Provvedimento: […] L'archetipo della norma contenuta nell'art. 2913 c.c. corrisponde, del resto, a principi già affermati dalla dottrina, in correlazione ai quali si presenta come un miglioramento della formula dell'art. 2085 c.c. del 1865. E' noto che questo aveva fatto sorgere questioni, variamente risolte, specie intorno a due aspetti: se gli atti vietati, posteriori al pignoramento, fossero nulli, annullabili o semplicemente inefficaci, e nei confronti di quali creditori;
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