in particolare, la data di inizio lavori, ritenendo il rilievo tecnico una mera attività propedeutica e individuando l'inizio al più tardi al 14 novembre 2024 (data del modulo di avvenuta posa), data successiva alle soglie temporali di salvaguardia previste dai decreti. Si rileva altresì che, anche ipotizzando l'assenza di inizio lavori, la condizione alternativa del versamento dell'acconto in data antecedente al 29 marzo 2024 (termine ultimo previsto dal D.L. 39/2024) non risulta soddisfatta, poiché il primo acconto (28 agosto 2023) è stato annullato (12 dicembre 2023) e il nuovo versamento è avvenuto solo il 22 luglio 2024, rendendo irrilevanti le giustificazioni sulla procedura di recall.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è da considerarsi ammissibile.
L'atto impugnato– la ricevuta di annullamento degli effetti della comunicazione di cessione del credito ex Art. 122-bis del D.L. 34/2020 – deve essere qualificato come "diniego di agevolazione". Nonostante l'atto formalmente non recuperi l'imposta, esso produce un pregiudizio immediato e definitivo sulla facoltà di monetizzazione del beneficio fiscale (il Bonus Barriere 75%), rientrando così nell'alveo degli atti impugnabili ex Art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992, interpretato in senso sostanziale. Riconoscere l'impugnabilità è essenziale per garantire la tutela giurisdizionale effettiva del contribuente contro le decisioni assunte tramite controlli automatizzati, permettendo la verifica giudiziale dei presupposti di rischio che hanno condotto al blocco.
Ogni altra eccezione preliminare (inclusa quella sulla legittimazione attiva della società) resta assorbita dalla decisione nel merito." Il lamentato vizio di carenza motivazione, mancando l'indicazione delle ragioni specifiche del blocco è superato avendo avuto la parte la possibilità di conoscere le ragioni del blocco e di argomentare come poi ha fatto in questa sede.
Nel merito si rileva come l'inizio dei lavori si documenta con fatture e il bonifico parlante deve includere la causale con il riferimento normativo corretto (es. "BONIFICO PER RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA Art. 16-bis del Dpr 917/1986 e s.m.i e Art. 119-ter decreto-legge 34/2020 – Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di Barriere Architettoniche"). Il rilievo, pur essendo necessario per una corretta esecuzione dei lavori, non può essere considerato inizio dei lavori. Correttamente la agenzia ha ritenuto che i lavori non fossero iniziati entro la data limite del 30 dicembre 2023 (o, in subordine, del 29 marzo 2024), ciò corrispondendo ad una condivisa interpretazione tecnico-fiscale del concetto di "inizio lavori" cui corrisponde la debolezza probatoria degli elementi forniti dalla ricorrente. Il concetto di "inizio lavori" ai fini dell'applicazione delle norme di salvaguardia per le agevolazioni fiscali (D.L. n. 212/2023) deve essere interpretato in senso oggettivo e sostanziale, non meramente preparatorio o documentale. La prassi e la ratio legis non consentono di equiparare all'inizio lavori le attività che sono necessarie per la preparazione del progetto, del contratto o della fornitura. Il rilievo tecnico del 9 settembre 2023, pur essendo cruciale per la realizzazione degli infissi su misura, è un'attività che rientra nella fase di progettazione e contrattualizzazione. Tale attività non comporta l'avvio delle opere edilizie sull'immobile. Del resto, l'erronea misurazione ha determinato uno slittamento in avanti dell'intera attività, con necessità di nuove misurazioni prima di procedere all'inizio.
L'inizio dei lavori deve invece coincidere con il momento in cui si verificano le prime opere di trasformazione fisica o di intervento edilizio sull'immobile oggetto di agevolazione.
Nel caso di sostituzione di infissi, questo momento si identifica con lo smontaggio dei vecchi serramenti o la successiva posa in opera dei nuovi.
L'argomentazione che i lavori non siano iniziati prima della data limite è rafforzata dalle incongruenze temporali e dalla natura della documentazione. L'Ufficio individua l'inizio effettivo al 14 novembre 2024, che coincide con il modulo di avvenuta posa e le fotografie dei nuovi infissi installati. Questa data è ampiamente successiva al termine del 30 dicembre 2023, invalidando il presupposto di salvaguardia.
Peraltro, ritenere che il rilievo del settembre 2023 costituisca l'inizio dei lavori implicherebbe che l'intervento sia durato oltre un anno (fino alla posa nel novembre 2024). Tale lasso di tempo è inverosimile per un intervento di sostituzione di infissi e mina la credibilità della data dichiarata.
La documentazione prodotta dai ricorrenti (fotografie geolocalizzate dei vecchi infissi e una dichiarazione sostitutiva firmata dalla sola Ricorrente_1) dimostra solo l'esistenza dell'immobile e l'esecuzione di una misurazione, ma non attesta l'avvio del cantiere o l'inizio delle opere edilizie. Tale documentazione ha quindi scarsa valenza probatoria rispetto all'effettivo inizio dei lavori.
In conclusione, non essendoci prova di attività edilizia sull'immobile prima del 30 dicembre 2023 (o 29 marzo 2024), ma solo documentazione relativa a fasi preparatorie e di progettazione, si ritiene che la condizione di "lavori già iniziati" non sia stata soddisfatta, rendendo il ricorso infondato nel merito della richiesta di cessione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Asti rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di giudizio, che liquida in € 1.800,00 oltre pesi di legge.
Asti, 18/11/2025