Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Asti, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 3
CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Illegittimità del provvedimento per violazione e falsa applicazione dell'art. 119-ter del D.L. n. 34/2020, in relazione alle limitazioni introdotte dall'art. 3 del D.L. n. 212/2023

    Il rilievo tecnico non può essere considerato inizio dei lavori, che si documenta con fatture e bonifico parlante con causale corretta. L'Agenzia ha correttamente ritenuto che i lavori non fossero iniziati entro le date limite. L'inizio dei lavori deve coincidere con le prime opere di trasformazione fisica sull'immobile, come lo smontaggio dei vecchi infissi o la posa dei nuovi. La documentazione prodotta dai ricorrenti non attesta l'avvio del cantiere o l'inizio delle opere edilizie.

  • Rigettato
    Richiesta di condanna alle spese legali

    Il ricorso è stato rigettato, pertanto la condanna alle spese segue la soccombenza.

  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso

    Il ricorso è ammissibile in quanto l'atto impugnato, la ricevuta di annullamento, deve essere qualificato come 'diniego di agevolazione' che produce un pregiudizio immediato sulla facoltà di monetizzazione del beneficio fiscale, rientrando così nell'alveo degli atti impugnabili ex Art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992.

  • Rigettato
    Difetto di legittimazione attiva della società cessionaria

    L'eccezione preliminare sulla legittimazione attiva della società resta assorbita dalla decisione nel merito.

  • Accolto
    Infondatezza del ricorso nel merito

    Il rilievo tecnico non può essere considerato inizio dei lavori. L'Agenzia ha correttamente ritenuto che i lavori non fossero iniziati entro le date limite. L'inizio dei lavori deve coincidere con le prime opere di trasformazione fisica sull'immobile, come lo smontaggio dei vecchi infissi o la posa dei nuovi. La documentazione prodotta dai ricorrenti non attesta l'avvio del cantiere o l'inizio delle opere edilizie.

  • Accolto
    Richiesta di condanna alle spese legali

    Il ricorso è stato rigettato, pertanto la condanna alle spese segue la soccombenza.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Asti, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 3
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Asti
    Numero : 3
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

    Testo completo